CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS Parte_1 P.IVA_1
GIANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MILITE PIERLUIGI, con domicilio eletto digitalmente presso il suo indirizzo PEC, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
*** Oggetto: appello avverso la sentenza n. 463/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
23/02/2024 e non notificata
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito in accoglimento dei motivi di appello come meglio esplicati nell'atto d'appello riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 463/2024 pubblicata in data 23.02.2024 nel procedimento portante RG 5504/2022 e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto di di agire in via esecutiva per la somma di Euro Controparte_1
229.639,44 con conseguente inefficacia/improcedibilità del precetto.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna altresì al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio ex art. 96 c.p.c., per aver agito senza la normale prudenza e restituzione della somma di euro 229.639,44 già assegnata in via esecutiva nel procedimento avanti al Tribunale di Treviso RG 2331/2022 (cfr. all. O) ed alla relativa tassa di registro già onorata dalla (cfr. all. P).” CP_2
Per parte appellata
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza 463/2024 del Tribunale di Treviso. Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo l'accertamento
[...] Controparte_1 della nullità e dell'inefficacia dell'atto di precetto, con condanna alle spese di lite. L'opponente sosteneva che rispetto al titolo esecutivo azionato, ossia la sentenza n. 1529/2022 del 04/07/2022 della Corte d'Appello di Venezia che, previo accertamento della nullità di quattro contratti derivati, aveva condannato a pagare la somma di euro 575.012,56, oltre Parte_1 spese di lite, in favore di vi era stato integrale adempimento, in Controparte_1 quanto la stessa aveva provveduto al versamento della somma di complessivi euro 385.916,81
[(cfr. doc. 5 fascicolo di merito di primo grado) di cui: - euro 353.444,05 per sorte capitale, in
2 esecuzione del capo 1 del dispositivo, oltre interessi pari ad euro 11.231,76; - euro 2.502,40 per rimborso oneri CTU, in esecuzione del capo 2 del dispositivo;
- euro 7.632,00 per spese legali di secondo grado di giudizio ed euro 11.106,60 per spese legali di primo grado, in esecuzione del capo 3 del dispositivo] e all'azzeramento del saldo del conto n. 1000/10520 (già n. 5619) di euro
222.568,51, pari ai flussi negativi generati e non pagati al netto di interessi e spese (cfr. docc. 6 e
7 fascicolo di primo grado) che, sommati alla sorte capitale di euro 353.444,05, davano quindi la somma di euro 575.012,56 di cui al capo 1.
L'opponente formulava, in via preliminare, istanza di sospensione parziale Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1529/2022 inaudita altera parte, limitatamente alla somma di euro 229.636,44 oggetto del precetto opposto (somma pari a euro 221.568,51 oltre interessi e spese). Nelle more proponeva ricorso per cassazione avverso la Parte_1 stessa sentenza, censurando, tra l'altro, la mancata verifica dell'effettivo previo pagamento da parte di delle somme da questa ripetute come indebite. Controparte_1
2. Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione Controparte_1
a precetto e dell'istanza di sospensione e chiedendo il rigetto di entrambe. La convenuta opposta deduceva che il merito della controversia, oggetto del giudizio pendente in Cassazione, non poteva essere sindacato in sede di opposizione all'esecuzione e che il credito di euro 229.636,44 che voleva portare in compensazione: a) era costituito da una astratta pretesa Parte_1 creditoria;
b) non era comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, ma antecedente e dunque non suscettibile di compensazione;
c) era, in ogni caso, inesistente.
3. In corso di causa, con provvedimento emesso il 22/11/2022, in via interinale il Giudice sospendeva in parte qua l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1529/2022 della Corte d'Appello di Venezia nelle more dell'espletanda CTU, ritenuta necessaria per verificare se, in base alla consulenza depositata nel primo grado del giudizio di cognizione, ad Controparte_1 spettasse la restituzione della ulteriore somma di € 221.568,51 e se l'operazione contabile
[...] di azzeramento operata da fosse corretta. In data 17/01/2023 il Parte_1 provvedimento cautelare veniva riformato a seguito dell'accoglimento del reclamo formulato da con conseguente revoca della sospensione. Parallelamente, Controparte_1 dopo l'espletamento della CTU, in data 15/03/2023 il provvedimento interinale del 22/11/2022
3 veniva revocato dal Giudice che lo aveva emesso. Quest'ultima decisione veniva, poi, confermata con il rigetto del reclamo formulato da Parte_1
In definitiva, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1529/2022 della Corte d'Appello di Venezia era ripristinata.
