Art. 9. (Amministrazione ed erogazione dei fondi)
Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonche' l'erogazione delle spese occorrenti, e' affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.
Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonche' l'erogazione delle spese occorrenti, e' affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.