Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03493/2025REG.PROV.COLL.
N. 02409/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater , n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellante l’avvocato Renato Lioi;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del Ministero della Giustizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso r.g. n. 4617/2010 il sig. -OMISSIS- (Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia) impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio il decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 2 febbraio 2010 con cui veniva disposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale presso il centro Amministrativo “Giuseppe Altavista” per essere impiegato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni - Mobility Manager, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore del Servizio di Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario (SADAV) del personale appartenente all’Amministrazione penitenziaria dal 3 aprile 2007.
Riferiva che in data 12 ottobre 2009 era stato emesso nei suoi confronti un decreto di rinvio a giudizio nell’ambito di un procedimento penale per l’ipotesi accusatoria di peculato ( i.e. utilizzo a fini privati di un’autovettura di servizio) avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con conseguente avviso di avvio di procedimento diretto al suo trasferimento presso altra sede.
All’esito di tale procedimento veniva adottato in data 2 febbraio 2010 l’impugnato provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. Il ricorrente lamentava di non aver ricoperto sin dal momento del suo trasferimento alcun compito dirigenziale, bensì di essere stato costretto alla totale inattività.
1.1. - Pertanto allegava al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i seguenti motivi di impugnazione:
«1 ) Violazione della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Radicale difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione della legge 15/12/1990, n. 395; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30/03/2001, n. 165; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento ».
Il ricorrente concludeva con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e con contestuale domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, da liquidarsi eventualmente in via equitativa, con riserva di quantificazione.
1.2. - Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia in resistenza con comparsa di stile e successivamente depositava documentazione relativa al procedimento, tra cui memoria difensiva dell’Amministrazione, con la quale si opponeva all’accoglimento del ricorso tenuto conto della correttezza dell’operato della stessa, trattandosi di provvedimento adottato nell’ambito della propria potestà organizzativa alla quale sarebbe riconosciuto un ampio margine di discrezionalità.
1.3. - A seguito di avviso di perenzione da parte della Segreteria il ricorrente, con firma congiunta del difensore, depositava istanza di fissazione di udienza atteso il dichiarato interesse alla definizione del giudizio.
1.4. - Con istanza in data 24 febbraio 2020 la parte ricorrente chiedeva la trattazione congiunta con il ricorso r.g. n. 9044/2014, pendente innanzi al T.a.r. Lazio, proposto avverso altro provvedimento adottato nei suoi confronti recante l’incarico datato 25 marzo 2014 di “consulente presso il Servizio vigilanza sull’igiene e la sicurezza dell’amministrazione della giustizia”.
2. - Con il menzionato ricorso r.g. n. 9044/2014 proposto dinanzi al T.a.r. Lazio il sig.-OMISSIS-, dopo aver ricostruito i fatti legati al provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale impugnato con il precedente ricorso, riferiva di non aver ricoperto alcun incarico dirigenziale sin dal momento del suo trasferimento e di essere stato costretto alla totale inattività.
Dopo un sollecito scritto l’Amministrazione adottava l’ordine di servizio n. 6305 del 2 marzo 2011, con il quale disponeva l’assegnazione del ricorrente presso il Gruppo Operativo Mobile.
Seguiva il nuovo ordine di servizio n. 6773 del 26 aprile 2012 con cui l’Amministrazione gli affidava il nuovo incarico di consulente del Capo Dipartimento per il coordinamento e l’omogeneizzazione dei piani di emergenza e di difesa degli istituti penitenziari.
Successivamente in data 25 marzo 2014 l’Amministrazione adottava il decreto con cui attribuiva al-OMISSIS- un incarico di “consulente presso il Servizio vigilanza sull’igiene e la sicurezza dell’amministrazione della giustizia”.
2.1. - Avverso il suddetto decreto del 25 marzo 2014, la lettera di accompagnamento prot. n. 41919 F-P del 3 aprile 2014, l’ordine di servizio n. 6305 del 2 marzo 2011 e l’ordine di servizio n. 6773 del 26 aprile 2012 il sig.-OMISSIS- proponeva dinanzi al T.a.r. Lazio il ricorso r.g. n. 9044/2014, deducendo i seguenti motivi:
« - Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 30/3/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 146 del 21/05/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge 15/12/1990, n. 395; violazione degli art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione ».
Concludeva con la domanda di annullamento degli atti impugnati e la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente patiti.
