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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2301/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in TORINO, CORSO VINZAGLIO n. 2, con il patrocinio degli avv.ti FALETTI GIANCARLO e FALETTI MARIA NOVELLA PIERA,
contro l'avv.
MAURIZIO PANIZ,
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in BELLUNO, VIA GARIBALDI n. 78, rappresentato e difeso in proprio nonché dall'avv. BULF CLAUDIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 394/23, pubblicata in data
9.11.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento del presente gravame
Dichiarare la nullità della sentenza n. 394/2023 in data 13/7-9/11/2023 resa dal
Tribunale di Belluno in composizione collegiale in violazione della previsione di cui all'art. 50 bis e ter cpc, adottando le conseguenze misure di ordine processuale
In subordine: in parziale riforma della sentenza n. 394/2023 in data 13/7-9/11/2023 del
Tribunale di Belluno, compensare integralmente tra le parti le spese di lite ovvero, in denegato subordine, ridurre l'entità delle somme poste a carico dell'esponente per quel titolo, dapprima, in ragione della reiezione della domanda ex art. 96 cpc formulata dall'opposto e, di poi, applicando la tariffa relativa ai compensi professionali nei limiti minimi, escluso il compenso per la fase di istruttoria non svoltasi.
Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14.
Conclusioni dell'appellato: in via principale: sia rigettato l'appello proposto dal dott. avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Belluno n. 394/2023 di data 13.7/9.11.2023;
in subordine: in caso di declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, vengano comunque confermate le statuizioni di merito del Tribunale di Belluno e sia, pertanto,
rigettata l'opposizione proposta dal dott. avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
pagina 2 di 12 Tribunale di Belluno n. 3/2020 di data 8.1.2020 (proc. n. 1521/2019 R.G.), con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'avv. Paniz delle spese processuali del giudizio di primo grado e della procedura di mediazione, nella misura già liquidata dal Tribunale di Belluno;
in ulteriore subordine: per le ragioni esposte in atti, sia comunque condannato il dott.
al pagamento in favore dell'avv. Maurizio Paniz dell'importo di € Parte_1
69.100,91, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di compensi professionali e spese, oltre € 202,00 per diritti di istruzione pratica ed € 1.220,23 per diritti di opinamento delle parcelle, nonché agli interessi di legge dal dovuto al saldo ed alle spese processuali nella misura liquidata dal Tribunale di Belluno con l'impugnata sentenza o, in via gradata, per il diverso importo ritenuto di giustizia;
in ogni caso: con vittoria delle spese processuali del presente giudizio (compresa maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014) e del giudizio di primo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria:
I) si depositano:
− atto di citazione d'appello notificato in data 22.12.2023;
− fascicolo di parte procedimento monitorio n. 1521/2019 R.G. Tribunale di Belluno;
− fascicolo di parte giudizio di primo grado n. 528/2020 R.G. Tribunale di Belluno.
II) si ribadiscono, ove non accolte, le istanze istruttorie tutte formulate nel giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, CPC di data 7.12.2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Belluno, il dott. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/20, emesso in data 8.1.20 e pagina 3 di 12 dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore dell'avv. Maurizio Paniz dell'importo di € 69.100,91, oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto quale compenso per le operazioni professionali da quest'ultimo svolte in suo favore nell'ambito di taluni procedimenti civili ed amministrativi:
- eccependo di aver già saldato al professionista quanto dovuto, anche mediante la cessione di un proprio credito vantato nei confronti di Controparte_1
- contestando pertanto la fondatezza del credito così azionato,
- invocando la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio,
- chiedendo, conclusivamente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione della pretesa avanzata dal ricorrente nei limiti di quanto effettivamente provato.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, contestava nel merito le deduzioni svolte dall'attore, ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni, ed instava quindi per il rigetto dell'opposizione.
Non accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie,
esperito quindi senza esito un tentativo di conciliazione, cui seguiva l'attivazione di una procedura di mediazione delegata, la causa è stata infine decisa con la sentenza n.
