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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 567/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23/04/2025 ad ore 11:45 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSETTI EDOARDO CARLO, oggi sostituito dall'avv. Silvia Parte_1
Rossetto;
Per nessuno compare, già contumace;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da note depositate il 29 novembre 2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 22 novembre 2023 Parte_1
domandava la convalida dello sfratto per morosità di in forza della morosità nel Controparte_1
pagamento dei canoni e nel rimborso delle spese accessorie.
All'udienza del 26 febbraio 2024 parte ricorrente dava atto dell'avvenuto spontaneo rilascio dell'immobile, chiedendo il mutamento di rito, stante la persistente morosità del conduttore.
Con ordinanza a verbale del 26 febbraio 2024 veniva disposto il mutamento di rito, a seguito del quale parte ricorrente attivava il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo al primo incontro per mancata comparizione della parte resistente.
pagina 2 di 6 In data 2 maggio 2024 depositava memoria integrativa con cui domandava dichiararsi Parte_1
risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, comprese quella della fase monitoria e del verbale di mediazione.
***
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In primo luogo, domanda la risoluzione del contratto di locazione intercorso con Parte_1
, la domanda è infondata e non può trovare alcun accoglimento. Controparte_1
Va premesso come la locazione ad uso abitativo sia il contratto con cui il locatore concede in godimento una res immobiliare affinché il conduttore ne abbia il godimento a fini abitativi, verso il pagamento di corrispettivo, definito canone. Il contratto è ad esecuzione continuata e la risoluzione ex art. 1458 c.c., non ha alcun effetto per le prestazioni già svoltesi.
La risoluzione contrattuale consente alla parte di sciogliere con effetto retroattivo il rapporto pattizio in essere tra le parti (fermi il limite delle prestazioni già eseguite per i contratti ad esecuzione continuata), di talchè tale istituto può essere invocato dalla parte che ha in essere il rapporto pattizio, quale presupposto logico-giuridico per la domanda di risoluzione.
Nel caso di specie, ha dato atto che il conduttore aveva rilasciato l'immobile già Parte_1
prima del mutamento di rito, vedasi in tal senso le dichiarazioni rese dal difensore della parte ricorrente all'udienza di convalida dello sfratto del 26 febbraio 2024 – tanto che in quella sede la parte domandava il mutamento di rito ai fini della condanna al pagamento delle morosità e delle spese – mentre nella presente sede (dopo il mutamento di rito) è stata abbandonata la condanna al pagamento della morosità (non più riproposta nelle conclusioni rassegnate a questa autorità giudiziaria) e si è introdotta la domanda di risoluzione del contratto. Ne consegue che, alla data della presente pronuncia, il contratto è già cessato tra le parti, per mutuo dissenso delle stesse, in quanto il conduttore ha rinunciato alla propria prestazione (godimento dell'immobile) mediante rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione e il locatore ha accettato tale restituzione con riacquisto del godimento della res e rinuncia di ogni pretesa di pagamento del corrispettivo dalla data di restituzione. Le parti, quindi, hanno, quantomeno per facta concludentia, rinunciato alle rispettive pretese contrattuali, ovvero si sono reciprocamente sciolte dalle rispettive obbligazioni che nascevano dal rapporto pattizio, così sciogliendo lo stesso contratto e relativi vincoli. Ciò determina il rigetto della domanda di risoluzione avanzata da in quanto essa è una pronuncia costitutiva che determina, per effetto della Parte_1
pagina 3 di 6 pronuncia del Giudice, la cessazione degli effetti del contratto che non può essere emessa ove il rapporto pattizio sia già cessato tra le parti.
In secondo luogo, parte ricorrente domanda la refusione delle spese di lite, anche per la fase monitoria e per la fase di mediazione. La domanda è parzialmente fondata, dovendosi fin da subito sancire l'inesistenza di alcuna fase monitoria in quanto nessun procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt.
633 c.p.c. e seguenti risulta mai instaurato dalla avverso , per quanto Parte_1 Controparte_1
documentato in atti.
A favore della parte ricorrente, vanno, invece, riconosciute le spese maturate per la fase di convalida dello sfratto in quanto la parte locatrice ha regolarmente intimato lo sfratto per morosità della parte conduttrice, comprovando la sussistenza del contratto di locazione, regolarmente registrato (doc. 3 prodotto con deposito del 9 agosto 2024), così come ha compiutamente allegato la morosità, addotta per n. 4 canoni, che era idonea all'accoglimento della domanda. Dal canto suo la parte resistente, invece, non ha inteso comprovare elementi modificativi od estintivi della pretesa della controparte, financo omettendo di comparire all'udienza fissata per la convalida dello sfratto.
L'omessa adozione del provvedimento di convalida è, poi, dipesa dalla parziale cessazione della materia del contendere ovvero dal rilascio spontaneo del bene immobile che il conduttore ha compiuto.
