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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/10/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 364/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL LI sono comparsi per parte ricorrente, l'avv. Premier, in sostituzione dell'avv. Pepoli e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini. Contr Parte ricorrente contesta quanto dedotto dal e chiede l'accoglimento del ricorso e, in subordine, di accogliere la domanda nei limiti dell'importo indicato Contr dal . Contr Il si riporta alla memoria difensiva ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL LI
R.G. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 364/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Veronica Pepoli, ed elettivamente domiciliato agli indirizzi l'indirizzo pec di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_2
417-bis c.p.c., dai funzionari dott.ssa e dott. Vito Di Renzo, Controparte_3 ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
di Gorizia, a Gorizia, via Rismondo 6, p.e.c.
[...]
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resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato l'8 agosto 2025, il ricorrente, sulla premessa di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2 Contr (di seguito, per brevità, anche ) in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, sempre fino al termine delle attività didattiche, ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata nell'importo di euro 1.400,95, e chiedendo l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, quale contributo alla formazione.
1.1. Dopo aver calcolato il numero di giorni di ferie e di c.d. festività soppresse in tesi maturati e dopo aver sostenuto di non averne mai fruito né potuto fruire, ha censurato la prassi ministeriale tesa a considerare i docenti a termine in ferie in modo automatico, e quindi in mancanza d'una specifica richiesta, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia durante le festività e nei giorni intercorrenti tra la fine delle lezioni e il 30.06 di ciascun anno coinvolto. Ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione, da cui dovrebbe evincersi l'indicazione secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, il quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Contr
1.2. Rispetto alla Carta elettronica del docente, ha dedotto che il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
* 2. Il si è costituito in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente avrebbe goduto delle ferie in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche prevista nel calendario scolastico degli aa.ss. coinvolti. In ogni caso, ha sostenuto che nelle giornate che parte ricorrente imputa a ferie non godute le scuole sarebbero state chiuse e che, in ogni caso, il docente non avrebbe svolto alcuna attività in quelle giornate. Costei, sebbene non vi fosse alcun impedimento in tal senso, non ha chiesto di fruire delle ferie e la sua pretesa ad ottenerne la monetizzazione sarebbe infondata. Inoltre, il ricorrente avrebbe calcolato il proprio monte ferie senza considerare il suo orario di lavoro part-time. Abbinando il monte ferie maturato e le ferie godute nei termini testé descritti, non vi sarebbe alcun residuo monetizzabile. Quanto alla carta elettronica del docente, ha ugualmente chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che egli, attualmente, si trova al di fuori del sistema scolastico.
* 3. Di seguito le parti hanno discusso la causa. Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande e, in Contr subordine, per la condanna del nei limiti degli importi che questo avrebbe Contr riconosciuto. Il ha evidenziato che dalla memoria difensiva, cui si è riportato, non risulta alcun credito del ricorrente a nessun titolo.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, e passando all'esame della prima domanda sopra sintetizzata va premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 5, comma 8, decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone che «le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Dunque, da un lato, vige la regola per cui giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non si dà il caso della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Dall'altro lato, ricorre l'eccezione per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche (30.06), al quale è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. La ratio della deroga è facilmente individuabile nel fatto che, considerata la durata limitata del rapporto, potrebbe mancare la concreta opportunità di fruire del periodo feriale prima della scadenza del termine, specie se si considera la mancanza d'una totale libertà di scelta dei periodi entro cui godere delle ferie. Infatti, va considerato che l'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 prevede che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». In sostanza, per il personale docente a termine fino al 30.06 è concreta la possibilità di non godere delle ferie spettanti. Da qui, la possibilità di monetizzare le ferie non godute una volta estintosi il rapporto. Contr È in questo solco che s'inserisce la prassi ministeriale contestata. Il , infatti, a prescindere da qualsivoglia loro richiesta, considera i docenti con contratto fino al 30.06 in ferie in concomitanza con tutte le giornate in cui si verifica la sospensione delle attività didattiche, vale a dire, in termini generali, nei giorni dal 01.09 fino all'avvio delle lezioni, durante le festività infrannuali (ad es. a Natale) e nei giorni intercorrenti tra la fine delle lezioni ed il 30.06.. Trattasi, per inciso, di prassi che finisce per elidere in modo considerevole il
“monte ferie” maturato dal personale.
