TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3459 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sant'Antioco, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI BENITO GUIDO LOCCI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Monserrato, CP_1
presso lo studio dell'Avv. ANTONIO LACOPO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la minore , nata il [...], sarà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, e Per_1
collocata in via prevalente presso la madre dove sarà fissata la sua residenza anagrafica;
3. la minore potrà vedere il padre secondo le seguenti modalità:
- la madre porterà e riprenderà la figlia presso il padre il martedì, il mercoledì e il venerdì per un paio d'ore nel pomeriggio, e il sabato dalla fine dell'orario scolastico fino a sera anche con i nonni paterni;
- durante le festività secondo alternanza annuale presso ciascun genitore;
- durante le vacanze estive si osserveranno gli ordinari tempi di visita;
4. il padre si impegna a non condurre la figlia in macchina con sé in nessuna occasione;
5. verserà in favore di la somma mensile di euro 550, entro il CP_1 Parte_1
giorno 23 del mese, a titolo di contributo al mantenimento della coniuge (200) e della figlia (350),
con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
6. i coniugi concordano che l'assegno unico (attualmente 199) sia interamente percepito dalla madre
; Parte_1
7. le parti concorreranno nelle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore in ragione del 50% ciascuno;
8. Il signor potrà restare nell'immobile di proprietà della signora e delle sorelle di CP_1 Pt_1
questa fino alla pronuncia del divorzio e al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa signora;
Pt_1
9. spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi ed , con Pt_1 Pt_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 03/06/2024, e costituzione del in data 11/11/2024, Pt_1 CP_1
Pagina 2 senza ulteriore istruttoria, all'udienza dell'8/01/2025, i coniugi personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo a definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità agli accordi, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra ed . Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni concordate fra le parti in quanto eque e conformi agli interessi della minore (15/11/2014) nonché degli stessi coniugi. Per_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale. definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
27/04/1977 ed , nato a [...], il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25,
parte II, serie A, anno 2012 - Comune di Sant'Antioco).
2. Omologa le condizioni concordate dalle parti.
3. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 3