Articolo 9 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 8Articolo 10
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20 maggio 1971
Art. 9. (Amministrazione ed erogazione dei fondi)

Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonche' l'erogazione delle spese occorrenti, e' affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'ufficio centrale.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971