4.1. In questo quadro, s'innesta la pronuncia della Corte di giustizia [CGUE, causa C-218/22], che, nel valutare la disciplina di cui all'art. 5, comma 8, cit. , e il relativo divieto di monetizzazione da esso previsto, ha formulato indicazioni che pongono in discussione la prassi ministeriale, osservando che la norma, «prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute...Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce».
4.2. Nel solco così tracciato, s'è inserita la giurisprudenza della Corte di cassazione, da ritenersi ormai consolidata nell'affermazione del principio secondo cui «il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro [Cass., n. 28587/2024. Cfr., in termini, Cass., n. 14268/2022; Cass., n. 13440/2024; Cass., n. 13447/2024; Cass., n. 15415/2024; Cass., n. 11968/2025 In particolare, la Cassazione ha chiarito l'infondatezza di una tesi, quale Cont quella proposta dal , tesa a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie, tanto ciò vero che «deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro» [Cass., n. 16715/2024]. D'altra parte – spiega la Corte - «l'opposta interpretazione…non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato…, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio» [Cass., n. 28587/2024 e altre ivi richiamate].
4.3. In termini generali, le indicazioni che precedono finiscono dunque per condurre all'accoglimento della pretesa del docente scolastico con contratto fino al 30.06 ad ottenere il pagamento di un'indennità sostitutiva delle ferie al momento della cessazione del rapporto, ossia quando non è più possibile la fruizione delle ferie medesime, senza alcuna decurtazione del monte ferie derivante dalla prassi ministeriale secondo cui i giorni di sospensione delle lezioni, e segnatamente quelli dalla fine di esse al 30.06., sono automaticamente imputati a godimento ferie, pur in mancanza d'una espressa richiesta in tal senso.
4.4. Tuttavia, si ritiene che il quadro tratteggiato dalle pronunce della Cassazione sia stato inteso in modo semplicistico da parte ricorrente e vada precisato nei termini che seguono, in adesione ad un'accorta e approfondita giurisprudenza di merito che ha analizzato, in termini del tutto condivisibili, lo scenario normativo ed ermeneutico destinato a governare la fattispecie [cfr. Trib. Torino, n. 1287/2025, ampiamente richiamata infra]. Sulla premessa che gli aa.ss. coinvolti sono governati dall'art. 1, comma 54, cit., va messo in evidenza che «una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”». Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi: l'art. 19 del CCNL, a fronte dell'avvento dell'art 1 comma 54, a partire dall'1 settembre 2013 non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale non è applicabile nel caso di specie. Ciò posto, «il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio…dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il , la norma lo autorizza a ritenere in ferie i docenti nei periodi CP_2 di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione». Ad uno sguardo attento, tuttavia, la questione non dipende dalla valutazione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o “automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti. Infatti, l'art. 1 comma 54 destina alle ferie i giorni di sospensione delle lezioni del personale docente e, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata, ciò pone a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni. Quest'interpretazione dell'art. 1, comma 54, deriva dalla «scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto…è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013». Come ha chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022…«laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico…) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”…il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_2 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie. In estrema sintesi…la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20» laddove è stato affermato che «“nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio. E ciò….costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine CP_2 delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024… Alla luce della giurisprudenza citata…., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente…Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni…tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione». Quanto precede tiene conto del fatto che, peraltro, «nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione».