4. Con la sentenza n. 463/2024 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione, accertando il diritto di ad agire esecutivamente anche per la somma non Controparte_1 corrisposta, sebbene si trattasse di credito inesistente in parte qua, in quanto nel titolo esecutivo giudiziale era indicato tale importo. Infatti, la sentenza n. 1529/2022 aveva sì riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità dei contratti derivati, ma aveva univocamente affermato che il quantum oggetto della condanna di primo grado si fosse ormai consolidato definitivamente in ragione del difetto di una specifica impugnazione sull'ammontare delle perdite originate dai contratti derivati. In altri termini, la sentenza di secondo grado aveva solo modificato il titolo della condanna da risarcimento delle perdite a restituzione dei pagamenti indebiti, tenendo fermo l'ammontare posto a carico di In ogni caso, Controparte_3 anche a non ritenersi formato il giudicato sul quantum, il sindacato del Giudice dell'opposizione era precluso dal fatto che il controcredito invocato da , in quanto oggetto di Controparte_3 separato giudizio ancora pendente in Cassazione, non era suscettibile di essere portato in compensazione. L'azzeramento del saldo passivo del conto tecnico non poteva essere ritenuto un atto avente efficacia estintiva o solutoria, e comunque era un fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che non era invocabile in sede di opposizione a precetto. La non aveva assolto all'onere di dedurre tempestivamente l'assenza di prova dell'avvenuto CP_2 pagamento, da parte della società immobiliare, degli importi dalla stessa chiesti in ripetizione
(flussi nn. 13-16).
Infine, il Tribunale di Treviso non ravvisava un'ipotesi di abuso del diritto e del processo esecutivo, attagliandosi tale istituto ad altre fattispecie e considerata la circostanza che il credito azionato risultava dal titolo esecutivo. Compensava, comunque, le spese di lite e di CTU.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4 5.1 Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione/applicazione delle norme processuali sui poteri del Giudice dell'opposizione a precetto, segnatamente la violazione dell'art. 615 c.p.c., per non aver il Tribunale seguito l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui il Giudice delle opposizioni ha margine di interpretare il titolo, soprattutto per eventuali discordanze tra realtà e titolo (cfr. Cass. n. 14727/2021 e Cass. S.U. n. 5633/2022 che la richiama a pag. 5). Ad avviso dell'appellante, la CTU espletata in seno al subprocedimento cautelare in corso di causa di primo grado (All. L appellante) aveva acclarato che, sul piano finanziario, l'operazione di azzeramento del saldo del c/c n. 10520 era stata corretta e che alla società immobiliare non spettava in ripetizione la somma di euro 221.568,51 relativa ai flussi nn.
13-16, perché questi ultimi non erano mai stati effettivamente pagati alla Tali risultanze CP_2 consentivano di intendere la portata testuale del capo condannatorio del dispositivo della sentenza azionata in modo conforme alla realtà fattuale. L'appellante ha altresì evidenziato un elemento di incoerenza all'interno della parte motiva della sentenza impugnata, nella parte in cui, prima, aveva affermato che il tema degli effettivi pagamenti era rimasto completamente inesplorato dalla Corte d'Appello e, poi, aveva affermato che sulla questione la Corte aveva preso precisa posizione nel senso della preclusione dell'esame sul quantum per via del giudicato.
5.2 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione/applicazione delle norme sulla compensazione – violazione degli artt. 1241 e ss. c.c. – e delle norme sulle modalità di estinzione di un debito diverse dall'adempimento – violazione dell'art. 1236 c.c. (la rimessione del debito). Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata non aveva inquadrato in modo corretto la questione dell'azzeramento del saldo del conto “tecnico” ove erano appostati i differenziali negativi maturati nel corso del giudizio di primo grado da cui era scaturita la sentenza azionata come titolo. L'appellante ha sostenuto, infatti, che Controparte_1 non aveva mai contestato (anche con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), che i differenziali
[...] negativi dal 30/06/2013 al 30/06/2015 non erano stati mai pagati e, quindi, il riferimento alla compensazione era del tutto errato, posto che la questione atteneva, invece, al valore estintivo o meno rivestito dall'operazione di azzeramento del saldo passivo del conto tecnico compiuta il
29/07/2022, quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza azionata in sede esecutiva.
Il tema era stato affrontato in maniera non corretta dal Tribunale, che non aveva verificato come
5 la rinuncia al saldo passivo azzerandolo dovesse essere qualificata come forma di pagamento, al limite riconducibile ad una forma di “remissione del debito” ex art. 1236 c.c..
5.3 Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per non aver valorizzato la discordanza tra la realtà ed il titolo e l'abuso del diritto e/o del processo esecutivo, con violazione dell'art. 1175 c.c. e 1375 c.c. e art. 88 c.p.c.. Secondo l'appellante, la società immobiliare aveva resistito nel giudizio di opposizione all'esecuzione benché consapevole di non aver mai versato le somme chieste in ripetizione alla e oggetto del precetto. CP_2
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'impugnazione sostenendo che il titolo esecutivo giudiziale era chiaro ed inequivocabile e quindi non vi era spazio per alcun intervento interpretativo del giudice dell'opposizione a precetto, anche alla luce della preclusione maturata in punto di quantum del credito. Inoltre, ad avviso dell'appellata l'unica difesa formulata da Parte_1 nell'opposizione a precetto era consistita nell'eccezione di compensazione, la quale tuttavia doveva ritenersi infondata stante l'assenza di certezza e liquidità del controcredito vantato dalla
Banca. In sede di appello, inammissibilmente, ha sostenuto di aver Parte_1 sollevato in primo grado non tanto un'eccezione di compensazione, quanto piuttosto di inesistenza del credito di euro 229.636,44 invocato dalla società immobiliare. Da ultimo,
l'appellata ha contestato la doglianza in punto di abuso del diritto e del processo richiamando il giudicato formatosi sull'esistenza del credito vantato dalla stessa società immobiliare.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 18/11/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Il primo e il secondo motivo di appello meritano una trattazione congiunta attesa la loro stretta connessione. I motivi sono fondati.
