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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Pietro Orrù, rap- presentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Cuffari del Foro di Catania e Vincen- zo Alberto Pennisi del Foro di Roma in forza di procura in atti, ricorrente in riassunzione contro
(c.f. , p.i. ), in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato a Nuoro presso l'avv. Francesco Stara che lo rappresenta e difende per giusta procura in atti, convenuto in riassunzione
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Nell'interesse della : voglia la Corte d'appello prendere atto della Pt_1
rinuncia agli atti del giudizio e dichiarare l'estinzione del giudizio, con com- pensazione delle spese.
Nell'interesse del voglia la Corte d'appello adita, preso atto della CP_1
rinuncia agli atti del giudizio da parte della , condannarla alle spese del Pt_1
giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 288 del 13 aprile 2017 questa Corte d'appello rigettò
l'impugnazione proposta da e , confer- Parte_2 Parte_3 Parte_1
mando la decisione di primo grado che aveva respinto le domande da loro pro- poste nei confronti del e dirette a ottenere il trasferimento del- CP_1
la proprietà, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di un appartamento ubicato a Bosa, via
Amsicora n. 2, e la condanna del al risarcimento dei danni per CP_1
l'inadempimento.
Con la sentenza n. 35974 pubblicata il 7 dicembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da , la Suprema Corte cassò la pronuncia Parte_1
d'appello in relazione al quarto motivo di impugnazione (con assorbimento del quinto, dell'ottavo e del nono motivo) e rinviò la causa a questa Corte, in di- versa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.
In particolare, la S.C. ritenne l'ammissibilità della domanda (di riconosci- mento del diritto ad acquistare o a continuare a occupare l'alloggio) che
[...]
aveva formulato, in via gradata in ragione, non nella propria qualità di Pt_1
erede dell'assegnataria, ma in quella di convivente e residente nell'immobile.
pagina 2 di 5 *
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto davanti a Parte_1
questa Corte, qual giudice del rinvio, il al fine di ottenere, a CP_1
norma dell'art. 2932 c.c., una sentenza che produca il trasferimento della pro- prietà sull'appartamento conteso.
Il ha resistito, eccependo in via pregiudiziale l'esistenza di un giu- CP_1
dicato esterno derivante dalla sentenza n. 403/2018 di questa stessa Corte di merito con la quale -per quanto qui rileva- era stata confermata la sentenza n.
843 del 19 novembre 2015 del Tribunale di Oristano di rigetto di varie doman- de della , tra cui quella di accertamento del diritto a permanere Pt_1
dell'immobile e di acquistarlo con diritto di prelazione.
*
Con istanza congiunta in vista dell'udienza 25 gennaio 2024, le parti hanno rappresentato l'esistenza di trattative per la definizione del giudizio, cui hanno fatto seguito ulteriori richieste di rinvio della causa.
All'udienza 27 marzo 2025, il procuratore della ha rappresentato di Pt_1
avere depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, con richie- sta di compensazione delle spese di lite.
Il procuratore del ha dichiarato di prende[re] atto della rinuncia CP_1
agli atti e ha insistito per la condanna alle spese processuali.
All'udienza 27 giugno 2025 davanti al Collegio, i procuratori hanno ribadito le proprie istanze.
* * *
2. In ragione della dichiarazione di rinuncia agli atti da parte della e Pt_1
della sostanziale accettazione da parte del (che ha preso atto della vo- CP_1
pagina 3 di 5 lontà abdicativa della controparte e ha chiesto la condanna alle spese e non già la decisione nel merito della causa) deve essere dichiarata l'estinzione di que- sto giudizio di rinvio.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. (Cass., ord. 24 agosto 2022, n. 25311), in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con tale mezzo di gravame.
*
3. In considerazione del dettato dell'art. 306 c.p.c., deve essere disposta la condanna della rinunciante alle spese del giudizio, non sussistendo un diverso accordo tra le parti.
Sulla scorta del principio che impone che, in sede di liquidazione delle spese si tenga conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del procedimento davanti alla Suprema Corte devono essere poste a carico della . Pt_1
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi so- no liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva e studio e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di legittimità e ai valori minimi per le fasi studio e introduttiva del presente grado di giudizio.
*
Non si deve dare atto - ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declarato-
pagina 4 di 5 ria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., ord. n. 6888/2015) e - trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass., S.U. 20 feb- braio 2020, n. 4315)- è oggetto di stretta interpretazione (Cass., ord. n.
19562/2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass., ord. 29 dicembre 2023, n. 36506).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara l'estinzione del presente giudizio di rinvio;
2. condanna alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in:
[...]
• euro 4.909,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di Cassazione;
• euro 849,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente giudizio di rinvio.
