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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 467/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 560/2017 del Tribunale di MA tra:
l.r. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), P.IVA_2 Parte_1 C.F._5 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._6 Parte_8
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario
[...] C.F._7
Beninato ed elettivamente con lui domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele
Messina in Potenza, alla Via Pretoria, n.ro 108, appellanti contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_3
Gaetano Massimiliano Tricchinelli, ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo presso lo studio dell'Avv. M. Borraccia in Potenza, alla via A. Vespucci, n.ro 01 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 [...]
in persona del l.r. nonché , Parte_1 Parte_1 Parte_7
,
[...] Parte_9 Controparte_2
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
e quali garanti fideiussori della
[...] Parte_10 [...]
evocavano in giudizio Parte_1 Controparte_3
1.1. Chiedevano al Tribunale di MA di accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia e illegittimità dei contratti di finanziamento numero 2403111 del 29.06.2005 a rogito per notar di MA (rep. 42.9044 - atto n.ro 13.837) e il contratto di Per_1
finanziamento 2427726 del 17.01.2008 per notar di MA (rep 133181 – racc. Per_2
29316) per violazione dell'articolo 1418 c.c., nonché del combinato disposto di cui a legge 108/96 con gli articoli 1283, 1284, 1339 e 1419 c.c., oltre che per difetto di scopo, indeterminatezza del saggio di interessi nonché per tutto quanto esposto in narrativa dell'atto di citazione.
1.2. Chiedevano, ancora, condannarsi la alla ripetizione in Controparte_3
favore degli istanti delle somme indebitamente percepite dall'istituto bancario a titolo di interessi usurari non dovuti da quantificarsi a mezzo CTU. Chiedevano, pertanto, ammettersi CTU contabile perché, attraverso l'esame della consulenza tecnica di parte in atti e della documentazione contabile prodotta, potesse essere verificata la dedotta usurarietà dei tassi applicati nonché l'assenza di lecita causa giustificatrice.
1.3. Si costituiva la convenuta e, nel contestare la domanda Controparte_3
proposta, ne chiedeva il rigetto dispiegando domanda riconvenzionale. Chiedeva quindi condannarsi gli attori al pagamento del complessivo importo di euro 1.902.548,08 quale somma rinveniente dai contratti di finanziamento impugnati, opponendosi alla richiesta di CTU.
1.4. Verificato il regolare instaurarsi del contraddittorio, a seguito di richiesta formulata dalla convenuta di emissione di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Tribunale, rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori, riservava all'esito dell'esame delle dette richieste anche l'emissione del provvedimento ex art. 186 ter c.p.c.
1.5. Riservatosi sulla richiesta di CTU e su quella di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Tribunale rigettava quest'ultima richiesta, alla luce delle emergenze documentali disponendo consulenza tecnica di ufficio contabile formulando i seguenti quesiti:
“Provveda il CTU alla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti ed in particolare:
- Nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, manchi il contratto oppure venga determinato mediante rinvio alla condizioni su piazza
(oppure nel caso in cui gli interessi sono più sfavorevoli rispetto a quelli
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pag. 2 pubblicizzati per il periodo successivo al 3.12.2010 verificata l'epoca di stipula del contratto o di inizio rapporto, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale, se il contratto è antecedente al 09.07.1992, data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1992 sulla trasparenza e fino a tale date;
se invece è successivo (o per il periodo successivo al 09.07.1992), applichi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attivi della banca
(prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive
(annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione (quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto);
- per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n 108 del 1996 oppure in caso di variazione successiva del tasso convenzionale verifichi se vi sia stata usurarietà originaria del saggio applicato accertando il rispetto al tasso soglia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (il tasso non sarà quindi usurario se il superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato) nel caso di superamento tasso soglia nei casi indicati, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (<>);
- usura e c.m.s.: nell'accertare il superamento del tasso soglia escluda dal calcolo la c.m.s. fino al 31.12.2009 (art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2, istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009)
- con riferimento ai contratti di mutuo oggetto di ausa, verifichi se i tassi
convenuti siano contenuti nei limiti dei tassi soglia ex L. n. 108/1996 tenuto conto di quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.ro 250/2013 secondo cui anche gli interessi moratori rilevano ai fini di tale verifica;
- il CTU nell'accertamento del tasso effettivo convenuto, includa anche
l'incidenza di tutti gli onere contrattualmente previsti e del compenso per estinzione anticipata
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pag. 3 - inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, il CTU, ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia accerti il tasso effettivo pattuito apportando gli interessi al solo denaro realmente erogato dall'intermediario. Pertanto, se in contratto è previsto il calcolo degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute (senza distinzione fra quota capitale, quota interessi ed eventuali accessori), il CTU dovrà considerare che il tasso dimora effettivamente pattuito è quello derivante dal rapporto fra:
a) interessi di mora calcolati nelle modalità previste in contratto (si ipotizzi indicativamente, al riguardo, il mancato pagamento delle prime 5 rate di mutuo);
c) capitale compreso nelle rate scadute (ipotizzando indicativamente, anche in tal caso, il mancato pagamento delle prime 5 rate di mutuo)
- Il CTU, in ipotesi di superamento del tasso soglia, ridetermini gli importi in favore del escludendo ogni addebito di interessi Controparte_3
(sia corrispettivi che moratori) ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.
- Il CTU, inoltre, in ipotesi di nullità della pattuizione degli interessi mediante utilizzo del tasso Euribor, alla luce delle contestazioni mosse al riguardo da parte attrice, ridetermini gli importi in favore del Controparte_3
applicando i solo tasso legale ex art. 1284 c.c., in luogo di del tasso convenzionale nullo applicato dall'0istituto di credito per i periodi in cui quest'ultimo risulti superiore al tasso legale;
- Il CTU verifichi, inoltre se con l'espunzione degli importi per interessi, si sia
venuto a determinare il ritardo nel pagamento dei ratei previsti contrattualmente, quindi la risoluzione contrattuale
- In tema di verifica dell'usurarietà criteri di coerenza logica e metodologica e quindi di equità giuridica, impongono di accertare il confronto fra tasso applicato dalla banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che a Banca d'Italia ufficializza nelle istruzioni bene dedotto in atti il CTU accerti sulla base delle considerazioni esplicitate e dalla
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pag. 4 documentazione in atti se in relazione ai contratti l'andamento dei finanziamenti sia stato conforme alle previsioni contrattuali in particolare in relazione agli interessi applicati ed alle spese contabilizzate.”
1.6. Depositata la relazione di CTU e a seguito del deposito delle osservazioni dei CTP, la causa mutava giudice unico e veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni seguita dalla riserva in decisione sulle conclusioni delle parti.
2. Con la sentenza a 560/2017 del 11 maggio 2017 il Tribunale di MA rigettava la domanda attorea.
Il Tribunale dava preliminarmente atto del formarsi di due orientamenti giurisprudenziali in tema di usura sopravvenuta, richiamandoli in motivazione e aderendo all'orientamento che esclude la configurabilità della detta tipologia di usura.
2.1. Difatti il Tribunale riteneva che i criteri fissati dalla L. 108/1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non dovessero trovare applicazione alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che a tasso variabile, atteso che la norma di interpretazione autentica medio tempore intervenuta non faceva riferimento alcuno a questa distinzione.
Conclusivamente il Tribunale riteneva che dovesse escludersi dall'alveo applicativo della disposizione un contratto il cui tasso di interesse al momento della pattuizione fosse conforme a quello vigente.
2.2. Osservava il Tribunale che la domanda principale non meritava accoglimento perché, come rilevato dal CTU nella propria relazione, al momento della conclusione dei contratti di mutuo i tassi di interesse convenzionalmente determinati, ivi compresi quelli da applicarsi in caso di mora, risultavano al di sotto del tasso soglia al tempo applicabile. Doveva pertanto escludersi ogni e qualsivoglia invalidità.
2.3. Del pari, ad avviso del Tribunale, la domanda principale non poteva trovare accoglimento con riguardo ad un'invalidità per indeterminatezza derivante dall'applicazione del tasso Euribor perché il riferimento a quest'ultimo si fonda, comunque, sul richiamo a criteri oggettivi e controllabili.