Deve condividersi l'ormai consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole ad una lettura estensiva dell'art. 474 c.p.c. Le Sezioni Unite hanno statuito
6 che “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (Cass. S.U. n. 11066/2012). Dunque, un diritto può ritenersi certo e liquido anche quanto risulti determinabile alla luce di elementi extratestuali e, con riferimento al titolo esecutivo giudiziale, anche a costo che i dati necessari siano desunti da atti acquisiti al processo, nei limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed alla stregua degli atti processuali, indipendentemente dalla formulazione strettamente testuale del provvedimento giudiziale (cfr. Cass. n. 1027/2013). Di recente in sede nomofilattica la Suprema Corte ha ribadito che l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è possibile avvalendosi “solo di quegli atti processuali e documenti che siano stati ritualmente acquisiti nei gradi di merito, dando dimostrazione del rituale ingresso nel processo” (Cass. S.U.
n. 5633/2022). Da ultimo, è stato precisato che, in tema di esecuzione forzata,
“l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (Cass. n. 29003/2024). Peraltro, l'interpretazione extratestuale non può arrivare fino al punto di attribuire al titolo una portata che, in contrasto con quanto risultante dalla lettura congiunta del dispositivo e della parte motiva, sia testualmente difforme dal contenuto documentale di esso (cfr. Cass. n. 5049/2020).
Ciò premesso, occorre valutare se nel caso in esame vi siano elementi che inducano a ritenere sussistente l'estinzione in tutto o in parte del titolo giudiziale.
Nel caso di specie hanno tale rilevanza le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa nel giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. 5504/2022 del Tribunale di Treviso), depositata dall'appellante
[...] sub All. L. Il perito ha assunto come base di partenza del proprio ragionamento la Parte_1 consulenza dallo stesso svolta nel primo grado del giudizio di cognizione (R.G. 7281/2014 del
Tribunale di Treviso), sulla quale ha innestato ulteriori valutazioni tecniche alla luce di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
7 26110/2022, ha affermato che “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo”. Leggendo tale principio a contrario, si desume che in sede di opposizione all'esecuzione, fondata su un titolo esecutivo giudiziale, è ben possibile dedurre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo stesso. Del resto, la Suprema Corte se da un lato richiama la “intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo”, dall'altro puntualizza che il giudice dell'esecuzione conserva un limitato potere di sindacato sul titolo esecutivo “potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n.
26110/2022; cfr. anche Cass. n. 3667/2013).
Nel caso di specie, risulta che, dopo la formazione del titolo esecutivo giudiziale, la ha CP_2 pagato l'importo netto di euro 353.444,05, calcolato come differenza tra l'importo di euro
575.012,56 dovuto in base alla sentenza azionata e l'importo di euro 221.568,51 relativo ai flussi non precedentemente pagati dalla società immobiliare. L'operazione di azzeramento del saldo del conto tecnico n. 10520 (già n. 5619), posta al centro dell'esame del consulente tecnico costituisce, in primo luogo, un fatto astrattamente estintivo del credito restitutorio di euro
221.568,51 vantato ex art. 2033 c.c. da e, in secondo luogo, è Controparte_1 stata effettuata in data 29/07/2022 e, quindi, successivamente alla data di formazione del titolo esecutivo coincidente con la pubblicazione della sentenza n. 1529/2022 del 04/07/2022 della
Corte d'Appello di Venezia. Ne discende che sul punto non è incorsa in Parte_1 alcuna preclusione processuale.
Dalla relazione peritale è emerso il seguente quadro.
Condivisibilmente, il consulente ha evidenziato che la sentenza azionata, nel riformare la
8 decisione di primo grado, ha disatteso l'uso di un criterio economico di quantificazione della somma dovuta, basato sulle perdite originate dai derivati, per adottare invece un criterio finanziario, fondato sugli avvenuti pagamenti da parte della società immobiliare. Effettivamente, mentre la sentenza n. 761/2019 del Tribunale di Treviso aveva statuito la risoluzione per inadempimento e condannato la al risarcimento del danno commisurato alle perdite CP_2 scaturite dai contratti derivati, la sentenza n. 1529/2022 della Corte d'Appello di Venezia ha invece dichiarato la nullità dei contratti derivati e condannato la alla restituzione alla CP_2 società immobiliare delle somme da questa pagate in esecuzione dei derivati nulli e quindi oggettivamente indebite, tenendo fermo il medesimo quantum individuato in primo grado, sul quale la Corte ha rilevato il giudicato per acquiescenza della CP_2
Già in sede di CTU nel giudizio di cognizione, in relazione al derivato IRS Plain Vanilla n.