2.2. - Con atto recante motivi aggiunti la parte ricorrente impugnava, sempre nell’ambito del ricorso r.g. n. 9044/2014 pendente dinanzi al T.a.r. Lazio, l’ordine di servizio n. 8172 del 20 ottobre 2014 adottato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con cui era stato confermato l’incarico già attribuito al ricorrente di “consulente presso il Servizio vigilanza sull’igiene e la sicurezza dell’amministrazione della giustizia”, nonché la lettera di accompagno GDAP 0357396-2014 del 21 ottobre 2014.
Avverso detti atti il sig.-OMISSIS- allegava analoghi motivi di impugnazione già proposti con il ricorso introduttivo e argomentava ulteriormente in ordine alla illegittimità anche dell’atto impugnato, confermativo dell’incarico asseritamente privo di funzione dirigenziale e foriero di grave danno professionale (di cui chiedeva il risarcimento), costringendolo di fatto alla inattività con derivante grave depauperamento del bagaglio culturale e professionale.
Queste le doglianze articolate in primo grado con i motivi aggiunti:
«- Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.lgs. n. 146 del 21/05/2000: violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge 15/12/1990, n. 395; violazione degli art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per radicale difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione .».
2.3. - Con ordinanza collegiale n. 3768 del 5 marzo 2015 venivano disposti incombenti istruttori, cui l’Amministrazione adempiva con deposito documentale in data 2 ottobre 2015. Con successiva ordinanza n. 12160 del 23 ottobre 2015 erano disposti ulteriori incombenti istruttori ai fini della acquisizione di specifici chiarimenti sulla questione.
2.4. - Con decreto decisorio n. 1890/2020 veniva dichiarata la perenzione del ricorso r.g. n. 9044/2014, integrato da atto recante motivi aggiunti, e, a seguito di opposizione al citato decreto decisorio, con ordinanza collegiale n. 11788/2020, sussistendone i presupposti, veniva revocato il decreto di perenzione e disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito con fissazione di udienza pubblica per la trattazione del gravame in primo grado.
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato Ministero della Giustizia, previa riunione dei ricorsi connessi r.g. n. 4617/2010 e r.g. n. 9044/2014, con la sentenza segnata in epigrafe respingeva i ricorsi riuniti.
4. - Con rituale atto di appello il sig. -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia.
5. - Resisteva al gravame il Ministero della Giustizia, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello deve essere respinto nei termini di seguito indicati.
7.1. - In ordine ai motivi di appello articolati a pag. 9 e ss. (relativi alla contestazione della motivazione nell’impugnato provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale del 2 febbraio 2010), si osserva quanto segue.
Come correttamente evidenziato nel gravato provvedimento di trasferimento del 2 febbraio 2010 e nella parte motiva della sentenza appellata, relativamente al primo dei due ricorsi proposti in primo grado, il menzionato provvedimento di trasferimento che ha interessato a suo tempo l’appellante, fu correttamente adottato dall’Amministrazione previa comunicazione di avvio del procedimento a cui il sig.-OMISSIS- non fece seguire osservazioni.
L’atto del 2 febbraio 2010 richiamava espressamente nelle premesse il decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. emesso nei confronti del sig.-OMISSIS-, precisando che le determinazioni assunte per il trasferimento “… prescindono da ogni valutazione circa la ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa del dipendente …”, facendo riferimento alla giurisprudenza in proposito secondo cui “… lo scopo del trasferimento per incompatibilità ambientale è quello di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’autorevolezza o l’immagine perduti e di garantire la regolarità e continuità dell’azione … ”, con l’ulteriore precisazione che “ il trasferimento non ha natura disciplinare, ma è subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale che tale comportamento possa risultare nocivo al prestigio e al corretto e sereno funzionamento dell’ufficio ”.
L’Amministrazione evidenziava “… pertanto, l’urgenza di procedere nei confronti del Generale … al suo avvicendamento nelle funzioni di Direttore del SADAV, al fine di tutelare, alla stregua dell’art. 97 Cost. il prestigio ed assicurare la regolarità e continuità dell’azione amministrativa e l’ottimizzazione dei risultati dell’ufficio del SADAV, compromessi dalla presenza del predetto Ufficiale Generale in detta sede … ” ed inoltre “… l’obbligo dell’Amministrazione di far cessare ogni situazione di incompatibilità che possa ostacolare il raggiungimento dei propri fini istituzionali … ”.