2.4. Dalle motivazioni di rigetto della domanda principale derivava la fondatezza della domanda riconvenzionale relativa alla condanna al pagamento delle somme portate dai due contratti di finanziamento dedotti in giudizio, detratte le somme già versate e tenuto
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pag. 5 conto dell'applicazione degli interessi di mora. La sentenza, difatti, condannava gli odierni appellanti “…al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto delle somme portate dai contratti di finanziamento per cui è causa, ovvero quello stipulato il
29. 6.2005 ed avente il n. 240311 e quello stipulato il 17.1.2008 ed avente n. 2427726, detratte quelle già versate e tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora ove dovuti.”
3. Avverso la sentenza n.ro 560/2017 del 11.05.2017 proponevano impugnazione
[...]
Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_7 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_9 [...]
e a supporto della stessa deducevano i Parte_6 Parte_2
seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – mancato esame ed omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di mutuo impugnati sotto il profilo della eccepita usurarietà degli stessi – erroneo inquadramento e valutazione della effettiva fattispecie dedotta nel giudizio di primo grado da parte degli attori in punto di usurarietà genetica dei contratti di mutuo impugnati;
2) illogicità manifesta ed erroneità della sentenza impugnata – nullità assoluta dei mutui impugnati per pattuizione di tassi di interesse usurari ex L. 108/96 – illegittima richiesta di pagamento di interessi moratori su rate scadute e a scadere oltre che sul capitale residuo – superamento del tasso soglia al momento della stipula dei finanziamenti;
3) incongruenza ed erroneità della sentenza anche in considerazione degli esiti peritali della CTU;
4) erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca - conseguenze dell'accertato superamento dei tassi soglia al momento della stipula dei mutui azionati in via riconvenzionale: intervenuta gratuità dei finanziamenti ex art.1815 2° co. c.c. –intervenuta caducazione dei titoli esecutivi posti a base della spiegata riconvenzionale - insussistenza delle condizioni per la intimazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della banca - conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta;
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pag. 6 5) ln via subordinata: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca per evidente difetto assoluto di prova da parte dell'istituto di credito in ordine al preteso credito azionato - inutilizzabilità delle risultanze peritali per la banca;
6) erroneo rigetto della domanda di nullità dei contratti di finanziamento per assoluta indeterminatezza del saggio di interesse EURIBOR;
7) omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti di finanziamento impugnati per difetto di causa.
3.1. Si costituiva in persona del l.r. quale cessionaria del Controparte_1
ramo crediti facente inizialmente capo a e chiedeva il Controparte_3
rigetto dell'impugnazione.
3.2. All'udienza del 07.05.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Appare opportuna la disamina congiunta del primo e del secondo motivo di impugnazione.
Col primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale, a suo dire, pronunciato sulla nullità dei contratti di mutuo impugnati non rilevandone l'usurarietà genetica, errando peraltro nell'inquadrare correttamente la fattispecie.
Col secondo motivo parte appellante fa valere l'illogicità della motivazione derivante, a suo dire, dalla nullità assoluta dei contrati di mutuo, non rilevata dal Tribunale, per usurarietà derivante dall'originaria pattuizione e per l'illegittima richiesta di interessi moratori scaduti ed a scadere sul capitale residuo.
I motivi sono ambedue infondati.
4.1. Quanto alla dedotta usura genetica occorre rilevare che la contestazione di parte appellante del decisum di prime cure con riguardo al superamento del tasso soglia risulta priva di qualsivoglia fondamento. Parte appellante, infatti, per ricostruire il superamento del tasso soglia effettua una sommatoria di voci diverse quali, oltre al tasso convenzionalmente pattuito, la commissione per estinzione anticipata pari al 2% e la commissione per decadenza dal termine, pari al 2% dell'importo del finanziamento residuo. Tutto ciò con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo per cui è causa.
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pag. 7 4.2. L'errore di prospettazione è evidente, sol che si consideri che l'appellante, per determinare il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e ricostruire così l'usura genetica, assimila voci quali il tasso corrispettivo e la commissione di estinzione anticipata che assolvono nel sinallagma contrattuale a funzioni diverse.
4.3. La funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito - come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione dell'usurarietà dei tassi pattuiti - bensì quella di compensare l'Istituto di credito mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
4.4. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
4.5. Così inquadrata la fattispecie, sostenere che il tasso soglia di cui alla L. n. 108 del
1996 venga superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo finisce per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci eterogenee per natura e funzione.
4.6. Neppure sfugge alla Corte che le "Istruzioni" della Banca d'Italia non prevedono nella formula di calcolo le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali e dunque da non aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
4.7. In conformità al principio dell'omogeneità del confronto tra il TEG/TAEG calcolato ed il tasso soglia (che non include il compenso estinzione anticipata) è dunque possibile affermare che la commissione di estinzione anticipata non deve essere ricompresa nella determinazione del tasso effettivo globale.
4.8. Va da sé che, considerando la prospettazione formulata dall'appellante secondo cui con la sommatoria della commissione di estinzione anticipata si giungerebbe, con riferimento al contratto di mutuo del 29.06.2005, alla determinazione di un tasso di interesse pari al 7,65%, deve concludersi che il tasso contrattuale cui fare riferimento è
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pag. 8 quello del 5,65 % con conseguente assenza di superamento del tasso soglia fissato al
5,805 % al tempo della stipula.
4.9. Analoghe considerazioni devono farsi con riguardo al contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria del 17.01.2008. Anche con riguardo a questo contratto parte appellante, nella formulazione del motivo incorre nel medesimo errore di omologazione di voci con diversa funzione.
4.10. La conseguenza è l'erronea determinazione del superamento del tasso soglia fissato al momento della stipula al 8,625% quando il tasso contrattuale correttamente determinato, depurandolo della maggiorazione indebitamente operata dall'appellante è pari al' 8,60%, inferiore pertanto di due punti al tasso soglia.
4.11. A tal fine appare opportuno richiamare quanto statuito dal supremo giudice di nomofilachia il quale ha chiarito che: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.” (Cass. civ., III, 07/03/2022, n.ro 7352)
4.12. Quanto, poi, all'ulteriore argomentazione dedotta nel motivo, vale a dire l'illegittima richiesta di pagamento di interessi moratori su rate scadute e a scadere oltre che sul capitale residuo, parte appellante si è limitata ad indicare l'ammontare degli interessi corrisposti e delle somme, del pari corrisposte, per sorte capitale, senza null'altro aggiungere. Va da sé che lo sviluppo del motivo sul punto non è tale da scalfire la motivazione di prime cure.
Conclusivamente devono rigettarsi il primo e il secondo motivo di impugnazione.
5. Si antepone, per ragioni di ordine logico, la disamina del sesto motivo di impugnazione col quale parte appellante deduce l'omessa pronuncia del Tribunale sulla nullità dei contratti di finanziamento del 28.06.2006 e del 02.02.2012 per la previsione del parametro Euribor cui ancorare il tasso di interesse, parametro frutto di un'intesa fra operatori traducentesi nell'indeterminatezza del tasso da applicarsi in contratto.
Il motivo è fondato.
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pag. 9 5.1. Occorre precisare che se risponde al vero che la pattuizione del tasso di interesse e ogni altra condizione o prezzo praticati deve essere fatta per iscritto, in ossequio al disposto dell'art. 1284, 3° comma, c.c., tuttavia detto requisito ricorre anche quando la relativa pattuizione sia effettuata per relationem, nella specie quando si faccia rinvio all'EURIBOR, rispettandosi la determinatezza o la determinabilità del tasso di interesse.
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n.
26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018,
Rv. 647904 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del
17/10/2023, Rv. 669019 – 01)
5.2. Laddove, però, si accerti che il parametro estrinseco cui ancorare la determinazione del tasso di interesse, benché richiamato dalle parti in contratto, sia frutto di una attività illecita posta in essere da terzi, la clausola inserita dalle parti è nulla perché contra legem. Precisa la giurisprudenza più recente che: “…viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti.” (Cass. civ.,
III, 03/05/2024, n.ro 12007)
5.3. Nella specie l'illiceità della relativa clausola discende dall'accertamento svolto dalla Commissione UE e risalente al 04.12.2013 all'esito del quale è stata riscontrata la sussistenza di un'intesa fra istituti di credito, volta a determinare un allineamento dei tassi di interesse con conseguente violazione dell'art. 101 TFUE per evidente alterazione del mercato del credito per gli anni 2005 – 2008, con conseguente pregiudizio per i contraenti che si trovano in posizione di debolezza contrattuale.