4.5. Nel caso di specie, il ricorrente non ha né allegato né provato di aver lavorato nei giorni per cui chiede l'indennità sostitutiva delle ferie, essendosi limitata a sostenere che in tutti i giorni in cui non si sono svolte lezioni costei sarebbe stata automaticamente a disposizione e in servizio. Tuttavia, per quanto sopra esposto, quest'affermazione va condivisa solo rispetto ai giorni anteriori all'avvio delle lezioni e nei giorni successivi alla loro conclusione, ma non anche per i giorni di sospensione delle lezioni – a prescindere che essi coincidono con la chiusura fisica della scuola – per i quali, invece, il godimento delle ferie è previsto ex lege e può presumersi, salvo prova contraria di cui è onerato il docente e che questi, nella fattispecie, non ha fornito.
4.6. Ne deriva che il ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio, ha fruito delle ferie e concludere che, dunque, in relazione ai giorni ricompresi in detti periodi (il cui numero è stato indicato dal per ciascun anno CP_2 scolastico dedotto in giudizio senza incontrare contestazioni di parte ricorrente rispetto al loro effettivo ammontare) non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Contr
4.7. Il calcolo del , tanto sotto il profilo del monte ferie maturato, quanto sotto il profilo delle ferie godute, va condiviso nella sua interezza, militando in tal senso – oltre all'assenza tempestiva di controdeduzioni da parte del ricorrente – anche la coerenza del calcolo sulla base della documentazione disponibile e della disciplina atta a governare il rapporto di lavoro.
4.8. Va ulteriormente precisato che dal calcolo dell'indennità vanno escluse, come da conteggio ministeriale, anche le c.d. festività soppresse. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1, legge n. 937 del 1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che «ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde». Il secondo prevede che «1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni». La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : a differenza delle ferie – che, come si è visto, vengono Controparte_2 fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, ciò che onera il che voglia sottrarsi al CP_2 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977. Nella specie, il ricorrente non ha né allegato né provato di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle acriticamente al numero delle ferie nel momento in cui ha calcolato le giornate di riposo non fruite e pretendendo di estendere ad esse i principi giurisprudenziali affermati rispetto alle ferie. Le valutazioni de quibus, tuttavia, valgono soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” – implica che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguardi soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali. Tale delimitazione di applicabilità dei principi in questione è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, «il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni» e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16). Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a «i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione». Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua CP_2 volta e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda relativa alle c.d. festività soppresse va dunque respinta.
4.9. Conclusivamente, al ricorrente non spetta alcunché a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
* 5. Quanto alla domanda relativa alla Carta elettronica del docente, va ricordato che, «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi CP_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
5.1. Circa questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» [Cons. St., n. 1842/2022].
5.2. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_2
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021].
5.3. Infine, stimolata con rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione ha chiarito che «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » [Cass., n. 29961/2023]. CP_2
5.4. Così ricostruito lo scenario complessivo di riferimento, va affermato, in Contr chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019]. La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
5.5. Poste queste premesse, va considerato che non è controverso che il ricorrente sia attualmente estraneo al sistema scolastico. Egli, nel suo ricorso, ha dedotto la conclusione di due contratti a termine, l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2025, e non ha allegato alcunché per il tempo successivo, nemmeno Contr l'attuale iscrizione in graduatoria. Il , da parte sua, ha precisato l'attuale estraneità del ricorrente al sistema scolastico e, in mancanza di ogni contestazione sul punto, il dato è da considerare pacifico. Va allora ricordato che la pronuncia di legittimità già richiamata ha precisato che ai docenti «ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto». Viceversa, ai docenti cui non sia stato accordato il beneficio per cui è causa, e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema scolastico
– ossia la situazione in cui versa la parte ricorrente - «spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio»
[Cass., n. 29961/2023]. Ponendo l'attenzione sulla fattispecie risarcitoria, l'indicazione della Cassazione va intesa nel senso che non è dato individuare alcun danno in re ipsa, ciò che è del resto coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte in materia;
