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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 189/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 189/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
GIANSANTE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 19.1.2024 ha agito nei confronti di al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori PE
, nata il [...], e , nato il [...], precedentemente disciplinata nel giudizio
[...] Persona_2
1339/2019 RGVG con provvedimento del Tribunale di Pescara che recepiva un accordo intercorso tra le parti, che prevedeva l'affido condiviso tra i genitori con collocamento presso la madre, un ampio diritto di visita del padre nei confronti dei figli, il versamento in favore dei ragazzi della somma complessiva di €. 500,00 a carico del sig. e la ripartizione del 50% delle spese straordinarie tra i CP_1
genitori.
Nello specifico parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Disporre in favore della ricorrente l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Per_2
;
[...]
b) Stabilire la regolamentazione delle visite e degli incontri tra i minori e il padre;
c) Disporre il versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. , con sede in Parte_2
Chieti, Via Pietro Adalgiso n. 1 – cf: di €. 500,00, in favore della ricorrente, a titolo di P.IVA_1
mantenimento per gli indicati figli minori come da accordo delle parti.
d) spese vinte solo in caso di opposizione.”.
All'udienza del 10.9.2024, il IO è comparso personalmente senza difensore, ammettendo le problematiche personali indicate nell'atto introduttivo della ricorrente e dichiarando di non opporsi ad alcuna delle domande avanzate da parte ricorrente.
Con ordinanza del 10.9.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti, e , alla Persona_1 Persona_2
madre ; Parte_1
dispone che possa frequentare e tenere con sé i figli minori, e CP_1 Persona_1 Per_2
, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21,30, cena compresa, nonché la domenica dalle
[...] ore 12 alle ore 18, pranzo compreso, compatibilmente con gli impegni dei medesimi minori”.
All'udienza del 3.4.2025 parte ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento e la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
…………….
Sull'affidamento esclusivo ed il diritto di visita:
In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed
pagina 2 di 4 equilibrata». Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, «deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli».
Nel caso di specie i figli minori e devono essere affidati in modo Persona_1 Persona_2
esclusivo alla madre, risultando tale decisione conforme al superiore interesse della prole;
difatti, le problematiche, consistenti in instabilità emotive e psichiche del convenuto, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio alla fine del 2022, circostanze confermate dallo stesso, giustificano un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità di quest'ultimo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
A ciò si aggiunga che il IO, all'udienza del 10.9.2024, ammettendo l'esistenza di tali problematiche, non si è opposto alle richieste di parte ricorrente, aggiungendo di non avere intenzione di munirsi di difesa tecnica.
Quanto al diritto di visita, deve essere confermato quanto stabilito con provvedimenti provvisori ed urgenti del 10.9.2024; pertanto potrà frequentare e tenere con sé i figli minori, CP_1 PE
e (prossimi al compimento di 15 e 14 anni), il martedì e il giovedì dalle ore 18
[...] Persona_2
alle ore 21,30, cena compresa, nonché la domenica dalle ore 12 alle ore 18, pranzo compreso, compatibilmente con gli impegni dei medesimi minori.
Sul versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. del contributo al CP_1
mantenimento in favore dei figli.
Come già precisato nell'ordinanza del 10.9.2024, non può essere emesso l'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del IO, non essendo più vigente l'art.156 comma 6 c.c. ed essendo ora tale genere di tutela del credito disciplinata dall'art. 473 bis.37 c.p.c., che non richiede più l'intervento del giudice della famiglia.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile la soccombenza del convenuto, che non si è opposto alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) a parziale modifica del decreto con cui è stato definito il procedimento n.1339/2019 RGVG del
Tribunale di Pescara, dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 4 madre , con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per i figli;
2) dispone, inoltre, che potrà frequentare e tenere con sé i figli minori, e CP_1 Persona_1
, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21:30, cena compresa, nonché la domenica Persona_2
dalle ore 12 alle ore 18, pranzo compreso, compatibilmente con gli impegni dei medesimi minori;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 189/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
GIANSANTE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 19.1.2024 ha agito nei confronti di al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori PE
, nata il [...], e , nato il [...], precedentemente disciplinata nel giudizio
[...] Persona_2
1339/2019 RGVG con provvedimento del Tribunale di Pescara che recepiva un accordo intercorso tra le parti, che prevedeva l'affido condiviso tra i genitori con collocamento presso la madre, un ampio diritto di visita del padre nei confronti dei figli, il versamento in favore dei ragazzi della somma complessiva di €. 500,00 a carico del sig. e la ripartizione del 50% delle spese straordinarie tra i CP_1
genitori.
