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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2660 /2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna ID dr.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dr.ssa Caterina Stasi Giudice nella procedura iscritta al n. 2660/2024 R.G. promossa DA nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BRAY GIULIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
in persona del
[...]
pro tempore, che sta in giudizio avvalendosi del . CP_2 Controparte_3
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO ha pronunziato il presente DECRETO avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. cpc
PREMESSE IN FATTO Con ricorso depositato il giorno 18.04.2024, il ricorrente come sopra identificato, già trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Restinco (BR) per poi essere trasferito presso il CPR di Ponte Galeria (RM) e successivamente rimpatriato in data 12.04.2024 con volo charter, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 4.04.204 e notificata al ricorrente il 5.04.2024, con la quale la di ha rigettato la domanda di protezione internazionale formalizzata Controparte_1 CP_1 dall'istante in data 23.03.2024 (cfr in atti modello C3), concludendo in via principale per l'annullamento della decisione della oggetto di impugnazione e per il riconoscimento CP_1 dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria;
in via subordinata, dichiarare o comunque riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 co 3 D.Lgs 25/2008.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso introduttivo.
È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce. Nell''informativa pervenuta dalla Questura
1 competente si legge: “Con riferimento alla Vs nota del 09.05.2024 in relazione al cittadino straniero in oggetto, agli atti di questo Ufficio risulta quanto segue: Lo straniero in data 18.03.2024 è stato rintracciato lungo la linea di confine, frontiera di Pantelleria (TP), ed al termine delle necessità di pubblico soccorso per il quale era stato ammesso, veniva respinto (ex Art 10 comm.2 D.lvo 286/98) dal Questore di Trapani e trattenuto presso il CPR di Brindisi-Restinco, con provvedimenti del 19.03.2024 e del 23.03.2024. Durante la permanenza presso il predetto centro lo stesso ha formalizzato richiesta di Protezione Internazionale, per poi essere trasferito presso il CPR di Ponte Galeria (RM) e successivamente rimpatriato in data 12.04.2024 con volo charter. Null'altro risulta a carico dello straniero”.
All'udienza del 17.03.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice Relatore, nominato dal ID, per riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi
In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (direttiva procedure) e 2004/83/CE (direttiva qualifiche), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi dell'onere probatorio del richiedente e del potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudicante.
Se da un lato, infatti, “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda” (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudicante è tenuto ad esaminare “ciascuna domanda…alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative” (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).
Indubbio dunque che l'esame di “tutti gli elementi significativi della domanda” (art. 3 comma 1 cpv. D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, in cooperazione con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre “tutti gli elementi necessari a motivare la domanda” “spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti” (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11).
Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti
2 sottratta all'applicazione del principio dispositivo, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.
Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombendo al richiedente asilo l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto alla richiesta protezione, resta potere- dovere del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo coerente e pertinente con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.
Va sottolineato, invero, che il dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudicante non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso l'onere probatorio attenuato con un inesistente onere di allegazione attenuato (cfr. Cassaz., n.13088/2019).
I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di tutte le notizie relative alla sua storia personale: “in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007).
Il giudice, in altri termini, non può “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente” (cfr. Cassaz. n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).
Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, su base individuale di:
a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz. n.3016/2019);
c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente;
d) l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) l'eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dal dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:
“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
3 b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile…”.
Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di coerenza interna (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed esterna (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una “verifica di credibilità razionale” della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua coerenza e plausibilità (cfr. Cassaz., n.6897/2020).
Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che “la valutazione di credibilità” deve riguardare tutti gli elementi complessivamente considerati e non in maniera atomistica (cfr. Cassaz., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché “la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari…quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (cfr. Cassaz.,10908/2020).
Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, precedere e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi sussistente “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile” (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).
Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non ex post, all'esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020),
Va rilevato, infine, che, qualora all'esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio” rammentando che “la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge” (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e “oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano” (cfr. Cassaz., n.8819/2020) .
La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “actore non probante reus absolvitur”, bensì quella, “in dubio pro actore”.
2. Le dichiarazioni del ricorrente
Il ricorrente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione ha dichiarato: “di essere cittadino tunisino, originario di Frada, Governatorato di Susa, di appartenere al gruppo etnico arabo tunisino, di essere di fede musulmana, di avere frequentato quattordici anni di scuola, di aver lavorato come agente privato di sicurezza, di non essere sposato e di non avere figli;
di aver lasciato il suo Paese li 14/03/2024 e di essere arrivato in Italia il 15/03/2024; di aver lasciato il Paese a causa di problemi finanziari della madre, che gestiva sartoria;
la donna, infatti, lo avvisava telefonicamente della sua fuga, senza tuttavia fornirgli alcuna specificazione circa le ragioni sottese a tale gesto;
di aver chiesto prima alla sorella e poi alla zia il motivo della fuga della madre;
di essere
4 così venuto a conoscenza del fatto che la donna era stata raggirata da un cliente, il quale non aveva pagato i prodotti richiesti, e condannata per degli assegni insoluti;
di aver subito personalmente episodi intimidatori da parte delle operaie della sartoria, dei familiari di queste e dei fornitori che chiedevano le somme loro spettanti;
di aver anche subito minacce di rapimento nonché il furto di taluni oggetti personali;
che, lasciata la sorella dalla zia a abbandonava il Paese;
che, in caso di rimpatrio, teme di subire atti avversi da parte dei creditori della Pt_2 madre, intenzionati a recuperare le somme loro dovute”.
Per ciò che concerne il caso di specie, il Giudice designato, letto il ricorso ed esaminata l'intera documentazione prodotta, non ha proceduto all'audizione personale del ricorrente, ritenendo che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potessero essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte dalla parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Svezia, n. 28394/95; CGUE, 26 luglio 2017, C – 348/16; ex multis Cass. Civ. 22049/20), Persona_1 anche considerando che non sono stati specificamente individuati aspetti in ordine ai quali il ricorrente intendesse fornire chiarimenti (ex multis, Cass. Civ. 21584/2020; CGUE 4 ottobre 2018, Persona_2
C- 652/16). Tenuto conto dei fatti narrati dal ricorrente come motivo dell'espatrio e di quelli allegati in sede giurisdizionale, il Collegio condivide quanto ritenuto dal relatore, non reputando necessaria l'audizione personale ai fini della decisione.
3. Gli elementi acquisiti d'ufficio – Le informazioni sul Paese di origine Tunisia dicembre 2024 Introduzione
Situata nel nord Africa, la Tunisia è circondata a nordest dal mar Mediterraneo, mentre confina a sudest con la
Libia, e a ovest con l'Algeria. La repubblica tunisina è organizzata amministrativamente in 24 governatorati, la capitale è Tunisi. La maggior parte della popolazione risiede nella parte centro-settentrionale del Paese, mentre la parte sud rimane per gran parte disabitata1.
La popolazione stimata (2023) è di 11.976.182 di cui il 98% è arabo-berbera, l'1% europea e il restante 1% ebrea.
Nonostante la popolazione risulti piuttosto omogenea, è da sottolineare l'esistenza di gruppi minoritari, quali i tunisini NE (residenti soprattutto nel sud del Paese), gli (o berberi), gli ebrei (soprattutto discendenti di ER3 immigrati italiani e spagnoli), i baha'i, i cristiani e altri gruppi musulmani non sunniti (quali gli ibadis, gli CI e i sufi). Gli CI sono particolarmente ostracizzati dal più numeroso gruppo di musulmani sunniti;
i baha'i sono invece considerati eretici2. Il 99,1% della popolazione è musulmana sunnita, il restante 1% si divide tra cristiani, ebrei, musulmani CI e baha'i. Nonostante l'arabo sia l'unica lingua ufficiale, nel linguaggio parlato si usa spesso il francese (nelle città), il dialetto arabo-tunisino e il berbero 3. ER4
L'indice di crescita della popolazione è pari allo 0,63% con un'età media di 32,7 anni. Il tasso di mortalità infantile è pari a 0,011%.4
Il tasso di disoccupazione è del 16,2%. Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni è del 37,3% (2021). 5
Secondo i dati del 2014, il tasso di alfabetizzazione è dell'81,8%.6 Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 1 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 2 Minority Rights Group International, Tunisia, Novembre 2021, https://minorityrights.org/country/tunisia/ 3 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 4 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 5World Bank: Unemployment, Tunisia, 21 febbraio 2023, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=TN
5 anni è del 96%.7
La maggior parte della popolazione vive nella metà settentrionale del Paese, mentre il Sud rimane in gran parte sottopopolato.8 Oltre 2 milioni di persone vivono nella capitale Tunisi. Il tasso di urbanizzazione stimato nel 2020 è del 69,6%.
Il 40% della superficie del Paese è occupata dal deserto. Il clima, a Nord, è temperato con inverni miti ed estati calde e secche;
mentre, a Sud, è desertico.9
Istituzioni e stato della situazione politica attuale
Secondo la costituzione del 2022, la Tunisia è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale.
Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza10.
La storia politica recente tunisina vede, a dicembre 2010, lo scoppio in tutto il Paese di grandi proteste contro il malgoverno, la disoccupazione, e le restrizioni politiche imposte, che costringono il ID a scappare in ER5 esilio, mentre il Primo Ministro si vede obbligato a dimettersi. Ha inizio così in Tunisia il periodo della Parte_3 cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini11, che si diffonderà anche negli altri Paesi arabi vicini. Alle elezioni parlamentari del 2011, vince il partito Ennahda, di stampo islamista-conservatore. Nel 2013 si fanno più intense le proteste della popolazione che chiede le dimissioni del governo, dopo l'uccisione dell'oppositore politico ER6 ottenendo infine l'insediamento di un governo ad interim a dicembre dello stesso anno. Nel 2014 viene
[...] promulgata la prima Costituzione del Paese12.
Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista, dalla Rivoluzione la
Tunisia è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici13. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa di , un ER7 candidato indipendente, che ha ottenuto una vittoria schiacciante (72% dei voti) alle elezioni presidenziali del
201914. L'ottimismo iniziale ha iniziato a scemare a causa di una crisi politica durata mesi, provocata dalla mancata formazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia da Covid-
19. 15 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.16
Il 25 luglio 2021, il presidente Kaïs SA, che presiede anche le Forze Armate, in un discorso televisivo alla
Nazione, ha annunciato la sospensione temporanea del Parlamento per 30 giorni,17 ha altresì destituito il Primo
Ministro il quale da gennaio 2021 aveva con forza soffocato ogni forma di manifestazione e Persona_8 7 World Bank: Tunisia, Literacy rate, 24 ottobre 2022, https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?locations=TN 8 CIA, The World Factbook, Tunisia, Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 9CIA, The World Factbook, Tunisia, Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 10 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html
Pe P Pt_ Pe Pe Pe Pe Pe Per 11 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". (Murphy, , , and 13 aprile 2023 https://www.britannica.com/place/Tunisia Pe Pe P Pt_ Pe Pe Pe Pe Pe Per 12 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". , , and 13 aprile 2023 https://www.britannica.com/place/Tunisia.
Contropart Contropart 13 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 14 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html CP 15 Al Jazeera, Tunisia's Parliament approves gov't of PM-designate 26 febbraio 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm-designate-fakhfakh.
16 International Crisis Group, Tunisia's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown.
6 dissenso, arrestando migliaia di giovani e rendendosi responsabile di violenze contro attivisti e difensori dei diritti umani, e ha annunciato che avrebbe governato per decreto.18 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito consacrando la presa di potere da parte di SA.19 ER Il 22 settembre 2021, il presidente ha emanato il Decreto Presidenziale N. 117 col quale il ruolo del Governo
è stato di fatto ridimensionato e si è previsto che il capo di Stato esercitasse il potere esecutivo “con l'aiuto di un
Consiglio dei ministri, a sua volta presieduto da un capo di governo”. Le nuove misure contenute nel decreto hanno previsto non solo il congelamento dei lavori del Parlamento, ma anche la sospensione del pagamento dei salari dei suoi membri nonché la revoca dell'immunità per gli stessi.20
L'8 febbraio 2022, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha esortato il Persona_18
ID della Tunisia ad abbandonare l'idea di abolire l'Alto Consiglio giudiziario, da egli effettivamente sciolto qualche giorno più tardi, il 12 febbraio 2022,21 avvertendo che il suo scioglimento avrebbe minato lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.22 In seguito allo scioglimento, Diego GA
AY, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in Tunisia, in seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario e al licenziamento di 57 giudici da parte del ID.23
Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente24. La costituzione, definita iperpresidenziale25, concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, attribuisce al presidente della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli;
, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine26 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam27.
