Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78/2023 R.G. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Piccione Sergio;
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Maugeri Sebastiano, per procura generale alle liti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: postumi infortunio e condanna all'erogazione del relativo indennizzo
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' Esponeva: che in data 25.02.2015, subiva infortunio sul lavoro riportando CP_1
“limitazioni funzionali rachide lombare per frattura apofisi trasversa L3”; che, per tale infortunio, con provvedimento del 08.03.2016, gli veniva riconosciuta una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura del 4%; che, essendosi aggravati gli esiti di tale infortunio, in data 06.02.2022 presentava domanda di aggravamento (all. 4) allegando idonea documentazione sanitaria;
che tale domanda non riceveva alcun riscontro e, per tale motivo, in data 09.06.2022, ricorreva contro il silenzio-rigetto formatosi su di essa;
che detto ricorso rimaneva inesitato;
che, come si evince dalla relazione medico-legale redatta dal Dott. i postumi invalidanti derivanti dall'infortunio determinavano una Persona_1 riduzione dell'attitudine lavorativa nella misura del 8%.
Tanto premesso chiedeva: “ 1) Ritenere e dichiarare che la infermità “limitazioni funzionali rachide lombare per frattura apofisi trasversa L3” conseguente all'infortunio patito dal ricorrente in data 25.02.2015, ha subito un aggravamento determinando in capo al ricorrente una menomazione della integrità psico-fisica di grado pari al 8% o,
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2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, a corrispondere al ricorrente le prestazioni previste dalla vigente normativa, in relazione al grado invalidante che verrà accertato, con decorrenza e modalità di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di maturazione del diritto al soddisfo…”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
2.- Con memoria depositata in data 8 settembre 2023 si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata e la mancanza della domanda di aggravamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
3.- La causa veniva documentalmente istruita.
4.- Sostituita l'udienza del 05.06.2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
5.- La domanda va dichiarata improponibile per mancanza della domanda amministrativa di aggravamento, non potendosi qualificare come tale la domanda del 6 febbraio 2022
(allegato 4 al ricorso), poiché non presentata nei modi e nei termini di legge stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento ex art. 83 T.U.n.1124/65.
In particolare, il comma 2 della norma sopra citata dispone: “La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro”.
Nulla di tutto ciò risulta dal certificato medico allegato alla domanda del ricorrente, che non indica né l'aggravamento che si sarebbe verificato, né la relativa percentuale, sicché la domanda così formulata, non può considerarsi come domanda di aggravamento.
Avuto riguardo alle superiori conclusioni, la domanda proposta dalla ricorrente va rigettata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta le domande;
dichiara irripetibili le spese;
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 6 giugno 2025
2 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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