Nello specifico parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Disporre in favore della ricorrente l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Per_2
;
[...]
b) Stabilire la regolamentazione delle visite e degli incontri tra i minori e il padre;
c) Disporre il versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. , con sede in Parte_2
Chieti, Via Pietro Adalgiso n. 1 – cf: di €. 500,00, in favore della ricorrente, a titolo di P.IVA_1
mantenimento per gli indicati figli minori come da accordo delle parti.
d) spese vinte solo in caso di opposizione.”.
All'udienza del 10.9.2024, il IO è comparso personalmente senza difensore, ammettendo le problematiche personali indicate nell'atto introduttivo della ricorrente e dichiarando di non opporsi ad alcuna delle domande avanzate da parte ricorrente.
Con ordinanza del 10.9.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti, e , alla Persona_1 Persona_2
madre ; Parte_1
dispone che possa frequentare e tenere con sé i figli minori, e CP_1 Persona_1 Per_2
, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21,30, cena compresa, nonché la domenica dalle
[...] ore 12 alle ore 18, pranzo compreso, compatibilmente con gli impegni dei medesimi minori”.
All'udienza del 3.4.2025 parte ricorrente si è riportata al proprio atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento e la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
…………….
Sull'affidamento esclusivo ed il diritto di visita:
In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed
pagina 2 di 4 equilibrata». Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, «deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli».
Nel caso di specie i figli minori e devono essere affidati in modo Persona_1 Persona_2
esclusivo alla madre, risultando tale decisione conforme al superiore interesse della prole;
difatti, le problematiche, consistenti in instabilità emotive e psichiche del convenuto, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio alla fine del 2022, circostanze confermate dallo stesso, giustificano un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità di quest'ultimo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
A ciò si aggiunga che il IO, all'udienza del 10.9.2024, ammettendo l'esistenza di tali problematiche, non si è opposto alle richieste di parte ricorrente, aggiungendo di non avere intenzione di munirsi di difesa tecnica.
Quanto al diritto di visita, deve essere confermato quanto stabilito con provvedimenti provvisori ed urgenti del 10.9.2024; pertanto potrà frequentare e tenere con sé i figli minori, CP_1 PE
e (prossimi al compimento di 15 e 14 anni), il martedì e il giovedì dalle ore 18
[...] Persona_2
alle ore 21,30, cena compresa, nonché la domenica dalle ore 12 alle ore 18, pranzo compreso, compatibilmente con gli impegni dei medesimi minori.
Sul versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. del contributo al CP_1
mantenimento in favore dei figli.
Come già precisato nell'ordinanza del 10.9.2024, non può essere emesso l'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del IO, non essendo più vigente l'art.156 comma 6 c.c. ed essendo ora tale genere di tutela del credito disciplinata dall'art. 473 bis.37 c.p.c., che non richiede più l'intervento del giudice della famiglia.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile la soccombenza del convenuto, che non si è opposto alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) a parziale modifica del decreto con cui è stato definito il procedimento n.1339/2019 RGVG del
Tribunale di Pescara, dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 4 madre , con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per i figli;
2) dispone, inoltre, che potrà frequentare e tenere con sé i figli minori, e CP_1 Persona_1
, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21:30, cena compresa, nonché la domenica Persona_2
dalle ore 12 alle ore 18, pranzo compreso, compatibilmente con gli impegni dei medesimi minori;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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