5.4. La Decisione della Commissione UE, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato deve considerarsi Controparte_3
prova dell'anticoncorrenzialità dell'indicazione dell'EURIBOR quale tasso di riferimento, con conseguente sua alterazione.
_______________
pag. 10 5.5. La nullità derivante dall'illeceità della pratica restrittiva della concorrenza, ridonda infatti sui contratti a valle quali quello stipulato il 28.06.2006 e quello stipulato il
02.02.2008 dall'appellato istituto di credito con gli odierni appellanti
5.6. Questa Corte non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto elaborato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 12007/2024 ove si precisa che: “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse…”
5.7. Orbene, la prova – quantomeno in via presuntiva - dell'alterazione del parametro cui le parti contrattuali avevano fatto riferimento, nel caso di specie per il periodo 2005
– 2008, deve ritenersi determinata dall'accertamento operato dalla Commissione
Europea.
5.8. Con l'ulteriore conseguenza, che può ricavarsi dalla giurisprudenza di nomofilachia, che: “…in tale ultimo caso…le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto…e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (così Cass. civ., III,
03.05.2024, n.ro 12007).
5.9. E' quanto accaduto con l'analisi del contratto 2403111 del 29.06.2005, per il quale, nel periodo “coperto” dall'intesa anticompetitiva posta in essere dagli Istituti di credito
(2005 – 2008), le rilevazioni operate dal CTU hanno consentito di ricostruire, con riferimento alla differenza fra l'applicazione del tasso indicato in contratto (interessi
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pag. 11 pari a euro 194.582,60) e quello sostitutivo legale (euro 106.595,05), un indebito in favore del mutuatario pari a euro 87.987,55.
5.10. Analogamente è a dirsi quanto all'analisi del contratto 2427726 del 17.01.2008, per il quale, nel periodo “coperto” dall'intesa anticompetitiva posta in essere dagli
Istituti di credito (2005 – 2008), le rilevazioni operate dal CTU hanno consentito di ricostruire, con riferimento alla differenza fra l'applicazione del tasso indicato in contratto (pari a euro 221.349,20) e quello sostitutivo legale (pari a euro 114.030,11), un indebito in favore del mutatario con una conseguente debitoria nei confronti dell'appellata pari a euro 107.319,09.
5.11. Conclusivamente, atteso il debito residuo, come risultante dalla CTU espletata in prime cure e pari a euro 1.795.981,68, a tale somma vanno sottratti gli interessi applicati in misura ancorata all'Euribor e pari ad euro 415.931,80 e sostituendoli con quelli a tasso legale pari a euro 220.225,16, così pervenendo all'importo di euro
1.600.693,04 quale residuo debito dovuto dagli odierni appellanti.
6. Col settimo motivo di impugnazione, di cui pure si antepone la disamina, parte appellante fa valere un'asserita nullità per assenza di causa dei contratti di mutuo che il
Tribunale non avrebbe a suo dire disaminato. Detta nullità deriverebbe sia dall'utilizzo della somma mutuata per ripianare passività relative a contratti di conto corrente con altri istituti di credito affetti da nullità assoluta per mancata pattuizione dei tassi di interesse, sia perché la somma stessa è stata impiegata al solo scopo di ripianare pregresse esposizioni debitorie.
Il motivo è infondato.
6.1. Quanto alla prima parte della censura, ovvero ove si fa riferimento al ripianamento di un'esposizione debitoria derivante da pregressi contratti di finanziamento transitati su conti correnti sprovvisti di pattuizione quanto ai tassi di interesse, deve rilevarsi che il motivo, oltre ad apparire prima facie inammissibile avrebbe imposto una prova non soddisfatta in prime cure.
6.2. Ritiene la Corte che tale fugace accenno non possa essere interpretato come una censura di "omessa pronuncia" da parte del Tribunale perché priva di una adeguata illustrazione, dunque è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 345
c.p.c.. Deve peraltro rilevarsi l'assenza di qualsiasi istanza istruttoria sul punto.
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pag. 12 6.3. Quanto alla seconda parte della censura, vale a dire il riferimento alla natura meramente solutoria dell'utilizzo della somma mutuata, con conseguente assenza di causa, questa Corte osserva che il contratto di mutuo – contrariamente all'assunto dell'appellante - può avere come unica causa la "erogazione di liquidità", onde non può, per ciò solo, ritenersi nullo.
6.4. Nella prassi mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possono essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, come è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, art. 2; D.L. 18 novembre
1966, n. 976, art. 43 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); R.D.L. 15 aprile
1926, n. 765, art. 16), sicché non è fondata la tesi diretta a sostenere la nullità d'una operazione negoziale quale quella di specie.
6.5. La giurisprudenza nomofilattica ha evidenziato, anche recentemente (Cass. civ., III,
25.07.2022, n.ro 23149) che:
-) il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento delle passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01);
-) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale,
l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass. Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass. Sez. I, 4/10/2010, n.
20576);
-) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999,
Rv. 523924 - 01).
6.6. Chiarisce ancora la Suprema Corte che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente
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pag. 13 basta a tal fine (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
Difatti, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro".
6.7. Né può mortificarsi la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete.
6.8. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma in assenza di ciò trova applicazione il generale principio pacta sunt servanda.
E' quanto accaduto nel caso di specie onde, in assenza di vizi della volontà, la presenza della causa che s'è accertata rende la censura articolata col motivo priva di fondamento.
7. Col terzo motivo parte appellante deduce l'incongruità della pronuncia rapportata agli esiti della consulenza tecnica di ufficio di cui dichiara di non condividere gli assunti e, ad avallo della critica prospettata, richiama un passaggio della risposta alle osservazioni del CTP che viene però estrapolato dal contesto in cui è contenuto. La critica alle conclusioni della CTU prosegue, nell'articolazione del motivo, con riguardo alla mancata considerazione dell'intero costo del credito e con riguardo all'irrilevanza della natura eventuale dell'interesse moratorio.
Il motivo è infondato.
7.1. Occorre infatti considerare la relazione di consulenza nel suo complesso e così anche le conclusioni che, essendo logiche nei presupposti e nelle risultanze cui perviene l'ausiliare, viene condivisa da questa Corte.
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pag. 14 7.2. La censura, contenuta nell'articolazione del motivo relativa alla critica mossa dal
CTU all'inclusione del compenso per estinzione anticipata nel calcolo del TEG, appare evidentemente destituita di fondamento e, parimenti, la dedotta irrilevanza delle istruzioni della Banca d'Italia.
7.3. Va sul punto osservato che, proprio alla luce della formulazione della censura sul punto, la dedotta usurarietà genetica non sussiste atteso che non appare condivisibile la tesi del dato unico di tutti i costi conglobati ai fini del raffronto col tasso soglia.
7.4. L'infondatezza di quanto dedotto dall'appellante sul punto è palese alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente a ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, cit.).
7.5. In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615 del
04/11/2021).
7.6. Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a
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pag. 15 distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019).
7.7. Per conseguenza, da ultimo, è stato ribadito: “Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.
La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo
o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cass. civ., III, 14/03/2022, n.ro 8109)
7.8. Parimenti è a dirsi, ove voglia dedursi il cumulo con i tassi di interesse moratori della penale per decadenza dal beneficio del termine. Difatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità: “…la verifica dell'usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico dell'utilizzatore previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento.
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pag. 16 Peraltro, anche le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale, elaborate dalla Banca d'Italia, nell'indicare gli oneri e le spese rilevati a tale fine, precisano che sono esclusi, oltre alle imposte ed alla tasse, "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo", tra i quali le penali a carico del cliente previste per il caso di estinzione anticipata del rapporto, che, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica…” (Cass. civ., III, 01/07/2024, n.ro 18037)
7.9. Quanto poi alla dedotta inutilizzabilità delle indagini campionarie poste in essere dalla Banca d'Italia al fine di verificare il rispetto dei tassi soglia, perché tali indagini sono prive di valenza in assenza di istruzioni da parte del MEF e prive di validità scientifica, si osserva quanto segue.
7.10. Non appare condivisibile l'assunto dell'appellante e ciò alla luce della giurisprudenza anche di merito intervenuta sul punto.
Quest'ultima chiarisce che alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia.
7.11. Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
7.12. Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio.
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pag. 17 7.13. In questo quadro, la formula della Banca d'Italia deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni, e individuano quali sono gli oneri connessi all'erogazione del credito rilevanti.