394/23, pubblicata in data 9.11.23, in forza della quale il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale:
- osservato che nell'ipotesi di prestazioni professionali relative a procedimenti giurisdizionali amministrativi non può trovare applicazione il disposto dell'art. 28 della legge n. 794/42, come modificato dall'art. 14, secondo comma, del D. Lgs. n.
pagina 4 di 12 150/11, né con riferimento alla forma dell'atto introduttivo (dovendo ritenersi consentita l'introduzione del giudizio mediante un ordinario atto di citazione), né
laddove impone che la decisione, ma non la trattazione, debba essere collegiale,
- riscontrato che nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione era stata effettuata in data 3.6.20, nel rispetto del termine per l'opposizione (tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza epidemiologica da COVID19), mentre la causa era poi stata iscritta a ruolo il successivo 11.6.20,
- ricordato che nei procedimenti disciplinati dal D. Lgs. n. 150/11, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione:
o il giudizio deve comunque ritenersi correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte,
o tale sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del citato decreto, la quale opera solo pro-futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli,
sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta,
- opinato allora che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione,
anziché con ricorso, siccome previsto dall'art. 702 bis cpc e dall'art. 14 del D. Lgs.
n. 150/11, sia da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento,
- ritenuto, quanto al merito, che pur mantenendo la parcella professionale valore pagina 5 di 12 probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, la stessa fosse comunque assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto,
- considerato quindi:
o che il credito vantato dall'avv. Paniz si riferiva solo ad alcune delle numerose posizioni seguite nel tempo per conto del dott. delle quali Pt_1
non era stato contestato lo svolgimento,
o che il legale aveva dimostrato a quali posizioni, diverse da quelle azionate,
dovessero imputarsi i singoli pagamenti opposti dall'opponente, il quale ultimo non era stato in grado di replicare in proposito, essendo in particolare evidente che i versamenti richiamati, risalenti per la gran parte agli anni
2014-2016, non potevano riguardare i crediti fatti valere dall'avv. Paniz, tutti riconducibili a posizioni aperte successivamente o ad avvisi di fattura emessi negli anni 2017-2019,
- atteso, d'altronde, che nel corso del giudizio lo stesso opponente dichiarava di aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'avv. Paniz, ammettendo di aver formulato l'opposizione solo al fine di ottenere un maggiore dettaglio dei pagamenti richiesti,
tenuto conto della scarsa chiarezza delle causali riportate nelle fatture emesse e,
quindi, sostanzialmente riconoscendo la correttezza delle imputazioni di pagamento effettuate dal professionista,
- esaminate pertanto tutte le singole posizioni ed i distinti versamenti, riscontrando altresì il mancato perfezionamento della dedotta cessione di credito,
pagina 6 di 12 - respinta comunque la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria,
ha rigettato l'opposizione confermando il decreto opposto e ponendo a carico del dott.
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 17.402,18. Pt_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore opponente formulando due motivi di appello e chiedendo, in forza di quanto evidenziato, la declaratoria di nullità della pronuncia di primo grado ovvero, in subordine, l'integrale o almeno parziale compensazione delle spese di lite, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 28 maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve quindi essere rigettato.
3.1 Con il primo motivo d'appello il dott. censura la sentenza di primo grado in Pt_1
quanto decisa dal Tribunale in composizione collegiale ancorché la materia trattata non rientrasse tra quelle riservate al collegio ex art. 50 bis cpc.
Il motivo è infondato.
La norma di riferimento, nel caso di specie, non risulta rappresentata dall'art. 50 bis cpc
– il quale determina effettivamente in linea generale i casi in cui le controversie devono essere decise dal Tribunale in composizione collegiale – bensì dall'art. 14 del D. Lgs.
1.9.11 n. 150, nella versione in vigore alla data di introduzione del giudizio di primo grado (risalente al 3.6.20), specificamente destinato a disciplinare la competenza per le pagina 7 di 12 cause relative alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato previste dall'art. 28 della legge 13.6.42 n. 794 nonché alle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cpc contro decreti ingiuntivi riguardanti onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, la quale prevale in materia quale norma speciale.
