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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice NE AR, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 814/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Alessandro Parte_1
Lauretta;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Gianluca Tisci;
- opposti –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025, la ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240005289973000 notificato il 28/08/2024, con cui le era stato richiesto il pagamento di € 1.984,35 per revoca di indennità di disoccupazione agricola relativa all' anno 2 0 0 8 .
Deduceva l'intervenuta prescrizione
Instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Il ricorso è infondato
Premesso che la prescrizione è decennale, trattandosi di indebito oggettivo CP_ ex art. 2033 cc, l' ha dato prova di validi atti interruttivi a mezzo provvedimento di indebito dd. 23.11.2011, notificato il 24.12.2011 (all.ti nn. CP_ 7 e 8 nella produzione dell' , sollecito dd. 21.10.2013, notificato il CP_ 11.11.2013 (all.ti nn. 9 e 10 nella produzione dell' ; sollecito dd.
1 17.10.2022, notificato il 04.11.2022 (all.ti nn. 11 e 12 nella produzione CP_ dell' .
Pertanto, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato del
28/08/2024 la prescrizione decennale non era decorsa .
Ne deriva il rigetto del ricorso .
Non deve essere messa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'articolo 152 disp att cpc
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite
Così deciso in Torre Annunziata, 9.12.2025 IL GIUDICE
NE AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice NE AR, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 814/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Alessandro Parte_1
Lauretta;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Gianluca Tisci;
- opposti –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025, la ricorrente in epigrafe conveniva in CP_ giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240005289973000 notificato il 28/08/2024, con cui le era stato richiesto il pagamento di € 1.984,35 per revoca di indennità di disoccupazione agricola relativa all' anno 2 0 0 8 .
Deduceva l'intervenuta prescrizione
Instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Il ricorso è infondato
Premesso che la prescrizione è decennale, trattandosi di indebito oggettivo CP_ ex art. 2033 cc, l' ha dato prova di validi atti interruttivi a mezzo provvedimento di indebito dd. 23.11.2011, notificato il 24.12.2011 (all.ti nn. CP_ 7 e 8 nella produzione dell' , sollecito dd. 21.10.2013, notificato il CP_ 11.11.2013 (all.ti nn. 9 e 10 nella produzione dell' ; sollecito dd.
1 17.10.2022, notificato il 04.11.2022 (all.ti nn. 11 e 12 nella produzione CP_ dell' .
Pertanto, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato del
28/08/2024 la prescrizione decennale non era decorsa .
Ne deriva il rigetto del ricorso .
Non deve essere messa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'articolo 152 disp att cpc
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite
Così deciso in Torre Annunziata, 9.12.2025 IL GIUDICE
NE AR
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