Il T.a.r. nella pronuncia appellata ha correttamente rimarcato che il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Amministrazione nell’ambito della potestà organizzativa come riconosciuta dalla giurisprudenza, ossia nel potere-dovere di garantire, a tutela del superiore pubblico interesse della collettività e della sicurezza pubblica, il buon andamento delle strutture penitenziarie, dando atto della natura ampiamente discrezionale del trasferimento del pubblico dipendente, atteso che l’incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente e un certo contesto ambientale, che non deve intendersi limitato all’ambiente lavorativo, ma può estendersi anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del lavoratore, il cui mantenimento potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro e alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 novembre 2014, n. 5569: “… La Sezione ritiene che in effetti, dagli atti, si evidenzi per l’appunto la fattispecie del trasferimento dell’incompatibilità ambientale, che di certo ha utilizzato e poteva utilizzare elementi provenienti dai fatti oggetto dei procedimenti penali e disciplinari, per sottoporli a una valutazione che è ampiamente discrezionale e non ha carattere sanzionatorio, tenendo conto, come è in concreto avvenuto, dei fatti valutati, di situazioni di inopportunità e di disagio vuoi dell’interessato che dei colleghi, della necessità di tutelare il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio, del tipo e dei compiti dell’Ufficio di appartenenza, della esigenza di essere comunque al di sopra di sospetti ed equivoci tanto più per un appartenente alla Polizia di Stato cui sono attribuite ordinariamente compiti di particolare rilevanza, complessità e onerosità (cfr. anche III n. 6623/2011). …”).
A livello giurisprudenziale l’indirizzo trova riscontro anche nella disciplina più organica del “trasferimento per incompatibilità ambientale”, analizzata a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa.
Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2023, n. 9563 ha rilevato:
«… 6. Come già ricordato dal TAR, la giurisprudenza amministrativa si è stabilmente attestata su una sostanziale concordanza di opinioni nel ritenere che: a) i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; b) in conseguenza, i trasferimenti d’autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; del resto, sovente ricorre anche l’esigenza di evitare l’esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è opportuno mantenere il massimo riserbo nell’interesse dell’Arma e dello stesso militare; detto trasferimento non può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1504/2006 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1913/2010); c) l’istituto del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è dunque un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell’ufficio e dal relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tal bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo necessario che debba essere già danneggiato; d) è ben noto che il trasferimento d’autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rilevando la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare: essa potrebbe anche non dipendere da condotte "ascrivibili" al militare, ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i familiari di quest’ultimo, ecc.: esula del tutto alcun giudizio di rimproverabilità della condotta di questi. In simili evenienze, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell’Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del "rimedio" adottato dall’Amministrazione per rimuoverla. Si è detto in proposito, ancora di recente, che la valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento, deve poi fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell’episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo (per il principi suddetti si vedano, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV del 12.5.2016 n. 1909; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/09/2013, n. 4586) . …».
Secondo Consiglio di Stato sez. III, 10 settembre 2015, n.4234 “… Il trasferimento della tipologia in parola non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede . …”.
Da quanto premesso si comprende come il trasferimento per incompatibilità ambientale non sia stato classificato, nel corso delle sue differenti applicazioni, come una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, bensì alla stregua di un istituito finalizzato emplicemente ad assicurare che l’Amministrazione possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e possa, quindi, continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua, sicché la disposizione di esso si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell’interesse pubblico, senza necessità alcuna di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità in capo all’interessato.
Su queste premesse, quindi, il provvedimento adottato dall’Amministrazione penitenziaria in data 2 febbraio 2010 appare pienamente conforme all’orientamento giurisprudenziale menzionato, soprattutto perché l’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale risulta per definizione avulsa da indagini sull’origine della situazione venutasi a creare ed, anzi, ben si presta ad essere disposto anche in ipotesi di semplice messa in pericolo del bene giuridico tutelato consistente nel corretto e sereno funzionamento dell’Amministrazione privo di turbative (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 712).
Peraltro circa la natura dei provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, è ormai concorde la giurisprudenza prevalente nel ritenerli qualificabili come “ordini” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 9563/2023 in precedenza richiamata).
Detta qualificazione consente di affermare che, oltre a non necessitare di garanzie di partecipazione preventiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909), i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 9563/2023).
Da ciò è possibile concludere che la valutazione effettuata dall’Amministrazione risulta connotata da ampia discrezionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2018, n. 518), con la conseguenza che è sindacabile unicamente entro i ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità: saranno perciò identificati nella “ … effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall’Amministrazione stessa per rimuoverla … ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239).
Vista l’ampia discrezionalità in subiecta materia e, correlatamente, la non necessità di una motivazione “rafforzata”, il sindacato del Giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono la misura, dovrà guardare - come detto - al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché alla proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla, dovendo il sindacato del Giudice amministrativo limitarsi ad una valutazione di legittimità ab extrinseco , non essendo ammissibile una valutazione sull’opportunità delle scelte della P.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7088; Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7562).
