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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice CA SO, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19936/2017 r.g. proposta da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Nocco,
domiciliataria, in virtù di procura in atti
-Appellante in riassunzione-
contro
Controparte_1
-Appellata in riassunzione-
Oggetto: riassunzione giudizio di appello n. 4078/2010 R.G. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 21458/2017 del 14/6/2017,
depositata il 15/9/2017, resa nel giudizio n. 10755/2013 R.G.
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- L'odierna appellata in riassunzione aveva agito dinanzi al
Giudice di Pace di Bari spiegando opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo Fiat Scudo tg CN303AG, di sua proprietà.
Deduceva, a fondamento del ricorso in opposizione, la violazione pagina 1 di 7 dell'art. 86, co. 4, del d.P.R. n. 602/1973 per carenza di potere, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n.
241/1990 per difetto di motivazione, dell'art. 62 del d.P.R. n.
602/1973 in relazione all'art. 514 c.p.c., trattandosi di bene aziendale impignorabile, la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
L' , resistendo al ricorso, ne aveva eccepito Controparte_2
l'improponibilità discendente dalla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la natura comunicativa e non dispositiva dell'atto impugnato, ossia la comunicazione preventiva prodromica al fermo ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 602/73; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e, in subordine, la sua tardività; l'intervenuta regolamentazione attuativa della procedura di fermo con il D.M.
7/9/1998 n. 503, in ossequio al disposto dell'art. 86, co. 4, del d.P.R. n. 602/73; l'inapplicabilità al fermo amministrativo, avente natura cautelare, delle limitazioni concernenti l'istituto del pignoramento;
l'infondatezza della contestazione relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non applicabile alla comunicazione preventiva di fermo;
l'inammissibilità del ricorso in relazione alle doglianze relative a vizi formali dell'atto impugnato che, costituendo opposizione ex art. 617 c.p.c., doveva essere proposto entro venti giorni dalla notificazione dell'atto dinanzi al G.E. del tribunale competente.
Con sentenza n. 6827, depositata in data 2/10/2009, il Giudice di
Pace di Bari, rigettava le eccezioni sollevate dalla opposta e, in accoglimento della opposizione, dichiarava illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo impugnato in virtù della assenza di regolamento attuativo dell'art. 86 co. 4 D.p.r. 602/73 e della mancanza di prova dell'esistenza delle cartelle sottese allo stesso;
ordinava al conservatore del PRA di Bari la cancellazione del fermo a spese della concessionaria e condannava l'allora Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali. pagina 2 di 7 Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Controparte_2
, con atto di citazione notificato il 2/4/2010, che, censurando
[...] il percorso motivazionale del giudice di prime cure, ha riprodotto i motivi e gli argomenti difensivi dedotti in prima istanza, eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito,
l'inammissibilità del ricorso proposto nelle forme dell'art. 22 della legge n. 689/81, l'ultrattività del D.M. n. 503/1998 sancita dal d.l.
n. 203/2005, conv. nella legge n. 248/05, con conseguente legittimità del fermo ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602/73.
Ha concluso per la riforma della decisione gravata, con rigetto della domanda e vittoria delle spese del doppio grado.
La appellata si è costituita all'udienza del 15/7/2010, deducendo l'infondatezza del gravame in ordine alla dedotta carenza di interesse ad agire, al difetto di giurisdizione, risultando il credito sotteso all'atto impugnato afferente a violazioni del codice della strada rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, alla inammissibilità del ricorso ex art. 22 della legge n. 689/91, non essendo la comunicazione del preavviso di fermo atto dell'esecuzione, con conseguente inapplicabilità degli artt. 615 e 617 c.p.c., alla ultrattività del D.M. n. 503/1998, non applicabile all'atto impugnato;
nel merito, ha contestato l'omessa produzione da parte della appellante delle cartelle di pagamento, nonché dei verbali di violazione del codice della strada e, in ordine alla impignorabilità del bene, ha dedotto la qualità di bene funzionale all'esercizio dell'attività, non suscettibile di essere pignorato, rilevando, altresì, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non essendo il fermo, di fatto, mai stato eseguito.
Ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3288/12, depositata in data 18/10/2012, il
Tribunale di Bari ha rigettato le eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire, di difetto di giurisdizione, nonché di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto nelle forme pagina 3 di 7 dell'art. 22 della legge n. 689/1981, trattandosi di azione introdotta in forma recuperatoria;
ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato, stante l'ultrattività del D.M. n. 503/1998, in forza del disposto di cui all'art.3, co. 41, d.l. n. 203/2005, conv. nella legge
248/2005 e la conseguente erroneità della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui aveva accolto l'opposizione sul presupposto della mancanza del regolamento attuativo di cui all'art. 86, co. 4,
d.P.R. n. 602/73; ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto non era stata fornita la prova della esistenza delle cartelle sottese allo stesso, né tale carenza poteva ritenersi colmata con la produzione in atti degli estratti di ruolo informatizzati. Ha, dunque, rigettato l'appello, compensando le spese di lite.
Avverso la citata pronuncia l' subentrata Parte_2 alla ha proposto ricorso per Cassazione Controparte_2 iscritto al n. 10755/2013 R.G., formulando un unico motivo di impugnazione fondato sulla violazione degli artt. 5 del d.l. n. 669 del 1996, 26 del d.P.R. n. 602/73 e 2718 c.c.
La è rimasta contumace. Controparte_1
Con ordinanza n. 21458/17, depositata il 15/9/2017, la Corte di
Cassazione ha accolto il gravame in virtù del principio di diritto secondo cui, dal tenore dell'art. 26, co. 4, del d.P.R. n. 602/73, si evince che l'estratto informatizzato di ruolo tiene luogo della cartella di pagamento ai fini della produzione in giudizio.
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza gravata, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bari, cui ha demandato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 5/12/2017,
l' subentrata alle società del Controparte_3
, ha riassunto il giudizio chiedendone la decisione in Controparte_4 virtù del principio sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
21458/17.
Ha concluso per l'accertamento della regolare notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo e per la pagina 4 di 7 conseguente legittimità dell'atto, con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità.
La è rimasta contumace. Controparte_1
Istruita con produzioni documentali, la causa, all'udienza del
5/11/2025, è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- La domanda è fondata e dev'essere accolta.
Il presente giudizio rinviene dalla cassazione con rinvio della sentenza n. 3288/2012 del Tribunale di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Bari n. 6287, depositata il 2/10/2009, limitatamente alla declaratoria della illegittimità del preavviso di fermo impugnato per carenza di prova in ordine alla esistenza delle cartelle, non ritenendo all'uopo sufficiente l'estratto di ruolo, versato in atti dal concessionario nel primo grado di giudizio.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale, in forza del principio di diritto secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale non vi è alcun onere probatorio in capo all'agente per la riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, in quanto la norma stessa ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). L'estratto informatizzato, dunque, tiene luogo della cartella ai fini indicati”.
Tale principio di diritto, di cui alla sentenza n. 10326/2014, richiamata dalla ordinanza n. 21458/2017, è stato confermato da successive pronunce di legittimità.
Invero, l'estratto di ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo pagina 5 di 7 contribuente con la cartella notificatagli.
Ne consegue che l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della giurisdizione del giudice adito.
Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, co. 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta, dunque, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12883/20).
Ciò posto, come si evince dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata in primo grado con ricorso del 2/7/2008, le cartelle sottese all'atto impugnato erano tre, tutte afferenti a sanzioni applicate per violazioni del codice della strada.
Dall'esame degli estratti di ruolo prodotti in primo grado dall'allora unitamente agli avvisi di ricevimento Controparte_2 relativi a ciascuna cartella di pagamento, risulta che le cartelle nn.
01420070066765475000, 01420070079080089000, 01420070080865184001 pagina 6 di 7 furono notificate, rispettivamente, il 7/9/2007, il 16/10/2007 e il
20/11/2007.
Alla notifica delle cartelle di pagamento fece seguito, in data
12/6/2008, la notifica del preavviso di fermo amministrativo dell'autocarro Fiat Scudo tg. CN303AG, da ritenersi, pertanto, legittimo.
III.- La obiettiva incertezza della questione trattata al momento della introduzione e della conclusione dei primi due gradi di giudizio giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. II, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese, anche del giudizio di legittimità, tenuto conto dell'esito finale e complessivo della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5/12/2017, dalla nei Parte_1 confronti della così provvede: Controparte_1
a)ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il provvedimento di fermo del 6/6/2008;
b)DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bari, 6/11/2025
Il Giudice – CA SO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice CA SO, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19936/2017 r.g. proposta da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Nocco,
domiciliataria, in virtù di procura in atti
-Appellante in riassunzione-
contro
Controparte_1
-Appellata in riassunzione-
Oggetto: riassunzione giudizio di appello n. 4078/2010 R.G. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 21458/2017 del 14/6/2017,
depositata il 15/9/2017, resa nel giudizio n. 10755/2013 R.G.