Nelle parole di direttrice regionale di , Tes_1 Controparte_6 la nuova Carta costituzionale “smantella molte delle salvaguardie previste dalla Costituzione tunisina post- rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie vanifica anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in Tunisia”28. Secondo l'ultimo rapporto annuale della
18 The Guardian, Tunisia President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree.
19International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia.
20 The Guardian, Tunisia's President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree.
21 G. Sadek, Tunisia: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council-establishes-provisional-council.
CP 22 – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of Tunisia's High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/dissolution-tunisias- high-judicial-council-seriously-undermines-rule-law;
23 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees- undermine-judicial-independence-and-access. 24 Freedom House: Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 25 Le Monde, UN : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera-les-elections-legislatives-prevues-en- decembre_6140601_3212.html 26Tunisian judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-2022-06-25/
7 Ong Freedom House che misura il grado di libertà civili e diritti politici garantiti in 195 paesi, nel 2022 la Tunisia ha perso diverse posizioni rispetto al 2021, passando da stato “libero” a stato “parzialmente libero”29 .
Giovedì 22 settembre 2022 la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua
66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa nei confronto della Tunisia: la
Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un
"significativo vuoto giuridico", l' chiede che sia istituito questo organo legislativo, promulgato dalla CP_8
Costituzione del 2014, che garantisca il primato di quest'ultima e sia responsabile della protezione della democrazia.30.
L'avvenimento istituzionale più recente riguarda le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi ER dalla presa di potere del ID nel luglio 2021, che ha trasformato il Paese in una dittatura de facto, secondo l'analisi di alcune testate internazionali31. Alle elezioni si è presentato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.32
Economia
La performance economica della Tunisia ha subito un rallentamento dopo la rivoluzione del 2011, con il risultato di un decennio di crescita perduto, aggravato dalla pandemia COVID-1933. La crescita del PIL è scesa tra il 2011 e il 2019 in media dell'1,7%. È stato osservato un calo significativo della crescita della produttività a causa dell'eccessiva regolamentazione dell'attività economica, del ridotto orientamento al commercio, dei bassi investimenti e della limitata innovazione34.
La politica macroeconomica, attraverso lo stimolo fiscale e l'allentamento monetario, ha limitato la profondità e la gravità della recessione, ma la pandemia ha esacerbato le debolezze strutturali, in particolare i bassi investimenti e la creazione di posti di lavoro, l'elevata disoccupazione e l'informalità, lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e la migrazione verso l'esterno di professionisti altamente qualificati35.
Con il peggioramento della crescita e dei risultati occupazionali, la Tunisia si è affidata sempre di più allo Stato sociale per soddisfare le aspirazioni dei cittadini a migliori condizioni di vita36. La creazione di posti di lavoro è rallentata nel periodo post-rivoluzione, poiché l'economia non è riuscita a produrre sufficienti opportunità, in particolare per i laureati e la popolazione in età lavorativa. Sebbene lo Stato abbia cercato di compensare i cittadini attraverso la creazione di posti di lavoro pubblici e grandi sussidi ai consumatori e ai produttori, non ha affrontato le profonde distorsioni che frenano l'economia. I mercati sono diventati sempre più concentrati, creando così barriere 29 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2021. Controparte CP_ 30 UN : africaine droits 23 settembre 2022 https://www.jeuneafrique.com/1379560/politique/tunisie-kais-saied-epingle-par-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme/ 31 As Tunisia Drifts Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre 2022, https://www.nytimes.com/2022/12/20/world/middleeast/tunisia-election- CP_12 CP_13 parliament.html; Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the- Co end-for-saeid; Tunisia's Low-Turnout Elections Just Backfired for Saied, 20 dicembre 2022, https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/; The Guardian, Tunisian parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary-election-records-just- 88-turnout.
Pe 32 Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for , 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid.
8 all'ingresso, mentre i costi per fare impresa rimangono elevati in tutti i settori, tra cui regole farraginose su investimenti, commercio e licenze, scarso accesso ai finanziamenti e un'amministrazione pubblica in crescita.
L'espansione del ruolo dello Stato ha portato a una rapida crescita del debito pubblico37, passato dal 40,7% del PIL nel 2010 al 94,2% nel 202338.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un contesto socioeconomico e finanziario già estremamente vulnerabile, aggravato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei geNE alimentari prodotto dalla guerra in Ucraina39. A preoccupare sono soprattutto gli alti tassi di inflazione (10,3% nel mese di marzo 2023)40 e disoccupazione (15,3% nel quarto trimestre del 2022)41, oltre a un debito pubblico che ha raggiunto, nei primi mesi del 2023, il 94,2% del
Pil42
Inoltre, la diminuzione della produzione di petrolio e gas e l'aumento della domanda di energia e prodotti agricoli hanno aggravato la vulnerabilità della bilancia commerciale ai capricci dei mercati internazionali.43
Questioni significative sui diritti umani: Libertà di espressione
La Costituzione del 2022 garantisce la libertà di opinione, pensiero, espressione, informazione e pubblicazione, con alcune restrizioni44. La Tunisia è inoltre firmataria della Dichiarazione Internazionale sull'Informazione e la
Democrazia del 201845.
Nonostante ciò, le autorità tunisine hanno continuato a perseguire espressioni pacifiche di opinione sulla base di articoli repressivi del codice penale: il ID SA ha emanato due decreti legge che prevedono pene detentive per la diffusione dolosa di "fake news" o dichiarazioni diffamatorie46.
Dalla presa di poteri straordinari da parte di SA nel 2021, i giornalisti hanno dovuto affrontare crescenti pressioni e intimidazioni da parte di funzionari governativi in relazione al loro lavoro, comprese sanzioni penali per diffamazione e altri presunti reati.47
Secondo international, nel 2022 le autorità giudiziarie hanno indagato o perseguito almeno 32 critici di CP_4 alto profilo e oppositori percepiti del presidente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione. Tra di loro c'erano membri del parlamento, avvocati e giornalisti.48 CP_1 Nel giugno 2022, ad esempio, , editore del sito web di notizie indipendenti , è stato ER20 CP_16 arrestato e interrogato in una struttura militare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche49; ad agosto è stato condannato a tre mesi di carcere con l'accusa di aver "danneggiato il morale e la reputazione dell'esercito". A settembre, , editore del sito web di notizie Inhiyez e popolare scrittore politico, è stato arrestato Controparte_17 con l'accusa non chiara di promuovere il terrorismo50.
9 I giornalisti che si occupano di presunti abusi delle forze di sicurezza, sono particolarmente esposti ad abusi e all'arresto. Il mondo politico continua ad avere un grande peso e ad influenzare i principali mezzi di comunicazione, comprese le emittenti pubbliche51. Le dimostrazioni pubbliche sono state fortemente limitate a seguito dell'adozione, nel 2015, di una controversa legge-antiterrorismo. Grazie a questa legge, le forze di sicurezza possono vietare scioperi, incontri, e grandi raggruppamenti di persone che si considera possano provocare disordini. Molti analisti ritengono che la continua proroga dello stato di emergenza – prorogato dal 2015 - rappresenti principalmente uno strumento per la repressione dei dissidenti52. riferisce, inoltre, che diversi blogger e utenti dei social sono stati incriminati e oggetto di Controparte_4 indagini per aver pubblicato online dei post critici, verso le autorità locali.53.
Anche l' 19 54.ha espresso profonda preoccupazione per il recente accentramento di poteri del CP_20 ER ID , anche in relazione alla tutela dei diritti umani e alla libertà di espressione. La polizia ha già attuato delle azioni repressive nei confronti dei giornalisti, chiudendo l'ufficio di Al Jazeera a Tunisi, episodio denunciato anche Controparte_21
Libertà di religione e di culto
La costituzione tunisina afferma la libertà di credo e di coscienza per tutte le religioni, così come per i non religiosi, e vieta le campagne contro l'apostasia e l'incitamento all'odio e alla violenza per motivi religiosi56. Tuttavia, secondo il
Dipartimento di Stato Americano (USDOS) l'implementazione di tale libertà a livello pratico risulta fortemente limitata. La blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come pretesto per gli arresti. L'Islam è inoltre considerato l'unica religione dello Stato e l'educazione islamica rimane una componente obbligatoria del curriculum nelle scuole pubbliche.57 Nel report redatto a seguito della sua visita condotta ad aprile 2018, il Relatore Speciale delle Nazioni Uniti per la libertà di religione e di culto, ha indicato come la Tunisia rispetti in linea di massima la libertà di religione. Ciononostante, la concezione formale e della società su cosa tale diritto implichi risulta non in linea con gli standard internazionali.58 Ad esempio, i convertiti al cristianesimo spesso subiscono vessazioni e discriminazioni59 Secondo l'ultimo report di USDOS, alcune persone convertite al cristianesimo hanno riferito di un forte rifiuto familiare e sociale, nonché di aver ricevuto minacce, e di essere state aggredite fisicamente e costrette a lasciare le loro case a causa delle loro convinzioni religiose.60
51 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2022
52 HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 - Tunisia, 12 January 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html
Contropar 53 AI – Criminal Prosecutions of Online Speech: Outdated and Flawed Laws Used to Restrict Speech in Tunisia [MDE 30/3286/2020], 9 November 2020, pp. 7-8, https://www.a nts/mde30/3286/2020/en/ 54 ARTICLE 19: Tunisia: Free speech, press freedom and the right to know threatened by new Health Ministry plans, 30 April 2021, https://www.article19.org/resources/tunisia-ministry-of-health-memo-violates-the-right-to-freedom-of-expression- press-and-access-to-information-and-it-should-be-revoked/ 55 RSF – Reporters Sans Frontières: RSF condemns closure of Al Jazeera bureau in Tunis, 27 July 2021, https://rsf.org/en/rsf-condemns-closure-al-jazeera-bureau-tunis 56 USDOS- US Department of State:, 2021 Report on International Religious Freedom: Tunisia, 2 giugno 2022, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/05/TUNISIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM- REPORT.pdf.
10 Abusi da parte delle forze dell'ordine: tortura e trattamenti inumani e degradanti
La Costituzione proibisce la "tortura morale e fisica" e il codice penale sanziona l'uso della "violenza" quando è usata senza giusta causa. Tuttavia, le organizzazioni della società civile hanno criticato il codice penale ritenendolo insufficiente a coprire la tortura e non in linea con gli standard internazionali61.
L Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), nel report relativo alla situazione dei diritti umani in Tunisia nel 2021, riporta altresì come il Governo abbia adottato misure per indagare sui funzionari presunti autori di abusi, ma che le indagini sugli abusi della polizia, delle forze di sicurezza e nei centri di detenzione siano caratterizzate da una mancanza di trasparenza e spesso subiscano lunghi ritardi ed ostacoli procedurali. Nel medesimo report, sono riportati numerosi episodi di violenze e torture da parte della polizia.62 La Polizia nazionale avrebbe infatti sottoposto alcuni detenuti a duri trattamenti fisici. Diversi importanti attivisti locali per i diritti umani hanno denunciato la pratica di ciò che hanno definito tortura nelle stazioni di polizia e nei centri di detenzione. 63
Secondo Freedom House le forze di polizia continuano a essere oggetto di denunce per abusi commessi dagli agenti, nei confronti di civili e detenuti, i sindacati di polizia hanno resistito agli sforzi di riforma volti ad affrontare il problema. Nel 2020 sono continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza e tortura da parte di agenti di sicurezza64.
