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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3593 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/03/1983, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, Via Florestano Pepe n.6, presso lo studio dell'avv. Manto Giovanna che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 06/06/1981, elettivamente domiciliata in CP_1 Palermo, Via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Barresi Marta che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1). Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2).Assegnazione casa coniugale L'immobile situato a Palermo nella Via Val di Mazara n 22, in comprietà delle parti, destinato dai coniugi a residenza familiare, rimane assegnato, in via provvisoria, alla coniuge , CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili allo stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con la prole. Non essendo più domiciliato il IG. dall' agosto 2022, con la sottoscrizione del ricorso de Pt_1 quo, si impegna a spostare ufficialmente la propria residenza presso altro immobile entro e non oltre mesi 3 , dandone pronta comunicazione alla coniuge.
3) pagamento utenze, TARES - I.M.U. o equipollente La signora continuerà a sostenere integralmente il costo delle utenze, che sono a servizio CP_1 della casa già destinata a residenza coniugale, situata a Palermo nella Via Val di Mazara n 22. In proposito, le parti statuiscono che, la signora , al momento della sottoscrizione del CP_1 presente accordo, si impegna ed obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze, attualmente intestate al coniuge, a servizio della casa già destinata a residenza coniugale, situata a Palermo nella Via Val di Mazara n 22. La TASI / I.M.U., o equipollente, dell'immobile de quo, se dovuta, sarà sostenere da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La Tares o equipollente, per come già in atto, verrà corrisposta integralmente dalla signora . CP_1 Entrambi i coniugi continueranno a corrispondere al 50% - (attualmente ammontante € 490,00 cad uno, atteso che, in caso di situazioni contingenti legati all'aumento del mutuo ( spread) la rata di mutuo potrebbe aumentare e gravare in più sulle parti, che in tal caso dovranno pro quota corrisponderla al 50% cad uno) la rata di mutuo gravante sull'appartamento sito in Palermo nella Via Val di Mazara n 22., contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto del prefato immobile che, per la parte oggi residua, ammonta a circa € 200.000,00. Le rate scadute ad oggi risultano interamente pagate dal sig. Pt_1 Il suddetto debito si estinguerà naturalmente con il regolare pagamento di tutte i ratei mensili nell'anno 2050. Poiché la suddetta rata di mutuo viene mensilmente addebitata dall'istituto di credito erogante il 20 di ogni mese sul c/c bancario intestato al sig. indi, in proposito, la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegna ad effettuare il versamento della quota parte della rata di mutuo ( 50% in mutuo a tasso fisso ) in suddetto c/c entro ed non oltre il 18 di ogni mese. Inoltre, le parti statuiscono che, in caso di vendita dell'immobile prima dell'estinzione di tutte le rate residue il relativo ricavato verrà impiegato per l'estinzione del mutuo ed il residuo, verrà diviso nella misura del 50% fra i coniugi;
2 3). Affidamento condiviso del figlio minore. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con dimora prevalente presso il domicilio Per_1 della madre, sito in Palermo nella Via Val di Mazara n 22, la quale lo educherà di concerto con il marito, così come di concerto con il IG. dovranno essere prese tutte le decisioni che Pt_1 rivestono particolare importanza riguardo la prole.
4). Regime sul diritto di visita nonché tempi e modalità di presenza del figlio con il padre. Il sig. , al fine di avere una frequentazione costante con la prole, conviene di Parte_1 regolarizzare il diritto di visita, tenendo conto, anche, degli impegni di lavoro del medesimo e di quelli di salute, scolastiche del figliolo e del menage familiare ed impegni personali e lavorativi della sig.ra , secondo i seguenti tempi e modalità qui di seguito indicati;
CP_1
PRIMA E TERZA SETTIMANA DEL MESE: martedì e giovedì Nello specifico, il padre preleverà il minore il giorno del martedì dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà nella medesima giornata anche dopo cena;
dicasi lo stesso per il giorno di giovedì nel quale preleverà il minore dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza della madre la sera stessa;
salvo diversi accordi tra le parti che potranno concordare tempi e modalità diverse.
