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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2024, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2062/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINIATI LUIGI e dell'avv. GARCEA GABRIELE ( ) VIA BARBERIA -MERO DOMICILIATARIO 6 BOLOGNA C.F._2
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL SUO CURATORE AVV. MARGHERITA ARBIZZI AMMESSO A
[...]
(C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO APPELLATO
Conclusioni
Per parte appellante: “Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza < n. 1287/2021, emessa dal Tribunale di Modena, III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa E. Salvatore, in data 20/09/2021, depositata e pubblicata in data 21/09/2021 > , NEL MERITO:
Previo accertamento, respingere le domande formulate dal nei confronti della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
e, conseguentemente, confermare che la stessa è l'unica legittimata attivamente a riscuotere il
[...] credito litigioso di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e, nello specifico, come già dettagliate al punto II, lett.c) della parte espositiva dello stesso atto, da intendersi, per sintesi, qui integralmente trascritte.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
pagina 1 di 8 Infine, la scrivente difesa, contestata ogni contraria eccezione ed istanza alle proprie, in denegato caso di mancato preventivo accoglimento delle reiterate istanze istruttorie, in subordine CHIEDE trattenersi la causa in decisione”.
Per parte appellata: “Ogni avversa e/o contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza istruttoria avversaria per i motivi di cui in atti:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto manife-stamente Parte_1 inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, confermandosi integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Modena n. 1287/2021 emessa in data 21.09.21 ad esito del procedimento iscritto al n. 3596/20 R.G.; in ogni caso revocare, per i motivi dedotti, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, o comunque, ed eventual-mente in via subordinata, comma 2, l.fall., ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., la cessione del credito vantato da Controparte_2 nei con-fronti di Euronda spa, effettuata dalla società fallita a favore della sig.ra
[...] [...]
, apparentemente datata 27.03.17 e notificata al debitore ceduto l'8.07.19; conseguentemente Parte_1 dichiararsi il legittimato ad esigere il pagamento di detto Controparte_2 credito.
- vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO
1. Il fallimento conveniva in giudizio , chiedendo Controparte_2 Parte_1 dichiararsi l'inefficacia e la revoca ex art 67 comma 1 n 1 LF o, in subordine, ex art 67 comma 1 n 2 LF o ex artt. 66 LF -2901 c.c. della cessione del credito vantato dalla società fallita nei confronti di Euronda
s.p.a., eseguito in favore della convenuta in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento, e, per l'effetto,
dichiarare il fallimento legittimato ad esigere il pagamento del credito ceduto. CP_2
2. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate.
3. Con sentenza n. 1287/2021 il Tribunale di Modena accoglieva la domanda principale ex art 67 comma 1
n 1 l.f., dichiarando il fallimento legittimato a esigere il pagamento del Controparte_2
credito e condannando al pagamento delle spese di lite in favore della procedura Parte_1
attrice.
Osservava il giudice che con la cessione di credito datata 27.3.2017, ma notificata al debitore ceduto, con data certa opponibile al fallimento, in data 8.7.2019, ovvero in epoca prossima (10 giorni prima) alla dichiarazione di fallimento, la società in persona dell'amministratore , aveva CP_2 Controparte_3
ceduto alla moglie di quest'ultimo, socia della medesima un credito, già oggetto di contestazione CP_2
giudiziale in sede arbitrale e di giudizio incidentale pendente per querela di falso, di importo pari a €
4.800.878,00, vantato nei confronti della società Euronda s.p.a. a titolo di penale contrattuale e risarcimento danni, verso il pagamento del prezzo di € 8.000,00, di una percentuale della penale che sarebbe stata pagina 2 di 8 incassata, pari al 40% in caso di esito positivo del giudizio di appello o del 15 % in caso di giudizio di legittimità, e dell'accollo da parte della cessionaria del debito della società verso gli arbitri per € 50.000,00,
oltre alle spese processuali del giudizio di legittimità.
Ciò posto, risultava fondata la domanda proposta dal fallimento in via principale di revoca della cessione di credito ex art 67 comma 1, n 1 l.f. quale atto a titolo oneroso, compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, caratterizzato dalla sproporzione tra le obbligazioni assunte dal fallito rispetto alle utilità che sarebbero derivata alla parte acquirente, essendo detta sproporzione, pur a voler tenere conto del fatto che il credito fosse contestato, del tutto evidente e rilevabile dai termini dell'accordo negoziale,
attesa la rilevante entità dello stesso che, pur a voler ipotizzare un soddisfacimento parziale, non appariva in alcun modo equiparabile alla controprestazione prevista in favore del fallimento.