Il report di HRW sulla situazione dei diritti umani in Tunisia, riporta che, nel 2021, membri delle forze di sicurezza tunisine avrebbero usato una violenza eccessiva per reprimere i manifestanti che denunciavano le difficoltà economiche e chiedevano giustizia sociale e la fine della repressione della polizia durante le proteste a livello nazionale scoppiate il 15 gennaio 2021. Secondo HRW, gli agenti di polizia avrebbero aggredito fisicamente i manifestanti, arrestandone centinaia, tra cui molti minori, ed avrebbero sparato un numero eccessivo di gas lacrimogeni per disperdere le proteste, attaccando altresì i giornalisti.65
Donne: discriminazioni e violenza di genere
Nel 2017, il Parlamento tunisino ha adottato la Legge sull'eliminazione della violenza contro le donne (Law on
Eliminating Violence Against Women).66 In base a questa nuova legge, lo Stato non solo è responsabile di perseguire coloro che abbiano commesso violenza contro le donne, ma anche della prevenzione della violenza di genere e della protezione delle vittime e delle sopravvissute. Tra gli altri, i Controparte_22
, nonché i media, sono responsabili della formazione del personale e dei professionisti
[...] nella prevenzione della violenza contro le donne. La legge ritiene inoltre la polizia responsabile delle risposte tempestive alle denunce delle vittime e della segnalazione dei casi di violenza.67 Inizialmente accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale,68 la legge, con il passare degli anni, è stata ritenuta insufficiente e non 61 SDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html
11 adeguatamente implementata. Secondo diverse organizzazioni non governative, infatti, esiste un forte gap tra la legge e la sua implementazione a livello pratico, tanto che le donne si trovano a dover continuare a lottare per ottenere giustizia ed una sicurezza personale.69 Le donne tunisine continuano infatti a subire alti livelli di violenza. Secondo un'indagine del Ministero delle Donne, almeno il 47% delle donne ha subito violenza domestica nel corso della propria vita. Questi numeri sono aumentati con l'inizio della pandemia di COVID-19. Il Ministero delle Donne ha annunciato che, solo nel 2020, i casi di violenza di genere sono aumentati di sette volte rispetto agli anni precedenti.70. Secondo i funzionari statali stanno ignorando la nuova legge, che conferisce Controparte_4 alla polizia ed alla magistratura importanti poteri e responsabilità nella protezione delle donne dalla violenza.71
In riferimento ai tentativi di denunce presentate da donne per casi di violenza domestica, Human Rights Watch
(HRW) ha espressamente accusato le autorità tunisine di aver fallito nel loro compito di protezione. In un report Cont recentemente pubblicato, ha evidenziato come le autorità non rispondano sistematicamente, non indaghino e non forniscano protezione alle donne che denunciano violenze. Nonostante la Tunisia abbia una delle normative più avanzate e tutelanti in e , in materia di repressione della violenza contro le donne, CP_6 CP_6
HRW ha notato come a livello pratico sia di difficile implementazione. Talvolta la polizia chiede alle donne che tentano di denunciare violenze di produrre requisiti probatori arbitrari, quali certificati medici molto recenti che Cont mostrino gli abusi, prima di accettare di aprire un'indagine o richiedere ordini di protezione. segnala altresì che la polizia di sovente inviti le donne ad acconsentire alla mediazione familiare piuttosto che perseguire una denuncia penale.72
Persone LGBTI
In Tunisia l'omosessualità è vietata dalla legge. L'articolo 230 del codice penale vieta la 'sodomia' e prevede la pena della reclusione fino a 3 anni.73 Inoltre, ai sensi dell'articolo 226, chiunque sia riconosciuto colpevole di atti osceni, occorsi deliberatamente e pubblicamente, è punito con la reclusione di sei mesi e con la multa.74 Secondo quanto riportato da ILGA, “le condanne per 'sodomia' in Tunisia sono in aumento, con numerosi casi negli ultimi anni di persone LGBT arrestate, incarcerate e sottoposte ad esami anali per trovare 'prove' di condotta sessuale tra persone dello stesso sesso. All'inizio del 2019, i media hanno riferito che un uomo tunisino di 23 anni, che era stato stuprato, fosse stato sottoposto a un esame anale forzato giudiziario dopo aver denunciato il crimine. Alla fine è stato condannato a sei mesi di carcere con l'accusa di 'condotta omosessuale'. Nel 2020 un giudice ha condannato due uomini sospettati di essere gay per il loro rifiuto di sottoporsi ad un esame anale, stabilendo che il loro rifiuto costituisse 'prove sufficienti' che il 'reato' di attività sessuale tra persone dello stesso sesso fosse stato commesso”.75
Contropart 69 Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/; HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting- CP_2 women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence; , e , In Controparte_24 CP_26 Tunisia, a 24 maggio 2021, https://www.cigionline.org/articles/tunisia-legal-patchwo Controparte_27Contropart 70 bout domestic violence, 21 maggio 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/; UN : 14 000 signalements sur la violence contre la femme, 24 novembre 2020, https://www.webmanagercenter.com/2020/11/24/459566/tunisie-14-000-signalements-sur-la-violence-contre-la-femme/. Contropart 71 Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/. Co 72 Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting- wo :text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence 73 Code pénal institué par le Décret du 9 juillet 1913, aggiornato con modifiche al 2012, « Article 230. La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans » https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf.
74 Code pénal institué par le Décret du 9 juillet 1913, aggiornato con modifiche al 2012, « Article 226. L'outrage à la pudeur commis publiquement et intentionnellement est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 francs » https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf.
12 Nel report USDOS 202076, relativo alla situazione dei diritti umani in Tunisia, alcune ONG hanno riferito che le autorità abbiano utilizzato la legge contro la sodomia “per detenere ed interrogare le persone sulle loro attività sessuali ed il loro orientamento sessuale”, talvolta basandosi solo sull'apparenza, nonché che le persone appartenenti alla comunità LGBT+ siano state prese di mira attraverso l'applicazione del predetto articolo 226 del codice penale.
In aggiunta, dal report si evince che le persone LGBT+ abbiano continuato a subire discriminazioni e violenze, comprese minacce di morte e stupro, sebbene lo stigma sociale e la paura di essere perseguiti in base alle leggi sulla sodomia abbiano scoraggiato le persone dal sporgere denuncia. conferma il clima di repressione nei confronti della comunità LGBT+, riportando Controparte_28 episodi di persone arrestate e detenute per relazioni consensuali omosessuali. Secondo l' Pt_4 [...]
, citata nell'ultimo report di AI “tra gennaio ed ottobre, i tribunali hanno condannato Controparte_29 almeno 15 uomini e una donna ai sensi dell'articolo 230 del codice penale, che criminalizza la 'sodomia'”.
Numerosi attacchi, verbali e fisici, alle persone e ad attivisti LGBT+ vengono rivolti da rappresentanti delle forze dell'ordine, che talvolta restano impuniti, senza che le indagini a loro carico portino ad alcuna condanna o sospensione dall'incarico rivestito77.
Secondo Freedom House, inoltre, “la discriminazione sociale e le leggi che criminalizzano l'omosessualità precludono a molte persone LGBT+ la partecipazione politica attiva e i partiti politici in gran parte non riescono ad affrontare le questioni LGBT+. [...] A causa del fatto che l'omosessualità sia illegale, tale divieto scoraggia la discussione aperta su questioni che riguardano le persone LGBT+. [...] Nonostante la Costituzione proibisca ogni forma di discriminazione e imponga al Paese di creare una cultura basata sulla diversità, le persone LGBT+ continuano a dover affrontare discriminazioni legali”78.
4. Sulla domanda di riconoscimento dello “status” di rifugiato In relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché dal D.Lgs n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del D.lgs. n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa (SS.UU. n.19393/09 e Cassaz., n.10686/2012), lo status di “rifugiato” è riconosciuto “al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un media outlets reported that a 23-year-old Tunisian man who had been raped was subjected to a judicial forced anal examination upon reporting the crime. He was eventually sentenced to six months in prison on charges of
“homosexual conduct”.91 In 2020 a judge handed down a prison sentence to two men suspected of being gay for their refusal to submit to an anal examination, ruling that their refusal constituted “sufficient evidence” that the
“crime” of same-sex sexual activity had been committed”.
13 determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”
I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del D.lgs n.251/2007, “a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) , comprese lo organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi”.
Il timore di subire persecuzioni o danni gravi, dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.
Ciò premesso, rileva il Collegio, che i fatti narrati dal richiedente, afferenti alla sua sfera privata, economica familiare, involgenti aspetti di ordinario diritto penale, non attengono manifestamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 lett.A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. 251/2007.
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.
5. Sulla domanda di protezione sussidiaria e la valutazione di credibilità del ricorrente
Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.
Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D.lgs. n. 251/2007, “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
La definizione di danno grave è contenuta nel successivo art. 14 a norma del quale "sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare l'ambito di protezione offerta ER21 dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato” - i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi
14 una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
E' quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Va sottolineato, inoltre, che la mancata o inadeguata tutela nel Paese d'origine per la risoluzione di controversie tra privati non può assurgere di per sé sola a causa idonea ad integrare la fattispecie del danno grave, risultando ciò, peraltro anche in contrasto col principio secondo il quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (consid.26 della direttiva n.2004/83/CE).
Senza contare che le due forme di protezione maggiori, costituendo diretta attuazione del diritto costituzionale d'asilo (cfr. Cassaz., n.11110/2019), sono riconoscibili allo straniero al quale sia pur sempre “impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche” (art. 10 comma 3, Cost.); ipotesi questa estranea in vicende non di carattere generale ma di carattere privato (cfr. Cassaz., n.9043/2019).
Con riferimento al danno grave ex art. 14, lettera c), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (Cass., ord. n. 18130/2017).
Ebbene, non si può ritenere nel caso concreto che i fatti narrati integrino il pericolo di un grave danno come innanzi definito, non ricorrendo invero alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007. Il racconto fornito dal ricorrente non può, infatti, ritenersi nel complesso credibile.
Ed invero, pur ritenendo credibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente in ordine alla sua nazionalità ed al luogo di provenienza, quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese, il Collegio ritiene che la narrazione proposta in sede di audizione presso la CP_1
non superi lo standard probatorio richiesto. L'art. 2 bis, comma 5 del d. Lgs. n. 25/2008
[...] introduce una presunzione di sicurezza che può essere superata ove il richiedente protezione internazionale, per l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio, alleghi fondati motivi per ritenere che il Paese d'origine (nel caso di specie, la Tunisia, Paese sicuro secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della non sia sicuro per la Controparte_18 situazione particolare in cui si trova.
La storia narrata dall'istante però non supera tale presunzione. Il quadro di elementi in fatto presentato dal ricorrente risulta essere incoerente, non credibile e non sussumibile all'interno della fattispecie prevista ai sensi degli artt. 7 e ss del D. Lgs. 251 del 2007. Il ricorrente non fornisce dettagli specifici sugli asseriti persecutori, indicandoli in modo geNEco. Non menziona il nome del creditore della madre, né fornisce elementi concreti sulla sentenza di condanna della stessa, affermando di non averne mai avuto copia.
15 Le richieste di denaro da parte dei presunti persecutori vengono descritte in modo vago, così come gli episodi di violenza subiti, che appaiono privi di un reale coinvolgimento emotivo. Inoltre, emerge una contraddizione in merito a un episodio di aggressione: inizialmente dichiara di essere fuggito, ma poi afferma di aver solo ricevuto una telefonata di avvertimento. Pur sostenendo di aver riferito le minacce alla polizia, ammette di non aver mai sporto una denuncia formale.
E comunque, in definitiva, i profili emersi dal racconto, non consentono di ritenere che il richiedente abbia diritto al beneficio della protezione invocata e dalla valutazione complessiva del caso di specie, non vi sono elementi per ritenere, pertanto, che egli sia esposto ad una situazione di rischio grave in caso di rientro nel Paese di origine.
Per quanto concerne poi il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, occorre rilevare che in Tunisia, paese di origine del ricorrente, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della misura richiesta, non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d'interesse alla luce delle dettagliate COI qui di seguito indicate. Tunisia – Sicurezza – dicembre 2024
Informazioni generali ed etnografiche
Situata nel nord Africa, la Tunisia è circondata a nordest dal mar Mediterraneo, mentre confina a sudest con la Libia, e a ovest con l'Algeria. La repubblica tunisina è organizzata amministrativamente in 24 governatorati, la capitale è Tunisi. La maggior parte della popolazione risiede nella parte centro-settentrionale del Paese, mentre la parte sud rimane per gran parte disabitata79.
La popolazione stimata (2023) è di 11.976.182 di cui il 98% è arabo-berbera, l'1% europea e il restante 1% ebrea. Nonostante la popolazione risulti piuttosto omogenea, è da sottolineare l'esistenza di gruppi minoritari, quali i tunisini NE (residenti soprattutto nel sud del Paese), gli (o ER3 berberi), gli ebrei (soprattutto discendenti di immigrati italiani e spagnoli), i baha'i, i cristiani e altri gruppi musulmani non sunniti (quali g gli CI e i sufi). Gli CI sono particolarmente ostracizzati dal più numeroso gruppo di musulmani sunniti;
i baha'i sono invece considerati eretici80.
Il 99,1% della popolazione è musulmana sunnita, il restante 1% si divide tra cristiani, ebrei, musulmani CI e baha'i. Nonostante l'arabo sia l'unica lingua ufficiale, nel linguaggio parlato si usa spesso il francese (nelle città), il dialetto arabo-tunisino e il berbero 81. ER4 L'indice di crescita della popolazione è pari allo 0,63% con un'età media di 32,7 anni. Il tasso di mortalità infantile è pari a 0,011%.82
La maggior parte della popolazione vive nella metà settentrionale del Paese, mentre il Sud rimane in gran parte sottopopolato.83 Oltre 2 milioni di persone vivono nella capitale Tunisi. Il tasso di urbanizzazione stimato nel 2020 è del 69,6%.