SECONDA E QUARTA SETTIMANA DEL MESE : martedì, venerdì, sabato e domenica (l'inclusione del fine settimana) Nello specifico, il padre preleverà la prole, il giorno del martedì dall'uscita della scuola e le riaccompagnerà il giorno stesso anche dopo cena, alle ore 21,00; nonché preleverà il bimbo il giorno del venerdì alle ore 16,00 presso la residenza materna per poi accompagnarlo la domenica sera anche dopo cena. Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due ricorrenti non possa presenziare agli incontri ovvero prendere con sé il minore, i giorni prestabiliti ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni lavorativi/ personali del padre e/o impegni di salute e personali ect della madre e purché preventivamente e tempestivamente concordati tra le parti. Padre/madre avranno, altresì, il diritto di tenere con sé per le principali festività religiose e Per_1 civili, con il criterio dell'alternanza e relativo pernottamento e salvo diverso accordi preventivamente stabiliti tra i coniugi. Il tutto dovrà essere attuato tenendo conto delle esigenze di salute, scolastiche ect del minore e delle esigenze lavorative del padre e delle esigenze familiari, e di salute della madre. Periodo delle festività Natalizie e Pasquali Per quanto riguarda le vacanze di Natale, i coniugi convengono che, con il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, dicasi lo stesso per il 31 dicembre, sempre in alternanza, che il minore trascorrerà con la madre e il 1 Gennaio con il padre con l'obbligo di prelevarlo dalla residenza materna ed ivi riaccompagnarlo dopo cena o l'indomani, salvo sempre diverso accordo tra le parti. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dal minore con i rispettivi genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale e con il padre dalle ore 10,00 della mattina con relativo pernottamento, con l'obbligo di accompagnare la prole l'indomani presso la residenza materna. I coniugi si alterneranno, annualmente, in ogni altro giorno di festività civile e religiosa, comprese le festività Pasquali – Pasqua o il lunedì dell'Angelo- per un giorno ciascuno, salvo diversi accordi
- e le ricorrenze. Nelle suddette festività il padre avrà cura di prelevare dalla casa materna Per_1 alle ore 10,00 e di riaccompagnarlo alle ore 21,00, salvo sempre diversi accordi intrapresi tra le parti.
Periodo estivo
3 Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (15 Giugno/15 Settembre) ciascuno dei genitori potrà trascorrere autonomamente con il figliolo un periodo di tempo anche non continuativo di giorni 15, che potrà in ogni caso essere ripartito in due periodi di giorni 7 ciascuno, salvo diverso accordo tra le parti. La signora e il sig. si impegnano a comunicarsi il prescelto periodo da CP_1 Pt_1 trascorrere con il figlio entro e non oltre, il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con il figlio Per_1 fuori dalla sua abituale residenza, entrambi si impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza. I coniugi, in ogni caso, potranno sempre concordare che la permanenza del figlio con il padre possa avvenire in giorni ed orari differenti, sempre e nell'esclusivo interesse dello stesso. Per quanto riguarda, il compleanno di salvo diversi accordi tra i genitori, sarà trascorso con Per_1 entrambi i genitori ed in caso di conflitto, ad anni alterni, con un genitore e poi con l'altro genitore, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
5). Contributo al mantenimento del figliolo Quanto al mantenimento, il sig. provvederà a corrispondere a titolo di Parte_1 mantenimento per il solo figliolo, la somma complessiva di € 433,00 ossia € 400,00 a titolo di mantenimento ed € 33,00 a titolo di contributo al cambio di stagione del figlio La somma complessiva di € 433,00, 00 dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 5 di ogni mese, e sarà soggetta annualmente agli adeguamenti ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo al provvedimento di omologa. L'importo sopra indicato dovrà essere canalizzato dal signor sul conto della signora Pt_1
su sua richiesta ed in tal caso la stessa si obbliga a comunicare al medesimo le sue CP_1 coordinate bancarie e/o postali. Per quanto riguarda, il regime dei cosiddetti AUU “ Assegno Unico Universale” sarà, per accordo intrapreso congiuntamente, percepito al 100%, nell'interesse del figlio dalla genitrice collocataria, IG.ra , rinunciando il IG. già con la sottoscrizione del presente CP_1 Parte_1 atto, alla relativa percezione della quota di propria spettanza.