E tale norma, alla data sopra indicata, precisava appunto, al secondo comma, che per queste cause era competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato aveva prestato la propria opera e che il tribunale decideva in composizione collegiale. Mentre il successivo mutamento normativo non è tale da incidere sulla competenza funzionale già cristallizzata al momento della proposizione della domanda.
Né, a contrario, può sostenersi che la competenza debba essere attribuita al giudice monocratico in quanto, unitamente ad una domanda di pagamento di competenze civili,
ne è stata proposta una riguardante onorari maturati nell'ambito di un giudizio amministrativo poiché – sebbene questi ultimi siano di competenza del giudice monocratico a mente di quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs.
1.9.11 n. 150, il quale,
facendo richiamo alle controversie disciplinate dall'articolo 28 della legge 13.6.42 n.
794, assoggetta alla competenza collegiale le sole cause aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato spettanti per prestazioni giudiziali civili – ciò nonostante, risultando le stesse azionate assieme ad altra domanda di competenza collegiale relativa alla liquidazione delle spese inerenti attività giudiziale civile, deve allora trovare applicazione il disposto dell'art. 281 nonies cpc, il quale prevede che, in caso di connessione tra domande di competenza collegiale e pagina 8 di 12 monocratica, abbia comunque a prevalere la prima di esse.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di
Belluno lo abbia condannato a rifondere le spese di giudizio in favore del legale:
- sebbene fosse stato dimostrato che l'unica modalità attraverso la quale egli aveva potuto avere contezza delle imputazioni dei pagamenti eseguiti e delle somme dovute per le prestazioni rese dall'avv. Paniz era consistita nel proporre l'opposizione alla ingiunzione notificatagli,
- e per quanto la domanda di condanna per responsabilità aggravata promossa dalla controparte fosse stata respinta.
Contesta, inoltre, la quantificazione delle stesse osservando che si sarebbe dovuta escludere la voce relativa alla fase di istruzione e trattazione, dal momento che nessuna prova era stata ammessa.
La doglianza è infondata.
Quanto al primo dei dedotti profili vale osservare come:
- tutte le parcelle azionate in sede monitoria fossero state già da tempo emesse e comunicate al cliente, talune anche da tre anni,
- il cliente, una volta ricevute le medesime, speditegli rispettivamente con mail del
9.11.17 e del 7.2.18 (doc. 7 e 8 di parte opposta), si fosse limitato a sollevare questioni solo con riferimento ad alcune di esse giusta mail dell'1.4.18, prontamente riscontrata dal legale con mail del 5.4.18, nell'ambito della quale venivano forniti esaustivi chiarimenti rispetto ai dubbi avanzati dal dott. Pt_1
- come quest'ultimo, a fronte di tale missiva, non abbia più sollevato alcuna contestazione.
pagina 9 di 12 Di tal che non si vede proprio cosa avrebbe dovuto attendere l'avv. Paniz prima di azionare in sede giudiziale il proprio credito che, per quanto incontestato e già chiarito nei suoi aspetti essenziali, continuava a non essere onorato da parte del cliente.
Quanto al secondo degli esposti profili deve, invece, ricordarsi come il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configuri un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non risulta tale da giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc (Cass.
6.6.22 n. 18036, 10.7.20 n. 14813 e 12.4.17 n. 9532).
Quanto, infine, al terzo profilo di cui sopra, ritiene il collegio che anche tale censura non meriti accoglimento dal momento che la liquidazione delle spese risulta effettuata:
- utilizzando il corretto scaglione di riferimento compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00,
- tenendo conto dei valori della fase istruttoria secondo i parametri medi, giacché le parti avevano comunque proceduto a depositare le tre memorie istruttorie,
comunque corpose, e cioè a svolgere la gran parte dell'attività relativa a tale fase.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in pagina 10 di 12 applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 4.997,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 11 di 12 1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n.