503300117 (stipulato il 30/03/2005), dal conto corrente n. 1000/2665 erano stati ricostruiti i seguenti flussi in uscita per differenziali: flusso n. 6 del 30/06/2010 per euro 45.077,05; flusso n.
7 del 31/12/2010 per euro 45.223,11; flusso n. 8 del 30/06/2011 per euro 41.627,99; flusso n. 9 del 31/12/2011 per euro 34.515,83; flusso n. 10 del 30/06/2012 per euro 36.167,45; flusso n. 11 del 31/12/2012 per euro 47.037,28; flusso n. 12 del 30/06/2013 per euro 53.962,53. Dunque, fino al 30/06/2013 risultavano dovuti da complessivi euro Controparte_1
303.611,24. Risulta incontestato che tali importi siano stati addebitati in conto corrente alla società immobiliare e dunque pagati.
Con riguardo al medesimo derivato, dal conto corrente n. 1000/5619 erano stati ricostruiti i seguenti flussi in uscita per differenziali: flusso n. 13 del 31/12/2013 per euro 55.725,60; flusso n. 14 del 30/06/2014 per euro 53.537,79; flusso n. 15 del 31/12/2014 per euro 55.670,22; flusso n. 16 del 30/06/2015 per euro 56.634,90. Dunque, i flussi in uscita nn. 13-16 ammontavano ad un totale di euro 221.568,51. Dal 30/06/2022 il conto corrente n. 5619 è stato rinumerato n.
10520.
In data 29/07/2022 la ha azzerato il saldo passivo del conto stesso mediante un'operazione CP_2 del valore di euro 221.568,51. In altri termini, prima che la società immobiliare pagasse tale importo risultante a suo debito, la ha manifestato la propria rinuncia al corrispondente CP_2 credito attraverso il predetto movimento contabile di azzeramento.
9 Dal punto di vista finanziario, è dunque accreditata come condivisibile la tesi secondo cui a non spetta la restituzione della somma di euro 221.568,51, in Controparte_1 ragione della correttezza dell'operazione contabile di azzeramento del saldo del conto n. 10520 e della mancata previa corresponsione di tale somma da parte della società immobiliare in favore della CP_2
Sul piano della qualificazione giuridica, l'azzeramento effettuato il 29/07/2022 da
[...] integra una vicenda estintiva del debito contrattuale gravante su Parte_1 [...]
segnatamente una forma di remissione del debito sopravvenuta alla Controparte_1 formazione del titolo esecutivo, ove la ha azzerato il proprio credito contabile di euro CP_2
221.568,51 in relazione ai flussi nn. 13-16. Dall'insieme degli atti di causa si è infatti acclarato che tale somma non è mai stata richiesta alla società immobiliare né dalla stessa pagata e, tuttavia, risulta oggetto delle poste di dare nel conto sul quale la ha effettuato l'operazione CP_2 di azzeramento.
In definitiva, l'operazione di azzeramento, nella misura in cui ha estinto il debito contabile, risultante dalla documentazione in atti, della società immobiliare verso la ha dato àdito ad CP_2 una diversa forma di pagamento, da parte di e a favore della società Parte_1 immobiliare, della somma di euro 221.568,51, estinguendo, in questo modo (e in uno con il pagamento delle ulteriori somme non precettate), il credito oggetto del titolo giudiziale.
9. In applicazione del criterio della ragione più liquida, la censura di abuso del diritto e del processo esecutivo ascritta a di cui al terzo motivo di appello, Controparte_1 deve ritenersi assorbita, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione a precetto che discende dalla fondatezza del primo e del secondo motivo di appello.
10. Da ultimo, non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellata
[...] per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non avendo la società Controparte_1 immobiliare resistito nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione con mala fede o colpa grave. La mala fede e la colpa grave non possono, infatti, essere integrate dal fatto di aver fatto valere una tesi astrattamente sostenibile ma ritenuta poi infondata all'esito dell'impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
11. In definitiva, va accolto l'appello proposto.
10 12. Le spese di lite del presente grado, uniche richieste dalla parte appellante, vanno poste a carico dell'appellata soccombente e vengono liquidate in dispositivo nei valori richiesti nella nota spese depositata in atti, in quanto aderenti a quelli delle controversie del valore del disputatum di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
a) Accoglie l'opposizione a precetto e accerta l'insussistenza del diritto di Controparte_1 ad agire in via esecutiva per la somma di euro 229.636,44, in quanto estinta;
[...]
b) Condanna alla restituzione a di Controparte_1 Parte_1 quanto ricevuto in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 13/07/2023 emessa nel procedimento esecutivo R.G. es. n. 2331/2022 del Tribunale di Treviso, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo.