6). Spese straordinarie per il figlio Il signor provvederà, per una quota pari al 70% ( ed indi al 30% a carico della sig.ra Pt_1
) alle spese straordinarie del figlio che si dovessero rendere necessarie, secondo il CP_1 Per_1 lo “ spese straordinarie” in uso in Tribunale civile di Palermo cui si rimanda a che vengono sottoscritte dalle parti da formare tutt'uno con il presente ricorso. Oltre alla suddette spese, il IG. provvederà per una quota pari al 70% al rimborso delle Pt_2 spese sportive/ludiche sostenute per il minore. 7) Rimborso spese straordinarie Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore se debitamente documentate e preventivamente concordate dai genitori, saranno dovute da questi ultimi contestualmente al momento in cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato, con fattura e ricevute e scontrini fiscali.
8) Detrazione per il figlio a carico. In ordine, alla detrazione fiscale di cui all'art. 12 TUIR (detrazioni fiscali per il figlio a carico) le parti stabiliscono concordemente che la detrazione verrà ripartita in pari misura (50% per ciascun genitore). I coniugi, concordemente, stabiliscono, altresì, che il diritto alla detrazione di cui all'art. 12 TUIR avrà decorso dalla dichiarazione unico 2024 per l'anno d'imposta 2023.
9). Assenza di contribuzione delle parti
4 A tal proposito, le parti, concordemente, dichiarano di rinunciare a qualunque contribuzione di mantenimento l'uno verso l'altro, né mensile né uno tantum. Le parti dichiarano di avere, altresì, già regolamentato qualsiasi ulteriore aspetto di carattere economico e di non avere, pertanto, reciprocamente null'altro a che pretendere né a dare per alcun motivo, titolo o causale.
10). Rilascio del passaporto I coniugi danno il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro senza la presenza del minore. Per il rilascio del passaporto al figlio minore, le parti dovranno prestare il loro consenso dinanzi l'Autorità competente.
11) Momento di decorrenza dei patti I patti concordati decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, e perderanno efficacia ex tunc in caso di mancata loro conferma o non omologazione”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/09/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 104 - P. II – serie A – Anno 2010 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
RG RO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG RO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3593 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/03/1983, elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, Via Florestano Pepe n.6, presso lo studio dell'avv. Manto Giovanna che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 06/06/1981, elettivamente domiciliata in CP_1 Palermo, Via Agrigento n.51, presso lo studio dell'avv. Barresi Marta che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1). Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2).Assegnazione casa coniugale L'immobile situato a Palermo nella Via Val di Mazara n 22, in comprietà delle parti, destinato dai coniugi a residenza familiare, rimane assegnato, in via provvisoria, alla coniuge , CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili allo stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con la prole. Non essendo più domiciliato il IG. dall' agosto 2022, con la sottoscrizione del ricorso de Pt_1 quo, si impegna a spostare ufficialmente la propria residenza presso altro immobile entro e non oltre mesi 3 , dandone pronta comunicazione alla coniuge.
3) pagamento utenze, TARES - I.M.U. o equipollente La signora continuerà a sostenere integralmente il costo delle utenze, che sono a servizio CP_1 della casa già destinata a residenza coniugale, situata a Palermo nella Via Val di Mazara n 22. In proposito, le parti statuiscono che, la signora , al momento della sottoscrizione del CP_1 presente accordo, si impegna ed obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze, attualmente intestate al coniuge, a servizio della casa già destinata a residenza coniugale, situata a Palermo nella Via Val di Mazara n 22. La TASI / I.M.U., o equipollente, dell'immobile de quo, se dovuta, sarà sostenere da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La Tares o equipollente, per come già in atto, verrà corrisposta integralmente dalla signora . CP_1 Entrambi i coniugi continueranno a corrispondere al 50% - (attualmente ammontante € 490,00 cad uno, atteso che, in caso di situazioni contingenti legati all'aumento del mutuo ( spread) la rata di mutuo potrebbe aumentare e gravare in più sulle parti, che in tal caso dovranno pro quota corrisponderla al 50% cad uno) la rata di mutuo gravante sull'appartamento sito in Palermo nella Via Val di Mazara n 22., contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto del prefato immobile che, per la parte oggi residua, ammonta a circa € 200.000,00. Le rate scadute ad oggi risultano interamente pagate dal sig. Pt_1 Il suddetto debito si estinguerà naturalmente con il regolare pagamento di tutte i ratei mensili nell'anno 2050. Poiché la suddetta rata di mutuo viene mensilmente addebitata dall'istituto di credito erogante il 20 di ogni mese sul c/c bancario intestato al sig. indi, in proposito, la sig.ra si Pt_1 CP_1 impegna ad effettuare il versamento della quota parte della rata di mutuo ( 50% in mutuo a tasso fisso ) in suddetto c/c entro ed non oltre il 18 di ogni mese. Inoltre, le parti statuiscono che, in caso di vendita dell'immobile prima dell'estinzione di tutte le rate residue il relativo ricavato verrà impiegato per l'estinzione del mutuo ed il residuo, verrà diviso nella misura del 50% fra i coniugi;
2 3). Affidamento condiviso del figlio minore. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con dimora prevalente presso il domicilio Per_1 della madre, sito in Palermo nella Via Val di Mazara n 22, la quale lo educherà di concerto con il marito, così come di concerto con il IG. dovranno essere prese tutte le decisioni che Pt_1 rivestono particolare importanza riguardo la prole.