Del resto, la concreta possibilità di recupero in tutto o in parte di detto credito e la volontà di procedere al trasferimento in favore della moglie, socia della società proprio al fine di evitare che il relativo importo venisse incassato dalla società prossima al fallimento, era circostanza ammessa dallo stesso amministratore della società in sede di audizione avanti al curatore.
Quanto all'elemento soggettivo, vertendosi nell'ambito della fattispecie di cui all'art 67, co., n. 1 l.f., sussisteva una presunzione ex lege in favore del fallimento, mentre spettava alla convenuta dimostrare l'inscentia decotionis all'atto della cessione;
in proposito, assumeva assoluto rilievo la circostanza che la convenuta fosse moglie dell'amministratore, oltre che socia della società, e dunque direttamente a conoscenza delle vicende societarie e del forte indebitamento che aveva già riportato ed indicato CP_2
nel bilancio chiuso al 31.12.2014 (alla cui approvazione la convenuta era presente), epoca in cui la società aveva già mostrato indici di insolvenza, della quale era a conoscenza in quanto direttamente coinvolta Pt_1 nella gestione sociale dell'impresa familiare, dovendosi tenere conto del rapporto di coniugio con l'amministratore della società.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito la procedura Parte_1
appellata.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la natura aleatoria del contratto di cessione oggetto di revocatoria, che ne escluderebbe la revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1.
Invero, al momento della sottoscrizione, la cessione del meramente ipotetico credito “litigioso” risarcitorio di nei confronti di Euronda s.p.a. a fronte delle obbligazioni assunte da CP_2 Pt_1
(pagamento di € 8.000,00 e di tutte le spese arretrate di assistenza legale per € 50.000,00, oltre eventuali per il futuro giudizio di cassazione e l'impegno a retrocedere a il 40% della penale se CP_2
pagina 3 di 8 incassata dopo la sentenza d'appello ovvero il 15% in caso di incasso dopo la sentenza eventualmente favorevole della Corte di cassazione) costituiva un tipico contratto aleatorio, che, avendo quale caratteristica intrinseca lo squilibrio tra le reciproche prestazioni, non potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria fallimentare come atto con prestazioni sproporzionate.
Secondo la giurisprudenza, infatti, per aversi contratto aleatorio è necessario che l'alea - intesa quale rischio a cui uno o più contraenti, ovvero tutti i contraenti si espongono - investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e fin dalla sua formazione, sicché, per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite, divenga radicalmente incerto, per una o per tutte le parti, il vantaggio economico in relazione al quale queste si espongono, e tutti i suddetti elementi ricorrerebbero nel caso di specie, essendosi i contraenti assoggettati a un rischio dipendente da giudizi pendenti con esito del tutto incerto.
Ebbene un simile negozio sarebbe incompatibile con la revocatoria di cui all'art. 67, co. 1, nr. 1, l.f. che, laddove esige una grave sproporzione fra prestazioni eseguite ed obbligazioni assunte dal fallito da un lato e ciò che a lui è stato dato o promesso dall'altro, postula chiaramente la praticabilità di un confronto fra controprestazioni e, quindi, l'esistenza di un contratto commutativo, concludendo il quale il terzo, sfruttando lo stato di insolvenza nel quale versava il fallendo, abbia tratto profitto ottenendo condizioni eccessivamente favorevoli in danno dei creditori.
Anche la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza prevista si giustificherebbe nell'anormalità delle fattispecie previste dalla norma in questione.
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate al fine di dimostrare la inscentia decoctionis, in particolare le prove per testi articolate allo scopo di dare testimonialmente conferma del proprio reale ruolo (in)operativo svolto negli anni all'interno della e dei rapporti al riguardo realmente intercorsi con il legale rappresentante e CP_2
(dal gennaio 2015 in poi) amministratore unico , ritenute dal tribunale Controparte_3
inammissibili in quanto relative a circostanze in parte non rilevanti per la decisione e in parte oggetto di prova documentale;
insiste pertanto affinchè, ammesse le richieste prove orali, la causa sia rimessa in istruttoria per il loro espletamento.
