Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 15802 2020 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15802 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. BARBARA ABAZIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...]
Marano Pianura n. 384, sc. B, int. 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
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Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo dei minori alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 1200 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 6.8.20 , premesso il Parte_1
matrimonio contratto con il resistente il 20.09.2012 e che dall'unione erano nati i figli il 26.2.2012 e il 24.11.2013, in virtù di quanto dedotto in Per_1 Per_2
atti chiedeva previa l'adozione dei provvedimenti urgenti in atti indicati:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al IG. per avere causato con i suoi comportamenti contrari ai CP_1
doveri coniugali il fallimento del matrimonio;
2. disporre l'affido esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2
con residenza presso la casa coniugale sita in Napoli alla via Strada Provinciale
Montagna Spaccata n. 250;
3. porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
moglie, quale contributo al mantenimento della medesima e dei figli minori, un assegno di mantenimento nella misura che sarà determinata in corso di causa e che comunque non potrà essere inferiore ad Euro 1.600,00 (Euro 400,00 per la moglie ed Euro 550,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese di istruzione formazione sportive e sanitarie non coperte dal SSN per i figli, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sulla carta postepay della ricorrente;
4. solo subordinatamente ad una valutazione positiva delle capacità genitoriali dell da accertare se necessario anche a mezzo CTU, CP_1
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prevedere un diritto di visita del padre secondo l'articolazione ritenuta più opportuna dal Collegio;
5. condannare il resistente al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio, da porre anticipatamente in favore dell'Erario per essere la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
Il resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 11.2.21, il Presidente sciogliendo la riserva così provvedeva:
“ Rilevato:
- che il ricorso con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato regolarmente notificato al resistente che non si è costituito;
- che non sono emersi elementi idonei a derogare al regime di affido condiviso dei figli atteso che il disinteresse che - secondo quanto esposto dalla ricorrente - avrebbe l' nei confronti dei minori non è da solo sufficiente CP_1
a formulare, in questa sede, un giudizio negativo sulla sua capacità genitoriale e, quindi, a giustificare l'adozione di un provvedimento di deroga del regime legale di affido condiviso;
- che la residenza privilegiata dei minori va stabilita presso la madre con la quale vivono e che, pertanto, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente per consentire ai minori di conservare l'habitat domestico;
- che, quanto al regime di visite, deve tenersi conto di quanto dichiarato dalla ricorrente in merito alla incostanza mostrata dall nei rapporti CP_1
con i minori e, in particolare, al fatto che gli stessi da agosto 2020 non vedono il padre e hanno manifestato difficoltà ad incontrarlo;
- che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno che, quanto meno per un primo periodo, le visite del padre con i figli avvengano per il tramite dei
Servizi Sociali secondo le modalità indicate in dispositivo salva ogni ulteriore valutazione che potrà essere compiuta dal GI;
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- che, quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha dedotto e provato che
l' svolge attività di consulente di infortunistica stradale nonché di CP_1
venditore della ECOGENIA e ha depositato ISEE 2020 da cui risulta che
l' percepisce un reddito di circa 25.000 euro l'anno ( il reddito CP_1
dell'intero nucleo familiare risulta pari ad euro 28.000) dichiarando, anche sulla base della documentazione attestante i versamenti in favore dello stesso
che in realtà il reddito percepito dal proprio coniuge è anche CP_1
maggiore;
- che in tale contesto, considerato che la resistente percepisce una minima pensione di invalidità, deve ritenersi sussistente una disparità reddituale tra i due coniugi che giustifica la previsione di un assegno sia pur contenuto da porre a carico di per il mantenimento della moglie;
CP_1
- che l'assegno di mantenimento da porre a carico dell' per il CP_1
mantenimento dei figli va stabilito tenendo conto, oltre che della richiamata situazione reddituale dei due coniugi, dello scarso contributo offerto dal resistente alla crescita dei figli;
- che, sulla base di tali considerazioni, appare congruo determinare
l'assegno dovuto da in euro 1000 mensili ( euro 200 per la CP_1
ricorrente ed euro 400 per ciascun figlio) mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, oltre il 50% delle spese scolastiche, sportive e sanitarie, con rinvio, quanto alla individuazione delle spese extra assegno non richiedenti il preventivo accordo tra i coniugi e quelle rimborsabili solo in presenza di preventivo accordo, all'art. 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 7-3-2018 tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
P.Q.M.