Contesto socio-politico negli ultimi anni La storia politica recente tunisina vede, a dicembre 2010, lo scoppio in tutto il Paese di grandi proteste contro il malgoverno, la disoccupazione, e le restrizioni politiche imposte, che costringono il ID a scappare in esilio84. Ha inizio così in Tunisia il periodo della cosiddetta Rivoluzione ER5 dei Gelsomini85. Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista nel 201486, dalla Rivoluzione in poi, la Tunisia è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici87. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa di , alle elezioni presidenziali del 201988. L'ottimismo iniziale ha iniziato a scemare a causa di ER7 una crisi politica durata mesi, provocata dalla rmazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia 79 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 80 Minority Rights Group International, Tunisia, Novembre 2021, https://minorityrights.org/country/tunisia/ 81 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 82 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 83 CIA, The World Factbook, Tunisia, Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 84Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Tunisia, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029498/country_report_2020_TUN.pdf
ER Per Pe ER Per Per ER1 Per 85 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". ( , , , and 13 aprile 2023 Pt_1 ER16 https://www.britannica.com/place/Tuni 86Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Tunisia, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029498/country_report_2020_TUN.pdf
Controparte_ Controparte_ 87 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html
16 da Covid-19. 89 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.90
Il 25 luglio 2021, il presidente Kaïs SA, ha introdotto lo stato di emergenza, sospendendo il Parlamento per 30 giorni,91 e destituendo il Primo Ministro 92 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito consacrando la presa di potere da parte di Persona_8 SA.93 In seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario avvenuto il 12 febbraio 2022,94 e al licenziamento di 57 giudici da parte del ID,95 Diego GAAY, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in Tunisia. 96 Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente97. La costituzione, definita iperpresidenziale98e secondo diverse ONG internazionali un passo indietro rispetto al processo di democratizzazione della Tunisia99 concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, a gli attribuisce il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine100 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam101. Giovedì 22 settembre 2022 la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua 66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa ne confronto della Tunisia: la Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un "significativo vuoto giuridico", l chiede che sia istituito questo organo legislativo, promulgato dalla Costituzione del 2014, che garantisca il CP_8 primato di quest'ultima e sia res ella protezione della democrazia.102.
L'avvenimento istituzionale più recente riguarda le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi dalla presa di potere del ID Per
nel luglio 2021, che ha trasformato il Paese in una dittatura de facto, secondo l'analisi di alcune testate internazionali103. Alle elezioni si è tato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.104 Situazione sicurezza all'ottobre 2024
89 Al Jazeera, Tunisia's Parliament approves gov't of PM-designate 26 febbraio 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm- CP_5 designate-fakhfakh.
90 International Crisis Group, Tunisia's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown.
91 Arab Center Washinghton DC, Saied's New Decree Deepens Tunisia's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/.
92 The Guardian, Tunisia President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore- parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree.
93International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia. 94 G. Sadek, Tunisia: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global- legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council-establishes-provisional-council. 95 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees-undermine-judicial- independence-and-access.
96 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of Tunisia's High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/dissolution-tunisias-high-judicial-council-seriously-undermines-rule-law; 97 Freedom House: Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 98 Le Monde, UN : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera- les-elections-legislatives-prevues-en-decembre_6140601_3212.html Controparte_ Controparte_
99 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia 2022, 27 March 2023 https://www.ec 6 Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2021
100Tunisian judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-
2022-06-25/
17 Dal 1° gennaio 2024 al 25 ottobre 2024, secondo ACLED, in Tunisia si sono verificati 19 eventi di rilevanza, che hanno causato solamente 3 Persona ER2 vittime in tre diversi eventi ad El Amra, e classificati come scontro armato, violenza delle folle e violenza remota. Di tali eventi, solo 5 sono stati attribuiti a gruppi armati non identificati. Di questi, 4 sono avvenuti nella provincia di Kasserine, nel nordovest.
Per quanto riguarda i principali eventi relativi alla sicurezza, come riporta CG, nel gennaio 2024, i manifestanti sono scesi in piazza in diverse occasioni. L'11 gennaio si è svolta una manifestazione a sostegno della Palestina davanti all'ambasciata del Sud Africa nella capitale Tunisi;
i manifestanti hanno espresso sostegno al caso di genocidio portato da Pretoria innanzi la Corte internazionale di giustizia. Inoltre, centinaia di persone hanno manifestato a Tunisi il 14 gennaio per celebrare l'anniversario della rivolta del 2011 che portò alla destituzione dell'allora presidente e ER5 per chiedere il rilascio dei leader dell'opposizione incarcerati. Ancora, delle manifestazioni sono scoppiate il 17 e 18 gennaio nel villaggio di El Hencha, a nord della città di Sfax, dopo la scomparsa di un'imbarcazione che trasportava 37 persone di nazionalità tunisina che tentavano di attraversare il Mar Mediterraneo. Inoltre, il 3 gennaio le autorità tunisine hanno arrestato il giornalista di con l'accusa di appartenenza ad una Controparte_30
“organizzazione terroristica”, prima di rilasciarlo pochi giorni dopo. A marzo 2024, le manifestazioni antigovernative sono continuate a Tunisi. Come scrive CG, “quasi 2.000 persone il 3 marzo hanno manifestato nella capitale Tunisi per protestare contro il deterioramento delle prospettive sociali ed economiche, in una dimostrazione di forza organizzata dal Sindacato generale tunisino del lavoro (UGTT). Numerosi sindacalisti sostengono CP_3 CP_3 che la rottura tra l e il regime del presidente SA è lungi dall'essere completa;
L'iniziativa dell potrebbe servire a ottenere concessioni da SA in vista delle elezioni presidenziali di ottobre, in particolare per ottenere aumenti salariali nel settore pubblico. Dopo le elezioni locali di febbraio, il
1° marzo si è tenuta la prima riunione di 279 consigli locali [ed a] breve dovrebbe essere istituito un consiglio nazionale composto da membri dei consigli regionali”. Inoltre, continua il think tank, “la repressione del dissenso è continuata in vista delle elezioni di ottobre. Il 6 marzo ex Parte_5 ministro sotto l'ex presidente negli anni 2000, ha pubblicato un post su Facebook in cui criticava SA e lasciava intendere Persona_24 che si sarebbe candidato alle elezioni presidenziali di ottobre;
due giorni dopo la magistratura ha emesso un mandato di arresto internazionale contro di lui” .
In aprile, dopo che tre persone si erano sono immolate in incidenti separati a causa del deterioramento delle condizioni di vita, bande giovanili si sono scontrate in diversi quartieri della capitale Tunisi, provocando ferite da arma bianca e un livello di violenza senza precedenti. Il 15 aprile la magistratura ha emesso 30 mandati di cattura, con un numero insolitamente alto che ha fatto temere ritorsioni da parte di gruppi criminali contro la polizia, anche attraverso rivolte e scontri.
In maggio CG segnalava un peggioramento della situazione tunisina scrivendo che “la repressione della società civile ha scatenato proteste e ha aumentato le tensioni politiche. Un'ondata di arresti e attacchi ad attivisti, giornalisti e avvocati, tra cui diversi critici del regime, ha evidenziato la deriva autoritaria del governo.” Similmente, in giugno, i disordini sociali sono conitinuati “a causa dell'incertezza sulle elezioni presidenziali.”
Dopo che, nel corso del mese di luglio, il Governo ha continuato a squalificare e imprigionare i candidati dell'opposizione , CG ha segnalato che ad agosto la situazione è nuovamente peggiorata quando “a causa dell'intensificarsi della repressione e delle divisioni tra il presidente SA e l'esercito in vista delle elezioni presidenziali di ottobre.” Le proteste sono continuate anche in settembre ed ottobre. La popolazione tunisina è scesa in piazza il 4 ottobre 2024, due giorni prima delle elezioni presidenziali .
In definitiva dalle informazioni acquisite d'ufficio, in Tunisia da cui proviene il ricorrente si registrano geNEche situazioni di instabilità, essendo invece necessario, per integrare la fattispecie di protezione in esame, che le informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità e diffusione, tale per cui chi si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la vita o rischiare l'incolumità fisica.
Nel caso di specie, quindi, non sono rinvenibili nel Paese d'origine del ricorrente, condizioni tali da giustificare la concessione della misura richiesta e quindi, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell' articolo 14 del decreto legislativo in esame, per l'intera popolazione civile.
Considerato quanto sopra, va rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
6. Sulla domanda di protezione speciale
18 È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., l trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un Controparte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere dell per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia Controparte_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
19 Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale;
per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione:
“Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione
20 personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. lgs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità (vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]” (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
21 Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 23.03.2024 (cfr modello C3 in atti).
Nel caso di specie, invero, i fatti addotti non consentono di ritenere accertato che il ricorrente versi in una situazione di vulnerabilità giustificante il ricorso alla misura invocata, essendosi, in realtà, il medesimo limitato ad addurre un soggettivo timore rimasto non avvalorato da alcun riscontro, né ha palesato nuovi elementi che giustificassero una particolare situazione di vulnerabilità.
Non si rinvengono, per di più, fattori sopravvenuti soggettivi di vulnerabilità inerenti la mancanza, nel paese di origine, delle condizioni minime che garantiscono un'esistenza nella quale non risultano compromesse le possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento degli standard di un'esistenza dignitosa;
pur volendo accordarsi il beneficio del dubbio, deve rilevarsi che egli si trova in Italia già da molti anni e non risulta documentata una benché minima integrazione sul territorio dello Stato, né ha fornito la prova di svolgere alcuna attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento. Il ricorrente nulla ha allegato e dedotto in ordine alla situazione familiare, non emergendo in definitiva, elementi che attestino l'effettività di una vita familiare, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 Cedu (a tutela delle relazioni familiari effettive), anche avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte in ordine alla situazione personale del ricorrente. Invero, la vita privata e familiare del ricorrente in Italia, così come emergente dagli atti di causa, comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della sua partenza, risultata, viepiù, nel complesso non credibile, non fa emergere alcuna situazione di vulnerabilità tutelabile e meritevole di una congrua tutela, non risultando quella effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) (Cass.sent.n. 4455/08, Cass. 23270/20). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata, nonché l'assenza di un serio percorso integrativo (peraltro di per sé non sufficiente ai fini dell'invocata tutela), di situazioni e rapporti personali, sociali e familiari integranti profili di vulnerabilità e meritevoli di tutela, sono elementi che unitamente considerati, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso. Per di più, dalle uniche informazioni relative all'istante, non emergono specifiche ricadute individuali causate dall'instabile situazione del Paese, da distinguersi da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione "il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui
22 non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità" (v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21). Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, "non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Ls. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”. Principi di diritto cui ha, anche di recente, dato continuità la S.C. la quale ha ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (v. già Cass. 17072/18), "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (v. SS.UU. n. 244131/21).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo unitamente alla presenza di pendenze di carattere penale passate in giudicato nonché ancora ancora in corso, sono elementi che considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si evincono allo stato gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Sulle spese del giudizio
Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, poiché per il la costituzione in giudizio della CP_1
è avvenuta a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il ID della Controparte_1
Commissione), si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente). Di conseguenza, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede: rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
23 rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
rigetta la domanda di riconoscimento della protezione speciale;
nulla sulle spese di lite;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il ID
Dr.ssa Alessandra Cesi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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TRIBUNALE DI LECCE Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna ID dr.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dr.ssa Caterina Stasi Giudice nella procedura iscritta al n. 2660/2024 R.G. promossa DA nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BRAY GIULIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
in persona del
[...]
pro tempore, che sta in giudizio avvalendosi del . CP_2 Controparte_3
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO ha pronunziato il presente DECRETO avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. cpc
PREMESSE IN FATTO Con ricorso depositato il giorno 18.04.2024, il ricorrente come sopra identificato, già trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Restinco (BR) per poi essere trasferito presso il CPR di Ponte Galeria (RM) e successivamente rimpatriato in data 12.04.2024 con volo charter, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 4.04.204 e notificata al ricorrente il 5.04.2024, con la quale la di ha rigettato la domanda di protezione internazionale formalizzata Controparte_1 CP_1 dall'istante in data 23.03.2024 (cfr in atti modello C3), concludendo in via principale per l'annullamento della decisione della oggetto di impugnazione e per il riconoscimento CP_1 dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria;
in via subordinata, dichiarare o comunque riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 co 3 D.Lgs 25/2008.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso introduttivo.