7. Dal canto suo il fallimento appellato ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello, riproponendo comunque, nell'ipotesi che vengano ritenuti insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria proposta in via principale ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 l.f., la domanda subordinata di revoca ex art. 67, comma 2, l.fall. e, in ulteriore subordine, quella ex art. 66 l.f. e 2901
c.c., formulate in primo grado e non esaminate dal tribunale in quanto assorbite per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
pagina 4 di 8 8. Va premesso in fatto che, con contratto munito di certa opponibile alla procedura dell'8.07.19, la
(in seguito dichiarata fallita dal tribunale di Modena in data Controparte_2
18.7.2019), in persona del suo amministratore unico , ha ceduto alla moglie di Controparte_3 quest'ultimo e socia di detta società due crediti litigiosi e come tali, al momento Parte_1 della cessione, incerti nell'an e nel quantum, vantati da nei confronti di Euronda s.p.a. CP_2 rispettivamente a titolo di penale contrattuale per € 4.800.878,00, nonchè a titolo di risarcimento dei danni non quantificati, asseritamente derivanti dalla violazione da parte di Euronda di obblighi di esclusiva contrattuali e da recesso senza idoneo preavviso.
9. Ai soli fini di una migliore comprensione della vicenda, va precisato che detti crediti erano oggetto di un giudizio arbitrale promosso da pendente al momento della dichiarazione di fallimento e CP_2 attualmente sospeso nelle more dei termini per la sua eventuale riassunzione a seguito della definizione del procedimento incidentale per querela di falso proposto da Euronda e definito con ordinanza della
S.C. in data 28.12.21 che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal , ha comportato CP_2 il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1130/19 che aveva dichiarato la falsità delle frasi manoscritte riguardanti (tra gli altri) il divieto per Euronda di produzione in proprio e l'obbligo di preavviso annuale in caso di recesso, per la cui violazione era stata prevista una penale contrattuale.
Pertanto, attualmente, il credito litigioso ceduto (venuta meno la possibilità di far valere la penale) è limitato al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso dal contratto di fornitura tra ed CP_2
Euronda effettuato da quest'ultima.
10. Tanto precisato, va ricordato che il primo comma dell'art. 67 l.f. dispone la revocabilità di quattro categorie di atti considerati “anormali” a causa di elementi in essi presenti che li collocano al di fuori della gestione ordinaria dell'attività di impresa e che, se compiuti entro l'arco di tempo previsto dalla norma (un anno o sei mesi a seconda del tipo di atto) sono revocati, a meno che l'altra parte, ovvero in contraente in bonis, non dimostri che non conosceva lo stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito.
La prima categoria comprende gli atti caratterizzati dalla sproporzione (a svantaggio del debitore) tra le prestazioni, requisito che, che a seguito della riforma del 2005, ha assunto una più precisa connotazione rispetto al passato: invero, mentre nella precedente versione dell'art. 67 non era previsto alcuno specifico criterio di misurazione, affermandosi unicamente che la sproporzione doveva essere
“notevole”, nel testo successivo alla riforma detta sproporzione è stata espressa in termini percentuali, nel senso che le prestazioni o le obbligazioni assunte dal fallito (al momento della stipula in bonis) devono sorpassare di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.
pagina 5 di 8 11. Orbene, a prescindere dalla difficoltà, sotto un profilo generale, di operare tale comparazione, si osserva che, nel caso di specie, il raffronto quantitativo tra il corrispettivo posto carico dell'odierna appellante dall'atto di cessione impugnato e il vantaggio da costei ottenuto per effetto dell'acquisizione dei crediti litigiosi sopra descritti, integralmente contestati nell'an e nel quantum e pertanto non quantificabili neppure in via presuntiva alla data della conclusione della cessione, è in concreto impossibile, indipendentemente dalla qualificazione o meno dal punto di vista dogmatico dell'atto di cessione come aleatorio, che risulta pertanto irrilevante anche in considerazione del fatto che né la norma, né la giurisprudenza fanno alcun riferimento a tale nozione.
12. Il primo motivo di appello risulta dunque fondato, non potendo ravvisarsi nel caso in esame il presupposto della sproporzione tra le prestazioni nella misura indicata dalla legge ai fini della revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 c.c.