394/23, pubblicata in data 9.11.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 12 di 12
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2301/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in TORINO, CORSO VINZAGLIO n. 2, con il patrocinio degli avv.ti FALETTI GIANCARLO e FALETTI MARIA NOVELLA PIERA,
contro l'avv.
MAURIZIO PANIZ,
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in BELLUNO, VIA GARIBALDI n. 78, rappresentato e difeso in proprio nonché dall'avv. BULF CLAUDIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 394/23, pubblicata in data
9.11.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento del presente gravame
Dichiarare la nullità della sentenza n. 394/2023 in data 13/7-9/11/2023 resa dal
Tribunale di Belluno in composizione collegiale in violazione della previsione di cui all'art. 50 bis e ter cpc, adottando le conseguenze misure di ordine processuale
In subordine: in parziale riforma della sentenza n. 394/2023 in data 13/7-9/11/2023 del
Tribunale di Belluno, compensare integralmente tra le parti le spese di lite ovvero, in denegato subordine, ridurre l'entità delle somme poste a carico dell'esponente per quel titolo, dapprima, in ragione della reiezione della domanda ex art. 96 cpc formulata dall'opposto e, di poi, applicando la tariffa relativa ai compensi professionali nei limiti minimi, escluso il compenso per la fase di istruttoria non svoltasi.
Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14.
Conclusioni dell'appellato: in via principale: sia rigettato l'appello proposto dal dott. avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Belluno n. 394/2023 di data 13.7/9.11.2023;
in subordine: in caso di declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, vengano comunque confermate le statuizioni di merito del Tribunale di Belluno e sia, pertanto,
rigettata l'opposizione proposta dal dott. avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
pagina 2 di 12 Tribunale di Belluno n. 3/2020 di data 8.1.2020 (proc. n. 1521/2019 R.G.), con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'avv. Paniz delle spese processuali del giudizio di primo grado e della procedura di mediazione, nella misura già liquidata dal Tribunale di Belluno;
in ulteriore subordine: per le ragioni esposte in atti, sia comunque condannato il dott.
al pagamento in favore dell'avv. Maurizio Paniz dell'importo di € Parte_1
69.100,91, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di compensi professionali e spese, oltre € 202,00 per diritti di istruzione pratica ed € 1.220,23 per diritti di opinamento delle parcelle, nonché agli interessi di legge dal dovuto al saldo ed alle spese processuali nella misura liquidata dal Tribunale di Belluno con l'impugnata sentenza o, in via gradata, per il diverso importo ritenuto di giustizia;
in ogni caso: con vittoria delle spese processuali del presente giudizio (compresa maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014) e del giudizio di primo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria:
I) si depositano:
− atto di citazione d'appello notificato in data 22.12.2023;
− fascicolo di parte procedimento monitorio n. 1521/2019 R.G. Tribunale di Belluno;
− fascicolo di parte giudizio di primo grado n. 528/2020 R.G. Tribunale di Belluno.
II) si ribadiscono, ove non accolte, le istanze istruttorie tutte formulate nel giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, CPC di data 7.12.2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Belluno, il dott. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3/20, emesso in data 8.1.20 e pagina 3 di 12 dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore dell'avv. Maurizio Paniz dell'importo di € 69.100,91, oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto quale compenso per le operazioni professionali da quest'ultimo svolte in suo favore nell'ambito di taluni procedimenti civili ed amministrativi:
- eccependo di aver già saldato al professionista quanto dovuto, anche mediante la cessione di un proprio credito vantato nei confronti di Controparte_1
- contestando pertanto la fondatezza del credito così azionato,
- invocando la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio,
- chiedendo, conclusivamente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione della pretesa avanzata dal ricorrente nei limiti di quanto effettivamente provato.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, contestava nel merito le deduzioni svolte dall'attore, ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni, ed instava quindi per il rigetto dell'opposizione.
Non accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie,
esperito quindi senza esito un tentativo di conciliazione, cui seguiva l'attivazione di una procedura di mediazione delegata, la causa è stata infine decisa con la sentenza n.
