Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7920 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3864 del 2022, proposto da
LA SC e ES SC, rappresentate e difese dagli avvocati Elena Mele e Mario La Magna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Acer - Agenzia Campana Edilizia Residenziale, rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Coppa, Roberto Ferrari e Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. dell'ordinanza n. 186 del 12/07/2022 notificata il 19/07/2022 con la quale si dispone lo sgombero coatto ad horas dell'alloggio ERP di proprietà dell'Acer Campania sito in Napoli quartiere Scampia alla via Cartesio n.5. Is 6 Scala Unica int.60;
2. di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di Acer - Agenzia Campana Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa VA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza n. 186 del 12/07/2022 notificata il 19/07/2022 con la quale il Comune di Napoli ha disposto lo sgombero coatto ad horas dell’alloggio ERP di proprietà di Acer Campania, sito in Napoli, quartiere Scampia, alla via Cartesio n.5. Is 6 scala unica int.60
Con il primo motivo, hanno dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost; D.Lgs.267/2000; della l. n. 241/1990 s.m.i.) violazione del regolamento regionale 11/2019 – eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione di legge per errore di fatto e di diritto – sviamento di potere eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’interesse pubblico; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria; manifesta ingiustizia-incompetenza del dirigente.
L’ingiunzione di rilascio ad horas sarebbe in contrasto con l’art. 30 del regolamento regionale 11/2019 che prevede la previa diffida. Sarebbe affetta da difetto di sufficiente motivazione e violerebbe i principi di ragionevolezza, buon andamento e di imparzialità amministrativa, nonché il principio di proporzionalità.
Parte ricorrente si sofferma, altresì, sull’appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa, che ritiene doversi affermare alla luce della specifica indicazione contenuta nel provvedimento stesso, invocando, in caso contrario, la compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti il Comune di Napoli e ACER Campania. Quest’ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. sulla controversia, richiamando copiosa giurisprudenza.
All’esito dell’udienza straordinaria del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di difetto di giurisdizione di questo T.A.R. sulla controversia in esame è fondata.
2. Per giurisprudenza consolidata, ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 17/03/2025, n.2171, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 dicembre 2024, n. 7412, 11 novembre 2024, n. 6076, 5 giugno 2024, n. 3563, 19 aprile 2023, n. 2401e 17 febbraio 2022, n. 1081) "nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267)." (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621; i suddetti concetti sono stati ribaditi nella successiva sentenza delle SS.UU. 20 luglio 2021 n. 20761 e ordinanza delle SS.UU. 9 febbraio 2023, n. 4012).” .
3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è un ordine di rilascio per occupazione sine titulo dell’alloggio ERP da parte delle ricorrenti. Esse, infatti, come si apprende dalla memoria del Comune, avevano presentato un’istanza di voltura della concessione intestata al loro defunto padre, che era stata respinta in ragione della perdurante morosità sui canoni.
Si tratta, dunque, di una vicenda che integralmente pertiene alla fase esecutiva del rapporto concessorio.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo T.A.R. essendo la controversia devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate stante l’esito in rito del giudizio e la presenza nell’atto impugnato di un’indicazione errata circa il plesso giurisdizionale munito di potestas iudicandi .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR GG, Presidente
VA ZZ, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ZZ | AR GG |
IL SEGRETARIO