13. Vanno perciò esaminate le domande proposte dal in via subordinata nel giudizio di CP_2 primo grado, non esaminate in quanto assorbite dall'accoglimento della domanda principale e reiterate in questa sede, e segnatamente la domanda di revoca ex art. 67, comma 2, l.f. e, in ulteriore subordine, quella ex art. 66 l.f. e 2901 c.c.
14. In proposito, deve ritenersi che la domanda ex art. 67, comma 2, l.f. sia fondata.
Sotto il profilo oggettivo, infatti, il contratto di cessione di credito oggetto di causa è un atto a titolo oneroso che ha acquisito data certa opponibile al fallimento con la notifica al debitore ceduto l'8.7.2019, ossia nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura fallimentare.
15. Quanto al profilo soggettivo, deve ritenersi, alla luce della documentazione in atti e di una serie di circostanze di fatto non contestate, che alla data della cessione fosse pienamente Parte_1 consapevole dello stato di insolvenza in cui la ormai da tempo versava, essendo ella moglie CP_2 dell'amministratore di quest'ultima nonché socia della società per una quota del Controparte_3
45%, unitamente al marito e al figlio, e trattandosi pertanto di un'impresa a conduzione familiare;
l'odierna appellante ha inoltre ha partecipato all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.14, che registrava una perdita di € 54.510 e debiti per € 1.271.121, e al quale non ha fatto più seguito il deposito di alcun bilancio negli esercizi successivi.
Inoltre l'amministratore ha dichiarato al curatore che nel 2013 si era verificato il dissesto CP_3 della società e che, comunque, dal 2014 la società non era più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte;
in particolare al 31.10.2017 il saldo del conto corrente sociale era di soli € 1,48 e pertanto era impossibile provvedere ai pagamenti ordinari senza fare ricorso a finanziamenti esterni, circostanza di cui era sicuramente al corrente poichè, come affermato da quest'ultima con la memoria ex art. Pt_1
pagina 6 di 8 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, la provvista necessaria a coprire le spese veniva prelevata da un conto corrente a lei cointestato.
Infine, lo stesso ha dichiarato che la cessione è stata effettuata al fine di sottrarre l'eventuale CP_3 credito al fallimento e di tale circostanza l'odierna appellante doveva essere necessariamente consapevole quale parte dell'atto impugnato, al quale oltretutto è stata conferita data certa soltanto nella pendenza dell'istruttoria prefallimentare, all'evidente scopo di renderlo opponibile al prossimo fallimento.
16. Da quanto appena osservato discende il rigetto del secondo motivo di appello, in quanto le prove orali articolate non potrebbero attenuare la valenza degli elementi di prova evidenziati, vertendo esse, come puntualmente eccepito dalla parte appellata, su circostanze generiche (cap. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12), irrilevanti (cap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), implicanti giudizi da parte dei testi (cap. 2, 4, 11), aventi ad oggetto circostanze che avrebbero dovuto essere provate per iscritto (cap. 1, 2, 3, 8, 9, 10), ed essendo esse comunque nel loro complesso volte a dimostrare che non era direttamente implicata Pt_1 nella gestione della società, il che non varrebbe comunque a escludere la sua consapevolezza dello stato di dissesto che emerge inequivocabilmente dagli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sopra indicati.
17. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f. dalla parte appellata, va revocata la cessione del credito vantato da nei confronti di Euronda s.p.a., effettuata dalla Controparte_2 società fallita a favore di oggetto di causa. Parte_1
18. L'appellante, sostanzialmente soccombente, va condannata a rifondere all'appellato le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del fallimento avverso la sentenza n. 1287/2021 del
[...] Controparte_2
Tribunale di Modena, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda di revoca ex art. 67, primo comma n. 1 l.f. e, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f., revoca la cessione del credito vantato da nei confronti di Euronda s.p.a. oggetto di causa, con Controparte_2
conseguente legittimazione della procedura ad esigere il pagamento di detto credito.
Condanna l'appellante a rifondere alla procedura le spese di lite del presente grado, che liquida in €
8.470,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13.9.2024
pagina 7 di 8 Il Presidente rel. est. dott. Manuela Velotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2062/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MINIATI LUIGI e dell'avv. GARCEA GABRIELE ( ) VIA BARBERIA -MERO DOMICILIATARIO 6 BOLOGNA C.F._2
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL SUO CURATORE AVV. MARGHERITA ARBIZZI AMMESSO A
[...]
