Decreto cautelare 22 marzo 2025
Sentenza breve 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 12026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12026 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2823 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Benito Sposato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dall’amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per il ritiro del nulla osta e l’avvio della procedura di rilascio del visto per il lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente -OMISSIS-, premesso di essere titolare dell’impresa individuale omonima, con sede in MA (SU) e di aver ricevuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cagliari il Nulla Osta per l’assunzione di ASLAM Noman, di nazionalità pakistana, e premesso che il predetto cittadino pakistano ha constatato l’impossibilità di procedere alla prenotazione dell’appuntamento sui canali telematici all’uopo predisposti dall’Ambasciata d'Italia ad Islamabad, e che inutile si è dimostrata altresì una missiva di messa in mora, agisce per sentir accertato l’inadempimento dell’Amministrazione degli esteri;
Rilevato che l’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito;
Rilevato che all’udienza del 17 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che secondo consolidato orientamento di questo Tribunale, il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della Sede diplomatica (cfr. ex multis, da ultimo, Tar AZ, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 7588 del 16/04/2025, n. 22851 del 17/12/2024; in precedenza anche Tar AZ, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016);
Ritenuto che il ricorrente non adduce ragioni per discostarsi dal predetto orientamento e che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
Ritenuto infine che le spese debbano seguire la soccombenza, alla quale va ricondotta la situazione di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15847 del 06/06/2024 (Rv. 671262 - 01)), e devono pertanto essere poste in capo al ricorrente, e sono liquidate forfettariamente in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.