Ciò premesso, va rilevato che nell’impugnato provvedimento del 2 febbraio 2010 sono state evidenziate le ragioni del trasferimento del dipendente presso altra sede penitenziaria, le quali, contrariamente a quanto osservato dalla parte appellante, denotano la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che ha indicato i presupposti e le ragioni della sua decisione, dimostrando che la descritta situazione soggettiva del dipendente, posta a fondamento dello stesso provvedimento, ha indotto la P.A. a modificare non soltanto le funzioni lavorative del dipendente, ma anche la sede di servizio.
L’allontanamento è stato, quindi, necessitato al fine di “… assicurare la regolarità e continuità dell’azione amministrativa e l’ottimizzazione dei risultati dell’ufficio del SADAV, compromessi dalla presenza del predetto Ufficiale Generale in detta sede ” (cfr. pag. 2 dell’atto impugnato), senza che possa evidenziarsi, alla luce delle ragioni indicate, un fine punitivo e persecutorio, risultando manifesta la situazione di oggettiva incompatibilità tra il dipendente e l’ambiente lavorativo, nonché con la realtà esterna, scelta imposta al fine di sanare la situazione di incompatibilità ambientale determinatasi.
7.2. - Rispetto alla pretesa di parte appellante (cfr. pagg. 11 e ss. dell’atto di appello) di assumere, anche seguito del trasferimento per incompatibilità ambientale, funzioni corrispondenti per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera rispetto a quelle svolte in precedenza e alla affermazione secondo cui “… con il nuovo incarico attribuito, sono state sottratte al ricorrente non solo le funzioni dirigenziali, ma addirittura la stessa possibilità di svolgere qualunque attività lavorativa, risolvendosi il nuovo incarico in un totale svuotamento di mansioni. …”, si osserva in quanto segue.
Come correttamente sostenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, deve ritenersi legittimo anche il provvedimento del 25 marzo 2014 di conferimento dell’incarico di “ consulente presso il Servizio vigilanza sull’igiene e la sicurezza dell’amministrazione della giustizia ” rispetto al quale il sig.-OMISSIS- lamenta un asserito demansionamento.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, rileva questo Collegio che l’Amministrazione, dopo il trasferimento per incompatibilità ambientale del sig.-OMISSIS-, ha conferito nel tempo allo stesso appellante diversi incarichi che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto adeguati rispetto alla qualifica rivestita dal Generale.
Peraltro, il ricorrente non ha mai assunto servizio presso la nuova sede di trasferimento, pur sollecitato fin dal 20 maggio 2010, e, come riportato nell’ordine di servizio n. 6305 del 2 marzo 2011 (cfr. punto 6), “… lamenta tra l’altro ed a proprio giudizio, che l’assegnazione alla struttura del Mobility Manager non rappresenti una collocazione lavorativa adeguata alla qualifica posseduta ”.
Con lo stesso ordine di servizio il ricorrente è stato assegnato presso il G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile), sede nella quale per stessa ammissione del-OMISSIS- (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n. 9044/2014) “… poteva finalmente quanto meno lavorare …”, pur lamentando l’incarico non dirigenziale.
A tal riguardo, va evidenziato che presso detta sede risultavano assegnati con incarichi diversi tre Ufficiali Generali di pari grado.
Con l’impugnato ordine di servizio n. 6773 del 26 aprile 2012 veniva successivamente affidato al sig.-OMISSIS- un nuovo incarico di “consulente del Capo Dipartimento per il coordinamento e l’omogeneizzazione dei piani di emergenza e di difesa degli Istituti penitenziari” alla luce delle esperienze maturale e capacità professionali acquisite, per dare impulso alle disposizioni impartite ai Provveditorati Regionali con circolare n. 3584/6034 del 3 giugno 2003.
Tale attività è stata svolta dall’interessato presso la sede del G.O.M. dove l’Ufficiale è già stato assegnato, incarico di consulenza che - per stessa ammissione del ricorrente (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria conclusiva del 26 marzo 2021 depositata nel giudizio di primo grado r.g. n. 9044/2012) - “… rappresentava comunque un passo avanti dal punto di vista professionale considerata la delicatezza delle nuove mansioni affidate e la circostanza che questi veniva nominato consulente del Capo Dipartimento … ”, argomento ribadito a pag. 3 della memoria conclusionale del 14 marzo 2025 depositata nel corso del presente giudizio di appello.
Infine, con decreto del 25 marzo 2014 veniva attribuito al ricorrente l’incarico di “consulente presso il Servizio vigilanza sull’igiene e la sicurezza dell’amministrazione della giustizia”, con declaratoria della cessazione degli effetti, a far data dal 1° aprile 2014, dell’ordine di servizio n. 6305/2011 (assegnazione al G.O.M.).