4). Regime sul diritto di visita nonché tempi e modalità di presenza del figlio con il padre. Il sig. , al fine di avere una frequentazione costante con la prole, conviene di Parte_1 regolarizzare il diritto di visita, tenendo conto, anche, degli impegni di lavoro del medesimo e di quelli di salute, scolastiche del figliolo e del menage familiare ed impegni personali e lavorativi della sig.ra , secondo i seguenti tempi e modalità qui di seguito indicati;
CP_1
PRIMA E TERZA SETTIMANA DEL MESE: martedì e giovedì Nello specifico, il padre preleverà il minore il giorno del martedì dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà nella medesima giornata anche dopo cena;
dicasi lo stesso per il giorno di giovedì nel quale preleverà il minore dall'uscita della scuola e lo riaccompagnerà presso la residenza della madre la sera stessa;
salvo diversi accordi tra le parti che potranno concordare tempi e modalità diverse.
SECONDA E QUARTA SETTIMANA DEL MESE : martedì, venerdì, sabato e domenica (l'inclusione del fine settimana) Nello specifico, il padre preleverà la prole, il giorno del martedì dall'uscita della scuola e le riaccompagnerà il giorno stesso anche dopo cena, alle ore 21,00; nonché preleverà il bimbo il giorno del venerdì alle ore 16,00 presso la residenza materna per poi accompagnarlo la domenica sera anche dopo cena. Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due ricorrenti non possa presenziare agli incontri ovvero prendere con sé il minore, i giorni prestabiliti ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni lavorativi/ personali del padre e/o impegni di salute e personali ect della madre e purché preventivamente e tempestivamente concordati tra le parti. Padre/madre avranno, altresì, il diritto di tenere con sé per le principali festività religiose e Per_1 civili, con il criterio dell'alternanza e relativo pernottamento e salvo diverso accordi preventivamente stabiliti tra i coniugi. Il tutto dovrà essere attuato tenendo conto delle esigenze di salute, scolastiche ect del minore e delle esigenze lavorative del padre e delle esigenze familiari, e di salute della madre. Periodo delle festività Natalizie e Pasquali Per quanto riguarda le vacanze di Natale, i coniugi convengono che, con il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, dicasi lo stesso per il 31 dicembre, sempre in alternanza, che il minore trascorrerà con la madre e il 1 Gennaio con il padre con l'obbligo di prelevarlo dalla residenza materna ed ivi riaccompagnarlo dopo cena o l'indomani, salvo sempre diverso accordo tra le parti. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dal minore con i rispettivi genitori seguendo il criterio dell'alternanza annuale e con il padre dalle ore 10,00 della mattina con relativo pernottamento, con l'obbligo di accompagnare la prole l'indomani presso la residenza materna. I coniugi si alterneranno, annualmente, in ogni altro giorno di festività civile e religiosa, comprese le festività Pasquali – Pasqua o il lunedì dell'Angelo- per un giorno ciascuno, salvo diversi accordi
- e le ricorrenze. Nelle suddette festività il padre avrà cura di prelevare dalla casa materna Per_1 alle ore 10,00 e di riaccompagnarlo alle ore 21,00, salvo sempre diversi accordi intrapresi tra le parti.
