Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14424/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/07/1987, rappresentato e difeso dall'Avv. DEGLI ALBIZI SERENA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(RM) il 14/12/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. BEVIVINO FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16/11/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (Roma, 11.02.2022), riconosciuto Persona_1 da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di mantenimento e affidamento del minore.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1. Il figlio minore Per_1
1
congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno, di comune accordo, tutte le decisioni relative alla educazione, alla istruzione ed alla salute del figlio medesimo, tenendo conto delle inclinazioni ed esigenze di quest' ultimo. Ciascun genitore potrà adottare in completa autonomia, le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, lo studio e comunque ogni altra scelta che appaia determinante per il futuro del figlio;
ciascun coniuge affidatario comunicherà tempestivamente all'altro coniuge ogni avvenimento che lo riguarderà, come ad esempio malattie occasionali, visite mediche, terapie, gite scolastiche, vacanze, incontri scuola - famiglia, manifestazioni culturali o sportive et similia;
3. il figlio , pur essendo affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
continuerà ad avere la sua residenza presso la madre, nella casa familiare, restando collocato prevalentemente presso di lei.
4. il padre, salvi diversi accordi, vivendo distante dal bambino, potrà continuare a vederlo e frequentarlo con le seguenti modalità: - a weekend alterni, dal venerdì ore 18.00 fino al lunedì mattina, riportandolo a casa o alla scuola quando inizierà a frequentare la materna;
- tutte le settimane terrà con se il bambino per un pernotto o di martedì o di mercoledì, in base ai turni di lavoro, andandolo a prendere a casa della madre dopo il lavoro alle 16.30, riportandolo la mattina a casa o a scuola;
- nelle festività Natalizie potrà tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi, ad anni alterni con la madre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori;
- per le vacanze di Pasqua, lo terrà con sé per tre giorni consecutivi, ad anni alterni con la madre, tenendolo sia per Pasqua che per il lunedì di Pasquetta;
- durante il periodo estivo, il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, e con la madre ulteriori 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- nel giorno del suo compleanno, il bambino alternerà un anno con il padre ed uno con la madre, iniziando dal 3 anno con la madre;
5. a titolo di contributo al mantenimento ordinario di il padre verserà entro il Persona_2
giorno cinque di ogni mese, a partire dal deposito del presente ricorso, in favore della madre, la somma di €250,00 somma rivalutabile annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT – (Indice Nazionale dei Prezzi al
2 Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati);
6. le parti convengono altresì che la madre, continuerà a percepire al 100% l'assegno unico mensile per il figlio, anche per la quota del padre;
7. le spese straordinarie verranno divise tra i genitori al 50% come da protocollo del Tribunale di Roma;
8. rispetto alle future spese scolastiche del minore, quando il bambino inizierà a frequentare la scuola materna, qualora il bambino dovesse frequentare un Istituto privato già individuato dalle parti, le parti convengono che la madre si farà carico della retta scolastica, mentre la mensa scolastica sarà divisa tra i genitori al 50%; qualora invece i genitori dovessero optare per la scuola pubblica, la mensa scolastica, sarà comunque condivisa al 50% tra i genitori;
9. i genitori di si scambiano sin da Persona_1
oggi il consenso per il rinnovo dei documenti propri e del minore validi anche per l'espatrio.”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di mantenimento e affidamento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14424/2024:
- dispone in ordine alle condizioni affidamento e mantenimento del minore n conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui Persona_2
condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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