2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del Mot dott. Alberto Oliveri
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS Parte_1 P.IVA_1
GIANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MILITE PIERLUIGI, con domicilio eletto digitalmente presso il suo indirizzo PEC, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
*** Oggetto: appello avverso la sentenza n. 463/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
23/02/2024 e non notificata
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito in accoglimento dei motivi di appello come meglio esplicati nell'atto d'appello riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Treviso n. 463/2024 pubblicata in data 23.02.2024 nel procedimento portante RG 5504/2022 e per l'effetto dichiarare insussistente il diritto di di agire in via esecutiva per la somma di Euro Controparte_1
229.639,44 con conseguente inefficacia/improcedibilità del precetto.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio e condanna altresì al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio ex art. 96 c.p.c., per aver agito senza la normale prudenza e restituzione della somma di euro 229.639,44 già assegnata in via esecutiva nel procedimento avanti al Tribunale di Treviso RG 2331/2022 (cfr. all. O) ed alla relativa tassa di registro già onorata dalla (cfr. all. P).” CP_2
Per parte appellata
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza 463/2024 del Tribunale di Treviso. Parte_1
Con vittoria delle spese di lite”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo l'accertamento
[...] Controparte_1 della nullità e dell'inefficacia dell'atto di precetto, con condanna alle spese di lite. L'opponente sosteneva che rispetto al titolo esecutivo azionato, ossia la sentenza n. 1529/2022 del 04/07/2022 della Corte d'Appello di Venezia che, previo accertamento della nullità di quattro contratti derivati, aveva condannato a pagare la somma di euro 575.012,56, oltre Parte_1 spese di lite, in favore di vi era stato integrale adempimento, in Controparte_1 quanto la stessa aveva provveduto al versamento della somma di complessivi euro 385.916,81
[(cfr. doc. 5 fascicolo di merito di primo grado) di cui: - euro 353.444,05 per sorte capitale, in
2 esecuzione del capo 1 del dispositivo, oltre interessi pari ad euro 11.231,76; - euro 2.502,40 per rimborso oneri CTU, in esecuzione del capo 2 del dispositivo;
- euro 7.632,00 per spese legali di secondo grado di giudizio ed euro 11.106,60 per spese legali di primo grado, in esecuzione del capo 3 del dispositivo] e all'azzeramento del saldo del conto n. 1000/10520 (già n. 5619) di euro
222.568,51, pari ai flussi negativi generati e non pagati al netto di interessi e spese (cfr. docc. 6 e
7 fascicolo di primo grado) che, sommati alla sorte capitale di euro 353.444,05, davano quindi la somma di euro 575.012,56 di cui al capo 1.
L'opponente formulava, in via preliminare, istanza di sospensione parziale Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1529/2022 inaudita altera parte, limitatamente alla somma di euro 229.636,44 oggetto del precetto opposto (somma pari a euro 221.568,51 oltre interessi e spese). Nelle more proponeva ricorso per cassazione avverso la Parte_1 stessa sentenza, censurando, tra l'altro, la mancata verifica dell'effettivo previo pagamento da parte di delle somme da questa ripetute come indebite. Controparte_1
2. Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione Controparte_1
a precetto e dell'istanza di sospensione e chiedendo il rigetto di entrambe. La convenuta opposta deduceva che il merito della controversia, oggetto del giudizio pendente in Cassazione, non poteva essere sindacato in sede di opposizione all'esecuzione e che il credito di euro 229.636,44 che voleva portare in compensazione: a) era costituito da una astratta pretesa Parte_1 creditoria;
b) non era comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, ma antecedente e dunque non suscettibile di compensazione;
c) era, in ogni caso, inesistente.
3. In corso di causa, con provvedimento emesso il 22/11/2022, in via interinale il Giudice sospendeva in parte qua l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1529/2022 della Corte d'Appello di Venezia nelle more dell'espletanda CTU, ritenuta necessaria per verificare se, in base alla consulenza depositata nel primo grado del giudizio di cognizione, ad Controparte_1 spettasse la restituzione della ulteriore somma di € 221.568,51 e se l'operazione contabile
[...] di azzeramento operata da fosse corretta. In data 17/01/2023 il Parte_1 provvedimento cautelare veniva riformato a seguito dell'accoglimento del reclamo formulato da con conseguente revoca della sospensione. Parallelamente, Controparte_1 dopo l'espletamento della CTU, in data 15/03/2023 il provvedimento interinale del 22/11/2022
3 veniva revocato dal Giudice che lo aveva emesso. Quest'ultima decisione veniva, poi, confermata con il rigetto del reclamo formulato da Parte_1
In definitiva, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1529/2022 della Corte d'Appello di Venezia era ripristinata.