7.14. In tale senso va valorizzata, altresì, un'autorevole pronuncia della Suprema Corte
(n. 12965 del 2016), che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando: "In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per
l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione affittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione".
Conclusivamente è infondato anche il terzo motivo di impugnazione.
8. Col quarto motivo di impugnazione parte appellante censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale a fronte, a suo dire, dell'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con conseguente inesistenza dei titoli esecutivi azionati. Parimenti deduce l'insussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è infondato.
8.1. Parte appellante invero ricollega la censura in primo luogo ad una usurarietà genetica che essa ascrive ai due contratti di mutuo per cui è causa e da ciò fa discendere la non debenza di alcun interesse e la conseguente gratuità dei contratti di mutuo.
8.2. L'appellante incorre in un evidente errore non considerando quanto ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte che, interpretando l'art. 1815, 2° comma, c.c., ha escluso la gratuità del contratto di mutuo difatti: “…l'art. 1815 c.c., comma 2, secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo
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pag. 18 di interessi - corrispettivo o moratorio - che ha superato la relativa soglia.” (Cass. civ.,
I , 03/11/2023, n. 30581)
8.3. Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla pattuizione degli interessi di mora. Parte appellante ritiene, infatti, che la pattuizione di un tasso di mora in misura ultralegale determini ex se la nullità della pattuizione di ogni interesse conseguendone la gratuità del contratto. Fonda tale tesi su un'interpretazione dell'art. 1815, 2° comma,
c.c. che riconduce la sanzione della nullità alla mera pattuizione di un tasso di interesse ultralegale.
8.4. Va rilevato, peraltro, che parte appellante opera un'inammissibile omologazione fra interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine di pervenire alla declaratoria di nullità delle relative previsioni contrattuali e alla non debenza di alcun interesse, con conseguente gratuità dei mutui.
8.5. Detta tesi non appare condivisibile, vieppiù alla luce di quanto ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata sul punto: “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'articolo 1224, comma 1, del Cc.” (Cass. civ., III, 11.12.2023, n.ro 34437)
Ne consegue che questo profilo della censura è privo di fondamento.
8.6. Ma ancor più la censura appare priva di fondamento laddove ritiene sussistere un accertamento di usurarietà dei mutui per cui è causa pur in presenza di determinazioni in senso contrario del CTU. La relazione di consulenza acquisita in prime cure, immune da vizi logici, coerente con i presupposti e nelle risposte ai rilievi dei CTP, è pienamente condivisibile da parte di questa Corte nelle conclusioni cui perviene l'ausiliare.
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pag. 19 8.7. Quest'ultimo esclude che vi sia nei tassi di interesse pattuiti il superamento del tasso soglia determinato in ragione dei TEGM di periodo e conclude con riguardo ad entrambi i contratti che in nessun periodo s'è determinato un superamento della soglia di usura e per il secondo contratto precisa ciò sia con riguardo al tasso nominale che al
TAEG.
8.8. Quanto poi al tasso di mora, il criterio utilizzato dal CTU non consente di riscontrare una usura genetica, quanto piuttosto un superamento soltanto in via empirica e attraverso simulazioni, peraltro soltanto con riguardo ad una delle ipotesi alternative di ricostruzione operate nella relazione.
Va da sé che anche sotto tale ultimo profilo il motivo di impugnazione palesa la sua infondatezza.
9. Col quinto motivo parte appellante deduce a supporto della censura l'erroneità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale sia per evidente difetto di prova del credito che per l'inutilizzabilità da parte della banca delle risultanze peritali.
Nella formulazione del motivo l'appellante assume a presupposto della doglianza l'avere il Tribunale accolto la riconvenzionale fondandola su convenzioni negoziali a dire dell'appellante invalide e in assenza di valida intimazione di decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è infondato.
9.1. Occorre richiamare quanto già è stato oggetto di disamina nei precedenti motivi da cui è dato ricavare elementi di segno contrario all'assunto dell'appellante quanto alla validità dei contratti di finanziamento per cui è causa.
Deve, più in particolare, rilevarsi che l'intimata decadenza del beneficio del termine, non essendo applicabile l'art. 38 TUB, quanto piuttosto l'art. 1816 c.c., risulta legittima ed efficace.
Peraltro risulta espressamente pattuita nell'art. 7 di entrambi i contratti in atti la decadenza dal beneficio del termine senza ancorarla ad un numero minimo di rate scadute.
9.2. La censura che pretende fondarsi sull'assenza di prova del credito azionato in via riconvenzionale è parimenti destituita di fondamento. A supporto della censura parte appellante sostiene che, assumendo la banca il ruolo di attore in riconvenzionale, essa era tenuta a provare “…come si è configurato il proprio credito ovvero il saldo finale
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pag. 20 che la stessa asseritamente reclama con la produzione di valide convenzioni negoziali che disciplinino le condizioni economiche attraverso le quali si è giunti al saldo debitore azionato in giudizio”.
Richiamata la dedotta usurarietà genetica dei contratti di mutuo parte appellante ne deduce l'invalidità e quindi l'insussistenza di fondamento della riconvenzionale accolta in prime cure.
9.3. Il rigetto della censura relativa all'usurarietà genetica in uno alla lettura della documentazione agli atti in prime cure evidenzia, nelle allegazioni dell'istituto di credito appellato, la presenza di estratti conformi delle scritture contabili la sussistenza della pretesa creditoria azionata.
9.3. Ricorrono pertanto i presupposti per ritenere assolto l'onus probandi difatti: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa…” (Cass. civ., I, 29/10/2020, n.ro 23852)
9.4. Parimenti destituita di fondamento è la censura che richiama l'inutilizzabilità, a dire dell'appellante, delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata stante l'opposizione dell'appellata alla sua ammissione. Occorre in proposito rammentare che, come insegna la giurisprudenza di legittimità “…La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio…” (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11068)
9.5. Deriva da tale carattere della consulenza tecnica la sua piena utilizzabilità anche dalla parte che ne aveva contestato l'ammissione, superandosi tale contestazione per l'interesse generale di giustizia degli accertamenti posti in essere dall'ausiliare.
9.6. Neppure può ritenersi fondata la censura sotto il profilo dell'ultrapetizione per avere il Tribunale, in considerazione delle risultanze della CTU, provveduto ad accogliere la domanda riconvenzionale per una minor somma rispetto a quella di cui all'originaria domanda.
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pag. 21 9.7. Difatti l'accoglimento della domanda riconvenzionale per un quantum diverso da quello richiesto dall'appellata, attrice in riconvenzionale in prime cure, lungi dal determinare una violazione dell'art. 112 c.p.c., come dedotto dall'appellante, è nient'altro che una ammissibile precisazione ope judicis di un quantum minore da considerarsi compreso nella maggior somma richiesta.
9.8. Recentemente è stato ribadito che: “Alla luce di questo consolidato principio, deve quindi ribadirsi che non è ravvisabile alcuna modifica di causa petendi o petitum quando il giudice riduce semplicemente la somma, rispetto a quella domandata: la condanna al minus è ricompresa nella domanda con cui si chiede una somma maggiore, talché essa non è viziata da extra-petizione.” (Cass. civ., III, 20/09/2022,
n.ro 27479)
Conclusivamente il motivo è infondato.
10. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio che ha comportato un accoglimento parziale dell'impugnazione limitatamente al quantum della domanda riconvenzionale accolta in prime cure, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico degli appellanti venendo liquidate in dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014 nella formulazione vigente dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00) in considerazione dell'assenza di complessità nelle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in pers. l.r., Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_7
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
in pers. l.r., nei Parte_9 Parte_6
confronti di in pers. l.r. avverso la sentenza n.ro Controparte_1
560/2017 del Tribunale di MA così provvede:
1) accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, in a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore di in pers. l.r. della somma di euro 1.600.693,68 oltre Controparte_1
interessi come convenuti dalla domanda al soddisfo;
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pag. 22 2) condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento in favore dell'appellata delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 14598,00 per il giudizio di primo grado e in euro 13078,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge.