È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce. Nell''informativa pervenuta dalla Questura
1 competente si legge: “Con riferimento alla Vs nota del 09.05.2024 in relazione al cittadino straniero in oggetto, agli atti di questo Ufficio risulta quanto segue: Lo straniero in data 18.03.2024 è stato rintracciato lungo la linea di confine, frontiera di Pantelleria (TP), ed al termine delle necessità di pubblico soccorso per il quale era stato ammesso, veniva respinto (ex Art 10 comm.2 D.lvo 286/98) dal Questore di Trapani e trattenuto presso il CPR di Brindisi-Restinco, con provvedimenti del 19.03.2024 e del 23.03.2024. Durante la permanenza presso il predetto centro lo stesso ha formalizzato richiesta di Protezione Internazionale, per poi essere trasferito presso il CPR di Ponte Galeria (RM) e successivamente rimpatriato in data 12.04.2024 con volo charter. Null'altro risulta a carico dello straniero”.
All'udienza del 17.03.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice Relatore, nominato dal ID, per riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. PREMESSA METODOLOGICA: Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi
In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (direttiva procedure) e 2004/83/CE (direttiva qualifiche), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi dell'onere probatorio del richiedente e del potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudicante.
Se da un lato, infatti, “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda” (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudicante è tenuto ad esaminare “ciascuna domanda…alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative” (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).
Indubbio dunque che l'esame di “tutti gli elementi significativi della domanda” (art. 3 comma 1 cpv. D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, in cooperazione con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre “tutti gli elementi necessari a motivare la domanda” “spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti” (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11).
Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti
2 sottratta all'applicazione del principio dispositivo, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.
Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombendo al richiedente asilo l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto alla richiesta protezione, resta potere- dovere del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo coerente e pertinente con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.
Va sottolineato, invero, che il dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudicante non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso l'onere probatorio attenuato con un inesistente onere di allegazione attenuato (cfr. Cassaz., n.13088/2019).
I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di tutte le notizie relative alla sua storia personale: “in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007).
Il giudice, in altri termini, non può “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente” (cfr. Cassaz. n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).
Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, su base individuale di:
a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz. n.3016/2019);
c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente;
d) l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) l'eventualità che il richiedente possa far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007).
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva previsti dal dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:
“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
3 b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile…”.
Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di coerenza interna (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed esterna (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una “verifica di credibilità razionale” della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua coerenza e plausibilità (cfr. Cassaz., n.6897/2020).
Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che “la valutazione di credibilità” deve riguardare tutti gli elementi complessivamente considerati e non in maniera atomistica (cfr. Cassaz., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché “la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari…quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (cfr. Cassaz.,10908/2020).
Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, precedere e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi sussistente “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile” (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).
Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non ex post, all'esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020),
Va rilevato, infine, che, qualora all'esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio” rammentando che “la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge” (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e “oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano” (cfr. Cassaz., n.8819/2020) .
La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “actore non probante reus absolvitur”, bensì quella, “in dubio pro actore”.
2. Le dichiarazioni del ricorrente
Il ricorrente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione ha dichiarato: “di essere cittadino tunisino, originario di Frada, Governatorato di Susa, di appartenere al gruppo etnico arabo tunisino, di essere di fede musulmana, di avere frequentato quattordici anni di scuola, di aver lavorato come agente privato di sicurezza, di non essere sposato e di non avere figli;
di aver lasciato il suo Paese li 14/03/2024 e di essere arrivato in Italia il 15/03/2024; di aver lasciato il Paese a causa di problemi finanziari della madre, che gestiva sartoria;
la donna, infatti, lo avvisava telefonicamente della sua fuga, senza tuttavia fornirgli alcuna specificazione circa le ragioni sottese a tale gesto;
di aver chiesto prima alla sorella e poi alla zia il motivo della fuga della madre;
di essere
4 così venuto a conoscenza del fatto che la donna era stata raggirata da un cliente, il quale non aveva pagato i prodotti richiesti, e condannata per degli assegni insoluti;
di aver subito personalmente episodi intimidatori da parte delle operaie della sartoria, dei familiari di queste e dei fornitori che chiedevano le somme loro spettanti;
di aver anche subito minacce di rapimento nonché il furto di taluni oggetti personali;
che, lasciata la sorella dalla zia a abbandonava il Paese;
che, in caso di rimpatrio, teme di subire atti avversi da parte dei creditori della Pt_2 madre, intenzionati a recuperare le somme loro dovute”.
Per ciò che concerne il caso di specie, il Giudice designato, letto il ricorso ed esaminata l'intera documentazione prodotta, non ha proceduto all'audizione personale del ricorrente, ritenendo che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potessero essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte dalla parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Svezia, n. 28394/95; CGUE, 26 luglio 2017, C – 348/16; ex multis Cass. Civ. 22049/20), Persona_1 anche considerando che non sono stati specificamente individuati aspetti in ordine ai quali il ricorrente intendesse fornire chiarimenti (ex multis, Cass. Civ. 21584/2020; CGUE 4 ottobre 2018, Persona_2
C- 652/16). Tenuto conto dei fatti narrati dal ricorrente come motivo dell'espatrio e di quelli allegati in sede giurisdizionale, il Collegio condivide quanto ritenuto dal relatore, non reputando necessaria l'audizione personale ai fini della decisione.
3. Gli elementi acquisiti d'ufficio – Le informazioni sul Paese di origine Tunisia dicembre 2024 Introduzione
Situata nel nord Africa, la Tunisia è circondata a nordest dal mar Mediterraneo, mentre confina a sudest con la
Libia, e a ovest con l'Algeria. La repubblica tunisina è organizzata amministrativamente in 24 governatorati, la capitale è Tunisi. La maggior parte della popolazione risiede nella parte centro-settentrionale del Paese, mentre la parte sud rimane per gran parte disabitata1.
La popolazione stimata (2023) è di 11.976.182 di cui il 98% è arabo-berbera, l'1% europea e il restante 1% ebrea.
Nonostante la popolazione risulti piuttosto omogenea, è da sottolineare l'esistenza di gruppi minoritari, quali i tunisini NE (residenti soprattutto nel sud del Paese), gli (o berberi), gli ebrei (soprattutto discendenti di ER3 immigrati italiani e spagnoli), i baha'i, i cristiani e altri gruppi musulmani non sunniti (quali gli ibadis, gli CI e i sufi). Gli CI sono particolarmente ostracizzati dal più numeroso gruppo di musulmani sunniti;
i baha'i sono invece considerati eretici2. Il 99,1% della popolazione è musulmana sunnita, il restante 1% si divide tra cristiani, ebrei, musulmani CI e baha'i. Nonostante l'arabo sia l'unica lingua ufficiale, nel linguaggio parlato si usa spesso il francese (nelle città), il dialetto arabo-tunisino e il berbero 3. ER4
L'indice di crescita della popolazione è pari allo 0,63% con un'età media di 32,7 anni. Il tasso di mortalità infantile è pari a 0,011%.4
Il tasso di disoccupazione è del 16,2%. Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni è del 37,3% (2021). 5
Secondo i dati del 2014, il tasso di alfabetizzazione è dell'81,8%.6 Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 1 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 2 Minority Rights Group International, Tunisia, Novembre 2021, https://minorityrights.org/country/tunisia/ 3 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 4 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 5World Bank: Unemployment, Tunisia, 21 febbraio 2023, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=TN
5 anni è del 96%.7
La maggior parte della popolazione vive nella metà settentrionale del Paese, mentre il Sud rimane in gran parte sottopopolato.8 Oltre 2 milioni di persone vivono nella capitale Tunisi. Il tasso di urbanizzazione stimato nel 2020 è del 69,6%.
Il 40% della superficie del Paese è occupata dal deserto. Il clima, a Nord, è temperato con inverni miti ed estati calde e secche;
mentre, a Sud, è desertico.9
Istituzioni e stato della situazione politica attuale
Secondo la costituzione del 2022, la Tunisia è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale.
Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza10.
La storia politica recente tunisina vede, a dicembre 2010, lo scoppio in tutto il Paese di grandi proteste contro il malgoverno, la disoccupazione, e le restrizioni politiche imposte, che costringono il ID a scappare in ER5 esilio, mentre il Primo Ministro si vede obbligato a dimettersi. Ha inizio così in Tunisia il periodo della Parte_3 cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini11, che si diffonderà anche negli altri Paesi arabi vicini. Alle elezioni parlamentari del 2011, vince il partito Ennahda, di stampo islamista-conservatore. Nel 2013 si fanno più intense le proteste della popolazione che chiede le dimissioni del governo, dopo l'uccisione dell'oppositore politico ER6 ottenendo infine l'insediamento di un governo ad interim a dicembre dello stesso anno. Nel 2014 viene
[...] promulgata la prima Costituzione del Paese12.
Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista, dalla Rivoluzione la
Tunisia è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici13. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa di , un ER7 candidato indipendente, che ha ottenuto una vittoria schiacciante (72% dei voti) alle elezioni presidenziali del
201914. L'ottimismo iniziale ha iniziato a scemare a causa di una crisi politica durata mesi, provocata dalla mancata formazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia da Covid-
19. 15 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.16
Il 25 luglio 2021, il presidente Kaïs SA, che presiede anche le Forze Armate, in un discorso televisivo alla
Nazione, ha annunciato la sospensione temporanea del Parlamento per 30 giorni,17 ha altresì destituito il Primo
Ministro il quale da gennaio 2021 aveva con forza soffocato ogni forma di manifestazione e Persona_8 7 World Bank: Tunisia, Literacy rate, 24 ottobre 2022, https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS?locations=TN 8 CIA, The World Factbook, Tunisia, Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 9CIA, The World Factbook, Tunisia, Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 10 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html
Pe P Pt_ Pe Pe Pe Pe Pe Per 11 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". (Murphy, , , and 13 aprile 2023 https://www.britannica.com/place/Tunisia Pe Pe P Pt_ Pe Pe Pe Pe Pe Per 12 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". , , and 13 aprile 2023 https://www.britannica.com/place/Tunisia.
Contropart Contropart 13 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 14 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html CP 15 Al Jazeera, Tunisia's Parliament approves gov't of PM-designate 26 febbraio 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm-designate-fakhfakh.
16 International Crisis Group, Tunisia's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown.
6 dissenso, arrestando migliaia di giovani e rendendosi responsabile di violenze contro attivisti e difensori dei diritti umani, e ha annunciato che avrebbe governato per decreto.18 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito consacrando la presa di potere da parte di SA.19 ER Il 22 settembre 2021, il presidente ha emanato il Decreto Presidenziale N. 117 col quale il ruolo del Governo
è stato di fatto ridimensionato e si è previsto che il capo di Stato esercitasse il potere esecutivo “con l'aiuto di un
Consiglio dei ministri, a sua volta presieduto da un capo di governo”. Le nuove misure contenute nel decreto hanno previsto non solo il congelamento dei lavori del Parlamento, ma anche la sospensione del pagamento dei salari dei suoi membri nonché la revoca dell'immunità per gli stessi.20
L'8 febbraio 2022, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha esortato il Persona_18
ID della Tunisia ad abbandonare l'idea di abolire l'Alto Consiglio giudiziario, da egli effettivamente sciolto qualche giorno più tardi, il 12 febbraio 2022,21 avvertendo che il suo scioglimento avrebbe minato lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.22 In seguito allo scioglimento, Diego GA
AY, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in Tunisia, in seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario e al licenziamento di 57 giudici da parte del ID.23
Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente24. La costituzione, definita iperpresidenziale25, concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, attribuisce al presidente della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli;
, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine26 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam27.
Nelle parole di direttrice regionale di , Tes_1 Controparte_6 la nuova Carta costituzionale “smantella molte delle salvaguardie previste dalla Costituzione tunisina post- rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie vanifica anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in Tunisia”28. Secondo l'ultimo rapporto annuale della
18 The Guardian, Tunisia President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree.
19International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia.
20 The Guardian, Tunisia's President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree.
21 G. Sadek, Tunisia: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council-establishes-provisional-council.
CP 22 – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of Tunisia's High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/dissolution-tunisias- high-judicial-council-seriously-undermines-rule-law;
23 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees- undermine-judicial-independence-and-access. 24 Freedom House: Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 25 Le Monde, UN : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera-les-elections-legislatives-prevues-en- decembre_6140601_3212.html 26Tunisian judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-2022-06-25/
7 Ong Freedom House che misura il grado di libertà civili e diritti politici garantiti in 195 paesi, nel 2022 la Tunisia ha perso diverse posizioni rispetto al 2021, passando da stato “libero” a stato “parzialmente libero”29 .