(C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO APPELLATO
Conclusioni
Per parte appellante: “Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza < n. 1287/2021, emessa dal Tribunale di Modena, III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa E. Salvatore, in data 20/09/2021, depositata e pubblicata in data 21/09/2021 > , NEL MERITO:
Previo accertamento, respingere le domande formulate dal nei confronti della Sig.ra Controparte_2 Parte_1
e, conseguentemente, confermare che la stessa è l'unica legittimata attivamente a riscuotere il
[...] credito litigioso di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e, nello specifico, come già dettagliate al punto II, lett.c) della parte espositiva dello stesso atto, da intendersi, per sintesi, qui integralmente trascritte.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
pagina 1 di 8 Infine, la scrivente difesa, contestata ogni contraria eccezione ed istanza alle proprie, in denegato caso di mancato preventivo accoglimento delle reiterate istanze istruttorie, in subordine CHIEDE trattenersi la causa in decisione”.
Per parte appellata: “Ogni avversa e/o contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza istruttoria avversaria per i motivi di cui in atti:
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto manife-stamente Parte_1 inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, confermandosi integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Modena n. 1287/2021 emessa in data 21.09.21 ad esito del procedimento iscritto al n. 3596/20 R.G.; in ogni caso revocare, per i motivi dedotti, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, o comunque, ed eventual-mente in via subordinata, comma 2, l.fall., ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., la cessione del credito vantato da Controparte_2 nei con-fronti di Euronda spa, effettuata dalla società fallita a favore della sig.ra
[...] [...]
, apparentemente datata 27.03.17 e notificata al debitore ceduto l'8.07.19; conseguentemente Parte_1 dichiararsi il legittimato ad esigere il pagamento di detto Controparte_2 credito.
- vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO
1. Il fallimento conveniva in giudizio , chiedendo Controparte_2 Parte_1 dichiararsi l'inefficacia e la revoca ex art 67 comma 1 n 1 LF o, in subordine, ex art 67 comma 1 n 2 LF o ex artt. 66 LF -2901 c.c. della cessione del credito vantato dalla società fallita nei confronti di Euronda
s.p.a., eseguito in favore della convenuta in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento, e, per l'effetto,
dichiarare il fallimento legittimato ad esigere il pagamento del credito ceduto. CP_2
2. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate.
3. Con sentenza n. 1287/2021 il Tribunale di Modena accoglieva la domanda principale ex art 67 comma 1
n 1 l.f., dichiarando il fallimento legittimato a esigere il pagamento del Controparte_2
credito e condannando al pagamento delle spese di lite in favore della procedura Parte_1
attrice.
Osservava il giudice che con la cessione di credito datata 27.3.2017, ma notificata al debitore ceduto, con data certa opponibile al fallimento, in data 8.7.2019, ovvero in epoca prossima (10 giorni prima) alla dichiarazione di fallimento, la società in persona dell'amministratore , aveva CP_2 Controparte_3
ceduto alla moglie di quest'ultimo, socia della medesima un credito, già oggetto di contestazione CP_2
giudiziale in sede arbitrale e di giudizio incidentale pendente per querela di falso, di importo pari a €
4.800.878,00, vantato nei confronti della società Euronda s.p.a. a titolo di penale contrattuale e risarcimento danni, verso il pagamento del prezzo di € 8.000,00, di una percentuale della penale che sarebbe stata pagina 2 di 8 incassata, pari al 40% in caso di esito positivo del giudizio di appello o del 15 % in caso di giudizio di legittimità, e dell'accollo da parte della cessionaria del debito della società verso gli arbitri per € 50.000,00,
oltre alle spese processuali del giudizio di legittimità.
Ciò posto, risultava fondata la domanda proposta dal fallimento in via principale di revoca della cessione di credito ex art 67 comma 1, n 1 l.f. quale atto a titolo oneroso, compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, caratterizzato dalla sproporzione tra le obbligazioni assunte dal fallito rispetto alle utilità che sarebbero derivata alla parte acquirente, essendo detta sproporzione, pur a voler tenere conto del fatto che il credito fosse contestato, del tutto evidente e rilevabile dai termini dell'accordo negoziale,
attesa la rilevante entità dello stesso che, pur a voler ipotizzare un soddisfacimento parziale, non appariva in alcun modo equiparabile alla controprestazione prevista in favore del fallimento.