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata in prime cure a carico di parte appellante.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 467/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 560/2017 del Tribunale di MA tra:
l.r. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), P.IVA_2 Parte_1 C.F._5 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._6 Parte_8
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario
[...] C.F._7
Beninato ed elettivamente con lui domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele
Messina in Potenza, alla Via Pretoria, n.ro 108, appellanti contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_3
Gaetano Massimiliano Tricchinelli, ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo presso lo studio dell'Avv. M. Borraccia in Potenza, alla via A. Vespucci, n.ro 01 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 [...]
in persona del l.r. nonché , Parte_1 Parte_1 Parte_7
,
[...] Parte_9 Controparte_2
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
e quali garanti fideiussori della
[...] Parte_10 [...]
evocavano in giudizio Parte_1 Controparte_3
1.1. Chiedevano al Tribunale di MA di accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia e illegittimità dei contratti di finanziamento numero 2403111 del 29.06.2005 a rogito per notar di MA (rep. 42.9044 - atto n.ro 13.837) e il contratto di Per_1
finanziamento 2427726 del 17.01.2008 per notar di MA (rep 133181 – racc. Per_2
29316) per violazione dell'articolo 1418 c.c., nonché del combinato disposto di cui a legge 108/96 con gli articoli 1283, 1284, 1339 e 1419 c.c., oltre che per difetto di scopo, indeterminatezza del saggio di interessi nonché per tutto quanto esposto in narrativa dell'atto di citazione.
1.2. Chiedevano, ancora, condannarsi la alla ripetizione in Controparte_3
favore degli istanti delle somme indebitamente percepite dall'istituto bancario a titolo di interessi usurari non dovuti da quantificarsi a mezzo CTU. Chiedevano, pertanto, ammettersi CTU contabile perché, attraverso l'esame della consulenza tecnica di parte in atti e della documentazione contabile prodotta, potesse essere verificata la dedotta usurarietà dei tassi applicati nonché l'assenza di lecita causa giustificatrice.
1.3. Si costituiva la convenuta e, nel contestare la domanda Controparte_3
proposta, ne chiedeva il rigetto dispiegando domanda riconvenzionale. Chiedeva quindi condannarsi gli attori al pagamento del complessivo importo di euro 1.902.548,08 quale somma rinveniente dai contratti di finanziamento impugnati, opponendosi alla richiesta di CTU.
1.4. Verificato il regolare instaurarsi del contraddittorio, a seguito di richiesta formulata dalla convenuta di emissione di un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Tribunale, rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori, riservava all'esito dell'esame delle dette richieste anche l'emissione del provvedimento ex art. 186 ter c.p.c.
1.5. Riservatosi sulla richiesta di CTU e su quella di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Tribunale rigettava quest'ultima richiesta, alla luce delle emergenze documentali disponendo consulenza tecnica di ufficio contabile formulando i seguenti quesiti:
“Provveda il CTU alla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti ed in particolare:
- Nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, manchi il contratto oppure venga determinato mediante rinvio alla condizioni su piazza
(oppure nel caso in cui gli interessi sono più sfavorevoli rispetto a quelli
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pag. 2 pubblicizzati per il periodo successivo al 3.12.2010 verificata l'epoca di stipula del contratto o di inizio rapporto, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale, se il contratto è antecedente al 09.07.1992, data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1992 sulla trasparenza e fino a tale date;
se invece è successivo (o per il periodo successivo al 09.07.1992), applichi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attivi della banca
(prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive
(annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione (quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto);
- per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n 108 del 1996 oppure in caso di variazione successiva del tasso convenzionale verifichi se vi sia stata usurarietà originaria del saggio applicato accertando il rispetto al tasso soglia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (il tasso non sarà quindi usurario se il superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato) nel caso di superamento tasso soglia nei casi indicati, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (<
- usura e c.m.s.: nell'accertare il superamento del tasso soglia escluda dal calcolo la c.m.s. fino al 31.12.2009 (art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2, istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009)
- con riferimento ai contratti di mutuo oggetto di ausa, verifichi se i tassi
convenuti siano contenuti nei limiti dei tassi soglia ex L. n. 108/1996 tenuto conto di quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.ro 250/2013 secondo cui anche gli interessi moratori rilevano ai fini di tale verifica;
- il CTU nell'accertamento del tasso effettivo convenuto, includa anche
l'incidenza di tutti gli onere contrattualmente previsti e del compenso per estinzione anticipata
_______________
pag. 3 - inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 644 c.p. secondo cui “per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, il CTU, ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia accerti il tasso effettivo pattuito apportando gli interessi al solo denaro realmente erogato dall'intermediario. Pertanto, se in contratto è previsto il calcolo degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute (senza distinzione fra quota capitale, quota interessi ed eventuali accessori), il CTU dovrà considerare che il tasso dimora effettivamente pattuito è quello derivante dal rapporto fra:
a) interessi di mora calcolati nelle modalità previste in contratto (si ipotizzi indicativamente, al riguardo, il mancato pagamento delle prime 5 rate di mutuo);
c) capitale compreso nelle rate scadute (ipotizzando indicativamente, anche in tal caso, il mancato pagamento delle prime 5 rate di mutuo)
- Il CTU, in ipotesi di superamento del tasso soglia, ridetermini gli importi in favore del escludendo ogni addebito di interessi Controparte_3
(sia corrispettivi che moratori) ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.
- Il CTU, inoltre, in ipotesi di nullità della pattuizione degli interessi mediante utilizzo del tasso Euribor, alla luce delle contestazioni mosse al riguardo da parte attrice, ridetermini gli importi in favore del Controparte_3
applicando i solo tasso legale ex art. 1284 c.c., in luogo di del tasso convenzionale nullo applicato dall'0istituto di credito per i periodi in cui quest'ultimo risulti superiore al tasso legale;
- Il CTU verifichi, inoltre se con l'espunzione degli importi per interessi, si sia
venuto a determinare il ritardo nel pagamento dei ratei previsti contrattualmente, quindi la risoluzione contrattuale
- In tema di verifica dell'usurarietà criteri di coerenza logica e metodologica e quindi di equità giuridica, impongono di accertare il confronto fra tasso applicato dalla banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che a Banca d'Italia ufficializza nelle istruzioni bene dedotto in atti il CTU accerti sulla base delle considerazioni esplicitate e dalla
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pag. 4 documentazione in atti se in relazione ai contratti l'andamento dei finanziamenti sia stato conforme alle previsioni contrattuali in particolare in relazione agli interessi applicati ed alle spese contabilizzate.”
1.6. Depositata la relazione di CTU e a seguito del deposito delle osservazioni dei CTP, la causa mutava giudice unico e veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni seguita dalla riserva in decisione sulle conclusioni delle parti.
2. Con la sentenza a 560/2017 del 11 maggio 2017 il Tribunale di MA rigettava la domanda attorea.
Il Tribunale dava preliminarmente atto del formarsi di due orientamenti giurisprudenziali in tema di usura sopravvenuta, richiamandoli in motivazione e aderendo all'orientamento che esclude la configurabilità della detta tipologia di usura.
2.1. Difatti il Tribunale riteneva che i criteri fissati dalla L. 108/1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non dovessero trovare applicazione alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che a tasso variabile, atteso che la norma di interpretazione autentica medio tempore intervenuta non faceva riferimento alcuno a questa distinzione.
Conclusivamente il Tribunale riteneva che dovesse escludersi dall'alveo applicativo della disposizione un contratto il cui tasso di interesse al momento della pattuizione fosse conforme a quello vigente.
2.2. Osservava il Tribunale che la domanda principale non meritava accoglimento perché, come rilevato dal CTU nella propria relazione, al momento della conclusione dei contratti di mutuo i tassi di interesse convenzionalmente determinati, ivi compresi quelli da applicarsi in caso di mora, risultavano al di sotto del tasso soglia al tempo applicabile. Doveva pertanto escludersi ogni e qualsivoglia invalidità.
2.3. Del pari, ad avviso del Tribunale, la domanda principale non poteva trovare accoglimento con riguardo ad un'invalidità per indeterminatezza derivante dall'applicazione del tasso Euribor perché il riferimento a quest'ultimo si fonda, comunque, sul richiamo a criteri oggettivi e controllabili.
2.4. Dalle motivazioni di rigetto della domanda principale derivava la fondatezza della domanda riconvenzionale relativa alla condanna al pagamento delle somme portate dai due contratti di finanziamento dedotti in giudizio, detratte le somme già versate e tenuto
_______________
pag. 5 conto dell'applicazione degli interessi di mora. La sentenza, difatti, condannava gli odierni appellanti “…al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto delle somme portate dai contratti di finanziamento per cui è causa, ovvero quello stipulato il
29. 6.2005 ed avente il n. 240311 e quello stipulato il 17.1.2008 ed avente n. 2427726, detratte quelle già versate e tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora ove dovuti.”
