Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2013, n. 24553
CASS
Sentenza 31 ottobre 2013

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La disciplina del concordato preventivo, vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, caratterizzata dalla inapplicabilità dell'art. 54 legge fall. e dalla condizione essenziale ed indefettibile dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, comporta che, a differenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non ne impedisce l'esercizio, con la conseguenza che il credito resta privilegiato ed è concretamente riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell'attivo. In un tale contesto, infatti, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del credito, che, ex art. 2745 cod. civ., sorge privilegiato in ragione della sua causa secondo le disposizioni di legge, mantenendo, poi, tale qualità per l'intera procedura.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione; tuttavia, allorché sia formulato un mero "momento di sintesi" adeguato al vizio di cui al n. 5, il motivo è inammissibile, ove sia applicabile "ratione temporis" l'art. 366 bis cod. proc. civ.,

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2013, n. 24553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24553
Data del deposito : 31 ottobre 2013

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