Del resto, la concreta possibilità di recupero in tutto o in parte di detto credito e la volontà di procedere al trasferimento in favore della moglie, socia della società proprio al fine di evitare che il relativo importo venisse incassato dalla società prossima al fallimento, era circostanza ammessa dallo stesso amministratore della società in sede di audizione avanti al curatore.
Quanto all'elemento soggettivo, vertendosi nell'ambito della fattispecie di cui all'art 67, co., n. 1 l.f., sussisteva una presunzione ex lege in favore del fallimento, mentre spettava alla convenuta dimostrare l'inscentia decotionis all'atto della cessione;
in proposito, assumeva assoluto rilievo la circostanza che la convenuta fosse moglie dell'amministratore, oltre che socia della società, e dunque direttamente a conoscenza delle vicende societarie e del forte indebitamento che aveva già riportato ed indicato CP_2
nel bilancio chiuso al 31.12.2014 (alla cui approvazione la convenuta era presente), epoca in cui la società aveva già mostrato indici di insolvenza, della quale era a conoscenza in quanto direttamente coinvolta Pt_1 nella gestione sociale dell'impresa familiare, dovendosi tenere conto del rapporto di coniugio con l'amministratore della società.
4. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito la procedura Parte_1
appellata.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la natura aleatoria del contratto di cessione oggetto di revocatoria, che ne escluderebbe la revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1.
Invero, al momento della sottoscrizione, la cessione del meramente ipotetico credito “litigioso” risarcitorio di nei confronti di Euronda s.p.a. a fronte delle obbligazioni assunte da CP_2 Pt_1
(pagamento di € 8.000,00 e di tutte le spese arretrate di assistenza legale per € 50.000,00, oltre eventuali per il futuro giudizio di cassazione e l'impegno a retrocedere a il 40% della penale se CP_2
pagina 3 di 8 incassata dopo la sentenza d'appello ovvero il 15% in caso di incasso dopo la sentenza eventualmente favorevole della Corte di cassazione) costituiva un tipico contratto aleatorio, che, avendo quale caratteristica intrinseca lo squilibrio tra le reciproche prestazioni, non potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria fallimentare come atto con prestazioni sproporzionate.
Secondo la giurisprudenza, infatti, per aversi contratto aleatorio è necessario che l'alea - intesa quale rischio a cui uno o più contraenti, ovvero tutti i contraenti si espongono - investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e fin dalla sua formazione, sicché, per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite, divenga radicalmente incerto, per una o per tutte le parti, il vantaggio economico in relazione al quale queste si espongono, e tutti i suddetti elementi ricorrerebbero nel caso di specie, essendosi i contraenti assoggettati a un rischio dipendente da giudizi pendenti con esito del tutto incerto.
Ebbene un simile negozio sarebbe incompatibile con la revocatoria di cui all'art. 67, co. 1, nr. 1, l.f. che, laddove esige una grave sproporzione fra prestazioni eseguite ed obbligazioni assunte dal fallito da un lato e ciò che a lui è stato dato o promesso dall'altro, postula chiaramente la praticabilità di un confronto fra controprestazioni e, quindi, l'esistenza di un contratto commutativo, concludendo il quale il terzo, sfruttando lo stato di insolvenza nel quale versava il fallendo, abbia tratto profitto ottenendo condizioni eccessivamente favorevoli in danno dei creditori.
Anche la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza prevista si giustificherebbe nell'anormalità delle fattispecie previste dalla norma in questione.
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate al fine di dimostrare la inscentia decoctionis, in particolare le prove per testi articolate allo scopo di dare testimonialmente conferma del proprio reale ruolo (in)operativo svolto negli anni all'interno della e dei rapporti al riguardo realmente intercorsi con il legale rappresentante e CP_2
(dal gennaio 2015 in poi) amministratore unico , ritenute dal tribunale Controparte_3
inammissibili in quanto relative a circostanze in parte non rilevanti per la decisione e in parte oggetto di prova documentale;
insiste pertanto affinchè, ammesse le richieste prove orali, la causa sia rimessa in istruttoria per il loro espletamento.