Giovedì 22 settembre 2022 la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua
66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa nei confronto della Tunisia: la
Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un
"significativo vuoto giuridico", l' chiede che sia istituito questo organo legislativo, promulgato dalla CP_8
Costituzione del 2014, che garantisca il primato di quest'ultima e sia responsabile della protezione della democrazia.30.
L'avvenimento istituzionale più recente riguarda le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi ER dalla presa di potere del ID nel luglio 2021, che ha trasformato il Paese in una dittatura de facto, secondo l'analisi di alcune testate internazionali31. Alle elezioni si è presentato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.32
Economia
La performance economica della Tunisia ha subito un rallentamento dopo la rivoluzione del 2011, con il risultato di un decennio di crescita perduto, aggravato dalla pandemia COVID-1933. La crescita del PIL è scesa tra il 2011 e il 2019 in media dell'1,7%. È stato osservato un calo significativo della crescita della produttività a causa dell'eccessiva regolamentazione dell'attività economica, del ridotto orientamento al commercio, dei bassi investimenti e della limitata innovazione34.
La politica macroeconomica, attraverso lo stimolo fiscale e l'allentamento monetario, ha limitato la profondità e la gravità della recessione, ma la pandemia ha esacerbato le debolezze strutturali, in particolare i bassi investimenti e la creazione di posti di lavoro, l'elevata disoccupazione e l'informalità, lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e la migrazione verso l'esterno di professionisti altamente qualificati35.
Con il peggioramento della crescita e dei risultati occupazionali, la Tunisia si è affidata sempre di più allo Stato sociale per soddisfare le aspirazioni dei cittadini a migliori condizioni di vita36. La creazione di posti di lavoro è rallentata nel periodo post-rivoluzione, poiché l'economia non è riuscita a produrre sufficienti opportunità, in particolare per i laureati e la popolazione in età lavorativa. Sebbene lo Stato abbia cercato di compensare i cittadini attraverso la creazione di posti di lavoro pubblici e grandi sussidi ai consumatori e ai produttori, non ha affrontato le profonde distorsioni che frenano l'economia. I mercati sono diventati sempre più concentrati, creando così barriere 29 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2021. Controparte CP_ 30 UN : africaine droits 23 settembre 2022 https://www.jeuneafrique.com/1379560/politique/tunisie-kais-saied-epingle-par-la-cour-africaine-des-droits-de-lhomme/ 31 As Tunisia Drifts Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre 2022, https://www.nytimes.com/2022/12/20/world/middleeast/tunisia-election- CP_12 CP_13 parliament.html; Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the- Co end-for-saeid; Tunisia's Low-Turnout Elections Just Backfired for Saied, 20 dicembre 2022, https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/; The Guardian, Tunisian parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary-election-records-just- 88-turnout.
Pe 32 Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for , 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid.
8 all'ingresso, mentre i costi per fare impresa rimangono elevati in tutti i settori, tra cui regole farraginose su investimenti, commercio e licenze, scarso accesso ai finanziamenti e un'amministrazione pubblica in crescita.
L'espansione del ruolo dello Stato ha portato a una rapida crescita del debito pubblico37, passato dal 40,7% del PIL nel 2010 al 94,2% nel 202338.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un contesto socioeconomico e finanziario già estremamente vulnerabile, aggravato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei geNE alimentari prodotto dalla guerra in Ucraina39. A preoccupare sono soprattutto gli alti tassi di inflazione (10,3% nel mese di marzo 2023)40 e disoccupazione (15,3% nel quarto trimestre del 2022)41, oltre a un debito pubblico che ha raggiunto, nei primi mesi del 2023, il 94,2% del
Pil42
Inoltre, la diminuzione della produzione di petrolio e gas e l'aumento della domanda di energia e prodotti agricoli hanno aggravato la vulnerabilità della bilancia commerciale ai capricci dei mercati internazionali.43
Questioni significative sui diritti umani: Libertà di espressione
La Costituzione del 2022 garantisce la libertà di opinione, pensiero, espressione, informazione e pubblicazione, con alcune restrizioni44. La Tunisia è inoltre firmataria della Dichiarazione Internazionale sull'Informazione e la
Democrazia del 201845.
Nonostante ciò, le autorità tunisine hanno continuato a perseguire espressioni pacifiche di opinione sulla base di articoli repressivi del codice penale: il ID SA ha emanato due decreti legge che prevedono pene detentive per la diffusione dolosa di "fake news" o dichiarazioni diffamatorie46.
Dalla presa di poteri straordinari da parte di SA nel 2021, i giornalisti hanno dovuto affrontare crescenti pressioni e intimidazioni da parte di funzionari governativi in relazione al loro lavoro, comprese sanzioni penali per diffamazione e altri presunti reati.47
Secondo international, nel 2022 le autorità giudiziarie hanno indagato o perseguito almeno 32 critici di CP_4 alto profilo e oppositori percepiti del presidente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione. Tra di loro c'erano membri del parlamento, avvocati e giornalisti.48 CP_1 Nel giugno 2022, ad esempio, , editore del sito web di notizie indipendenti , è stato ER20 CP_16 arrestato e interrogato in una struttura militare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche49; ad agosto è stato condannato a tre mesi di carcere con l'accusa di aver "danneggiato il morale e la reputazione dell'esercito". A settembre, , editore del sito web di notizie Inhiyez e popolare scrittore politico, è stato arrestato Controparte_17 con l'accusa non chiara di promuovere il terrorismo50.
9 I giornalisti che si occupano di presunti abusi delle forze di sicurezza, sono particolarmente esposti ad abusi e all'arresto. Il mondo politico continua ad avere un grande peso e ad influenzare i principali mezzi di comunicazione, comprese le emittenti pubbliche51. Le dimostrazioni pubbliche sono state fortemente limitate a seguito dell'adozione, nel 2015, di una controversa legge-antiterrorismo. Grazie a questa legge, le forze di sicurezza possono vietare scioperi, incontri, e grandi raggruppamenti di persone che si considera possano provocare disordini. Molti analisti ritengono che la continua proroga dello stato di emergenza – prorogato dal 2015 - rappresenti principalmente uno strumento per la repressione dei dissidenti52. riferisce, inoltre, che diversi blogger e utenti dei social sono stati incriminati e oggetto di Controparte_4 indagini per aver pubblicato online dei post critici, verso le autorità locali.53.
Anche l' 19 54.ha espresso profonda preoccupazione per il recente accentramento di poteri del CP_20 ER ID , anche in relazione alla tutela dei diritti umani e alla libertà di espressione. La polizia ha già attuato delle azioni repressive nei confronti dei giornalisti, chiudendo l'ufficio di Al Jazeera a Tunisi, episodio denunciato anche Controparte_21
Libertà di religione e di culto
La costituzione tunisina afferma la libertà di credo e di coscienza per tutte le religioni, così come per i non religiosi, e vieta le campagne contro l'apostasia e l'incitamento all'odio e alla violenza per motivi religiosi56. Tuttavia, secondo il
Dipartimento di Stato Americano (USDOS) l'implementazione di tale libertà a livello pratico risulta fortemente limitata. La blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come pretesto per gli arresti. L'Islam è inoltre considerato l'unica religione dello Stato e l'educazione islamica rimane una componente obbligatoria del curriculum nelle scuole pubbliche.57 Nel report redatto a seguito della sua visita condotta ad aprile 2018, il Relatore Speciale delle Nazioni Uniti per la libertà di religione e di culto, ha indicato come la Tunisia rispetti in linea di massima la libertà di religione. Ciononostante, la concezione formale e della società su cosa tale diritto implichi risulta non in linea con gli standard internazionali.58 Ad esempio, i convertiti al cristianesimo spesso subiscono vessazioni e discriminazioni59 Secondo l'ultimo report di USDOS, alcune persone convertite al cristianesimo hanno riferito di un forte rifiuto familiare e sociale, nonché di aver ricevuto minacce, e di essere state aggredite fisicamente e costrette a lasciare le loro case a causa delle loro convinzioni religiose.60
51 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2022
52 HRW – Human Rights Watch: World Report 2023 - Tunisia, 12 January 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html
Contropar 53 AI – Criminal Prosecutions of Online Speech: Outdated and Flawed Laws Used to Restrict Speech in Tunisia [MDE 30/3286/2020], 9 November 2020, pp. 7-8, https://www.a nts/mde30/3286/2020/en/ 54 ARTICLE 19: Tunisia: Free speech, press freedom and the right to know threatened by new Health Ministry plans, 30 April 2021, https://www.article19.org/resources/tunisia-ministry-of-health-memo-violates-the-right-to-freedom-of-expression- press-and-access-to-information-and-it-should-be-revoked/ 55 RSF – Reporters Sans Frontières: RSF condemns closure of Al Jazeera bureau in Tunis, 27 July 2021, https://rsf.org/en/rsf-condemns-closure-al-jazeera-bureau-tunis 56 USDOS- US Department of State:, 2021 Report on International Religious Freedom: Tunisia, 2 giugno 2022, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/05/TUNISIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM- REPORT.pdf.
10 Abusi da parte delle forze dell'ordine: tortura e trattamenti inumani e degradanti
La Costituzione proibisce la "tortura morale e fisica" e il codice penale sanziona l'uso della "violenza" quando è usata senza giusta causa. Tuttavia, le organizzazioni della società civile hanno criticato il codice penale ritenendolo insufficiente a coprire la tortura e non in linea con gli standard internazionali61.
L Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), nel report relativo alla situazione dei diritti umani in Tunisia nel 2021, riporta altresì come il Governo abbia adottato misure per indagare sui funzionari presunti autori di abusi, ma che le indagini sugli abusi della polizia, delle forze di sicurezza e nei centri di detenzione siano caratterizzate da una mancanza di trasparenza e spesso subiscano lunghi ritardi ed ostacoli procedurali. Nel medesimo report, sono riportati numerosi episodi di violenze e torture da parte della polizia.62 La Polizia nazionale avrebbe infatti sottoposto alcuni detenuti a duri trattamenti fisici. Diversi importanti attivisti locali per i diritti umani hanno denunciato la pratica di ciò che hanno definito tortura nelle stazioni di polizia e nei centri di detenzione. 63
Secondo Freedom House le forze di polizia continuano a essere oggetto di denunce per abusi commessi dagli agenti, nei confronti di civili e detenuti, i sindacati di polizia hanno resistito agli sforzi di riforma volti ad affrontare il problema. Nel 2020 sono continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza e tortura da parte di agenti di sicurezza64.