Cagliari, 4 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Donatella Aru Presidente dott. Grazia Bagella Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Pietro Orrù, rap- presentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Cuffari del Foro di Catania e Vincen- zo Alberto Pennisi del Foro di Roma in forza di procura in atti, ricorrente in riassunzione contro
(c.f. , p.i. ), in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato a Nuoro presso l'avv. Francesco Stara che lo rappresenta e difende per giusta procura in atti, convenuto in riassunzione
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Nell'interesse della : voglia la Corte d'appello prendere atto della Pt_1
rinuncia agli atti del giudizio e dichiarare l'estinzione del giudizio, con com- pensazione delle spese.
Nell'interesse del voglia la Corte d'appello adita, preso atto della CP_1
rinuncia agli atti del giudizio da parte della , condannarla alle spese del Pt_1
giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 288 del 13 aprile 2017 questa Corte d'appello rigettò
l'impugnazione proposta da e , confer- Parte_2 Parte_3 Parte_1
mando la decisione di primo grado che aveva respinto le domande da loro pro- poste nei confronti del e dirette a ottenere il trasferimento del- CP_1
la proprietà, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di un appartamento ubicato a Bosa, via
Amsicora n. 2, e la condanna del al risarcimento dei danni per CP_1
l'inadempimento.
Con la sentenza n. 35974 pubblicata il 7 dicembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da , la Suprema Corte cassò la pronuncia Parte_1
d'appello in relazione al quarto motivo di impugnazione (con assorbimento del quinto, dell'ottavo e del nono motivo) e rinviò la causa a questa Corte, in di- versa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.
In particolare, la S.C. ritenne l'ammissibilità della domanda (di riconosci- mento del diritto ad acquistare o a continuare a occupare l'alloggio) che
[...]
aveva formulato, in via gradata in ragione, non nella propria qualità di Pt_1
erede dell'assegnataria, ma in quella di convivente e residente nell'immobile.
pagina 2 di 5 *
Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto davanti a Parte_1
questa Corte, qual giudice del rinvio, il al fine di ottenere, a CP_1
norma dell'art. 2932 c.c., una sentenza che produca il trasferimento della pro- prietà sull'appartamento conteso.
Il ha resistito, eccependo in via pregiudiziale l'esistenza di un giu- CP_1
dicato esterno derivante dalla sentenza n. 403/2018 di questa stessa Corte di merito con la quale -per quanto qui rileva- era stata confermata la sentenza n.
843 del 19 novembre 2015 del Tribunale di Oristano di rigetto di varie doman- de della , tra cui quella di accertamento del diritto a permanere Pt_1
dell'immobile e di acquistarlo con diritto di prelazione.
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Con istanza congiunta in vista dell'udienza 25 gennaio 2024, le parti hanno rappresentato l'esistenza di trattative per la definizione del giudizio, cui hanno fatto seguito ulteriori richieste di rinvio della causa.
All'udienza 27 marzo 2025, il procuratore della ha rappresentato di Pt_1
avere depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, con richie- sta di compensazione delle spese di lite.
Il procuratore del ha dichiarato di prende[re] atto della rinuncia CP_1
agli atti e ha insistito per la condanna alle spese processuali.
All'udienza 27 giugno 2025 davanti al Collegio, i procuratori hanno ribadito le proprie istanze.
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2. In ragione della dichiarazione di rinuncia agli atti da parte della e Pt_1
della sostanziale accettazione da parte del (che ha preso atto della vo- CP_1
pagina 3 di 5 lontà abdicativa della controparte e ha chiesto la condanna alle spese e non già la decisione nel merito della causa) deve essere dichiarata l'estinzione di que- sto giudizio di rinvio.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. (Cass., ord. 24 agosto 2022, n. 25311), in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con tale mezzo di gravame.
*
3. In considerazione del dettato dell'art. 306 c.p.c., deve essere disposta la condanna della rinunciante alle spese del giudizio, non sussistendo un diverso accordo tra le parti.
Sulla scorta del principio che impone che, in sede di liquidazione delle spese si tenga conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del procedimento davanti alla Suprema Corte devono essere poste a carico della . Pt_1
Sullo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, i compensi so- no liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva e studio e al valore minimo per la fase di decisione del giudizio di legittimità e ai valori minimi per le fasi studio e introduttiva del presente grado di giudizio.
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Non si deve dare atto - ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declarato-
pagina 4 di 5 ria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., ord. n. 6888/2015) e - trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass., S.U. 20 feb- braio 2020, n. 4315)- è oggetto di stretta interpretazione (Cass., ord. n.
19562/2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass., ord. 29 dicembre 2023, n. 36506).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara l'estinzione del presente giudizio di rinvio;
2. condanna alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in:
[...]
• euro 4.909,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di Cassazione;
• euro 849,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente giudizio di rinvio.
Cagliari, 4 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Donatella Aru dott. Enzo Luchi
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