7. Dal canto suo il fallimento appellato ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello, riproponendo comunque, nell'ipotesi che vengano ritenuti insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria proposta in via principale ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1 l.f., la domanda subordinata di revoca ex art. 67, comma 2, l.fall. e, in ulteriore subordine, quella ex art. 66 l.f. e 2901
c.c., formulate in primo grado e non esaminate dal tribunale in quanto assorbite per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
pagina 4 di 8 8. Va premesso in fatto che, con contratto munito di certa opponibile alla procedura dell'8.07.19, la
(in seguito dichiarata fallita dal tribunale di Modena in data Controparte_2
18.7.2019), in persona del suo amministratore unico , ha ceduto alla moglie di Controparte_3 quest'ultimo e socia di detta società due crediti litigiosi e come tali, al momento Parte_1 della cessione, incerti nell'an e nel quantum, vantati da nei confronti di Euronda s.p.a. CP_2 rispettivamente a titolo di penale contrattuale per € 4.800.878,00, nonchè a titolo di risarcimento dei danni non quantificati, asseritamente derivanti dalla violazione da parte di Euronda di obblighi di esclusiva contrattuali e da recesso senza idoneo preavviso.
9. Ai soli fini di una migliore comprensione della vicenda, va precisato che detti crediti erano oggetto di un giudizio arbitrale promosso da pendente al momento della dichiarazione di fallimento e CP_2 attualmente sospeso nelle more dei termini per la sua eventuale riassunzione a seguito della definizione del procedimento incidentale per querela di falso proposto da Euronda e definito con ordinanza della
S.C. in data 28.12.21 che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal , ha comportato CP_2 il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1130/19 che aveva dichiarato la falsità delle frasi manoscritte riguardanti (tra gli altri) il divieto per Euronda di produzione in proprio e l'obbligo di preavviso annuale in caso di recesso, per la cui violazione era stata prevista una penale contrattuale.
Pertanto, attualmente, il credito litigioso ceduto (venuta meno la possibilità di far valere la penale) è limitato al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso dal contratto di fornitura tra ed CP_2
Euronda effettuato da quest'ultima.
10. Tanto precisato, va ricordato che il primo comma dell'art. 67 l.f. dispone la revocabilità di quattro categorie di atti considerati “anormali” a causa di elementi in essi presenti che li collocano al di fuori della gestione ordinaria dell'attività di impresa e che, se compiuti entro l'arco di tempo previsto dalla norma (un anno o sei mesi a seconda del tipo di atto) sono revocati, a meno che l'altra parte, ovvero in contraente in bonis, non dimostri che non conosceva lo stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito.
La prima categoria comprende gli atti caratterizzati dalla sproporzione (a svantaggio del debitore) tra le prestazioni, requisito che, che a seguito della riforma del 2005, ha assunto una più precisa connotazione rispetto al passato: invero, mentre nella precedente versione dell'art. 67 non era previsto alcuno specifico criterio di misurazione, affermandosi unicamente che la sproporzione doveva essere
“notevole”, nel testo successivo alla riforma detta sproporzione è stata espressa in termini percentuali, nel senso che le prestazioni o le obbligazioni assunte dal fallito (al momento della stipula in bonis) devono sorpassare di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.
pagina 5 di 8 11. Orbene, a prescindere dalla difficoltà, sotto un profilo generale, di operare tale comparazione, si osserva che, nel caso di specie, il raffronto quantitativo tra il corrispettivo posto carico dell'odierna appellante dall'atto di cessione impugnato e il vantaggio da costei ottenuto per effetto dell'acquisizione dei crediti litigiosi sopra descritti, integralmente contestati nell'an e nel quantum e pertanto non quantificabili neppure in via presuntiva alla data della conclusione della cessione, è in concreto impossibile, indipendentemente dalla qualificazione o meno dal punto di vista dogmatico dell'atto di cessione come aleatorio, che risulta pertanto irrilevante anche in considerazione del fatto che né la norma, né la giurisprudenza fanno alcun riferimento a tale nozione.
12. Il primo motivo di appello risulta dunque fondato, non potendo ravvisarsi nel caso in esame il presupposto della sproporzione tra le prestazioni nella misura indicata dalla legge ai fini della revocatoria ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1 c.c.