letti gli artt. 706 e segg. c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
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2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre alla quale assegna la casa familiare;
3) attribuisce al padre il diritto di incontrare i figli con l'assistenza dei servizi sociali territorialmente competenti almeno una volta alla settimana, in giorni ed orari da concordarsi;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente euro 1000 mensili ( euro 200 per la ricorrente ed euro 400 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche nei termini di cui all'art. 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 7-3-2018 tra il
Presidente del Tribunale e il Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
”
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Quivi non si costituiva il resistente, la procedura veniva più volte differita per la rinnovazione della notifica ed all'esito veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Veniva depositata memoria istruttoria nell'interesse della ricorrente.
Venivano richieste relazioni ai servii sociali, ammessa - come da ordinanza che il Collegio ritiene condividere e fare propria -ed espletata la prova orale.
Successivamente sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc gg. 60 in difetto di costituzione, con la decorrenza indicata.
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
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Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Orbene, nel caso di specie, a sostegno della propria domanda di addebito la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, deduce in particolare: “la vita coniugale
è stata piuttosto difficile per la moglie continuamente denigrata e offesa da un marito che via via è diventato sempre più violento anche fisicamente e incurante della presenza dei figli. La IG.ra per un malinteso senso di unità Parte_1
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familiare però non ha mai denunciato nulla e l'unica depositaria delle sue tristi confidenze è stata la madre.
come se non fosse bastata la mortificazione si è concesso molte CP_1
evasioni sentimentali dalle quali sono derivate anche gravi conseguenze alla salute della IG.ra tuttavia ella ha voluto perdonare e superare i Parte_1
rancori, in nome di un forte senso della famiglia e soprattutto per il sentimento che, malgrado tutto, ancora la legava al marito.” (cfr. pag. 1 e 2 del ricorso della IG.ra . Ha inoltre dedotto: “nel novembre del 2019, tuttavia, Parte_1 CP_1
ha abbandonato moglie e figli senza alcun preavviso, in quanto da tempo intratteneva una relazione extraconiugale, della quale non ha mai fatto mistero, pubblicando foto sui social e così ledendo anche l'immagine e la reputazione della moglie […]” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al riguardo, la teste , madre della ricorrente, SS all'udienza Testimone_1
del 12.11.24, ha affermato: “E' vero è andato via da casa nel novembre 2019.
Dopo abbiamo scoperto che aveva una relazione con una ragazza di 18 anni. Lo abbiamo scoperto dai social ma ricordo che negli ultimi tempi prima di andare via era strano per esempio diceva che andava via per lavoro e vi restava il fine settimana. Poi abbiamo scoperto che andava fuori in compagnia. Anche durante la settimana stava fuori tutto il giorno anche se per il suo lavoro di procacciatore per le assicurazioni diceva che non conveniva rientrare per pranzo. Ora continua
a postare sui social le foto con la ragazza e la loro bambina di due anni.”
Orbene, al riguardo, occorre evidenziare che, tra le circostanze poste alla base della domanda di addebito, la ricorrente ha tra l'altro dedotto l'abbandono della casa familiare da parte del IG. tale circostanza, su cui il resistente, CP_1
rimasto contumace, nulla ha dedotto, rimanendo inerte, è stata, poi, confermata anche dalla teste SS (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
12.11.2024).
Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento consolidato della Suprema
Corte (cfr. tra le molte altre Cass. civ. sezione I, sentenza 29 settembre 2015 n.
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19328, Cass. civ. sezione I, sentenza 4 dicembre 2014 n. 25663Cass. Civ. Sez. I
n. 17056 del 3.08.2007) secondo cui il volontario abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e costituisce “causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere
l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”. Peraltro, tale prova è più rigorosa nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente e adeguatamente dimostrare, anche riguardo a essi, la situazione d'intollerabilità (sul punto si veda
Cass civ. sezione I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10719).