394/23, pubblicata in data 9.11.23, in forza della quale il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale:
- osservato che nell'ipotesi di prestazioni professionali relative a procedimenti giurisdizionali amministrativi non può trovare applicazione il disposto dell'art. 28 della legge n. 794/42, come modificato dall'art. 14, secondo comma, del D. Lgs. n.
pagina 4 di 12 150/11, né con riferimento alla forma dell'atto introduttivo (dovendo ritenersi consentita l'introduzione del giudizio mediante un ordinario atto di citazione), né
laddove impone che la decisione, ma non la trattazione, debba essere collegiale,
- riscontrato che nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione era stata effettuata in data 3.6.20, nel rispetto del termine per l'opposizione (tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza epidemiologica da COVID19), mentre la causa era poi stata iscritta a ruolo il successivo 11.6.20,
- ricordato che nei procedimenti disciplinati dal D. Lgs. n. 150/11, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione:
o il giudizio deve comunque ritenersi correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte,
o tale sanatoria si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del citato decreto, la quale opera solo pro-futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli,
sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta,
- opinato allora che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione,
anziché con ricorso, siccome previsto dall'art. 702 bis cpc e dall'art. 14 del D. Lgs.
n. 150/11, sia da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento,
- ritenuto, quanto al merito, che pur mantenendo la parcella professionale valore pagina 5 di 12 probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, la stessa fosse comunque assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto,
- considerato quindi:
o che il credito vantato dall'avv. Paniz si riferiva solo ad alcune delle numerose posizioni seguite nel tempo per conto del dott. delle quali Pt_1
non era stato contestato lo svolgimento,
o che il legale aveva dimostrato a quali posizioni, diverse da quelle azionate,
dovessero imputarsi i singoli pagamenti opposti dall'opponente, il quale ultimo non era stato in grado di replicare in proposito, essendo in particolare evidente che i versamenti richiamati, risalenti per la gran parte agli anni
2014-2016, non potevano riguardare i crediti fatti valere dall'avv. Paniz, tutti riconducibili a posizioni aperte successivamente o ad avvisi di fattura emessi negli anni 2017-2019,
- atteso, d'altronde, che nel corso del giudizio lo stesso opponente dichiarava di aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'avv. Paniz, ammettendo di aver formulato l'opposizione solo al fine di ottenere un maggiore dettaglio dei pagamenti richiesti,
tenuto conto della scarsa chiarezza delle causali riportate nelle fatture emesse e,
quindi, sostanzialmente riconoscendo la correttezza delle imputazioni di pagamento effettuate dal professionista,
- esaminate pertanto tutte le singole posizioni ed i distinti versamenti, riscontrando altresì il mancato perfezionamento della dedotta cessione di credito,
pagina 6 di 12 - respinta comunque la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria,
ha rigettato l'opposizione confermando il decreto opposto e ponendo a carico del dott.
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 17.402,18. Pt_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore opponente formulando due motivi di appello e chiedendo, in forza di quanto evidenziato, la declaratoria di nullità della pronuncia di primo grado ovvero, in subordine, l'integrale o almeno parziale compensazione delle spese di lite, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 28 maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve quindi essere rigettato.
3.1 Con il primo motivo d'appello il dott. censura la sentenza di primo grado in Pt_1
quanto decisa dal Tribunale in composizione collegiale ancorché la materia trattata non rientrasse tra quelle riservate al collegio ex art. 50 bis cpc.
Il motivo è infondato.
La norma di riferimento, nel caso di specie, non risulta rappresentata dall'art. 50 bis cpc
– il quale determina effettivamente in linea generale i casi in cui le controversie devono essere decise dal Tribunale in composizione collegiale – bensì dall'art. 14 del D. Lgs.
1.9.11 n. 150, nella versione in vigore alla data di introduzione del giudizio di primo grado (risalente al 3.6.20), specificamente destinato a disciplinare la competenza per le pagina 7 di 12 cause relative alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato previste dall'art. 28 della legge 13.6.42 n. 794 nonché alle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cpc contro decreti ingiuntivi riguardanti onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, la quale prevale in materia quale norma speciale.