Il report di HRW sulla situazione dei diritti umani in Tunisia, riporta che, nel 2021, membri delle forze di sicurezza tunisine avrebbero usato una violenza eccessiva per reprimere i manifestanti che denunciavano le difficoltà economiche e chiedevano giustizia sociale e la fine della repressione della polizia durante le proteste a livello nazionale scoppiate il 15 gennaio 2021. Secondo HRW, gli agenti di polizia avrebbero aggredito fisicamente i manifestanti, arrestandone centinaia, tra cui molti minori, ed avrebbero sparato un numero eccessivo di gas lacrimogeni per disperdere le proteste, attaccando altresì i giornalisti.65
Donne: discriminazioni e violenza di genere
Nel 2017, il Parlamento tunisino ha adottato la Legge sull'eliminazione della violenza contro le donne (Law on
Eliminating Violence Against Women).66 In base a questa nuova legge, lo Stato non solo è responsabile di perseguire coloro che abbiano commesso violenza contro le donne, ma anche della prevenzione della violenza di genere e della protezione delle vittime e delle sopravvissute. Tra gli altri, i Controparte_22
, nonché i media, sono responsabili della formazione del personale e dei professionisti
[...] nella prevenzione della violenza contro le donne. La legge ritiene inoltre la polizia responsabile delle risposte tempestive alle denunce delle vittime e della segnalazione dei casi di violenza.67 Inizialmente accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale,68 la legge, con il passare degli anni, è stata ritenuta insufficiente e non 61 SDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html
11 adeguatamente implementata. Secondo diverse organizzazioni non governative, infatti, esiste un forte gap tra la legge e la sua implementazione a livello pratico, tanto che le donne si trovano a dover continuare a lottare per ottenere giustizia ed una sicurezza personale.69 Le donne tunisine continuano infatti a subire alti livelli di violenza. Secondo un'indagine del Ministero delle Donne, almeno il 47% delle donne ha subito violenza domestica nel corso della propria vita. Questi numeri sono aumentati con l'inizio della pandemia di COVID-19. Il Ministero delle Donne ha annunciato che, solo nel 2020, i casi di violenza di genere sono aumentati di sette volte rispetto agli anni precedenti.70. Secondo i funzionari statali stanno ignorando la nuova legge, che conferisce Controparte_4 alla polizia ed alla magistratura importanti poteri e responsabilità nella protezione delle donne dalla violenza.71
In riferimento ai tentativi di denunce presentate da donne per casi di violenza domestica, Human Rights Watch
(HRW) ha espressamente accusato le autorità tunisine di aver fallito nel loro compito di protezione. In un report Cont recentemente pubblicato, ha evidenziato come le autorità non rispondano sistematicamente, non indaghino e non forniscano protezione alle donne che denunciano violenze. Nonostante la Tunisia abbia una delle normative più avanzate e tutelanti in e , in materia di repressione della violenza contro le donne, CP_6 CP_6
HRW ha notato come a livello pratico sia di difficile implementazione. Talvolta la polizia chiede alle donne che tentano di denunciare violenze di produrre requisiti probatori arbitrari, quali certificati medici molto recenti che Cont mostrino gli abusi, prima di accettare di aprire un'indagine o richiedere ordini di protezione. segnala altresì che la polizia di sovente inviti le donne ad acconsentire alla mediazione familiare piuttosto che perseguire una denuncia penale.72
Persone LGBTI
In Tunisia l'omosessualità è vietata dalla legge. L'articolo 230 del codice penale vieta la 'sodomia' e prevede la pena della reclusione fino a 3 anni.73 Inoltre, ai sensi dell'articolo 226, chiunque sia riconosciuto colpevole di atti osceni, occorsi deliberatamente e pubblicamente, è punito con la reclusione di sei mesi e con la multa.74 Secondo quanto riportato da ILGA, “le condanne per 'sodomia' in Tunisia sono in aumento, con numerosi casi negli ultimi anni di persone LGBT arrestate, incarcerate e sottoposte ad esami anali per trovare 'prove' di condotta sessuale tra persone dello stesso sesso. All'inizio del 2019, i media hanno riferito che un uomo tunisino di 23 anni, che era stato stuprato, fosse stato sottoposto a un esame anale forzato giudiziario dopo aver denunciato il crimine. Alla fine è stato condannato a sei mesi di carcere con l'accusa di 'condotta omosessuale'. Nel 2020 un giudice ha condannato due uomini sospettati di essere gay per il loro rifiuto di sottoporsi ad un esame anale, stabilendo che il loro rifiuto costituisse 'prove sufficienti' che il 'reato' di attività sessuale tra persone dello stesso sesso fosse stato commesso”.75
Contropart 69 Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/; HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting- CP_2 women#:~:text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence; , e , In Controparte_24 CP_26 Tunisia, a 24 maggio 2021, https://www.cigionline.org/articles/tunisia-legal-patchwo Controparte_27Contropart 70 bout domestic violence, 21 maggio 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/; UN : 14 000 signalements sur la violence contre la femme, 24 novembre 2020, https://www.webmanagercenter.com/2020/11/24/459566/tunisie-14-000-signalements-sur-la-violence-contre-la-femme/. Contropart 71 Tunisia: The tragic truth about domestic violence, 21 maggio 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/tunisia-tragic-truth-about-domestic-violence/. Co 72 Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting- wo :text=In%202021%20and%202022%2C%20Human,authorities'%20response%20to%20domestic%20violence 73 Code pénal institué par le Décret du 9 juillet 1913, aggiornato con modifiche al 2012, « Article 230. La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans » https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf.
74 Code pénal institué par le Décret du 9 juillet 1913, aggiornato con modifiche al 2012, « Article 226. L'outrage à la pudeur commis publiquement et intentionnellement est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 francs » https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61250/60936/F1198127290/TUN-61250.pdf.
12 Nel report USDOS 202076, relativo alla situazione dei diritti umani in Tunisia, alcune ONG hanno riferito che le autorità abbiano utilizzato la legge contro la sodomia “per detenere ed interrogare le persone sulle loro attività sessuali ed il loro orientamento sessuale”, talvolta basandosi solo sull'apparenza, nonché che le persone appartenenti alla comunità LGBT+ siano state prese di mira attraverso l'applicazione del predetto articolo 226 del codice penale.
In aggiunta, dal report si evince che le persone LGBT+ abbiano continuato a subire discriminazioni e violenze, comprese minacce di morte e stupro, sebbene lo stigma sociale e la paura di essere perseguiti in base alle leggi sulla sodomia abbiano scoraggiato le persone dal sporgere denuncia. conferma il clima di repressione nei confronti della comunità LGBT+, riportando Controparte_28 episodi di persone arrestate e detenute per relazioni consensuali omosessuali. Secondo l' Pt_4 [...]
, citata nell'ultimo report di AI “tra gennaio ed ottobre, i tribunali hanno condannato Controparte_29 almeno 15 uomini e una donna ai sensi dell'articolo 230 del codice penale, che criminalizza la 'sodomia'”.
Numerosi attacchi, verbali e fisici, alle persone e ad attivisti LGBT+ vengono rivolti da rappresentanti delle forze dell'ordine, che talvolta restano impuniti, senza che le indagini a loro carico portino ad alcuna condanna o sospensione dall'incarico rivestito77.
Secondo Freedom House, inoltre, “la discriminazione sociale e le leggi che criminalizzano l'omosessualità precludono a molte persone LGBT+ la partecipazione politica attiva e i partiti politici in gran parte non riescono ad affrontare le questioni LGBT+. [...] A causa del fatto che l'omosessualità sia illegale, tale divieto scoraggia la discussione aperta su questioni che riguardano le persone LGBT+. [...] Nonostante la Costituzione proibisca ogni forma di discriminazione e imponga al Paese di creare una cultura basata sulla diversità, le persone LGBT+ continuano a dover affrontare discriminazioni legali”78.
4. Sulla domanda di riconoscimento dello “status” di rifugiato In relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché dal D.Lgs n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del D.lgs. n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa (SS.UU. n.19393/09 e Cassaz., n.10686/2012), lo status di “rifugiato” è riconosciuto “al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un media outlets reported that a 23-year-old Tunisian man who had been raped was subjected to a judicial forced anal examination upon reporting the crime. He was eventually sentenced to six months in prison on charges of
“homosexual conduct”.91 In 2020 a judge handed down a prison sentence to two men suspected of being gay for their refusal to submit to an anal examination, ruling that their refusal constituted “sufficient evidence” that the
“crime” of same-sex sexual activity had been committed”.
13 determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”
I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del D.lgs n.251/2007, “a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) , comprese lo organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi”.
Il timore di subire persecuzioni o danni gravi, dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.
Ciò premesso, rileva il Collegio, che i fatti narrati dal richiedente, afferenti alla sua sfera privata, economica familiare, involgenti aspetti di ordinario diritto penale, non attengono manifestamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e, pertanto, non sono configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 lett.A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgs. 251/2007.
Deve, pertanto, rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.
5. Sulla domanda di protezione sussidiaria e la valutazione di credibilità del ricorrente
Priva di fondamento è, altresì, la richiesta di protezione sussidiaria.
Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D.lgs. n. 251/2007, “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
La definizione di danno grave è contenuta nel successivo art. 14 a norma del quale "sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
In particolare, con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, che nell'individuare l'ambito di protezione offerta ER21 dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che affinché al richiedente possa essere accordata la protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno” nel caso di rientro nel paese interessato” - i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono riguardare un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi
14 una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
E' quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Va sottolineato, inoltre, che la mancata o inadeguata tutela nel Paese d'origine per la risoluzione di controversie tra privati non può assurgere di per sé sola a causa idonea ad integrare la fattispecie del danno grave, risultando ciò, peraltro anche in contrasto col principio secondo il quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (consid.26 della direttiva n.2004/83/CE).
Senza contare che le due forme di protezione maggiori, costituendo diretta attuazione del diritto costituzionale d'asilo (cfr. Cassaz., n.11110/2019), sono riconoscibili allo straniero al quale sia pur sempre “impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche” (art. 10 comma 3, Cost.); ipotesi questa estranea in vicende non di carattere generale ma di carattere privato (cfr. Cassaz., n.9043/2019).
Con riferimento al danno grave ex art. 14, lettera c), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di recente chiarito che “In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia” (Cass., ord. n. 18130/2017).
Ebbene, non si può ritenere nel caso concreto che i fatti narrati integrino il pericolo di un grave danno come innanzi definito, non ricorrendo invero alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007. Il racconto fornito dal ricorrente non può, infatti, ritenersi nel complesso credibile.
Ed invero, pur ritenendo credibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente in ordine alla sua nazionalità ed al luogo di provenienza, quanto alle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese, il Collegio ritiene che la narrazione proposta in sede di audizione presso la CP_1
non superi lo standard probatorio richiesto. L'art. 2 bis, comma 5 del d. Lgs. n. 25/2008
[...] introduce una presunzione di sicurezza che può essere superata ove il richiedente protezione internazionale, per l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio, alleghi fondati motivi per ritenere che il Paese d'origine (nel caso di specie, la Tunisia, Paese sicuro secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della non sia sicuro per la Controparte_18 situazione particolare in cui si trova.
La storia narrata dall'istante però non supera tale presunzione. Il quadro di elementi in fatto presentato dal ricorrente risulta essere incoerente, non credibile e non sussumibile all'interno della fattispecie prevista ai sensi degli artt. 7 e ss del D. Lgs. 251 del 2007. Il ricorrente non fornisce dettagli specifici sugli asseriti persecutori, indicandoli in modo geNEco. Non menziona il nome del creditore della madre, né fornisce elementi concreti sulla sentenza di condanna della stessa, affermando di non averne mai avuto copia.
15 Le richieste di denaro da parte dei presunti persecutori vengono descritte in modo vago, così come gli episodi di violenza subiti, che appaiono privi di un reale coinvolgimento emotivo. Inoltre, emerge una contraddizione in merito a un episodio di aggressione: inizialmente dichiara di essere fuggito, ma poi afferma di aver solo ricevuto una telefonata di avvertimento. Pur sostenendo di aver riferito le minacce alla polizia, ammette di non aver mai sporto una denuncia formale.
E comunque, in definitiva, i profili emersi dal racconto, non consentono di ritenere che il richiedente abbia diritto al beneficio della protezione invocata e dalla valutazione complessiva del caso di specie, non vi sono elementi per ritenere, pertanto, che egli sia esposto ad una situazione di rischio grave in caso di rientro nel Paese di origine.
Per quanto concerne poi il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, occorre rilevare che in Tunisia, paese di origine del ricorrente, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della misura richiesta, non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d'interesse alla luce delle dettagliate COI qui di seguito indicate. Tunisia – Sicurezza – dicembre 2024
Informazioni generali ed etnografiche
Situata nel nord Africa, la Tunisia è circondata a nordest dal mar Mediterraneo, mentre confina a sudest con la Libia, e a ovest con l'Algeria. La repubblica tunisina è organizzata amministrativamente in 24 governatorati, la capitale è Tunisi. La maggior parte della popolazione risiede nella parte centro-settentrionale del Paese, mentre la parte sud rimane per gran parte disabitata79.
La popolazione stimata (2023) è di 11.976.182 di cui il 98% è arabo-berbera, l'1% europea e il restante 1% ebrea. Nonostante la popolazione risulti piuttosto omogenea, è da sottolineare l'esistenza di gruppi minoritari, quali i tunisini NE (residenti soprattutto nel sud del Paese), gli (o ER3 berberi), gli ebrei (soprattutto discendenti di immigrati italiani e spagnoli), i baha'i, i cristiani e altri gruppi musulmani non sunniti (quali g gli CI e i sufi). Gli CI sono particolarmente ostracizzati dal più numeroso gruppo di musulmani sunniti;
i baha'i sono invece considerati eretici80.
Il 99,1% della popolazione è musulmana sunnita, il restante 1% si divide tra cristiani, ebrei, musulmani CI e baha'i. Nonostante l'arabo sia l'unica lingua ufficiale, nel linguaggio parlato si usa spesso il francese (nelle città), il dialetto arabo-tunisino e il berbero 81. ER4 L'indice di crescita della popolazione è pari allo 0,63% con un'età media di 32,7 anni. Il tasso di mortalità infantile è pari a 0,011%.82
La maggior parte della popolazione vive nella metà settentrionale del Paese, mentre il Sud rimane in gran parte sottopopolato.83 Oltre 2 milioni di persone vivono nella capitale Tunisi. Il tasso di urbanizzazione stimato nel 2020 è del 69,6%.