è principio consolidato quello per cui va esclusa la risarcibilità del danno in re ipsa, di fatto coincidente con il c.d. danno-evento, dovendosi invece valutare il solo c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato [cfr., Cass., sez. un., n. 26972/2008], salvi i casi di c.d. danno punitivo, destinati ad attribuire alla condanna risarcitoria una veste ulteriore rispetto a quella di ripristinare lo status quo ante e compatibili con il nostro ordinamento nei soli casi in cui siano oggetto d'un'espressa disposizione normativa [cfr. Cass., sez. un., n. 16601/2017]. In effetti, con la propria pronuncia, la Corte ha indicato il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti con riferimento a «i danni che siano da essi allegati». Essi, come specificato dalla Corte, possono essere sì provati per presunzioni, ma ciò non significa che vadano implicitamente riconosciuti a fronte dell'inadempimento ministeriale, bensì che il loro accertamento – ontologicamente diverso dalla (e logicamente successivo alla) loro allegazione – possa avvenire mediante il procedimento probatorio di cui agli artt. 2727 ss. c.c.. Ugualmente, che si tratti di una posta quantificabile in via equitativa non implica un esonero dall'allegazione e dalla prova del danno, trattandosi d'un'indicazione rilevante rispetto ad un profilo del tutto diverso dall'allegazione e prova del danno e che, a ben vedere, presuppone come positivamente avvenute tanto l'allegazione, quanto la prova, del danno medesimo. Calando queste indicazioni nel caso di specie, è da rilevare che il ricorrente, dopo aver ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale da cui sarebbe derivato il diritto al beneficio per cui è causa, si è limitata a formulare la propria domanda risarcitoria senza minimamente fare cenno ai pregiudizi che avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento ministeriale. Il ricorso, sul punto, tace integralmente, rendendo evidentemente pleonastica ogni indagine probatoria, anche per presunzioni, ed ogni valutazione sulla liquidazione equitativa di un danno che, predicato come in re ipsa, finisce per rivelarsi insussistente [in termini affini, in fattispecie analoga, vd. Trib. Venezia, n. 405/2024; per la rilevanza della prova del danno, v. anche Trib. Milano, n. 2728/2023]. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto del ricorso.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono liquidate considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa con l'assistenza d'un proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
Contr condanna parte ricorrente a rifondere al le spese del giudizio, liquidate in euro 824,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
EL LI
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 15/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. EL LI sono comparsi per parte ricorrente, l'avv. Premier, in sostituzione dell'avv. Pepoli e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini. Contr Parte ricorrente contesta quanto dedotto dal e chiede l'accoglimento del ricorso e, in subordine, di accogliere la domanda nei limiti dell'importo indicato Contr dal . Contr Il si riporta alla memoria difensiva ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
EL LI
R.G. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. EL LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 364/2025 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Veronica Pepoli, ed elettivamente domiciliato agli indirizzi l'indirizzo pec di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. Controparte_2
417-bis c.p.c., dai funzionari dott.ssa e dott. Vito Di Renzo, Controparte_3 ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
di Gorizia, a Gorizia, via Rismondo 6, p.e.c.
[...]
Email_1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato l'8 agosto 2025, il ricorrente, sulla premessa di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2 Contr (di seguito, per brevità, anche ) in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, sempre fino al termine delle attività didattiche, ha agito in giudizio nei confronti dell'amministrazione per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata nell'importo di euro 1.400,95, e chiedendo l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, quale contributo alla formazione.
1.1. Dopo aver calcolato il numero di giorni di ferie e di c.d. festività soppresse in tesi maturati e dopo aver sostenuto di non averne mai fruito né potuto fruire, ha censurato la prassi ministeriale tesa a considerare i docenti a termine in ferie in modo automatico, e quindi in mancanza d'una specifica richiesta, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia durante le festività e nei giorni intercorrenti tra la fine delle lezioni e il 30.06 di ciascun anno coinvolto. Ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione, da cui dovrebbe evincersi l'indicazione secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, il quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Contr
1.2. Rispetto alla Carta elettronica del docente, ha dedotto che il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
* 2. Il si è costituito in giudizio Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente avrebbe goduto delle ferie in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche prevista nel calendario scolastico degli aa.ss. coinvolti. In ogni caso, ha sostenuto che nelle giornate che parte ricorrente imputa a ferie non godute le scuole sarebbero state chiuse e che, in ogni caso, il docente non avrebbe svolto alcuna attività in quelle giornate. Costei, sebbene non vi fosse alcun impedimento in tal senso, non ha chiesto di fruire delle ferie e la sua pretesa ad ottenerne la monetizzazione sarebbe infondata. Inoltre, il ricorrente avrebbe calcolato il proprio monte ferie senza considerare il suo orario di lavoro part-time. Abbinando il monte ferie maturato e le ferie godute nei termini testé descritti, non vi sarebbe alcun residuo monetizzabile. Quanto alla carta elettronica del docente, ha ugualmente chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che egli, attualmente, si trova al di fuori del sistema scolastico.