Con P.C.D. del 20 ottobre 2014, n. 8172 l’Amministrazione confermava all’Ufficiale Generale il predetto incarico di consulente presso il predetto servizio alle dipendenze del Capo del DAP, con cessazione delle assegnazioni di cui ai predetti ordini di servizio.
In relazione a detto incarico il-OMISSIS- lamentava anche con l’atto di appello la funzione asseritamente inconsistente e il ruolo indefinito.
Detta prospettazione non può essere condivisa.
Come correttamente motivato ed evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata, i singoli incarichi conferiti al sig.-OMISSIS- appaiono adeguati al ruolo ricoperto, consentendo la possibilità di partecipare al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e all’arricchimento professionale (peraltro in parte anche ammesso dallo stesso appellante).
L’Amministrazione ha, inoltre, documentato le certificazioni relative a corsi formativi frequentati dal ricorrente, con verifica finale nel 2012, in relazione a detta attività (cfr. documentazione depositata dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado r.g. n. 9044/2014 in risposta all’ordinanza collegiale n. 3768/2015).
7.3. - In conseguenza di quanto sopra rilevato, ritiene questo Giudice che non sussista l’asserito contesto di emarginazione (di carattere mobbizzante e impeditivo della crescita professionale), posto in essere nel corso degli anni ad opera della P.A. ai danni del-OMISSIS-.
Invero, le argomentazioni sostenute sul punto dall’appellante restano comunque generiche e non confermate dai singoli incarichi conferiti e - come visto in precedenza - adeguati alla posizione.
Perché si possa parlare di mobbing lavorativo in forza degli insegnamenti della Corte di Cassazione devono ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lav. 27 gennaio 2017, n. 2147; Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 2020, n. 12364).
Conseguentemente, il lavoratore ha l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lav., 29 dicembre 2020, n. 29767).
Anche la giurisprudenza amministrativa, concordando con detti presupposti, ritiene che, ai fini della configurabilità del mobbing , siano necessari: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente ; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, costituito dall’intento persecutorio (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 910).
L’azione offensiva, in particolare, deve essere sistematica e frequente, deve avere le caratteristiche oggettive della persecuzione e della discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2019, n. 7319).
La fattispecie così descritta postula con evidenza il riscontro di un elemento psicologico della condotta posta in essere dalla P.A. ai danni del dipendente non semplicemente colposo, bensì doloso, sia pur nella forma del dolo generico.
Ed infatti, in caso di denunziato mobbing , può ritenersi sussistente l’illecito unicamente nell’ipotesi in cui si accerti che l’unica ragione della condotta sia consistita nel procurare un danno al lavoratore.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio l’Amministrazione ha conferito nel tempo diversi incarichi adeguati alla qualifica rivestita dal sig.-OMISSIS-.
Come correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza di primo grado, i fatti lamentati dal ricorrente relativi agli incarichi asseritamente non consoni rispetto alla sua posizione denotano invece una condotta dell’Amministrazione non certamente persecutoria o di isolamento e di emarginazione nei suoi confronti.
Peraltro, l’Amministrazione ha riconosciuto ufficialmente l’operato positivo svolto dal-OMISSIS-, come desunto dalle premesse degli atti di attribuzione degli incarichi stessi (cfr. in particolare ordine di servizio n. 6773 del 26 aprile 2012: “… VALUTATI i primi positivi risultati dell’attività esplicata dal Gen. b. -OMISSIS- nonché le sue specifiche esperienze maturate, le attitudini e le capacità professionali acquisite …”), non potendosi quindi imputare alla stessa P.A. alcuna condotta antigiuridica ovvero di intento di dequalificazione.
Quanto all’asserito demansionamento, si tratta di una domanda formulata dall’appellante in modo del tutto generico e non adeguatamente comprovata alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza.
Invero, gli episodi ripotati quali asserito demansionamento risultano circoscritti, non riconducibili ad un intento soggettivo persecutorio del datore di lavoro e non supportati dalla documentazione in atti relativa alla ricognizione, da parte dell’Amministrazione, delle stanze in uso e dell’assegnazione di una stanza all’interessato, comprensiva di mobilio e strumentazione informatica (cfr. documenti n. 14, n. 15, n. 17 e n. 18 depositati in data 17 marzo 2021 nel giudizio di primo grado r.g. n. 9044/2014).
Sfornita di prova è anche la pretesa risarcitoria che correttamente è stata rigettata dal T.a.r. con la sentenza appellata, non risultando integrata la prova della sussistenza del danno, né degli specifici aspetti riconducibili a responsabilità del datore di lavoro pubblico.
8. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.