3. Avverso la sentenza n.ro 560/2017 del 11.05.2017 proponevano impugnazione
[...]
Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_1 Parte_3 Parte_7 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_9 [...]
e a supporto della stessa deducevano i Parte_6 Parte_2
seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – mancato esame ed omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di mutuo impugnati sotto il profilo della eccepita usurarietà degli stessi – erroneo inquadramento e valutazione della effettiva fattispecie dedotta nel giudizio di primo grado da parte degli attori in punto di usurarietà genetica dei contratti di mutuo impugnati;
2) illogicità manifesta ed erroneità della sentenza impugnata – nullità assoluta dei mutui impugnati per pattuizione di tassi di interesse usurari ex L. 108/96 – illegittima richiesta di pagamento di interessi moratori su rate scadute e a scadere oltre che sul capitale residuo – superamento del tasso soglia al momento della stipula dei finanziamenti;
3) incongruenza ed erroneità della sentenza anche in considerazione degli esiti peritali della CTU;
4) erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca - conseguenze dell'accertato superamento dei tassi soglia al momento della stipula dei mutui azionati in via riconvenzionale: intervenuta gratuità dei finanziamenti ex art.1815 2° co. c.c. –intervenuta caducazione dei titoli esecutivi posti a base della spiegata riconvenzionale - insussistenza delle condizioni per la intimazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della banca - conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta;
_______________
pag. 6 5) ln via subordinata: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca per evidente difetto assoluto di prova da parte dell'istituto di credito in ordine al preteso credito azionato - inutilizzabilità delle risultanze peritali per la banca;
6) erroneo rigetto della domanda di nullità dei contratti di finanziamento per assoluta indeterminatezza del saggio di interesse EURIBOR;
7) omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei contratti di finanziamento impugnati per difetto di causa.
3.1. Si costituiva in persona del l.r. quale cessionaria del Controparte_1
ramo crediti facente inizialmente capo a e chiedeva il Controparte_3
rigetto dell'impugnazione.
3.2. All'udienza del 07.05.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Appare opportuna la disamina congiunta del primo e del secondo motivo di impugnazione.
Col primo motivo parte appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale, a suo dire, pronunciato sulla nullità dei contratti di mutuo impugnati non rilevandone l'usurarietà genetica, errando peraltro nell'inquadrare correttamente la fattispecie.
Col secondo motivo parte appellante fa valere l'illogicità della motivazione derivante, a suo dire, dalla nullità assoluta dei contrati di mutuo, non rilevata dal Tribunale, per usurarietà derivante dall'originaria pattuizione e per l'illegittima richiesta di interessi moratori scaduti ed a scadere sul capitale residuo.
I motivi sono ambedue infondati.
4.1. Quanto alla dedotta usura genetica occorre rilevare che la contestazione di parte appellante del decisum di prime cure con riguardo al superamento del tasso soglia risulta priva di qualsivoglia fondamento. Parte appellante, infatti, per ricostruire il superamento del tasso soglia effettua una sommatoria di voci diverse quali, oltre al tasso convenzionalmente pattuito, la commissione per estinzione anticipata pari al 2% e la commissione per decadenza dal termine, pari al 2% dell'importo del finanziamento residuo. Tutto ciò con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo per cui è causa.
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pag. 7 4.2. L'errore di prospettazione è evidente, sol che si consideri che l'appellante, per determinare il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione e ricostruire così l'usura genetica, assimila voci quali il tasso corrispettivo e la commissione di estinzione anticipata che assolvono nel sinallagma contrattuale a funzioni diverse.
4.3. La funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare l'erogazione del credito - come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione dell'usurarietà dei tassi pattuiti - bensì quella di compensare l'Istituto di credito mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
4.4. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
4.5. Così inquadrata la fattispecie, sostenere che il tasso soglia di cui alla L. n. 108 del
1996 venga superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo finisce per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci eterogenee per natura e funzione.
4.6. Neppure sfugge alla Corte che le "Istruzioni" della Banca d'Italia non prevedono nella formula di calcolo le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali e dunque da non aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
4.7. In conformità al principio dell'omogeneità del confronto tra il TEG/TAEG calcolato ed il tasso soglia (che non include il compenso estinzione anticipata) è dunque possibile affermare che la commissione di estinzione anticipata non deve essere ricompresa nella determinazione del tasso effettivo globale.
4.8. Va da sé che, considerando la prospettazione formulata dall'appellante secondo cui con la sommatoria della commissione di estinzione anticipata si giungerebbe, con riferimento al contratto di mutuo del 29.06.2005, alla determinazione di un tasso di interesse pari al 7,65%, deve concludersi che il tasso contrattuale cui fare riferimento è
_______________
pag. 8 quello del 5,65 % con conseguente assenza di superamento del tasso soglia fissato al
5,805 % al tempo della stipula.
4.9. Analoghe considerazioni devono farsi con riguardo al contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria del 17.01.2008. Anche con riguardo a questo contratto parte appellante, nella formulazione del motivo incorre nel medesimo errore di omologazione di voci con diversa funzione.
4.10. La conseguenza è l'erronea determinazione del superamento del tasso soglia fissato al momento della stipula al 8,625% quando il tasso contrattuale correttamente determinato, depurandolo della maggiorazione indebitamente operata dall'appellante è pari al' 8,60%, inferiore pertanto di due punti al tasso soglia.
4.11. A tal fine appare opportuno richiamare quanto statuito dal supremo giudice di nomofilachia il quale ha chiarito che: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.” (Cass. civ., III, 07/03/2022, n.ro 7352)
4.12. Quanto, poi, all'ulteriore argomentazione dedotta nel motivo, vale a dire l'illegittima richiesta di pagamento di interessi moratori su rate scadute e a scadere oltre che sul capitale residuo, parte appellante si è limitata ad indicare l'ammontare degli interessi corrisposti e delle somme, del pari corrisposte, per sorte capitale, senza null'altro aggiungere. Va da sé che lo sviluppo del motivo sul punto non è tale da scalfire la motivazione di prime cure.
Conclusivamente devono rigettarsi il primo e il secondo motivo di impugnazione.
5. Si antepone, per ragioni di ordine logico, la disamina del sesto motivo di impugnazione col quale parte appellante deduce l'omessa pronuncia del Tribunale sulla nullità dei contratti di finanziamento del 28.06.2006 e del 02.02.2012 per la previsione del parametro Euribor cui ancorare il tasso di interesse, parametro frutto di un'intesa fra operatori traducentesi nell'indeterminatezza del tasso da applicarsi in contratto.
Il motivo è fondato.
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pag. 9 5.1. Occorre precisare che se risponde al vero che la pattuizione del tasso di interesse e ogni altra condizione o prezzo praticati deve essere fatta per iscritto, in ossequio al disposto dell'art. 1284, 3° comma, c.c., tuttavia detto requisito ricorre anche quando la relativa pattuizione sia effettuata per relationem, nella specie quando si faccia rinvio all'EURIBOR, rispettandosi la determinatezza o la determinabilità del tasso di interesse.
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n.
26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018,
Rv. 647904 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del
17/10/2023, Rv. 669019 – 01)
5.2. Laddove, però, si accerti che il parametro estrinseco cui ancorare la determinazione del tasso di interesse, benché richiamato dalle parti in contratto, sia frutto di una attività illecita posta in essere da terzi, la clausola inserita dalle parti è nulla perché contra legem. Precisa la giurisprudenza più recente che: “…viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti.” (Cass. civ.,
III, 03/05/2024, n.ro 12007)
5.3. Nella specie l'illiceità della relativa clausola discende dall'accertamento svolto dalla Commissione UE e risalente al 04.12.2013 all'esito del quale è stata riscontrata la sussistenza di un'intesa fra istituti di credito, volta a determinare un allineamento dei tassi di interesse con conseguente violazione dell'art. 101 TFUE per evidente alterazione del mercato del credito per gli anni 2005 – 2008, con conseguente pregiudizio per i contraenti che si trovano in posizione di debolezza contrattuale.
5.4. La Decisione della Commissione UE, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato deve considerarsi Controparte_3
prova dell'anticoncorrenzialità dell'indicazione dell'EURIBOR quale tasso di riferimento, con conseguente sua alterazione.