* 3. Di seguito le parti hanno discusso la causa. Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande e, in Contr subordine, per la condanna del nei limiti degli importi che questo avrebbe Contr riconosciuto. Il ha evidenziato che dalla memoria difensiva, cui si è riportato, non risulta alcun credito del ricorrente a nessun titolo.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, e passando all'esame della prima domanda sopra sintetizzata va premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 5, comma 8, decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone che «le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Dunque, da un lato, vige la regola per cui giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non si dà il caso della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Dall'altro lato, ricorre l'eccezione per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche (30.06), al quale è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. La ratio della deroga è facilmente individuabile nel fatto che, considerata la durata limitata del rapporto, potrebbe mancare la concreta opportunità di fruire del periodo feriale prima della scadenza del termine, specie se si considera la mancanza d'una totale libertà di scelta dei periodi entro cui godere delle ferie. Infatti, va considerato che l'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 prevede che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». In sostanza, per il personale docente a termine fino al 30.06 è concreta la possibilità di non godere delle ferie spettanti. Da qui, la possibilità di monetizzare le ferie non godute una volta estintosi il rapporto. Contr È in questo solco che s'inserisce la prassi ministeriale contestata. Il , infatti, a prescindere da qualsivoglia loro richiesta, considera i docenti con contratto fino al 30.06 in ferie in concomitanza con tutte le giornate in cui si verifica la sospensione delle attività didattiche, vale a dire, in termini generali, nei giorni dal 01.09 fino all'avvio delle lezioni, durante le festività infrannuali (ad es. a Natale) e nei giorni intercorrenti tra la fine delle lezioni ed il 30.06.. Trattasi, per inciso, di prassi che finisce per elidere in modo considerevole il
“monte ferie” maturato dal personale.
4.1. In questo quadro, s'innesta la pronuncia della Corte di giustizia [CGUE, causa C-218/22], che, nel valutare la disciplina di cui all'art. 5, comma 8, cit. , e il relativo divieto di monetizzazione da esso previsto, ha formulato indicazioni che pongono in discussione la prassi ministeriale, osservando che la norma, «prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute...Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce».
4.2. Nel solco così tracciato, s'è inserita la giurisprudenza della Corte di cassazione, da ritenersi ormai consolidata nell'affermazione del principio secondo cui «il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro [Cass., n. 28587/2024. Cfr., in termini, Cass., n. 14268/2022; Cass., n. 13440/2024; Cass., n. 13447/2024; Cass., n. 15415/2024; Cass., n. 11968/2025 In particolare, la Cassazione ha chiarito l'infondatezza di una tesi, quale Cont quella proposta dal , tesa a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie, tanto ciò vero che «deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto «ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro» [Cass., n. 16715/2024]. D'altra parte – spiega la Corte - «l'opposta interpretazione…non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato…, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio» [Cass., n. 28587/2024 e altre ivi richiamate].
4.3. In termini generali, le indicazioni che precedono finiscono dunque per condurre all'accoglimento della pretesa del docente scolastico con contratto fino al 30.06 ad ottenere il pagamento di un'indennità sostitutiva delle ferie al momento della cessazione del rapporto, ossia quando non è più possibile la fruizione delle ferie medesime, senza alcuna decurtazione del monte ferie derivante dalla prassi ministeriale secondo cui i giorni di sospensione delle lezioni, e segnatamente quelli dalla fine di esse al 30.06., sono automaticamente imputati a godimento ferie, pur in mancanza d'una espressa richiesta in tal senso.
