Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto da
IZ IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Mafrici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a) della sentenza n. 1664/2022, pubblicata in data 16.12.2022, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria nel giudizio n.1404/2022 R.G., notificata ai fini dell’esecuzione il 24.1.2023 e munita di attestazioni di passaggio in giudicato del 27.2.2025;
b) della sentenza n. 435/2023, pubblicata in data 9.3.2023, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria nel giudizio n.1406/2022 R.G., notificata ai fini dell’esecuzione il 21.3.2023 e munita di attestazioni di passaggio in giudicato del 27.2.2025;
c) della sentenza n. 436/2023, pubblicata in data 17.3.2023, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria nel giudizio n. 4531/2022 R.G., notificata ai fini della esecuzione il 28.3.2023 e munita di attestazioni di passaggio in giudicato del 27.2.2025;
d) della sentenza n. 989/2024, pubblicata in data 1.7.2024, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria nei giudizi riuniti n. 1670/2022 R.G. e n. 859/2023 R.G., notificata ai fini dell’esecuzione il 5.7.2024 e munita di attestazioni di passaggio in giudicato del 27.2.2025;
e) della sentenza n. 1202/2024, pubblicata in data 13.9.2024, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria nei giudizi riuniti n. 2124/2022 R.G. e n. 5378/2022 R.G., notificata ai fini dell’esecuzione il 20.9.2024 e munita di attestazioni di passaggio in giudicato del 19.3.2025;
f) della sentenza n. 1004/2024, pubblicata in data 1.7.2024, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio n. 762/2023 R.G., notificata ai fini dell’esecuzione il 5.7.2024 e munita di attestazione di passaggio in giudicato del 5.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ME IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato il 20.3.2025 e depositato il 31.3.2025 IA IZ ha agito per l’ottemperanza dei titoli di cui in epigrafe, tutti emessi nei confronti del Comune di Reggio Calabria, limitatamente al capo di condanna relativo al pagamento delle spese processuali distratte in suo favore, chiedendo anche la condanna dell’Ente al pagamento degli interessi legali e della penalità di mora.
2- L’amministrazione intimata, quantunque regolarmente evocata in giudizio a mezzo notifica del ricorso all’indirizzo pec protocollo@pec.reggiocal.it, indicato nel registro I.P.A., non si è costituita.
3- Alla camera di consiglio del 3.12.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Il ricorso è fondato.
5- I titoli oggetto di ottemperanza sono tutti passati in giudicato e sono stati notificati via pec alla sede reale dell’amministrazione intimata così da far decorrere il termine dilatorio (120 giorni) per il pagamento di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
In particolare:
a) la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1664/2022 è passata in giudicato il 17.6.2023 come da attestazione in atti (doc. 1) e, munita di formula esecutiva apposta il 24.1.2024, è stata notificata nell’interesse del distrattario al Comune intimato in pari data (doc 7.1);
b) la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 435/2023 è passata in giudicato il 11.10.2023 come da attestazione in atti (doc. 2) e in data 21.3.2023 era stata notificata nell’interesse dal distrattario al Comune intimato ai fini esecutivi (doc. 8.1);
c) la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 436/2023 (doc. 3) è passata in giudicato il 19.10.2023 come da attestazione in atti (doc. 3) e in data 28.3.2023 era stata notificata nell’interesse del distrattario al Comune intimato ai fini esecutivi (doc. 9.1);
d) la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 989/2024 è passata in giudicato il 4.2.2025 come da attestazione in atti (doc. 4) e il 5.7.2024 era stata notificata nell’interesse del distrattario al Comune intimato ai fini esecutivi (doc. 10.1);
e) la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1202/2024 (doc. 5) è passata in giudicato il 14.3.2025 come da attestazione in atti (doc. 5) e il 20.9.2024 era stata notificata nell’interesse del distrattario al Comune intimato ai fini esecutivi (doc. 11.1);
f) la sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n. 1004/2024 è passata in giudicato come da attestazione in atti (doc. 6) e il 5.7.2024 è stata notificata nell’interesse del distrattario al Comune intimato ai fini esecutivi (doc. 12.1).
6- L’Ente intimato non si è costituito e non ha fornito prova, come sarebbe stato suo onere, dell’avvenuto adempimento.
7- Il ricorso va pertanto accolto e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente sentenza.
8- Quanto alla domanda sugli interessi, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione di ciascun titolo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9.4.2020, n. 1365, Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944; Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786).
9- Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
L’eventuale richiesta di proroga del detto termine di giorni sessanta per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
Il Commissario ad acta :
-) dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento) che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
-) avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato;
-) una volta espletate le indicate operazioni farà pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10- Va, invece, rigettata la domanda di condanna al pagamento di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in quanto, riconosciuti comunque gli interessi, il ritardo maturato dall’amministrazione non è tale da giustificare l’invocata condanna.
11- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, così dispone:
-) ordina al Comune di Reggio Calabria ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione ai titoli di cui in epigrafe mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme rispettivamente ivi indicate, oltre interessi;
-) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’Azienda intimata;
-) rigetta la domanda di penalità di mora;
-) condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato;
-) delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Reggio Calabria, ancorché non costituito, ed al Questore di Reggio Calabria in qualità di designato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN TI, Presidente
ME IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME IO | IN TI |
IL SEGRETARIO