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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 13353 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13353 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.
SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2024 e Parte_1 CP_1
premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/01/2007;
1 - che dalla loro unione è nata la figlia (27.5.1998) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
- che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 11.12.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 8675/2017 del 22/12/2017 alle seguenti condizioni: - affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
- diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
- contributo paterno al mantenimento della figlia minore determinato in € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. la casa già domicilio coniugale sita in Via Attilio Micheluzzi n. 130, resta assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme alla figlia maggiorenne Parte_1 non autosufficiente;
2. Il sig. si impegna a versare in favore della figlia , CP_1 Persona_2 fino alla autosufficienza economica della stessa, la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese
2 scolastiche, sportive e sanitarie di natura straordinaria previamente concordate tra i coniugi, eccezion fatta per le spese mediche urgenti;
3. i coniugi si impegnano a comunicarsi i rispettivi, eventuali, cambi di residenza, domicilio e recapito telefonico”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 25/01/2007 (atto n. 6, parte I, S. A sez. XX, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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