13. Vanno perciò esaminate le domande proposte dal in via subordinata nel giudizio di CP_2 primo grado, non esaminate in quanto assorbite dall'accoglimento della domanda principale e reiterate in questa sede, e segnatamente la domanda di revoca ex art. 67, comma 2, l.f. e, in ulteriore subordine, quella ex art. 66 l.f. e 2901 c.c.
14. In proposito, deve ritenersi che la domanda ex art. 67, comma 2, l.f. sia fondata.
Sotto il profilo oggettivo, infatti, il contratto di cessione di credito oggetto di causa è un atto a titolo oneroso che ha acquisito data certa opponibile al fallimento con la notifica al debitore ceduto l'8.7.2019, ossia nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura fallimentare.
15. Quanto al profilo soggettivo, deve ritenersi, alla luce della documentazione in atti e di una serie di circostanze di fatto non contestate, che alla data della cessione fosse pienamente Parte_1 consapevole dello stato di insolvenza in cui la ormai da tempo versava, essendo ella moglie CP_2 dell'amministratore di quest'ultima nonché socia della società per una quota del Controparte_3
45%, unitamente al marito e al figlio, e trattandosi pertanto di un'impresa a conduzione familiare;
l'odierna appellante ha inoltre ha partecipato all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.14, che registrava una perdita di € 54.510 e debiti per € 1.271.121, e al quale non ha fatto più seguito il deposito di alcun bilancio negli esercizi successivi.
Inoltre l'amministratore ha dichiarato al curatore che nel 2013 si era verificato il dissesto CP_3 della società e che, comunque, dal 2014 la società non era più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte;
in particolare al 31.10.2017 il saldo del conto corrente sociale era di soli € 1,48 e pertanto era impossibile provvedere ai pagamenti ordinari senza fare ricorso a finanziamenti esterni, circostanza di cui era sicuramente al corrente poichè, come affermato da quest'ultima con la memoria ex art. Pt_1
pagina 6 di 8 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, la provvista necessaria a coprire le spese veniva prelevata da un conto corrente a lei cointestato.
Infine, lo stesso ha dichiarato che la cessione è stata effettuata al fine di sottrarre l'eventuale CP_3 credito al fallimento e di tale circostanza l'odierna appellante doveva essere necessariamente consapevole quale parte dell'atto impugnato, al quale oltretutto è stata conferita data certa soltanto nella pendenza dell'istruttoria prefallimentare, all'evidente scopo di renderlo opponibile al prossimo fallimento.
16. Da quanto appena osservato discende il rigetto del secondo motivo di appello, in quanto le prove orali articolate non potrebbero attenuare la valenza degli elementi di prova evidenziati, vertendo esse, come puntualmente eccepito dalla parte appellata, su circostanze generiche (cap. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12), irrilevanti (cap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), implicanti giudizi da parte dei testi (cap. 2, 4, 11), aventi ad oggetto circostanze che avrebbero dovuto essere provate per iscritto (cap. 1, 2, 3, 8, 9, 10), ed essendo esse comunque nel loro complesso volte a dimostrare che non era direttamente implicata Pt_1 nella gestione della società, il che non varrebbe comunque a escludere la sua consapevolezza dello stato di dissesto che emerge inequivocabilmente dagli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sopra indicati.
17. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f. dalla parte appellata, va revocata la cessione del credito vantato da nei confronti di Euronda s.p.a., effettuata dalla Controparte_2 società fallita a favore di oggetto di causa. Parte_1
18. L'appellante, sostanzialmente soccombente, va condannata a rifondere all'appellato le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del fallimento avverso la sentenza n. 1287/2021 del
[...] Controparte_2
Tribunale di Modena, in parziale accoglimento dell'appello e in conseguente parziale riforma della decisione impugnata, rigetta la domanda di revoca ex art. 67, primo comma n. 1 l.f. e, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f., revoca la cessione del credito vantato da nei confronti di Euronda s.p.a. oggetto di causa, con Controparte_2
conseguente legittimazione della procedura ad esigere il pagamento di detto credito.
Condanna l'appellante a rifondere alla procedura le spese di lite del presente grado, che liquida in €
8.470,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13.9.2024
pagina 7 di 8 Il Presidente rel. est. dott. Manuela Velotti
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