Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15277 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
(Eva in 32lanie EN'LSI *IF M H11-12 ˜T 6Ɛ 3 99 'LIUV M AZVALSISTA VⱭ AINEIS REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Gaetano 1 52 77/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto законе SEZIONE TERZA CIVILE infence grushie Composta dagli Ill.mi Sig фан R.G.N. 9845/00 Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Consigliere Cron.31036 Dott. Bruno DURANTE TALEVI Consigliere Rep. Dott. Alberto MANZO Rel. Consigliere Ud. 30/05/03 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOP SORANO, in persona del legale rappresentante Sig. Luciano CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANDREA GHEZZANI, ANDREA FORMICONI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FA LE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SETTIMIO CHELLI con studio in 58100 GROSSETO VIA ADIGE 51, giusta delega in2003 1278 atti;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 8/00 del Giudice di расе di PITIGLIANO, emessa il 22/01/00 e depositata il 24/01/00 (R.G. 38/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Settimio CHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto o l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Caseificio Cooperativo di Sorano a r.l. conve- niva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Piti- IO TE, proponendo opposizione al de- gliano Ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto creto di pagare in favore dello TE la somma di lire 1.038.074 oltre accessori, per il conferimento di latte relativo al mese di luglio 1998. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzio- nale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni a titolo di penalità, da determinare nel quantum alla chiusura del bilancio per gli anni 1998 e 1999, con compensazione dei rispettivi crediti. Si costitui- va il convenuto chiedendo il rigetto 2 dell'opposizione. Il giudice di pace, con sentenza del 24 gennaio 2000 dichiarava la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale - nel frattempo quantificata in lire 15.092.457 per essere -1 competente il Tribunale di Grosseto e, nel merito, re- spingeva l'opposizione. Avverso questa Sentenza il Caseificio Cooperativo di Sorano a r.l. ha proposto ricorso per cassazione af- fidato a quattro motivi. IO TE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'art. 113, comma 2, c.p.c., stabilisce che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni. A sua volta l'art. 339, comma 3, c.p.c, dispone che sono inap- pellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici, con la sen- tenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 (ma v. pure Cass. affermato il S.U. 23 settembre 1998, n. 9493) hanno secondo cui principio, condiviso da questo Collegio, avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni - r 3 valore questo determinabile in base agli artt. 10 e se- guenti cod. proc. civ. è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia о si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito о di merito о abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza;
la sentenza è, diversamente, appel- labile qualora il giudice di pace abbia deciso una con- troversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pro- nunziato secondo equità e non secondo diritto>>. Nel caso di specie, con l'unica sentenza il giudi- di pace ha pronunziato sia sulla causa principale ce di opposizione a decreto ingiuntivo sia sulla causa ri- convenzionale del valore di lire 15.092.457, dichiaran- do la propria incompetenza. Nel ricorso poi sono stati svolte doglianze anche in ordine alla domanda riconven- zionale. Ora, nel caso in sia proposta dinanzi al giudice di pace una domanda principale che rientra nella sua com- petenza e debba essere decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma c.p.c., nonché una domanda riconven- zionale da decidere secondo diritto in quanto di va- lore superiore a quello fissato da quest'ultima norma, ovvero perché sarebbe stata riservata alla competenza я 4 del Tribunale, la sentenza è appellabile relativamente a tutti i capi qualora sussista connessione tra le do- mande (Cass. 26 giugno 2003, n. 2889) Da ciò consegue che, essendo nel caso di specie connesse la domanda principale e quella riconvenziona- le, come sostiene la stessa ricorrente, ed eccedendo la domanda riconvenzionale la competenza del giudice di D G I E P A la sentenza doveva essere impugnata con l'appello pace, 1 3 , N . e non con il ricorso per cassazione, restando irrile- vante, per quanto si è detto, che il giudice di расе abbia espressamente richiamato l'equità. Per quanto detto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condan- na la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 65,00 (sessantacin- que/00) per spese e in euro 500,00 (cinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 30 maggio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE U взябала Fidecan vo - * * 1 3 01 , 2003'13 IL CANCELLIERE C) W A Dott.ssa Mana Aiello 5