Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1957, n. 14
Articolo 2
Versione
5 marzo 1957
Art. 1.
A decorrere dal 1 novembre 1956, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, sono aggiunti 25 posti di ruolo.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei predetti 25 posti di assistente.
Entrata in vigore il 5 marzo 1957