Contesto socio-politico negli ultimi anni La storia politica recente tunisina vede, a dicembre 2010, lo scoppio in tutto il Paese di grandi proteste contro il malgoverno, la disoccupazione, e le restrizioni politiche imposte, che costringono il ID a scappare in esilio84. Ha inizio così in Tunisia il periodo della cosiddetta Rivoluzione ER5 dei Gelsomini85. Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista nel 201486, dalla Rivoluzione in poi, la Tunisia è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici87. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa di , alle elezioni presidenziali del 201988. L'ottimismo iniziale ha iniziato a scemare a causa di ER7 una crisi politica durata mesi, provocata dalla rmazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia 79 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 80 Minority Rights Group International, Tunisia, Novembre 2021, https://minorityrights.org/country/tunisia/ 81 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 82 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 83 CIA, The World Factbook, Tunisia, Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 84Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Tunisia, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029498/country_report_2020_TUN.pdf
ER Per Pe ER Per Per ER1 Per 85 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". ( , , , and 13 aprile 2023 Pt_1 ER16 https://www.britannica.com/place/Tuni 86Bertelsmann Stiftung: BTI 2020 Country Report Tunisia, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029498/country_report_2020_TUN.pdf
Controparte_ Controparte_ 87 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html
16 da Covid-19. 89 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.90
Il 25 luglio 2021, il presidente Kaïs SA, ha introdotto lo stato di emergenza, sospendendo il Parlamento per 30 giorni,91 e destituendo il Primo Ministro 92 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito consacrando la presa di potere da parte di Persona_8 SA.93 In seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario avvenuto il 12 febbraio 2022,94 e al licenziamento di 57 giudici da parte del ID,95 Diego GAAY, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in Tunisia. 96 Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente97. La costituzione, definita iperpresidenziale98e secondo diverse ONG internazionali un passo indietro rispetto al processo di democratizzazione della Tunisia99 concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, a gli attribuisce il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine100 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam101. Giovedì 22 settembre 2022 la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua 66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa ne confronto della Tunisia: la Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un "significativo vuoto giuridico", l chiede che sia istituito questo organo legislativo, promulgato dalla Costituzione del 2014, che garantisca il CP_8 primato di quest'ultima e sia res ella protezione della democrazia.102.
L'avvenimento istituzionale più recente riguarda le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi dalla presa di potere del ID Per
nel luglio 2021, che ha trasformato il Paese in una dittatura de facto, secondo l'analisi di alcune testate internazionali103. Alle elezioni si è tato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.104 Situazione sicurezza all'ottobre 2024
89 Al Jazeera, Tunisia's Parliament approves gov't of PM-designate 26 febbraio 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm- CP_5 designate-fakhfakh.
90 International Crisis Group, Tunisia's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown.
91 Arab Center Washinghton DC, Saied's New Decree Deepens Tunisia's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/.
92 The Guardian, Tunisia President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore- parts-of-the-constitution-and-rule-by-decree.
93International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia. 94 G. Sadek, Tunisia: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global- legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council-establishes-provisional-council. 95 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees-undermine-judicial- independence-and-access.
96 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of Tunisia's High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/dissolution-tunisias-high-judicial-council-seriously-undermines-rule-law; 97 Freedom House: Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 98 Le Monde, UN : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera- les-elections-legislatives-prevues-en-decembre_6140601_3212.html Controparte_ Controparte_
99 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia 2022, 27 March 2023 https://www.ec 6 Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2021
100Tunisian judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-
2022-06-25/
17 Dal 1° gennaio 2024 al 25 ottobre 2024, secondo ACLED, in Tunisia si sono verificati 19 eventi di rilevanza, che hanno causato solamente 3 Persona ER2 vittime in tre diversi eventi ad El Amra, e classificati come scontro armato, violenza delle folle e violenza remota. Di tali eventi, solo 5 sono stati attribuiti a gruppi armati non identificati. Di questi, 4 sono avvenuti nella provincia di Kasserine, nel nordovest.
Per quanto riguarda i principali eventi relativi alla sicurezza, come riporta CG, nel gennaio 2024, i manifestanti sono scesi in piazza in diverse occasioni. L'11 gennaio si è svolta una manifestazione a sostegno della Palestina davanti all'ambasciata del Sud Africa nella capitale Tunisi;
i manifestanti hanno espresso sostegno al caso di genocidio portato da Pretoria innanzi la Corte internazionale di giustizia. Inoltre, centinaia di persone hanno manifestato a Tunisi il 14 gennaio per celebrare l'anniversario della rivolta del 2011 che portò alla destituzione dell'allora presidente e ER5 per chiedere il rilascio dei leader dell'opposizione incarcerati. Ancora, delle manifestazioni sono scoppiate il 17 e 18 gennaio nel villaggio di El Hencha, a nord della città di Sfax, dopo la scomparsa di un'imbarcazione che trasportava 37 persone di nazionalità tunisina che tentavano di attraversare il Mar Mediterraneo. Inoltre, il 3 gennaio le autorità tunisine hanno arrestato il giornalista di con l'accusa di appartenenza ad una Controparte_30
“organizzazione terroristica”, prima di rilasciarlo pochi giorni dopo. A marzo 2024, le manifestazioni antigovernative sono continuate a Tunisi. Come scrive CG, “quasi 2.000 persone il 3 marzo hanno manifestato nella capitale Tunisi per protestare contro il deterioramento delle prospettive sociali ed economiche, in una dimostrazione di forza organizzata dal Sindacato generale tunisino del lavoro (UGTT). Numerosi sindacalisti sostengono CP_3 CP_3 che la rottura tra l e il regime del presidente SA è lungi dall'essere completa;
L'iniziativa dell potrebbe servire a ottenere concessioni da SA in vista delle elezioni presidenziali di ottobre, in particolare per ottenere aumenti salariali nel settore pubblico. Dopo le elezioni locali di febbraio, il
1° marzo si è tenuta la prima riunione di 279 consigli locali [ed a] breve dovrebbe essere istituito un consiglio nazionale composto da membri dei consigli regionali”. Inoltre, continua il think tank, “la repressione del dissenso è continuata in vista delle elezioni di ottobre. Il 6 marzo ex Parte_5 ministro sotto l'ex presidente negli anni 2000, ha pubblicato un post su Facebook in cui criticava SA e lasciava intendere Persona_24 che si sarebbe candidato alle elezioni presidenziali di ottobre;
due giorni dopo la magistratura ha emesso un mandato di arresto internazionale contro di lui” .
In aprile, dopo che tre persone si erano sono immolate in incidenti separati a causa del deterioramento delle condizioni di vita, bande giovanili si sono scontrate in diversi quartieri della capitale Tunisi, provocando ferite da arma bianca e un livello di violenza senza precedenti. Il 15 aprile la magistratura ha emesso 30 mandati di cattura, con un numero insolitamente alto che ha fatto temere ritorsioni da parte di gruppi criminali contro la polizia, anche attraverso rivolte e scontri.
In maggio CG segnalava un peggioramento della situazione tunisina scrivendo che “la repressione della società civile ha scatenato proteste e ha aumentato le tensioni politiche. Un'ondata di arresti e attacchi ad attivisti, giornalisti e avvocati, tra cui diversi critici del regime, ha evidenziato la deriva autoritaria del governo.” Similmente, in giugno, i disordini sociali sono conitinuati “a causa dell'incertezza sulle elezioni presidenziali.”
Dopo che, nel corso del mese di luglio, il Governo ha continuato a squalificare e imprigionare i candidati dell'opposizione , CG ha segnalato che ad agosto la situazione è nuovamente peggiorata quando “a causa dell'intensificarsi della repressione e delle divisioni tra il presidente SA e l'esercito in vista delle elezioni presidenziali di ottobre.” Le proteste sono continuate anche in settembre ed ottobre. La popolazione tunisina è scesa in piazza il 4 ottobre 2024, due giorni prima delle elezioni presidenziali .
In definitiva dalle informazioni acquisite d'ufficio, in Tunisia da cui proviene il ricorrente si registrano geNEche situazioni di instabilità, essendo invece necessario, per integrare la fattispecie di protezione in esame, che le informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità e diffusione, tale per cui chi si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la vita o rischiare l'incolumità fisica.
Nel caso di specie, quindi, non sono rinvenibili nel Paese d'origine del ricorrente, condizioni tali da giustificare la concessione della misura richiesta e quindi, per la sola presenza nell'area in questione, il concreto rischio della vita o di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell' articolo 14 del decreto legislativo in esame, per l'intera popolazione civile.
Considerato quanto sopra, va rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.
6. Sulla domanda di protezione speciale
18 È necessario un excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., l trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un Controparte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere dell per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia Controparte_1 un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
19 Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale;
per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge:“…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez.un. n. 19393/2009 e Cass. sez.un. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015),
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione:
“Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione
20 personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama i principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “ fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. lgs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità (vd nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più
“l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […]” (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
21 Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 23.03.2024 (cfr modello C3 in atti).
Nel caso di specie, invero, i fatti addotti non consentono di ritenere accertato che il ricorrente versi in una situazione di vulnerabilità giustificante il ricorso alla misura invocata, essendosi, in realtà, il medesimo limitato ad addurre un soggettivo timore rimasto non avvalorato da alcun riscontro, né ha palesato nuovi elementi che giustificassero una particolare situazione di vulnerabilità.
Non si rinvengono, per di più, fattori sopravvenuti soggettivi di vulnerabilità inerenti la mancanza, nel paese di origine, delle condizioni minime che garantiscono un'esistenza nella quale non risultano compromesse le possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento degli standard di un'esistenza dignitosa;
pur volendo accordarsi il beneficio del dubbio, deve rilevarsi che egli si trova in Italia già da molti anni e non risulta documentata una benché minima integrazione sul territorio dello Stato, né ha fornito la prova di svolgere alcuna attività lavorativa regolare dalla quale possa trarre il proprio sostentamento. Il ricorrente nulla ha allegato e dedotto in ordine alla situazione familiare, non emergendo in definitiva, elementi che attestino l'effettività di una vita familiare, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 Cedu (a tutela delle relazioni familiari effettive), anche avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte in ordine alla situazione personale del ricorrente. Invero, la vita privata e familiare del ricorrente in Italia, così come emergente dagli atti di causa, comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della sua partenza, risultata, viepiù, nel complesso non credibile, non fa emergere alcuna situazione di vulnerabilità tutelabile e meritevole di una congrua tutela, non risultando quella effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.) (Cass.sent.n. 4455/08, Cass. 23270/20). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata, nonché l'assenza di un serio percorso integrativo (peraltro di per sé non sufficiente ai fini dell'invocata tutela), di situazioni e rapporti personali, sociali e familiari integranti profili di vulnerabilità e meritevoli di tutela, sono elementi che unitamente considerati, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso. Per di più, dalle uniche informazioni relative all'istante, non emergono specifiche ricadute individuali causate dall'instabile situazione del Paese, da distinguersi da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale. Come, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione "il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui
22 non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità" (v. Cass. ord. nn. 5929/21 e 5923/21). Come poi riaffermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, "non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Ls. n. 286, art. 5, comma 6" (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, conf. Cass. sent. n. 29460/19 e SU 29459/19)”. Principi di diritto cui ha, anche di recente, dato continuità la S.C. la quale ha ricordato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (v. già Cass. 17072/18), "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (v. SS.UU. n. 244131/21).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che la mancata deduzione e prova di condizioni di vulnerabilità e l'assenza di un apprezzabile percorso integrativo unitamente alla presenza di pendenze di carattere penale passate in giudicato nonché ancora ancora in corso, sono elementi che considerati unitamente alla situazione oggettiva del paese d'origine, fanno propendere per il rigetto integrale del ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, non si evincono allo stato gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Sulle spese del giudizio
Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, poiché per il la costituzione in giudizio della CP_1
è avvenuta a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il ID della Controparte_1
Commissione), si osserva che “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (…) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota” (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente). Di conseguenza, nonostante la soccombenza del ricorrente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della non vi è pronuncia sulle spese. CP_1
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede: rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
23 rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
rigetta la domanda di riconoscimento della protezione speciale;
nulla sulle spese di lite;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il ID
Dr.ssa Alessandra Cesi Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 BBC news, Tunisia Profile – Timeline, Febbraio 2023, https://www.bbc.com/news/world-africa-14107241 CIA, The World Factbook, Tunisia, 28 Marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/
17 Arab Center Washinghton DC, Saied's New Decree Deepens Tunisia's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/. 27 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html Contropart Contropart 28 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
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