E tale norma, alla data sopra indicata, precisava appunto, al secondo comma, che per queste cause era competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato aveva prestato la propria opera e che il tribunale decideva in composizione collegiale. Mentre il successivo mutamento normativo non è tale da incidere sulla competenza funzionale già cristallizzata al momento della proposizione della domanda.
Né, a contrario, può sostenersi che la competenza debba essere attribuita al giudice monocratico in quanto, unitamente ad una domanda di pagamento di competenze civili,
ne è stata proposta una riguardante onorari maturati nell'ambito di un giudizio amministrativo poiché – sebbene questi ultimi siano di competenza del giudice monocratico a mente di quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs.
1.9.11 n. 150, il quale,
facendo richiamo alle controversie disciplinate dall'articolo 28 della legge 13.6.42 n.
794, assoggetta alla competenza collegiale le sole cause aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato spettanti per prestazioni giudiziali civili – ciò nonostante, risultando le stesse azionate assieme ad altra domanda di competenza collegiale relativa alla liquidazione delle spese inerenti attività giudiziale civile, deve allora trovare applicazione il disposto dell'art. 281 nonies cpc, il quale prevede che, in caso di connessione tra domande di competenza collegiale e pagina 8 di 12 monocratica, abbia comunque a prevalere la prima di esse.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di
Belluno lo abbia condannato a rifondere le spese di giudizio in favore del legale:
- sebbene fosse stato dimostrato che l'unica modalità attraverso la quale egli aveva potuto avere contezza delle imputazioni dei pagamenti eseguiti e delle somme dovute per le prestazioni rese dall'avv. Paniz era consistita nel proporre l'opposizione alla ingiunzione notificatagli,
- e per quanto la domanda di condanna per responsabilità aggravata promossa dalla controparte fosse stata respinta.
Contesta, inoltre, la quantificazione delle stesse osservando che si sarebbe dovuta escludere la voce relativa alla fase di istruzione e trattazione, dal momento che nessuna prova era stata ammessa.
La doglianza è infondata.
Quanto al primo dei dedotti profili vale osservare come:
- tutte le parcelle azionate in sede monitoria fossero state già da tempo emesse e comunicate al cliente, talune anche da tre anni,
- il cliente, una volta ricevute le medesime, speditegli rispettivamente con mail del
9.11.17 e del 7.2.18 (doc. 7 e 8 di parte opposta), si fosse limitato a sollevare questioni solo con riferimento ad alcune di esse giusta mail dell'1.4.18, prontamente riscontrata dal legale con mail del 5.4.18, nell'ambito della quale venivano forniti esaustivi chiarimenti rispetto ai dubbi avanzati dal dott. Pt_1
- come quest'ultimo, a fronte di tale missiva, non abbia più sollevato alcuna contestazione.
pagina 9 di 12 Di tal che non si vede proprio cosa avrebbe dovuto attendere l'avv. Paniz prima di azionare in sede giudiziale il proprio credito che, per quanto incontestato e già chiarito nei suoi aspetti essenziali, continuava a non essere onorato da parte del cliente.
Quanto al secondo degli esposti profili deve, invece, ricordarsi come il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configuri un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non risulta tale da giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc (Cass.
6.6.22 n. 18036, 10.7.20 n. 14813 e 12.4.17 n. 9532).
Quanto, infine, al terzo profilo di cui sopra, ritiene il collegio che anche tale censura non meriti accoglimento dal momento che la liquidazione delle spese risulta effettuata:
- utilizzando il corretto scaglione di riferimento compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00,
- tenendo conto dei valori della fase istruttoria secondo i parametri medi, giacché le parti avevano comunque proceduto a depositare le tre memorie istruttorie,
comunque corpose, e cioè a svolgere la gran parte dell'attività relativa a tale fase.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in pagina 10 di 12 applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 4.997,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
pagina 11 di 12 1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n.
394/23, pubblicata in data 9.11.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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