_______________
pag. 10 5.5. La nullità derivante dall'illeceità della pratica restrittiva della concorrenza, ridonda infatti sui contratti a valle quali quello stipulato il 28.06.2006 e quello stipulato il
02.02.2008 dall'appellato istituto di credito con gli odierni appellanti
5.6. Questa Corte non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto elaborato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza 12007/2024 ove si precisa che: “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse…”
5.7. Orbene, la prova – quantomeno in via presuntiva - dell'alterazione del parametro cui le parti contrattuali avevano fatto riferimento, nel caso di specie per il periodo 2005
– 2008, deve ritenersi determinata dall'accertamento operato dalla Commissione
Europea.
5.8. Con l'ulteriore conseguenza, che può ricavarsi dalla giurisprudenza di nomofilachia, che: “…in tale ultimo caso…le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto…e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (così Cass. civ., III,
03.05.2024, n.ro 12007).
5.9. E' quanto accaduto con l'analisi del contratto 2403111 del 29.06.2005, per il quale, nel periodo “coperto” dall'intesa anticompetitiva posta in essere dagli Istituti di credito
(2005 – 2008), le rilevazioni operate dal CTU hanno consentito di ricostruire, con riferimento alla differenza fra l'applicazione del tasso indicato in contratto (interessi
_______________
pag. 11 pari a euro 194.582,60) e quello sostitutivo legale (euro 106.595,05), un indebito in favore del mutuatario pari a euro 87.987,55.
5.10. Analogamente è a dirsi quanto all'analisi del contratto 2427726 del 17.01.2008, per il quale, nel periodo “coperto” dall'intesa anticompetitiva posta in essere dagli
Istituti di credito (2005 – 2008), le rilevazioni operate dal CTU hanno consentito di ricostruire, con riferimento alla differenza fra l'applicazione del tasso indicato in contratto (pari a euro 221.349,20) e quello sostitutivo legale (pari a euro 114.030,11), un indebito in favore del mutatario con una conseguente debitoria nei confronti dell'appellata pari a euro 107.319,09.
5.11. Conclusivamente, atteso il debito residuo, come risultante dalla CTU espletata in prime cure e pari a euro 1.795.981,68, a tale somma vanno sottratti gli interessi applicati in misura ancorata all'Euribor e pari ad euro 415.931,80 e sostituendoli con quelli a tasso legale pari a euro 220.225,16, così pervenendo all'importo di euro
1.600.693,04 quale residuo debito dovuto dagli odierni appellanti.
6. Col settimo motivo di impugnazione, di cui pure si antepone la disamina, parte appellante fa valere un'asserita nullità per assenza di causa dei contratti di mutuo che il
Tribunale non avrebbe a suo dire disaminato. Detta nullità deriverebbe sia dall'utilizzo della somma mutuata per ripianare passività relative a contratti di conto corrente con altri istituti di credito affetti da nullità assoluta per mancata pattuizione dei tassi di interesse, sia perché la somma stessa è stata impiegata al solo scopo di ripianare pregresse esposizioni debitorie.
Il motivo è infondato.
6.1. Quanto alla prima parte della censura, ovvero ove si fa riferimento al ripianamento di un'esposizione debitoria derivante da pregressi contratti di finanziamento transitati su conti correnti sprovvisti di pattuizione quanto ai tassi di interesse, deve rilevarsi che il motivo, oltre ad apparire prima facie inammissibile avrebbe imposto una prova non soddisfatta in prime cure.
6.2. Ritiene la Corte che tale fugace accenno non possa essere interpretato come una censura di "omessa pronuncia" da parte del Tribunale perché priva di una adeguata illustrazione, dunque è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 345
c.p.c.. Deve peraltro rilevarsi l'assenza di qualsiasi istanza istruttoria sul punto.
_______________
pag. 12 6.3. Quanto alla seconda parte della censura, vale a dire il riferimento alla natura meramente solutoria dell'utilizzo della somma mutuata, con conseguente assenza di causa, questa Corte osserva che il contratto di mutuo – contrariamente all'assunto dell'appellante - può avere come unica causa la "erogazione di liquidità", onde non può, per ciò solo, ritenersi nullo.
6.4. Nella prassi mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possono essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso, come è previsto in alcuni casi dalla legge (L. 8 agosto 1977, n. 546, art. 2; D.L. 18 novembre
1966, n. 976, art. 43 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); R.D.L. 15 aprile
1926, n. 765, art. 16), sicché non è fondata la tesi diretta a sostenere la nullità d'una operazione negoziale quale quella di specie.
6.5. La giurisprudenza nomofilattica ha evidenziato, anche recentemente (Cass. civ., III,
25.07.2022, n.ro 23149) che:
-) il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento delle passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 - , Ordinanza
n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01);
-) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale,
l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass. Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass. Sez. I, 4/10/2010, n.
20576);
-) la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. (Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999,
Rv. 523924 - 01).
6.6. Chiarisce ancora la Suprema Corte che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente
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pag. 13 basta a tal fine (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01).
Difatti, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro".
6.7. Né può mortificarsi la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete.
6.8. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma in assenza di ciò trova applicazione il generale principio pacta sunt servanda.
E' quanto accaduto nel caso di specie onde, in assenza di vizi della volontà, la presenza della causa che s'è accertata rende la censura articolata col motivo priva di fondamento.
7. Col terzo motivo parte appellante deduce l'incongruità della pronuncia rapportata agli esiti della consulenza tecnica di ufficio di cui dichiara di non condividere gli assunti e, ad avallo della critica prospettata, richiama un passaggio della risposta alle osservazioni del CTP che viene però estrapolato dal contesto in cui è contenuto. La critica alle conclusioni della CTU prosegue, nell'articolazione del motivo, con riguardo alla mancata considerazione dell'intero costo del credito e con riguardo all'irrilevanza della natura eventuale dell'interesse moratorio.
Il motivo è infondato.
7.1. Occorre infatti considerare la relazione di consulenza nel suo complesso e così anche le conclusioni che, essendo logiche nei presupposti e nelle risultanze cui perviene l'ausiliare, viene condivisa da questa Corte.
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pag. 14 7.2. La censura, contenuta nell'articolazione del motivo relativa alla critica mossa dal
CTU all'inclusione del compenso per estinzione anticipata nel calcolo del TEG, appare evidentemente destituita di fondamento e, parimenti, la dedotta irrilevanza delle istruzioni della Banca d'Italia.
7.3. Va sul punto osservato che, proprio alla luce della formulazione della censura sul punto, la dedotta usurarietà genetica non sussiste atteso che non appare condivisibile la tesi del dato unico di tutti i costi conglobati ai fini del raffronto col tasso soglia.
7.4. L'infondatezza di quanto dedotto dall'appellante sul punto è palese alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente a ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, cit.).
7.5. In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615 del
04/11/2021).
7.6. Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a
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pag. 15 distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019).
7.7. Per conseguenza, da ultimo, è stato ribadito: “Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.
La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo
o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cass. civ., III, 14/03/2022, n.ro 8109)
7.8. Parimenti è a dirsi, ove voglia dedursi il cumulo con i tassi di interesse moratori della penale per decadenza dal beneficio del termine. Difatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità: “…la verifica dell'usurarietà non può, invero, comprendere anche i costi contrattualmente pattuiti per il caso di inadempimento, come le penali a carico dell'utilizzatore previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, trattandosi di costi solo potenziali ed eventuali, che esulano dalla fisiologia del rapporto perché non strettamente collegati al finanziamento.
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pag. 16 Peraltro, anche le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale, elaborate dalla Banca d'Italia, nell'indicare gli oneri e le spese rilevati a tale fine, precisano che sono esclusi, oltre alle imposte ed alla tasse, "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo", tra i quali le penali a carico del cliente previste per il caso di estinzione anticipata del rapporto, che, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica…” (Cass. civ., III, 01/07/2024, n.ro 18037)
7.9. Quanto poi alla dedotta inutilizzabilità delle indagini campionarie poste in essere dalla Banca d'Italia al fine di verificare il rispetto dei tassi soglia, perché tali indagini sono prive di valenza in assenza di istruzioni da parte del MEF e prive di validità scientifica, si osserva quanto segue.
7.10. Non appare condivisibile l'assunto dell'appellante e ciò alla luce della giurisprudenza anche di merito intervenuta sul punto.
Quest'ultima chiarisce che alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia.
7.11. Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
7.12. Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio.