4. Con la sentenza n. 463/2024 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione, accertando il diritto di ad agire esecutivamente anche per la somma non Controparte_1 corrisposta, sebbene si trattasse di credito inesistente in parte qua, in quanto nel titolo esecutivo giudiziale era indicato tale importo. Infatti, la sentenza n. 1529/2022 aveva sì riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità dei contratti derivati, ma aveva univocamente affermato che il quantum oggetto della condanna di primo grado si fosse ormai consolidato definitivamente in ragione del difetto di una specifica impugnazione sull'ammontare delle perdite originate dai contratti derivati. In altri termini, la sentenza di secondo grado aveva solo modificato il titolo della condanna da risarcimento delle perdite a restituzione dei pagamenti indebiti, tenendo fermo l'ammontare posto a carico di In ogni caso, Controparte_3 anche a non ritenersi formato il giudicato sul quantum, il sindacato del Giudice dell'opposizione era precluso dal fatto che il controcredito invocato da , in quanto oggetto di Controparte_3 separato giudizio ancora pendente in Cassazione, non era suscettibile di essere portato in compensazione. L'azzeramento del saldo passivo del conto tecnico non poteva essere ritenuto un atto avente efficacia estintiva o solutoria, e comunque era un fatto anteriore alla formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che non era invocabile in sede di opposizione a precetto. La non aveva assolto all'onere di dedurre tempestivamente l'assenza di prova dell'avvenuto CP_2 pagamento, da parte della società immobiliare, degli importi dalla stessa chiesti in ripetizione
(flussi nn. 13-16).
Infine, il Tribunale di Treviso non ravvisava un'ipotesi di abuso del diritto e del processo esecutivo, attagliandosi tale istituto ad altre fattispecie e considerata la circostanza che il credito azionato risultava dal titolo esecutivo. Compensava, comunque, le spese di lite e di CTU.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4 5.1 Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erronea interpretazione/applicazione delle norme processuali sui poteri del Giudice dell'opposizione a precetto, segnatamente la violazione dell'art. 615 c.p.c., per non aver il Tribunale seguito l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui il Giudice delle opposizioni ha margine di interpretare il titolo, soprattutto per eventuali discordanze tra realtà e titolo (cfr. Cass. n. 14727/2021 e Cass. S.U. n. 5633/2022 che la richiama a pag. 5). Ad avviso dell'appellante, la CTU espletata in seno al subprocedimento cautelare in corso di causa di primo grado (All. L appellante) aveva acclarato che, sul piano finanziario, l'operazione di azzeramento del saldo del c/c n. 10520 era stata corretta e che alla società immobiliare non spettava in ripetizione la somma di euro 221.568,51 relativa ai flussi nn.
13-16, perché questi ultimi non erano mai stati effettivamente pagati alla Tali risultanze CP_2 consentivano di intendere la portata testuale del capo condannatorio del dispositivo della sentenza azionata in modo conforme alla realtà fattuale. L'appellante ha altresì evidenziato un elemento di incoerenza all'interno della parte motiva della sentenza impugnata, nella parte in cui, prima, aveva affermato che il tema degli effettivi pagamenti era rimasto completamente inesplorato dalla Corte d'Appello e, poi, aveva affermato che sulla questione la Corte aveva preso precisa posizione nel senso della preclusione dell'esame sul quantum per via del giudicato.
5.2 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea interpretazione/applicazione delle norme sulla compensazione – violazione degli artt. 1241 e ss. c.c. – e delle norme sulle modalità di estinzione di un debito diverse dall'adempimento – violazione dell'art. 1236 c.c. (la rimessione del debito). Ad avviso dell'appellante, la sentenza impugnata non aveva inquadrato in modo corretto la questione dell'azzeramento del saldo del conto “tecnico” ove erano appostati i differenziali negativi maturati nel corso del giudizio di primo grado da cui era scaturita la sentenza azionata come titolo. L'appellante ha sostenuto, infatti, che Controparte_1 non aveva mai contestato (anche con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), che i differenziali
[...] negativi dal 30/06/2013 al 30/06/2015 non erano stati mai pagati e, quindi, il riferimento alla compensazione era del tutto errato, posto che la questione atteneva, invece, al valore estintivo o meno rivestito dall'operazione di azzeramento del saldo passivo del conto tecnico compiuta il
29/07/2022, quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza azionata in sede esecutiva.
Il tema era stato affrontato in maniera non corretta dal Tribunale, che non aveva verificato come
5 la rinuncia al saldo passivo azzerandolo dovesse essere qualificata come forma di pagamento, al limite riconducibile ad una forma di “remissione del debito” ex art. 1236 c.c..
5.3 Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per non aver valorizzato la discordanza tra la realtà ed il titolo e l'abuso del diritto e/o del processo esecutivo, con violazione dell'art. 1175 c.c. e 1375 c.c. e art. 88 c.p.c.. Secondo l'appellante, la società immobiliare aveva resistito nel giudizio di opposizione all'esecuzione benché consapevole di non aver mai versato le somme chieste in ripetizione alla e oggetto del precetto. CP_2
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'impugnazione sostenendo che il titolo esecutivo giudiziale era chiaro ed inequivocabile e quindi non vi era spazio per alcun intervento interpretativo del giudice dell'opposizione a precetto, anche alla luce della preclusione maturata in punto di quantum del credito. Inoltre, ad avviso dell'appellata l'unica difesa formulata da Parte_1 nell'opposizione a precetto era consistita nell'eccezione di compensazione, la quale tuttavia doveva ritenersi infondata stante l'assenza di certezza e liquidità del controcredito vantato dalla
Banca. In sede di appello, inammissibilmente, ha sostenuto di aver Parte_1 sollevato in primo grado non tanto un'eccezione di compensazione, quanto piuttosto di inesistenza del credito di euro 229.636,44 invocato dalla società immobiliare. Da ultimo,
l'appellata ha contestato la doglianza in punto di abuso del diritto e del processo richiamando il giudicato formatosi sull'esistenza del credito vantato dalla stessa società immobiliare.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 18/11/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Il primo e il secondo motivo di appello meritano una trattazione congiunta attesa la loro stretta connessione. I motivi sono fondati.