Inoltre, (cfr. Cass. n.2059/2012) i Supremi Giudici hanno precisato che, ai fini della prova dell'addebito, se il coniuge che propone tale domanda prova che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 c.c.
Ebbene, alla stregua dei principi esposti, e delle risultanze in atti va ritenuto che, non avendo parte resistente fornito evidenza della preesistenza di una crisi coniugale in atto e considerato, altresì, che a seguito dell'abbandono della casa coniugale fu proposto ricorso per la separazione giudiziale da parte della ricorrente, debba ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente che va pertanto accolta.
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La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Quanto ai provvedimenti relativi ai figli minori , nato il [...], Per_1
e , nato il [...], va rilevato che la ricorrente ha chiesto disporsi Per_2
l'affido esclusivo rafforzato degli stessi alla madre.
In tal senso ha concluso anche il P.M.
In merito, è condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. può derogarsi solo ove esso risulti «contrario all'interesse del minore» ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
(già art. 155-bis, comma 1, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato.
Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili, pertanto, tutte le volte in cui si manifesti una carenza educativa o inidoneità educativa come ad esempio nei casi in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/06/2017; Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, n.20075; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Ne consegue che, in tutti i casi in cui il giudice ritenga opportuno procedere all'affido esclusivo, il giudice dovrà assolvere ad uno specifico obbligo motivazionale;
al riguardo, infatti, la Cassazione ha precisato: “l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e
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all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27).
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso dagli atti i figli minori vadano affidati solo alla madre in ossequio ai principi di cui all' l'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema
Corte.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n.
26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le eIGenze affettive e di vita dei figli”.
Ed invero innanzi al Presidente, parte ricorrente ha dichiarato che dall'abbandono il resistente non ha contribuito al mantenimento, che il calendario di incontri è rimasto inosservato e che i bambini avevano difficoltà a vedere il padre.
Il resistente nulla ha provato scegliendo di rimanere contumace, nonostante risultino plurime richieste di visibilità del fascicolo telematico nel suo interesse.
Va altresì considerato che il disinteresse morale e materiale del resistente nei confronti della prole, dedotto da parte ricorrente, è stato riferito anche dalla teste SS IG.ra , confermato dal tenore delle relazioni dei servizi Testimone_1
sociali, che hanno fra l'altro riportato che dopo un primo contatto in occasione di visita domiciliare non concordata il resistente ed il suo nuovo nucleo familiare non ha consentito successivi contatti “se non telefonici attraverso i quali i due
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IGnori si sono sempre dimostrati scostanti infastiditi e non collaborativi”. I servizi riportano altresì essere venuti a conoscenza, dopo vani svariati tentativi di accesso al domicilio del resistente, che il nucleo si era trasferito all'estero pur conservando residenza nel territorio della IV Municipalità e che pertanto non era stato possibile assolvere le richieste in ordine agli incontri protetti ed il monitoraggio.
Ebbene, considerato il mancato adempimento da parte del padre ai suoi obblighi di sostentamento nei confronti dei minori e la inesistente frequentazione padre- figli e quanto soprariportato ritiene il Collegio che, il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le eIGenze di vita e sostentamento dei minori e che, dunque, sia contraria agli interessi degli stessi una condivisione delle scelte educative della prole.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei figli, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola dei due figli.
Inoltre, la madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per i figli.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per abitarla con i figli attesa la funzione di tutela dell'habitat dell'istituto.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con i figli, tenuto conto del disinteresse del padre e l'assenza di precedente frequentazione e delle difficoltà riportate, va disposto che ove il padre dimostri una seria intenzione di frequentare i figli, potrà contattare i servizi sociali già investiti che previe verifiche della serietà delle intenzioni stesse e delle competenze genitoriali, all'esito di eventuali percorsi di sostegno alla genitorialità del resistente, sulla scorta delle previsioni di cui all'ordinanza presidenziale, previa attivazione di incontri in spazio neutro facilitante ed osservazione come già previsto, potranno predisporre un calendario di visite nel rispetto delle eIGenze dei minori.