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pag. 17 7.13. In questo quadro, la formula della Banca d'Italia deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni, e individuano quali sono gli oneri connessi all'erogazione del credito rilevanti.
7.14. In tale senso va valorizzata, altresì, un'autorevole pronuncia della Suprema Corte
(n. 12965 del 2016), che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando: "In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per
l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione affittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione".
Conclusivamente è infondato anche il terzo motivo di impugnazione.
8. Col quarto motivo di impugnazione parte appellante censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale a fronte, a suo dire, dell'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con conseguente inesistenza dei titoli esecutivi azionati. Parimenti deduce l'insussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è infondato.
8.1. Parte appellante invero ricollega la censura in primo luogo ad una usurarietà genetica che essa ascrive ai due contratti di mutuo per cui è causa e da ciò fa discendere la non debenza di alcun interesse e la conseguente gratuità dei contratti di mutuo.
8.2. L'appellante incorre in un evidente errore non considerando quanto ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte che, interpretando l'art. 1815, 2° comma, c.c., ha escluso la gratuità del contratto di mutuo difatti: “…l'art. 1815 c.c., comma 2, secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo
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pag. 18 di interessi - corrispettivo o moratorio - che ha superato la relativa soglia.” (Cass. civ.,
I , 03/11/2023, n. 30581)
8.3. Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla pattuizione degli interessi di mora. Parte appellante ritiene, infatti, che la pattuizione di un tasso di mora in misura ultralegale determini ex se la nullità della pattuizione di ogni interesse conseguendone la gratuità del contratto. Fonda tale tesi su un'interpretazione dell'art. 1815, 2° comma,
c.c. che riconduce la sanzione della nullità alla mera pattuizione di un tasso di interesse ultralegale.
8.4. Va rilevato, peraltro, che parte appellante opera un'inammissibile omologazione fra interessi corrispettivi ed interessi moratori al fine di pervenire alla declaratoria di nullità delle relative previsioni contrattuali e alla non debenza di alcun interesse, con conseguente gratuità dei mutui.
8.5. Detta tesi non appare condivisibile, vieppiù alla luce di quanto ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata sul punto: “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'articolo 2 della legge n. 108 /1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.
In particolare, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'articolo 1815, comma 2, del Cc, non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'articolo 1224, comma 1, del Cc.” (Cass. civ., III, 11.12.2023, n.ro 34437)
Ne consegue che questo profilo della censura è privo di fondamento.
8.6. Ma ancor più la censura appare priva di fondamento laddove ritiene sussistere un accertamento di usurarietà dei mutui per cui è causa pur in presenza di determinazioni in senso contrario del CTU. La relazione di consulenza acquisita in prime cure, immune da vizi logici, coerente con i presupposti e nelle risposte ai rilievi dei CTP, è pienamente condivisibile da parte di questa Corte nelle conclusioni cui perviene l'ausiliare.
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pag. 19 8.7. Quest'ultimo esclude che vi sia nei tassi di interesse pattuiti il superamento del tasso soglia determinato in ragione dei TEGM di periodo e conclude con riguardo ad entrambi i contratti che in nessun periodo s'è determinato un superamento della soglia di usura e per il secondo contratto precisa ciò sia con riguardo al tasso nominale che al
TAEG.
8.8. Quanto poi al tasso di mora, il criterio utilizzato dal CTU non consente di riscontrare una usura genetica, quanto piuttosto un superamento soltanto in via empirica e attraverso simulazioni, peraltro soltanto con riguardo ad una delle ipotesi alternative di ricostruzione operate nella relazione.
Va da sé che anche sotto tale ultimo profilo il motivo di impugnazione palesa la sua infondatezza.
9. Col quinto motivo parte appellante deduce a supporto della censura l'erroneità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale sia per evidente difetto di prova del credito che per l'inutilizzabilità da parte della banca delle risultanze peritali.
Nella formulazione del motivo l'appellante assume a presupposto della doglianza l'avere il Tribunale accolto la riconvenzionale fondandola su convenzioni negoziali a dire dell'appellante invalide e in assenza di valida intimazione di decadenza dal beneficio del termine.
Il motivo è infondato.
9.1. Occorre richiamare quanto già è stato oggetto di disamina nei precedenti motivi da cui è dato ricavare elementi di segno contrario all'assunto dell'appellante quanto alla validità dei contratti di finanziamento per cui è causa.
Deve, più in particolare, rilevarsi che l'intimata decadenza del beneficio del termine, non essendo applicabile l'art. 38 TUB, quanto piuttosto l'art. 1816 c.c., risulta legittima ed efficace.
Peraltro risulta espressamente pattuita nell'art. 7 di entrambi i contratti in atti la decadenza dal beneficio del termine senza ancorarla ad un numero minimo di rate scadute.
9.2. La censura che pretende fondarsi sull'assenza di prova del credito azionato in via riconvenzionale è parimenti destituita di fondamento. A supporto della censura parte appellante sostiene che, assumendo la banca il ruolo di attore in riconvenzionale, essa era tenuta a provare “…come si è configurato il proprio credito ovvero il saldo finale
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pag. 20 che la stessa asseritamente reclama con la produzione di valide convenzioni negoziali che disciplinino le condizioni economiche attraverso le quali si è giunti al saldo debitore azionato in giudizio”.
Richiamata la dedotta usurarietà genetica dei contratti di mutuo parte appellante ne deduce l'invalidità e quindi l'insussistenza di fondamento della riconvenzionale accolta in prime cure.
9.3. Il rigetto della censura relativa all'usurarietà genetica in uno alla lettura della documentazione agli atti in prime cure evidenzia, nelle allegazioni dell'istituto di credito appellato, la presenza di estratti conformi delle scritture contabili la sussistenza della pretesa creditoria azionata.
9.3. Ricorrono pertanto i presupposti per ritenere assolto l'onus probandi difatti: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa…” (Cass. civ., I, 29/10/2020, n.ro 23852)
9.4. Parimenti destituita di fondamento è la censura che richiama l'inutilizzabilità, a dire dell'appellante, delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata stante l'opposizione dell'appellata alla sua ammissione. Occorre in proposito rammentare che, come insegna la giurisprudenza di legittimità “…La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio…” (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11068)
9.5. Deriva da tale carattere della consulenza tecnica la sua piena utilizzabilità anche dalla parte che ne aveva contestato l'ammissione, superandosi tale contestazione per l'interesse generale di giustizia degli accertamenti posti in essere dall'ausiliare.
9.6. Neppure può ritenersi fondata la censura sotto il profilo dell'ultrapetizione per avere il Tribunale, in considerazione delle risultanze della CTU, provveduto ad accogliere la domanda riconvenzionale per una minor somma rispetto a quella di cui all'originaria domanda.
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pag. 21 9.7. Difatti l'accoglimento della domanda riconvenzionale per un quantum diverso da quello richiesto dall'appellata, attrice in riconvenzionale in prime cure, lungi dal determinare una violazione dell'art. 112 c.p.c., come dedotto dall'appellante, è nient'altro che una ammissibile precisazione ope judicis di un quantum minore da considerarsi compreso nella maggior somma richiesta.
9.8. Recentemente è stato ribadito che: “Alla luce di questo consolidato principio, deve quindi ribadirsi che non è ravvisabile alcuna modifica di causa petendi o petitum quando il giudice riduce semplicemente la somma, rispetto a quella domandata: la condanna al minus è ricompresa nella domanda con cui si chiede una somma maggiore, talché essa non è viziata da extra-petizione.” (Cass. civ., III, 20/09/2022,
n.ro 27479)
Conclusivamente il motivo è infondato.
10. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio che ha comportato un accoglimento parziale dell'impugnazione limitatamente al quantum della domanda riconvenzionale accolta in prime cure, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico degli appellanti venendo liquidate in dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014 nella formulazione vigente dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00) in considerazione dell'assenza di complessità nelle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in pers. l.r., Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_7
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
in pers. l.r., nei Parte_9 Parte_6
confronti di in pers. l.r. avverso la sentenza n.ro Controparte_1
560/2017 del Tribunale di MA così provvede:
1) accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, in a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore di in pers. l.r. della somma di euro 1.600.693,68 oltre Controparte_1
interessi come convenuti dalla domanda al soddisfo;
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pag. 22 2) condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento in favore dell'appellata delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 14598,00 per il giudizio di primo grado e in euro 13078,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge.
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata in prime cure a carico di parte appellante.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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