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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.745 dell'anno 2025
TRA avv. PATERNELLO A Pt_1
opponente
E
, Avv. G SCHIAVONE CP_1
opposto conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 l' proponeva opposizione avverso il precetto notificato il Pt_1
5.1.2025 su impulso di , avente ad oggetto le somme oggetto di indebito accertato CP_1 con sentenza n.676/2024 nei termini ivi in dettaglio indicati, chiedendo la declaratoria dell'inesistenza del diritto a procedere in via esecutiva per tali somme oltre alla condanna delle spese legali. Instaurato ritualmente il contraddittorio, resisteva la parte intimata. All'odierna udienza, l'opposto rinunciava al precetto notificato ed alla domanda riconvenzionale articolata e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve dichiararsi la cessata materia del contendere ove si consideri che secondo la costante giurisprudenza la rinuncia al precetto de quo determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione proposto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/1998,
n. 5207).
2. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti ed in considerazione dell'opinabilità delle questioni controverse e della condotta della parte opposta (che ha agevolato la definizione della causa senza una pronuncia di merito, rinunziando al precetto in origine notificato) le spese di causa possono compensarsi per intero.
P.Q.M.
pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Bari 15.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.745 dell'anno 2025
TRA avv. PATERNELLO A Pt_1
opponente
E
, Avv. G SCHIAVONE CP_1
opposto conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 l' proponeva opposizione avverso il precetto notificato il Pt_1
5.1.2025 su impulso di , avente ad oggetto le somme oggetto di indebito accertato CP_1 con sentenza n.676/2024 nei termini ivi in dettaglio indicati, chiedendo la declaratoria dell'inesistenza del diritto a procedere in via esecutiva per tali somme oltre alla condanna delle spese legali. Instaurato ritualmente il contraddittorio, resisteva la parte intimata. All'odierna udienza, l'opposto rinunciava al precetto notificato ed alla domanda riconvenzionale articolata e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di causa. All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve dichiararsi la cessata materia del contendere ove si consideri che secondo la costante giurisprudenza la rinuncia al precetto de quo determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione proposto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 25/05/1998,
n. 5207).
2. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. In applicazione dei principi sopra esposti ed in considerazione dell'opinabilità delle questioni controverse e della condotta della parte opposta (che ha agevolato la definizione della causa senza una pronuncia di merito, rinunziando al precetto in origine notificato) le spese di causa possono compensarsi per intero.
P.Q.M.
pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Bari 15.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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