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- L'odierna appellata in riassunzione aveva agito dinanzi al
Giudice di Pace di Bari spiegando opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo Fiat Scudo tg CN303AG, di sua proprietà.
Deduceva, a fondamento del ricorso in opposizione, la violazione pagina 1 di 7 dell'art. 86, co. 4, del d.P.R. n. 602/1973 per carenza di potere, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n.
241/1990 per difetto di motivazione, dell'art. 62 del d.P.R. n.
602/1973 in relazione all'art. 514 c.p.c., trattandosi di bene aziendale impignorabile, la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
L' , resistendo al ricorso, ne aveva eccepito Controparte_2
l'improponibilità discendente dalla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la natura comunicativa e non dispositiva dell'atto impugnato, ossia la comunicazione preventiva prodromica al fermo ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 602/73; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e, in subordine, la sua tardività; l'intervenuta regolamentazione attuativa della procedura di fermo con il D.M.
7/9/1998 n. 503, in ossequio al disposto dell'art. 86, co. 4, del d.P.R. n. 602/73; l'inapplicabilità al fermo amministrativo, avente natura cautelare, delle limitazioni concernenti l'istituto del pignoramento;
l'infondatezza della contestazione relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non applicabile alla comunicazione preventiva di fermo;
l'inammissibilità del ricorso in relazione alle doglianze relative a vizi formali dell'atto impugnato che, costituendo opposizione ex art. 617 c.p.c., doveva essere proposto entro venti giorni dalla notificazione dell'atto dinanzi al G.E. del tribunale competente.
Con sentenza n. 6827, depositata in data 2/10/2009, il Giudice di
Pace di Bari, rigettava le eccezioni sollevate dalla opposta e, in accoglimento della opposizione, dichiarava illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo impugnato in virtù della assenza di regolamento attuativo dell'art. 86 co. 4 D.p.r. 602/73 e della mancanza di prova dell'esistenza delle cartelle sottese allo stesso;
ordinava al conservatore del PRA di Bari la cancellazione del fermo a spese della concessionaria e condannava l'allora Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali. pagina 2 di 7 Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Controparte_2
, con atto di citazione notificato il 2/4/2010, che, censurando
[...] il percorso motivazionale del giudice di prime cure, ha riprodotto i motivi e gli argomenti difensivi dedotti in prima istanza, eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito,
l'inammissibilità del ricorso proposto nelle forme dell'art. 22 della legge n. 689/81, l'ultrattività del D.M. n. 503/1998 sancita dal d.l.
n. 203/2005, conv. nella legge n. 248/05, con conseguente legittimità del fermo ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602/73.
Ha concluso per la riforma della decisione gravata, con rigetto della domanda e vittoria delle spese del doppio grado.
La appellata si è costituita all'udienza del 15/7/2010, deducendo l'infondatezza del gravame in ordine alla dedotta carenza di interesse ad agire, al difetto di giurisdizione, risultando il credito sotteso all'atto impugnato afferente a violazioni del codice della strada rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, alla inammissibilità del ricorso ex art. 22 della legge n. 689/91, non essendo la comunicazione del preavviso di fermo atto dell'esecuzione, con conseguente inapplicabilità degli artt. 615 e 617 c.p.c., alla ultrattività del D.M. n. 503/1998, non applicabile all'atto impugnato;
nel merito, ha contestato l'omessa produzione da parte della appellante delle cartelle di pagamento, nonché dei verbali di violazione del codice della strada e, in ordine alla impignorabilità del bene, ha dedotto la qualità di bene funzionale all'esercizio dell'attività, non suscettibile di essere pignorato, rilevando, altresì, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non essendo il fermo, di fatto, mai stato eseguito.
Ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3288/12, depositata in data 18/10/2012, il
Tribunale di Bari ha rigettato le eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire, di difetto di giurisdizione, nonché di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto nelle forme pagina 3 di 7 dell'art. 22 della legge n. 689/1981, trattandosi di azione introdotta in forma recuperatoria;
ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato, stante l'ultrattività del D.M. n. 503/1998, in forza del disposto di cui all'art.3, co. 41, d.l. n. 203/2005, conv. nella legge
248/2005 e la conseguente erroneità della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui aveva accolto l'opposizione sul presupposto della mancanza del regolamento attuativo di cui all'art. 86, co. 4,
d.P.R. n. 602/73; ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto non era stata fornita la prova della esistenza delle cartelle sottese allo stesso, né tale carenza poteva ritenersi colmata con la produzione in atti degli estratti di ruolo informatizzati. Ha, dunque, rigettato l'appello, compensando le spese di lite.
Avverso la citata pronuncia l' subentrata Parte_2 alla ha proposto ricorso per Cassazione Controparte_2 iscritto al n. 10755/2013 R.G., formulando un unico motivo di impugnazione fondato sulla violazione degli artt. 5 del d.l. n. 669 del 1996, 26 del d.P.R. n. 602/73 e 2718 c.c.
La è rimasta contumace. Controparte_1
Con ordinanza n. 21458/17, depositata il 15/9/2017, la Corte di
Cassazione ha accolto il gravame in virtù del principio di diritto secondo cui, dal tenore dell'art. 26, co. 4, del d.P.R. n. 602/73, si evince che l'estratto informatizzato di ruolo tiene luogo della cartella di pagamento ai fini della produzione in giudizio.
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza gravata, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bari, cui ha demandato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 5/12/2017,
l' subentrata alle società del Controparte_3
, ha riassunto il giudizio chiedendone la decisione in Controparte_4 virtù del principio sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
21458/17.
Ha concluso per l'accertamento della regolare notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo e per la pagina 4 di 7 conseguente legittimità dell'atto, con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità.
La è rimasta contumace. Controparte_1
Istruita con produzioni documentali, la causa, all'udienza del
5/11/2025, è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- La domanda è fondata e dev'essere accolta.
Il presente giudizio rinviene dalla cassazione con rinvio della sentenza n. 3288/2012 del Tribunale di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Bari n. 6287, depositata il 2/10/2009, limitatamente alla declaratoria della illegittimità del preavviso di fermo impugnato per carenza di prova in ordine alla esistenza delle cartelle, non ritenendo all'uopo sufficiente l'estratto di ruolo, versato in atti dal concessionario nel primo grado di giudizio.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale, in forza del principio di diritto secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale non vi è alcun onere probatorio in capo all'agente per la riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento, in quanto la norma stessa ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento). L'estratto informatizzato, dunque, tiene luogo della cartella ai fini indicati”.
Tale principio di diritto, di cui alla sentenza n. 10326/2014, richiamata dalla ordinanza n. 21458/2017, è stato confermato da successive pronunce di legittimità.
Invero, l'estratto di ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo pagina 5 di 7 contribuente con la cartella notificatagli.
Ne consegue che l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della giurisdizione del giudice adito.
Qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, co. 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta, dunque, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12883/20).
Ciò posto, come si evince dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata in primo grado con ricorso del 2/7/2008, le cartelle sottese all'atto impugnato erano tre, tutte afferenti a sanzioni applicate per violazioni del codice della strada.
Dall'esame degli estratti di ruolo prodotti in primo grado dall'allora unitamente agli avvisi di ricevimento Controparte_2 relativi a ciascuna cartella di pagamento, risulta che le cartelle nn.
01420070066765475000, 01420070079080089000, 01420070080865184001 pagina 6 di 7 furono notificate, rispettivamente, il 7/9/2007, il 16/10/2007 e il
20/11/2007.
Alla notifica delle cartelle di pagamento fece seguito, in data
12/6/2008, la notifica del preavviso di fermo amministrativo dell'autocarro Fiat Scudo tg. CN303AG, da ritenersi, pertanto, legittimo.
III.- La obiettiva incertezza della questione trattata al momento della introduzione e della conclusione dei primi due gradi di giudizio giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. II, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese, anche del giudizio di legittimità, tenuto conto dell'esito finale e complessivo della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5/12/2017, dalla nei Parte_1 confronti della così provvede: Controparte_1
a)ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il provvedimento di fermo del 6/6/2008;
b)DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bari, 6/11/2025
Il Giudice – CA SO
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