4.4. Tuttavia, si ritiene che il quadro tratteggiato dalle pronunce della Cassazione sia stato inteso in modo semplicistico da parte ricorrente e vada precisato nei termini che seguono, in adesione ad un'accorta e approfondita giurisprudenza di merito che ha analizzato, in termini del tutto condivisibili, lo scenario normativo ed ermeneutico destinato a governare la fattispecie [cfr. Trib. Torino, n. 1287/2025, ampiamente richiamata infra]. Sulla premessa che gli aa.ss. coinvolti sono governati dall'art. 1, comma 54, cit., va messo in evidenza che «una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”». Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi: l'art. 19 del CCNL, a fronte dell'avvento dell'art 1 comma 54, a partire dall'1 settembre 2013 non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale non è applicabile nel caso di specie. Ciò posto, «il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio…dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il , la norma lo autorizza a ritenere in ferie i docenti nei periodi CP_2 di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione». Ad uno sguardo attento, tuttavia, la questione non dipende dalla valutazione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o “automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti. Infatti, l'art. 1 comma 54 destina alle ferie i giorni di sospensione delle lezioni del personale docente e, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata, ciò pone a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni. Quest'interpretazione dell'art. 1, comma 54, deriva dalla «scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto…è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013». Come ha chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022…«laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico…) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”…il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_2 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie. In estrema sintesi…la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20» laddove è stato affermato che «“nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio. E ciò….costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine CP_2 delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024… Alla luce della giurisprudenza citata…., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente…Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni…tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione». Quanto precede tiene conto del fatto che, peraltro, «nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione».
4.5. Nel caso di specie, il ricorrente non ha né allegato né provato di aver lavorato nei giorni per cui chiede l'indennità sostitutiva delle ferie, essendosi limitata a sostenere che in tutti i giorni in cui non si sono svolte lezioni costei sarebbe stata automaticamente a disposizione e in servizio. Tuttavia, per quanto sopra esposto, quest'affermazione va condivisa solo rispetto ai giorni anteriori all'avvio delle lezioni e nei giorni successivi alla loro conclusione, ma non anche per i giorni di sospensione delle lezioni – a prescindere che essi coincidono con la chiusura fisica della scuola – per i quali, invece, il godimento delle ferie è previsto ex lege e può presumersi, salvo prova contraria di cui è onerato il docente e che questi, nella fattispecie, non ha fornito.
4.6. Ne deriva che il ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio, ha fruito delle ferie e concludere che, dunque, in relazione ai giorni ricompresi in detti periodi (il cui numero è stato indicato dal per ciascun anno CP_2 scolastico dedotto in giudizio senza incontrare contestazioni di parte ricorrente rispetto al loro effettivo ammontare) non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Contr
4.7. Il calcolo del , tanto sotto il profilo del monte ferie maturato, quanto sotto il profilo delle ferie godute, va condiviso nella sua interezza, militando in tal senso – oltre all'assenza tempestiva di controdeduzioni da parte del ricorrente – anche la coerenza del calcolo sulla base della documentazione disponibile e della disciplina atta a governare il rapporto di lavoro.
4.8. Va ulteriormente precisato che dal calcolo dell'indennità vanno escluse, come da conteggio ministeriale, anche le c.d. festività soppresse. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1, legge n. 937 del 1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che «ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde». Il secondo prevede che «1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni». La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : a differenza delle ferie – che, come si è visto, vengono Controparte_2 fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, ciò che onera il che voglia sottrarsi al CP_2 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977. Nella specie, il ricorrente non ha né allegato né provato di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle acriticamente al numero delle ferie nel momento in cui ha calcolato le giornate di riposo non fruite e pretendendo di estendere ad esse i principi giurisprudenziali affermati rispetto alle ferie. Le valutazioni de quibus, tuttavia, valgono soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” – implica che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguardi soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali. Tale delimitazione di applicabilità dei principi in questione è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, «il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni» e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16). Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a «i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione». Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua CP_2 volta e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda relativa alle c.d. festività soppresse va dunque respinta.
