Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/1974, n. 3460
CASS
Sentenza 8 novembre 1974

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La vendita di cosa futura non costituisce un negozio a formazione successiva, suscettibile soltanto di effetti preliminari, ma un contratto con effetti obbligatori, attributivo di uno jus ad habendam rem nel momento in cui la cosa venga ad esistenza, e produttivo delle obbligazioni ex vendito anche per quanto concerne la garanzia per i vizi e difetti di qualita. ( V 2594'72, mass n 360130; 3088'62; 587'60).*

L'apprezzamento dei giudici del merito circa la sussistenza in concreto di un interesse che rende incapaci a testimoniare si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. ( V 1871'72, mass n 358908).*

L'interesse, che a norma dell'art 246 cod proc civ rende una persona incapace a deporre in giudizio, si identifica con un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, a proporre una domanda giudiziale od a contraddirvi, e puo dar luogo ad una legittimazione primaria o secondaria attuabile mediante intervento. ( nella fattispecie, la Corte del merito aveva ritenuto incapaci a testimoniare, in un giudizio riguardante la risoluzione di una compravendita stipulata per conto di un'impresa agricola, i compartecipi alla medesima). ( V 1871'72, mass n 358908; 2793'71, mass n 353982).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/1974, n. 3460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3460
    Data del deposito : 8 novembre 1974

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