Deve condividersi l'ormai consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole ad una lettura estensiva dell'art. 474 c.p.c. Le Sezioni Unite hanno statuito
6 che “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (Cass. S.U. n. 11066/2012). Dunque, un diritto può ritenersi certo e liquido anche quanto risulti determinabile alla luce di elementi extratestuali e, con riferimento al titolo esecutivo giudiziale, anche a costo che i dati necessari siano desunti da atti acquisiti al processo, nei limiti delle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed alla stregua degli atti processuali, indipendentemente dalla formulazione strettamente testuale del provvedimento giudiziale (cfr. Cass. n. 1027/2013). Di recente in sede nomofilattica la Suprema Corte ha ribadito che l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è possibile avvalendosi “solo di quegli atti processuali e documenti che siano stati ritualmente acquisiti nei gradi di merito, dando dimostrazione del rituale ingresso nel processo” (Cass. S.U.
n. 5633/2022). Da ultimo, è stato precisato che, in tema di esecuzione forzata,
“l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (Cass. n. 29003/2024). Peraltro, l'interpretazione extratestuale non può arrivare fino al punto di attribuire al titolo una portata che, in contrasto con quanto risultante dalla lettura congiunta del dispositivo e della parte motiva, sia testualmente difforme dal contenuto documentale di esso (cfr. Cass. n. 5049/2020).
Ciò premesso, occorre valutare se nel caso in esame vi siano elementi che inducano a ritenere sussistente l'estinzione in tutto o in parte del titolo giudiziale.
Nel caso di specie hanno tale rilevanza le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa nel giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. 5504/2022 del Tribunale di Treviso), depositata dall'appellante
[...] sub All. L. Il perito ha assunto come base di partenza del proprio ragionamento la Parte_1 consulenza dallo stesso svolta nel primo grado del giudizio di cognizione (R.G. 7281/2014 del
Tribunale di Treviso), sulla quale ha innestato ulteriori valutazioni tecniche alla luce di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
7 26110/2022, ha affermato che “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo”. Leggendo tale principio a contrario, si desume che in sede di opposizione all'esecuzione, fondata su un titolo esecutivo giudiziale, è ben possibile dedurre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo stesso. Del resto, la Suprema Corte se da un lato richiama la “intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo”, dall'altro puntualizza che il giudice dell'esecuzione conserva un limitato potere di sindacato sul titolo esecutivo “potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n.
26110/2022; cfr. anche Cass. n. 3667/2013).
Nel caso di specie, risulta che, dopo la formazione del titolo esecutivo giudiziale, la ha CP_2 pagato l'importo netto di euro 353.444,05, calcolato come differenza tra l'importo di euro
575.012,56 dovuto in base alla sentenza azionata e l'importo di euro 221.568,51 relativo ai flussi non precedentemente pagati dalla società immobiliare. L'operazione di azzeramento del saldo del conto tecnico n. 10520 (già n. 5619), posta al centro dell'esame del consulente tecnico costituisce, in primo luogo, un fatto astrattamente estintivo del credito restitutorio di euro
221.568,51 vantato ex art. 2033 c.c. da e, in secondo luogo, è Controparte_1 stata effettuata in data 29/07/2022 e, quindi, successivamente alla data di formazione del titolo esecutivo coincidente con la pubblicazione della sentenza n. 1529/2022 del 04/07/2022 della
Corte d'Appello di Venezia. Ne discende che sul punto non è incorsa in Parte_1 alcuna preclusione processuale.
Dalla relazione peritale è emerso il seguente quadro.
Condivisibilmente, il consulente ha evidenziato che la sentenza azionata, nel riformare la
8 decisione di primo grado, ha disatteso l'uso di un criterio economico di quantificazione della somma dovuta, basato sulle perdite originate dai derivati, per adottare invece un criterio finanziario, fondato sugli avvenuti pagamenti da parte della società immobiliare. Effettivamente, mentre la sentenza n. 761/2019 del Tribunale di Treviso aveva statuito la risoluzione per inadempimento e condannato la al risarcimento del danno commisurato alle perdite CP_2 scaturite dai contratti derivati, la sentenza n. 1529/2022 della Corte d'Appello di Venezia ha invece dichiarato la nullità dei contratti derivati e condannato la alla restituzione alla CP_2 società immobiliare delle somme da questa pagate in esecuzione dei derivati nulli e quindi oggettivamente indebite, tenendo fermo il medesimo quantum individuato in primo grado, sul quale la Corte ha rilevato il giudicato per acquiescenza della CP_2
Già in sede di CTU nel giudizio di cognizione, in relazione al derivato IRS Plain Vanilla n.
503300117 (stipulato il 30/03/2005), dal conto corrente n. 1000/2665 erano stati ricostruiti i seguenti flussi in uscita per differenziali: flusso n. 6 del 30/06/2010 per euro 45.077,05; flusso n.
7 del 31/12/2010 per euro 45.223,11; flusso n. 8 del 30/06/2011 per euro 41.627,99; flusso n. 9 del 31/12/2011 per euro 34.515,83; flusso n. 10 del 30/06/2012 per euro 36.167,45; flusso n. 11 del 31/12/2012 per euro 47.037,28; flusso n. 12 del 30/06/2013 per euro 53.962,53. Dunque, fino al 30/06/2013 risultavano dovuti da complessivi euro Controparte_1
303.611,24. Risulta incontestato che tali importi siano stati addebitati in conto corrente alla società immobiliare e dunque pagati.
Con riguardo al medesimo derivato, dal conto corrente n. 1000/5619 erano stati ricostruiti i seguenti flussi in uscita per differenziali: flusso n. 13 del 31/12/2013 per euro 55.725,60; flusso n. 14 del 30/06/2014 per euro 53.537,79; flusso n. 15 del 31/12/2014 per euro 55.670,22; flusso n. 16 del 30/06/2015 per euro 56.634,90. Dunque, i flussi in uscita nn. 13-16 ammontavano ad un totale di euro 221.568,51. Dal 30/06/2022 il conto corrente n. 5619 è stato rinumerato n.
10520.
In data 29/07/2022 la ha azzerato il saldo passivo del conto stesso mediante un'operazione CP_2 del valore di euro 221.568,51. In altri termini, prima che la società immobiliare pagasse tale importo risultante a suo debito, la ha manifestato la propria rinuncia al corrispondente CP_2 credito attraverso il predetto movimento contabile di azzeramento.
9 Dal punto di vista finanziario, è dunque accreditata come condivisibile la tesi secondo cui a non spetta la restituzione della somma di euro 221.568,51, in Controparte_1 ragione della correttezza dell'operazione contabile di azzeramento del saldo del conto n. 10520 e della mancata previa corresponsione di tale somma da parte della società immobiliare in favore della CP_2
Sul piano della qualificazione giuridica, l'azzeramento effettuato il 29/07/2022 da
[...] integra una vicenda estintiva del debito contrattuale gravante su Parte_1 [...]
segnatamente una forma di remissione del debito sopravvenuta alla Controparte_1 formazione del titolo esecutivo, ove la ha azzerato il proprio credito contabile di euro CP_2
221.568,51 in relazione ai flussi nn. 13-16. Dall'insieme degli atti di causa si è infatti acclarato che tale somma non è mai stata richiesta alla società immobiliare né dalla stessa pagata e, tuttavia, risulta oggetto delle poste di dare nel conto sul quale la ha effettuato l'operazione CP_2 di azzeramento.
In definitiva, l'operazione di azzeramento, nella misura in cui ha estinto il debito contabile, risultante dalla documentazione in atti, della società immobiliare verso la ha dato àdito ad CP_2 una diversa forma di pagamento, da parte di e a favore della società Parte_1 immobiliare, della somma di euro 221.568,51, estinguendo, in questo modo (e in uno con il pagamento delle ulteriori somme non precettate), il credito oggetto del titolo giudiziale.
9. In applicazione del criterio della ragione più liquida, la censura di abuso del diritto e del processo esecutivo ascritta a di cui al terzo motivo di appello, Controparte_1 deve ritenersi assorbita, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione a precetto che discende dalla fondatezza del primo e del secondo motivo di appello.
10. Da ultimo, non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellata
[...] per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non avendo la società Controparte_1 immobiliare resistito nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione con mala fede o colpa grave. La mala fede e la colpa grave non possono, infatti, essere integrate dal fatto di aver fatto valere una tesi astrattamente sostenibile ma ritenuta poi infondata all'esito dell'impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
11. In definitiva, va accolto l'appello proposto.
10 12. Le spese di lite del presente grado, uniche richieste dalla parte appellante, vanno poste a carico dell'appellata soccombente e vengono liquidate in dispositivo nei valori richiesti nella nota spese depositata in atti, in quanto aderenti a quelli delle controversie del valore del disputatum di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
a) Accoglie l'opposizione a precetto e accerta l'insussistenza del diritto di Controparte_1 ad agire in via esecutiva per la somma di euro 229.636,44, in quanto estinta;
[...]
b) Condanna alla restituzione a di Controparte_1 Parte_1 quanto ricevuto in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 13/07/2023 emessa nel procedimento esecutivo R.G. es. n. 2331/2022 del Tribunale di Treviso, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo.
2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del Mot dott. Alberto Oliveri
11