Ciò, tuttavia, determina comunque la debenza delle spese di lite in capo alla parte resistente, dovendosi far applicazione della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.1.101,00 a
€.5.200,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alla morosità posta a base dell'intimazione di sfratto (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, in presenza di una controparte rimasta contumace. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.119,43 per esborsi ed in €.796,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Preso atto della regolare attivazione della procedura di mediazione, con esito negativo, come da doc. 2 pagina 4 di 6 depositato da parte ricorrente in data 2 maggio 2024, a favore di vanno liquidate le Parte_1
spese della procedura di mediazione. I compensi per la mediazione obbligatoria, vanno liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della sola fase di attivazione stante l'omesso prosieguo dell'attività conciliativa alla prima udienza per mancata comparizione del conduttore. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.95,54 per esborsi ed in €.142,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Infine, le spese del presente giudizio devono tener conto della reciproca soccombenza delle parti, in quanto la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata da è respinta Parte_1
mentre è accolta la domanda di refusione delle spese di lite per la fase di convalida dello sfratto e per la procedura di mediazione espletata. Ne consegue che le spese di lite vanno dichiarate compensate per ½ tra le parti e poste per ½ in danno di . La liquidazione del compenso va effettuata ai Controparte_1
sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.1.101,00 a €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alle somme oggetto di accoglimento della domanda di pagamento della parte ricorrente (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, l'assenza di qualsiasi udienza di trattazione e assunzione prove, nonché la prossimità del valore della controversia rispetto al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.50,40 per esborsi ed in €.1.278,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, di cui poste in capo a parte resistente per ½ e così per €.25,20 per esborsi ed in €.639,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da (C.F. Parte_1
; C.F._1
pagina 5 di 6 - condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite della fase di Controparte_1 C.F._2
convalida di sfratto in favore di (C.F. che liquida nella Parte_1 C.F._1
somma di €.119,43 per esborsi e di €.796,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 C.F._2
procedimento di mediazione in favore di (C.F. che liquida Parte_1 C.F._1
nella somma di €.95,54 per esborsi e di €.142,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio di merito nei limiti di ½;
- condanna (C.F. ) alla refusione di ½ delle spese di lite del Controparte_1 C.F._2
presente giudizio di merito in favore di (C.F. che liquida Parte_1 C.F._1
nella somma complessiva di €.50,40 per esborsi ed in €.1.278,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, di cui poste in capo a
(C.F. ) per ½ e così per €.25,20 per esborsi ed in €.639,00 per Controparte_1 C.F._2 compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
Ivrea, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 567/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23/04/2025 ad ore 11:45 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSETTI EDOARDO CARLO, oggi sostituito dall'avv. Silvia Parte_1
Rossetto;
Per nessuno compare, già contumace;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da note depositate il 29 novembre 2024.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 22 novembre 2023 Parte_1
domandava la convalida dello sfratto per morosità di in forza della morosità nel Controparte_1
pagamento dei canoni e nel rimborso delle spese accessorie.
All'udienza del 26 febbraio 2024 parte ricorrente dava atto dell'avvenuto spontaneo rilascio dell'immobile, chiedendo il mutamento di rito, stante la persistente morosità del conduttore.
Con ordinanza a verbale del 26 febbraio 2024 veniva disposto il mutamento di rito, a seguito del quale parte ricorrente attivava il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo al primo incontro per mancata comparizione della parte resistente.
pagina 2 di 6 In data 2 maggio 2024 depositava memoria integrativa con cui domandava dichiararsi Parte_1
risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, comprese quella della fase monitoria e del verbale di mediazione.
***
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In primo luogo, domanda la risoluzione del contratto di locazione intercorso con Parte_1
, la domanda è infondata e non può trovare alcun accoglimento. Controparte_1
Va premesso come la locazione ad uso abitativo sia il contratto con cui il locatore concede in godimento una res immobiliare affinché il conduttore ne abbia il godimento a fini abitativi, verso il pagamento di corrispettivo, definito canone. Il contratto è ad esecuzione continuata e la risoluzione ex art. 1458 c.c., non ha alcun effetto per le prestazioni già svoltesi.
La risoluzione contrattuale consente alla parte di sciogliere con effetto retroattivo il rapporto pattizio in essere tra le parti (fermi il limite delle prestazioni già eseguite per i contratti ad esecuzione continuata), di talchè tale istituto può essere invocato dalla parte che ha in essere il rapporto pattizio, quale presupposto logico-giuridico per la domanda di risoluzione.