4.9. Conclusivamente, al ricorrente non spetta alcunché a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
* 5. Quanto alla domanda relativa alla Carta elettronica del docente, va ricordato che, «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi CP_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
5.1. Circa questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» [Cons. St., n. 1842/2022].
5.2. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_2
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021].
5.3. Infine, stimolata con rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione ha chiarito che «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » [Cass., n. 29961/2023]. CP_2
5.4. Così ricostruito lo scenario complessivo di riferimento, va affermato, in Contr chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019]. La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
5.5. Poste queste premesse, va considerato che non è controverso che il ricorrente sia attualmente estraneo al sistema scolastico. Egli, nel suo ricorso, ha dedotto la conclusione di due contratti a termine, l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2025, e non ha allegato alcunché per il tempo successivo, nemmeno Contr l'attuale iscrizione in graduatoria. Il , da parte sua, ha precisato l'attuale estraneità del ricorrente al sistema scolastico e, in mancanza di ogni contestazione sul punto, il dato è da considerare pacifico. Va allora ricordato che la pronuncia di legittimità già richiamata ha precisato che ai docenti «ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto». Viceversa, ai docenti cui non sia stato accordato il beneficio per cui è causa, e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema scolastico
– ossia la situazione in cui versa la parte ricorrente - «spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio»
[Cass., n. 29961/2023]. Ponendo l'attenzione sulla fattispecie risarcitoria, l'indicazione della Cassazione va intesa nel senso che non è dato individuare alcun danno in re ipsa, ciò che è del resto coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte in materia;
è principio consolidato quello per cui va esclusa la risarcibilità del danno in re ipsa, di fatto coincidente con il c.d. danno-evento, dovendosi invece valutare il solo c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato [cfr., Cass., sez. un., n. 26972/2008], salvi i casi di c.d. danno punitivo, destinati ad attribuire alla condanna risarcitoria una veste ulteriore rispetto a quella di ripristinare lo status quo ante e compatibili con il nostro ordinamento nei soli casi in cui siano oggetto d'un'espressa disposizione normativa [cfr. Cass., sez. un., n. 16601/2017]. In effetti, con la propria pronuncia, la Corte ha indicato il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti con riferimento a «i danni che siano da essi allegati». Essi, come specificato dalla Corte, possono essere sì provati per presunzioni, ma ciò non significa che vadano implicitamente riconosciuti a fronte dell'inadempimento ministeriale, bensì che il loro accertamento – ontologicamente diverso dalla (e logicamente successivo alla) loro allegazione – possa avvenire mediante il procedimento probatorio di cui agli artt. 2727 ss. c.c.. Ugualmente, che si tratti di una posta quantificabile in via equitativa non implica un esonero dall'allegazione e dalla prova del danno, trattandosi d'un'indicazione rilevante rispetto ad un profilo del tutto diverso dall'allegazione e prova del danno e che, a ben vedere, presuppone come positivamente avvenute tanto l'allegazione, quanto la prova, del danno medesimo. Calando queste indicazioni nel caso di specie, è da rilevare che il ricorrente, dopo aver ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale da cui sarebbe derivato il diritto al beneficio per cui è causa, si è limitata a formulare la propria domanda risarcitoria senza minimamente fare cenno ai pregiudizi che avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento ministeriale. Il ricorso, sul punto, tace integralmente, rendendo evidentemente pleonastica ogni indagine probatoria, anche per presunzioni, ed ogni valutazione sulla liquidazione equitativa di un danno che, predicato come in re ipsa, finisce per rivelarsi insussistente [in termini affini, in fattispecie analoga, vd. Trib. Venezia, n. 405/2024; per la rilevanza della prova del danno, v. anche Trib. Milano, n. 2728/2023]. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto del ricorso.
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono liquidate considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa con l'assistenza d'un proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
Contr condanna parte ricorrente a rifondere al le spese del giudizio, liquidate in euro 824,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 15 ottobre 2025
Il Giudice
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