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Nella presente procedura non si è provveduto all'ascolto dei minori non ritenuto opportuno alla luce delle risultanze in atti ritenendo pregiudizievole dell'interesse dei minori il coinvolgimento nel giudizio.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, risultano inevitabilmente incrementate le loro eIGenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del
3.08.2007), rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori.
In secondo luogo, convivendo i figli con la madre, e non essendoci alcuna frequentazione del padre sono nulli i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che unica documentazione in atti riguarda l'isee depositato unitamente al ricorso.
Orbene, il Collegio, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede presidenziale, la rivalutazione maturata, le accresciute eIGenze, la consolidata assenza di frequentazione con il padre e quindi l'assenza di contribuzione dello stesso in via diretta, nonché che lo stesso ha avuto altra figlia da successiva unione, va disposto quale contributo paterno al mantenimento dei figli l'importo mensile all'attualità di € 1000,00 (mille).
Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, Parte_1
il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
nella misura del 50%, a le spese straordinarie per i Parte_1
figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
• Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
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Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente- resistente per sè stessa, ai fini del decidere, giova ricordare che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005:
Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. In altre decisioni ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3490 del
4.04.1998) è precisato che. “ L'art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere, dall'altro, un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, sussistendo una differenza di redditualità fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi, dovendosi altrimenti fare riferimento al tenore di vita che esse avrebbero loro consentito, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore diverso con l'adozione di particolare criteri di ripartizione delle spese, ne' avendo rilievo il fatto che fra i coniugi si fosse instaurata un'effettiva convivenza, non condizionando la norma l'assegno di mantenimento alla convivenza, bensì all'esistenza di un matrimonio e di una separazione senza addebito a carico del richiedente, e dovendosi fare
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riferimento, in caso di mancata instaurazione della convivenza, al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio” .
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l' impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne
(cfr. Cass. 21.10.2010 n.21649).
Applicando i principi esposti alla fattispecie concreta sub iudice va evidenziato che mentre dalla documentazione prodotta, tenuto conto delle deduzioni in atti, poteva senz'altro essere riconosciuto, nella prima fase della separazione, il contributo al mantenimento della moglie previsto in sede presidenziale, ad oggi in difetto di aggiornamento della documentazione reddituale della ricorrente, non risulta la permanenza dei presupposti non essendo il collegio stato messo in condizione di verificare la disparità reddituale, né risulta che nell'arco temporale dalla separazione di fatto la ricorrente si sia attivata per la ricerca di attività lavorativa. Così il contributo previsto in via provvisoria va revocato con decorrenza dalla presente decisione.
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Quanto alle spese processuali, tenuto conto della soccombenza prevalente del resistente cui è stata addebitata la separazione e della misura dell'accoglimento della domanda, vanno compensate in rgione della metà ponendo le residue a carico dell' spese che vengono liquidate come da dispositivo sulla base CP_1
dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/22 applicabili ratione temporis ed, in particolare, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a €
52.000,00, per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) con riduzione del 50% per assenza di particolare complessità e ciò in favore di e per essa Parte_1
dell'Erario ove si consolidi l'ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a;
CP_1
2. affida i figli minori e in via superesclusiva ex art. Per_1 Per_2
337 quater cc alla madre con residenza privilegiata Parte_1
presso la stessa, cui va assegnata la casa coniugale per abitarla con i figli.
3. Disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
minori, la somma mensile di € 1000,00 (euro mille/00), oltre rivalutazione annuale automatica secondo indici Istat come per legge;
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5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1
nella misura del 50%, a e spese straordinarie per i Parte_1
figli minori e come da protocollo richiamato in parte motiva;
Per_1 Per_2
6. revoca con decorrenza dalla decisione il contributo al mantenimento della ricorrente disposto in via provvisoria.
7. Compensa per la metà le spese di lite ponendo le residue a carico di che è condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di CP_1
rappresentanza in favore di e per essa dell'Erario ove si Parte_1
consolidi l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
spese liquidate in tale ridotta misura in € 1904,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte I, s., sez. Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Così deciso in Napoli nella camera di conIGlio del 11/02/2025
IL PRESIDENTE EST. dott. Carla Hubler
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