Nel caso di specie, ha dato atto che il conduttore aveva rilasciato l'immobile già Parte_1
prima del mutamento di rito, vedasi in tal senso le dichiarazioni rese dal difensore della parte ricorrente all'udienza di convalida dello sfratto del 26 febbraio 2024 – tanto che in quella sede la parte domandava il mutamento di rito ai fini della condanna al pagamento delle morosità e delle spese – mentre nella presente sede (dopo il mutamento di rito) è stata abbandonata la condanna al pagamento della morosità (non più riproposta nelle conclusioni rassegnate a questa autorità giudiziaria) e si è introdotta la domanda di risoluzione del contratto. Ne consegue che, alla data della presente pronuncia, il contratto è già cessato tra le parti, per mutuo dissenso delle stesse, in quanto il conduttore ha rinunciato alla propria prestazione (godimento dell'immobile) mediante rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione e il locatore ha accettato tale restituzione con riacquisto del godimento della res e rinuncia di ogni pretesa di pagamento del corrispettivo dalla data di restituzione. Le parti, quindi, hanno, quantomeno per facta concludentia, rinunciato alle rispettive pretese contrattuali, ovvero si sono reciprocamente sciolte dalle rispettive obbligazioni che nascevano dal rapporto pattizio, così sciogliendo lo stesso contratto e relativi vincoli. Ciò determina il rigetto della domanda di risoluzione avanzata da in quanto essa è una pronuncia costitutiva che determina, per effetto della Parte_1
pagina 3 di 6 pronuncia del Giudice, la cessazione degli effetti del contratto che non può essere emessa ove il rapporto pattizio sia già cessato tra le parti.
In secondo luogo, parte ricorrente domanda la refusione delle spese di lite, anche per la fase monitoria e per la fase di mediazione. La domanda è parzialmente fondata, dovendosi fin da subito sancire l'inesistenza di alcuna fase monitoria in quanto nessun procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt.
633 c.p.c. e seguenti risulta mai instaurato dalla avverso , per quanto Parte_1 Controparte_1
documentato in atti.
A favore della parte ricorrente, vanno, invece, riconosciute le spese maturate per la fase di convalida dello sfratto in quanto la parte locatrice ha regolarmente intimato lo sfratto per morosità della parte conduttrice, comprovando la sussistenza del contratto di locazione, regolarmente registrato (doc. 3 prodotto con deposito del 9 agosto 2024), così come ha compiutamente allegato la morosità, addotta per n. 4 canoni, che era idonea all'accoglimento della domanda. Dal canto suo la parte resistente, invece, non ha inteso comprovare elementi modificativi od estintivi della pretesa della controparte, financo omettendo di comparire all'udienza fissata per la convalida dello sfratto.
L'omessa adozione del provvedimento di convalida è, poi, dipesa dalla parziale cessazione della materia del contendere ovvero dal rilascio spontaneo del bene immobile che il conduttore ha compiuto.
Ciò, tuttavia, determina comunque la debenza delle spese di lite in capo alla parte resistente, dovendosi far applicazione della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.1.101,00 a
€.5.200,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alla morosità posta a base dell'intimazione di sfratto (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, in presenza di una controparte rimasta contumace. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.119,43 per esborsi ed in €.796,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Preso atto della regolare attivazione della procedura di mediazione, con esito negativo, come da doc. 2 pagina 4 di 6 depositato da parte ricorrente in data 2 maggio 2024, a favore di vanno liquidate le Parte_1
spese della procedura di mediazione. I compensi per la mediazione obbligatoria, vanno liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della sola fase di attivazione stante l'omesso prosieguo dell'attività conciliativa alla prima udienza per mancata comparizione del conduttore. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.95,54 per esborsi ed in €.142,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Infine, le spese del presente giudizio devono tener conto della reciproca soccombenza delle parti, in quanto la domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata da è respinta Parte_1
mentre è accolta la domanda di refusione delle spese di lite per la fase di convalida dello sfratto e per la procedura di mediazione espletata. Ne consegue che le spese di lite vanno dichiarate compensate per ½ tra le parti e poste per ½ in danno di . La liquidazione del compenso va effettuata ai Controparte_1
sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.1.101,00 a €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alle somme oggetto di accoglimento della domanda di pagamento della parte ricorrente (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, l'assenza di qualsiasi udienza di trattazione e assunzione prove, nonché la prossimità del valore della controversia rispetto al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.50,40 per esborsi ed in €.1.278,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, di cui poste in capo a parte resistente per ½ e così per €.25,20 per esborsi ed in €.639,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da (C.F. Parte_1
; C.F._1
pagina 5 di 6 - condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite della fase di Controparte_1 C.F._2
convalida di sfratto in favore di (C.F. che liquida nella Parte_1 C.F._1
somma di €.119,43 per esborsi e di €.796,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 C.F._2
procedimento di mediazione in favore di (C.F. che liquida Parte_1 C.F._1
nella somma di €.95,54 per esborsi e di €.142,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio di merito nei limiti di ½;
- condanna (C.F. ) alla refusione di ½ delle spese di lite del Controparte_1 C.F._2
presente giudizio di merito in favore di (C.F. che liquida Parte_1 C.F._1
nella somma complessiva di €.50,40 per esborsi ed in €.1.278,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, di cui poste in capo a
(C.F. ) per ½ e così per €.25,20 per esborsi ed in €.639,00 per Controparte_1 C.F._2 compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
Ivrea, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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