Periodo estivo
3 Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (15 Giugno/15 Settembre) ciascuno dei genitori potrà trascorrere autonomamente con il figliolo un periodo di tempo anche non continuativo di giorni 15, che potrà in ogni caso essere ripartito in due periodi di giorni 7 ciascuno, salvo diverso accordo tra le parti. La signora e il sig. si impegnano a comunicarsi il prescelto periodo da CP_1 Pt_1 trascorrere con il figlio entro e non oltre, il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso, qualora nei suddetti periodi di vacanza i coniugi dovessero spostarsi con il figlio Per_1 fuori dalla sua abituale residenza, entrambi si impegnano a darsene notizia ed a comunicarsi un recapito telefonico del luogo di temporanea permanenza. I coniugi, in ogni caso, potranno sempre concordare che la permanenza del figlio con il padre possa avvenire in giorni ed orari differenti, sempre e nell'esclusivo interesse dello stesso. Per quanto riguarda, il compleanno di salvo diversi accordi tra i genitori, sarà trascorso con Per_1 entrambi i genitori ed in caso di conflitto, ad anni alterni, con un genitore e poi con l'altro genitore, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
5). Contributo al mantenimento del figliolo Quanto al mantenimento, il sig. provvederà a corrispondere a titolo di Parte_1 mantenimento per il solo figliolo, la somma complessiva di € 433,00 ossia € 400,00 a titolo di mantenimento ed € 33,00 a titolo di contributo al cambio di stagione del figlio La somma complessiva di € 433,00, 00 dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 5 di ogni mese, e sarà soggetta annualmente agli adeguamenti ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo al provvedimento di omologa. L'importo sopra indicato dovrà essere canalizzato dal signor sul conto della signora Pt_1
su sua richiesta ed in tal caso la stessa si obbliga a comunicare al medesimo le sue CP_1 coordinate bancarie e/o postali. Per quanto riguarda, il regime dei cosiddetti AUU “ Assegno Unico Universale” sarà, per accordo intrapreso congiuntamente, percepito al 100%, nell'interesse del figlio dalla genitrice collocataria, IG.ra , rinunciando il IG. già con la sottoscrizione del presente CP_1 Parte_1 atto, alla relativa percezione della quota di propria spettanza.
6). Spese straordinarie per il figlio Il signor provvederà, per una quota pari al 70% ( ed indi al 30% a carico della sig.ra Pt_1
) alle spese straordinarie del figlio che si dovessero rendere necessarie, secondo il CP_1 Per_1 lo “ spese straordinarie” in uso in Tribunale civile di Palermo cui si rimanda a che vengono sottoscritte dalle parti da formare tutt'uno con il presente ricorso. Oltre alla suddette spese, il IG. provvederà per una quota pari al 70% al rimborso delle Pt_2 spese sportive/ludiche sostenute per il minore. 7) Rimborso spese straordinarie Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore se debitamente documentate e preventivamente concordate dai genitori, saranno dovute da questi ultimi contestualmente al momento in cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato, con fattura e ricevute e scontrini fiscali.
8) Detrazione per il figlio a carico. In ordine, alla detrazione fiscale di cui all'art. 12 TUIR (detrazioni fiscali per il figlio a carico) le parti stabiliscono concordemente che la detrazione verrà ripartita in pari misura (50% per ciascun genitore). I coniugi, concordemente, stabiliscono, altresì, che il diritto alla detrazione di cui all'art. 12 TUIR avrà decorso dalla dichiarazione unico 2024 per l'anno d'imposta 2023.
9). Assenza di contribuzione delle parti
4 A tal proposito, le parti, concordemente, dichiarano di rinunciare a qualunque contribuzione di mantenimento l'uno verso l'altro, né mensile né uno tantum. Le parti dichiarano di avere, altresì, già regolamentato qualsiasi ulteriore aspetto di carattere economico e di non avere, pertanto, reciprocamente null'altro a che pretendere né a dare per alcun motivo, titolo o causale.
10). Rilascio del passaporto I coniugi danno il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro senza la presenza del minore. Per il rilascio del passaporto al figlio minore, le parti dovranno prestare il loro consenso dinanzi l'Autorità competente.
11) Momento di decorrenza dei patti I patti concordati decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, e perderanno efficacia ex tunc in caso di mancata loro conferma o non omologazione”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/09/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 104 - P. II – serie A – Anno 2010 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
RG RO
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