Articolo 1938 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1907Articolo 1918
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9 ottobre 2010
Art. 1938. Aggiornamento delle liste di leva 1. Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l'aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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