Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 180/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 180/2024 R.G., promossa da
(C.F.: ), nata a [...] terme (CZ) il 19.10.1985 Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaelina Mendicino del
Foro di Lamezia Terme ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Via F.
Fiorentino n. 52, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
– Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis
[...] P.IVA_1
c.p.c., dal dott. Davide Serrao e legalmente domiciliati presso l'
[...]
, in Via Cosenza n. 31 – , giusta Controparte_2 CP_2 delega in atti.
nonché contro in persona Controparte_3 del Dirigente pro tempore, (C.F - ) con sede in Lamezia P.IVA_2 CodiceFiscale_2
Terme, Via Leonardo da Vinci.
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.2.2024, ha adito il Tribunale al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento del “Servizio Civile” svolto dal 01.09.2005 al 31.08.2006 presso la Comunità
Progetto Sud di Lamezia Terme, ai fini dell'immissione nelle graduatorie del personale A.T.A. di
Circolo e di Istituto di IIIª fascia, per la provincia di , per i profili di A.A. (Assistente CP_2
Amministrativo), A.T. (Assistente Tecnico) e C.S. (Collaboratore Scolastico), per il triennio scolastico 2021/2024, con rideterminazione del posizionamento in graduatoria, per effetto dell'attribuzione di 5,40 punti aggiuntivi rispetto a quanto alla stessa attribuito, stante la dedotta illegittimità del D.M. n. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. n n. 235/2014 e 640/20217, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 569 co. 3 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs.
n. 66 del 2010; degli artt. 3, 52 e 97 della Costituzione e infine per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958.
Parte ricorrente citava al riguardo vari indirizzi giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato in materia, che avevano riconosciuto il punteggio pieno di n.6 punti per ogni anno per il servizio militare o per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina, precisando che occorreva effettuare una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che andava letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs.
297/1994 (e dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento e/o disapplicazione del DM 50/2021 (e precedenti) accertare e dichiarare il riconoscimento per intero (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) del punteggio in relazione al servizio Civile prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di nomina, con conseguente riconoscimento del diritto a vedersi attribuito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia della Provincia di per il personale ATA ove è inserita (profili AA, AT e CS), valide per gli anni scolastici CP_2
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, il maggior punteggio per l'anno di servizio Civile, e quindi assegnargli 5,40 punti aggiuntivi oltre a 0,60 punti già riconosciuti aggiuntivi per ogni profilo.
Conseguentemente rideterminare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti di guisa che il punteggio oggi risulti di punti 17.70 per il profilo AA (Assistente Amministrativo), di punti
16.70 per il profilo AT (Assistente Tecnico) di punti 19.20 per il profilo CS (Collaboratore Scolastico) nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando le motivazioni di segno contrario espresse da giurisprudenza di merito e di legittimità e, da ultimo, i principi enunciati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione N. 22429/2024. A seguito dell'udienza del 29.4.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Preso atto della sussistenza di pronunce di merito di segno contrario, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso, ex multis, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza depositata il
20.04.2023, nonché da sentenze emesse in identica fattispecie dal Tribunale di Lamezia Terme alle cui condivisibili motivazioni si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Nel precedente giurisprudenziale citato si legge: “(..) in base all'art. 485, comma 7, D. Lgs. 294/94
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. Controparte_1
2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M.
44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio: “In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,
Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,
a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto.” (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,50 punti.
D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio di leva al pari di più di
8 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone la lettura della sentenza del Consiglio di
Stato n. 266 del 9.01.2023 in quanto tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021;
Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale a.t.a., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente
- la svolga non in costanza di nomina.”.
Nel medesimo senso possono essere richiamate la sentenza del Tribunale di Ancona del 6.04.2023, la sentenza n. 126/2023 depositata il 18.05.2023 dal Tribunale di Chieti e la recente pronuncia del
Tribunale di Catanzaro n. 598 del giorno 11.07.2023.
4. Tale orientamento è stato, peraltro, da ultimo confermato dalla recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 22429/2024 del giorno 8.8.2024 che ha espressamente stabilito che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Inoltre, condivisibilmente, il convenuto ha osservato come nel caso di specie, i diversi CP_1 precedenti della Corte di Cassazione citati da parte ricorrente (Cons. St. ord. n. 6581/2021; C. d'App. di Roma sent. n. 1350/2020; Cass. Sez. L., ord. n. 5679/2020; Cass. Sez. L., ord. n. 35380/2021), si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M.
n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare (o il sostitutivo servizio civile assimilato per legge) solo se prestato in costanza di nomina.
Sul punto, il ha precisato che l'ipotesi contemplata dai citati precedenti giurisprudenziali CP_1
è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto “il D.M. n. 50 del 3 marzo
2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare (o il sostitutivo servizio civile assimilato per legge) prestato “non in costanza di nomina”, anche se – correttamente – inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare (o il sostitutivo servizio civile assimilato per legge) in costanza di rapporto di impiego. Nessuna norma primaria impone del resto che il servizio militare prestato in costanza di rapporto debba essere valutato in modo identico a quello prestato anteriormente all'istaurazione del rapporto, prescrivendo piuttosto che tale servizio debba comunque essere valutato”.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
5. La controvertibilità della questione esaminata e la recente pronuncia emessa in sede di legittimità, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 24.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara