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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Massari Alessandro Parte_1 ricorrente e
rappresentata e difesa dagli avv. Palla Controparte_1
Michele, Baroni Elisa e Aristei Giulia
Controparte_2 contumace resistente
OGGETTO: nullità accordo sindacale rinuncia solidarietà T.F.R.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.05.2022 il sig. rappresentava di essere stato dipendente Parte_1 della RR OM e TE ET CO OO dal 13/01/2003 al 31/01/2017 e non avendo mai aderito a forme pensionistiche complementari, il TFR veniva accantonato in azienda.
Rappresentava altresì che la OC di cui sopra a partire dal 01.01.2007 era tra le aziende con l'obbligo di versare le quote di TFR, maturate dai propri dipendenti, al Fondo Tesoreria CP_3
A seguito dell'ammissione della suddetta OC alla procedura di liquidazione ex art.14 ter e ss. L. n.
3/2012 in data 14.11.16, mediante approvazione dello stato passivo, il credito del ricorrente per l'intero TFR maturato e rimasto in azienda (dal 13/01/2003 al 31/12/2006) veniva ammesso nella categoria dei crediti privilegiati.
1 A fronte di ciò il ricorrente faceva istanza al fondo di garanzia per ricevere il pagamento del CP_3
TFR rimasto in azienda (1.535,30) e la relativa domanda veniva in prima istanza accolta con CP_ liquidazione dei relativi importi, dopodiché l' con comunicazione del 10.10.19 chiedeva al ricorrente la restituzione ritenendo indebito il pagamento effettuato.
Il ricorrente premetteva, infatti, che in data 27.01.2017 veniva stipulato un contratto di affitto di azienda tra Parte_2
(di seguito .
[...] CP_4
Detto contratto era stato preceduto in data 19.01.2017 da un accordo sindacale ex art. 47comma 4 bis L. n. 428/1990 con il quale, formalmente derogativo dell'art. 2112 c.c., veniva escluso che al personale assunto fossero riconosciuti trattamenti, emolumenti e benefici già goduti nel rapporto con la OO, prevedendosi altresì che tutti i lavoratori interessati fossero tenuti a sottoscrivere, in sede protetta, un verbale di conciliazione con il quale veniva liberata dagli obblighi di CP_4 solidarietà con la OO di cui all'art. 2112 c.c. e subordinando l'efficacia del contratto di affitto all'esclusione di detta solidarietà “anche tramite apposito atto di rinuncia individuale sottoscritto da ciascun lavoratore”.
A seguito di tutto ciò, il 01.02.2017 interveniva, dunque, tra la OC convenuta e il
CP_4 ricorrente il verbale di conciliazione in sede sindacale sopra indicato nell'ambito del quale il lavoratore, passato senza soluzione di continuità alle dipendenze di dichiarava
CP_4 espressamente di rinunciare alla solidarietà nei confronti di fermo restando che “l'abdicazione
CP_4 alla rinuncia alla solidarietà sul TFR da parte del lavoratore non riguarderà eventuali quote ad esso relative che non siano state versate da parte della OO al Fondo Tesoreria presso l' o presso fondi o enti analoghi (ad CP_3 esempio al fondo ENPAIA)”. Si aveva così a tali condizioni la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro del ricorrente con
CP_4
In data 22.04.2019 il ricorrente cessava definitivamente di svolgere attività lavorativa a seguito di dimissioni e la convenuta provvedeva a liquidare al lavoratore il TFR accantonato al Fondo CP_4
Tesoreria maturato durante il periodo in cui lo stesso era stato alle dipendenze della OC medesima (euro 2.262,00).
Il ricorrente chiedeva, quindi, con diffida, alla OC di liquidare sia le quote di trattamento di fine rapporto accantonate in azienda fino al 31.12.2006, che quelle versate periodicamente al Fondo
Tesoreria dal 01.01.2007 fino alla cessazione del rapporto lavorativo con RR OM e TE OC RI OO con il contestuale passaggio senza soluzione di continuità a CP_4
(31.01.2017).
Tale richiesta rimaneva tuttavia senza riscontro.
Pertanto, adiva il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
2 “Voglia -accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità del verbale di accordo ex art. 47 c. 4 bis l.
428/1990 sottoscritto da Parte_2
in data 19/01/2017 nella parte in cui prevede di derogare al regime di solidarietà previsto dall'art.
[...]
2112 c.c. per i crediti che i lavoratori tra cui il ricorrente avevano al momento del trasferimento;
-accertare e dichiarare che il diritto al pagamento del TFR del ricorrente, compreso il TFR versato al CP_5 maturato durante il periodo del precedente rapporto lavorativo con RR OM e TE ET CO
OO, è sorto al momento in cui è definitivamente cessato il rapporto di lavoro fra il ricorrente e RR OM e
ET CO e cioè in data 22/04/2019; CP_1
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal ricorrente in data
01/02/2017 e delle rinunce e transazioni in esso contenute con le quali il sig. rinunciava alla Parte_1 solidarietà di cui all'art. 2112 c.c nei confronti di ,in relazione al Parte_2
TFR maturato durante il rapporto di lavoro intercorso con e dunque con riferimento alle quote di TFR dello stesso versate al Fondo di Tesoreria presso l' nonché alla quota di TFR rimasta in azienda;
CP_3
- e per l'effetto condannare ad anticipare al sig. la quota Parte_2 Parte_1 parte di competenza del fondo TFR versato al anche per il periodo del rapporto lavorativo intercorso con CP_5
RR OM e TE ET CO OO,, pari alla somma di € 18.723,00 o, in caso di incapienza di tale importo sull'ammontare di tutti i contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali da parte della OC convenuta, a comunicare immediatamente al fondo tale incapienza, inviando, tramite i canali previsti (on-line o con file
XML), la domanda di intervento all' ed infine, condannare a CP_3 Parte_2 pagare in favore del ricorrente il TFR rimasto in azienda e relativo al periodo del rapporto lavorativo con RR
OM e TE ET CO OO , per il complessivo ammontare di € 1.530,60” Con vittoria di spese diritti e onorari.”
- RR OM e TE OC RI OO non si costituiva, risultando quindi contumace.
- Si costituiva, invece, la OC resistente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato: CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, per i motivi tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le considerazioni ed i motivi espressi in memoria, previe tutte le declaratorie del caso, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la legittimità dell'accordo ex art. 47, co. 4 bis, L. 428/90 (doc. n. 6) e del verbale di conciliazione individuale sottoscritto dal sig. (doc. n. 11) e, dunque, respingere le domande avversarie per difetto di interesse ad agire del Parte_1 ricorrente e comunque perché infondate nel merito o, in alternativa e comunque accertare e dichiarare la legittimità del verbale di conciliazione individuale sottoscritto dal sig. (doc. n. 11) e, dunque, respingere le domande avversarie per Parte_1 difetto di interesse ad agire del ricorrente e comunque perché infondate nel merito;
nel merito in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3 in via subordinata ritenuta la sua rilevanza e non manifesta fondatezza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 47, co. 4 bis, L. 428/90 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non include le OC in stato di crisi (accertata da una pubblica autorità) e sottoposte ad una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter legge n. 3/2012 tra quelle legittimate alla stipula degli accordi anche in deroga all'art.
2112 c.c. previsti dalla norma del predetto art. 47, co. 4 bis, L. 428/90, in via subordinata laddove l'Ill.mo Giudice accolga le domande avversarie, quantificare le somme dovute al sig. Pt_1 tramite CTU tecnico - contabile, con decurtazione delle somme effettivamente percepite dal lavoratore dalla OC e
[...] dall' (Fondo di garanzia). Controparte_6
In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, Iva e C.p.a. e con condanna della controparte alla refusione delle eventuali spese tecniche che
l'istruttoria rendesse necessarie”.
In particolare, rilevava quanto segue: in seguito all'apertura della procedura di liquidazione di RR
OM e TE OC RI OO intervenuta il 14/11/2016, la OC (che CP_4 era stata costituita il 14 ottobre 2016) avanzava agli organi liquidatori la proposta di affitto dell'azienda RR OM e TE OC RI OO;
affitto che veniva formalizzato, all'esito delle procedure previste, in data 27.1.17. Nel suddetto contratto veniva previsto che
“L'efficacia del presente contratto di affitto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione da parte di tutto il personale dell'allegato “I” (allegato 1 al verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis legge 428/1990 definito quale allegato “L” del presente contratto) dell'atto di conciliazione e rinuncia di cui al punto 9 dell'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, legge n. 428 1990 (ivi allegata sotto il n. 3)”.
La stipula del suddetto contratto era stata, infatti, preceduta in data 19/01/2017 dalla procedura conciliativa sfociata nell'Accordo Sindacale ex art. 47 comma 4-bis legge 428/1990 ed ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 81/2015, tra RR OM e TE OC RI OO, e CP_4 le rappresentanze sindacali , e , il quale al punto 15 prevedeva : CP_7 CP_8 CP_9
“ acquisendo il personale della OO, viene esonerata dalla solidarietà per quanto riguarda i diritti CP_4 maturati dai lavoratori presso la OO medesima. Le parti concordano espressamente che per i dipendenti di cui all'allegato 1, oggetto di acquisizione, verrà esonerata da qualsiasi tipo di solidarietà e pertanto la stessa CP_4 assumerà obbligazioni per il loro trattamento retributivo contributivo diretto e indiretto, ivi compreso il TFR, solo dalla data di decorrenza del contratto di affitto in avanti, intendendosi che ogni trattamento e accantonamento pregresso, ivi compreso il TFR, rimarranno in capo e a carico della . Parte_3
Lo stesso giorno 19/01/2017 il suddetto accordo veniva preventivamente sottoposto ai lavoratori in assemblea appositamente convocata e veniva da essi approvato e sottoscritto: si sottolinea che tra i lavoratori riuniti in assemblea che hanno approvato l'accordo predetto vi era anche il ricorrente odierno ricorrente. Parte_1
4 Successivamente, in data 01/02/2017, in ossequio a quanto previsto al punto n.9 del suddetto
Accordo Sindacale Collettivo, è stato sottoscritto con ogni singolo lavoratore, ivi compreso il ricorrente , un “Verbale di Conciliazione in Sede sindacale”, con il quale sono Parte_1 stati confermati gli accordi raggiunti con il sopra indicato Accordo Collettivo e, in particolar modo, è stata confermata ed accettata espressamente da ogni singolo lavoratore la rinuncia alla solidarietà ex art. 2112 C.C. a favore di in relazione a qualsiasi pretesa retributiva, ivi compreso CP_4 espressamente il TFR, relativamente al pregresso rapporto di lavoro già intercorso con RR OM
e TE OC RI OO.
Dopodiché il ricorrente proseguiva senza soluzione di continuità l'attività lavorativa con la OC resistente sino al 22.04.2019 data di dimissioni in conseguenza delle quali liquidava il TFR CP_4 accantonato presso il Fondo Tesoreria maturato nel periodo di lavoro prestato presso la OC
(01.02.2017-22.04.2019) pari ad euro 2.262,00.
Lo stesso presentava agli organi della liquidazione di RR OM e TE OC Pt_1 RI OO “Domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio”, comprensiva anche della richiesta di pagamento del TFR accantonato presso l'azienda e maturato fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con RR OM e TE OC RI OO, venendo ammesso al passivo per il suddetto TFR.
La OC resistente rappresentava che il ricorrente solo il 20.07.2021, mediante pec, eccepiva la nullità dell'accordo ex art. 47 comma 4 bis Legge 42/1990 e chiedeva il pagamento delle somme di
TFR maturate durante il rapporto di lavoro con RR OM e TE OC RI CP_ OO pari ad euro 23.173,57; rappresentava altresì che il ricorrente ha percepito da la somma di euro 1.535,30 somma richiesta e non restituita all'ente e che comunque la suddetta somma non sarebbe da imputare al TFR dovuto da pertanto chiedeva il rigetto. CP_4
All'esito di trattazione cartolare causa veniva discussa con scambio di note scritte e decisa con sentenza.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Deve darsi atto che questo Giudice si è già pronunciato sulla medesima questione nel giudizio n rg
1065/20 all'esito del quale ha emesso sentenza n. 76/22 prodotta in atti ed oggetto di integrale conferma in sede di giudizio di appello, pertanto la stessa va qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c..
5 “La questione giuridica dirimente ai fini della decisione attiene alla piena e totale validità dell'accordo sindacale adottato in deroga alla previsione di cui all'art. 2112 c.c. in particolare in relazione alla rinuncia al trattamento di fine rapporto nei confronti del cessionario.
Questo Giudice non può che uniformarsi e condividere l'orientamento maggioritario e consolidato della Cassazione che considera il diritto al trattamento di fine rapporto del dipendente ancora in servizio come un diritto futuro con la conseguente nullità di atti di rinuncia.
La sentenza del 28 maggio 2019, n. 14510, della Corte di Cassazione, ribadisce quanto in precedenza già espresso in merito alla rinuncia del TFR del lavoratore. Non discostandosi, infatti, dalle sue precedenti decisioni (Cass., n. 23087/2015, Cass., n. 4822/2005, Cass., n. 16826/2005), la Suprema
Corte asserisce che il diritto alla liquidazione del TFR, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi ancora parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. e dell'art. 1325
c.c.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo a un rapporto di lavoro cessato il 31 gennaio 2008, aveva ritenuto valida la rinuncia all'integrazione del TFR (ossia dell'incidenza sul TFR della retribuzione variabile percepita) effettuata il 10 gennaio 2008 nell'ambito di una conciliazione sindacale, sul rilievo che vi fosse una «sostanziale contestualità» tra i due momenti.
Aderendo a tali principi si ritiene che la rinunzia ad un diritto intanto sia ammissibile e pienamente valida in quanto abbia ad oggetto diritti già maturati e dal contenuto determinato infatti “Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e
1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato" (Cass. n. 23087 del 2015; conf. a Cass. n. 4822 del 2005).
Deve pertanto ritenersi nulla la rinuncia del ricorrente alle quote di TFR maturate durante il periodo in cui lo stesso è stato alle dipendenze di rendendo ultronea ogni ulteriore CP_10 pronuncia in quanto questione assorbente.
Si rileva solamente che, avendo riguardo alla documentazione sopravvenuta prodotta dal ricorrente, è CP_ pacifica la richiesta di restituzione avanzata da in relazione alle somme corrisposte al ricorrente relative alla prestazione di fine rapporto erogata indebitamente dall'ente. La questione non rileva in
6 ordine ai rapporti tra il ricorrente e l'odierna resistente, trattandosi di eventuale indebito percepito dal CP_ ricorrente da ”
La suddetta pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro sentenza n.661/2023,
“ugualmente a parere del Collegio, può dirsi per la rinuncia alla solidarietà in capo a che non era ancora CP_4 attuale ed azionabile al momento del trasferimento di azienda, non essendo attuale ed azionabile il diritto al t.f.r. In assenza del diritto al t.f.r. neppure era presente nel patrimonio del lavoratore il diritto a far valere la solidarietà. Né a tale conclusione osta il fatto che la rinuncia sia stata prevista nel contesto di un accordo stipulato ai sensi dell'art.47 comma 4 bis L.428/1990, al quale ha dato seguito il lavoratore con il conforme verbale di conciliazione in sede sindacale. Come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in coerenza col diritto dell'Unione, l'accordo in questione riguarda le procedure che non siano dirette alla liquidazione dell'azienda, ma alla continuazione dell'attività aziendale, come nel caso di specie, nel quale l'attività è proseguita con l'affitto dell'azienda di Tua OO a CP_4
[..
con mantenimento del personale già dipendente della OO, passato alla cessionaria senza soluzione di continuità.
Per tali situazioni sono possibili accordi diretti a salvaguardare l'occupazione, senza però privare i lavoratori dei diritto loro garantiti dagli artt.3 e 4 della Direttiva 2001/23 (Cass.104/2020, Cass.10415/2020, Cass.32387/2021) tra i quali rientrano “i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento” che devono essere trasferiti al cessionario. Secondo Cass.32387/2021 nella sentenza CGUE 11.6.2009 (C-561/2007) “..la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt.3 e 4 della Direttiva, ‹‹la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi››, il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate ‹‹le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa››, ma senza tuttavia ‹‹privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt.
3 e 4 della direttiva 2001/23››. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso “anche parziale” contenuto nell'art.47, comma 4 bis, l. n. 428/1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (così Cass. nn.10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione)”. Ne deriva la nullità dell'accordo ex art.47 cit. e del conseguente accordo individuale laddove dispone la rinuncia alla solidarietà a carico di
7 rispetto al diritto del lavoratore di percepire dalla stessa il TFR relativo al periodo alle dipendenze della CP_4 cedente .” (Corte d'Appello Firenze sez. lavoro sentenza 661/2023). CP_10
Per questo Tribunale deve dunque ritenersi nulla la rinuncia del ricorrente, nei confronti di CP_4 alle quote di TFR maturate durante il periodo in cui lo stesso è stato alle dipendenze di RR OM
e TE OC RI OO ed essendo questione assorbente si rende, perciò, ultronea ogni ulteriore pronuncia.
Viene solo rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, la richiesta avanzata da di restituzione delle somme indebitamente corrisposte al ricorrente a titolo di TFR risulta CP_3 pacifica, ma la questione non rileva relativamente ai rapporti tra il ricorrente e l'odierna resistente, CP_ poiché trattasi di eventuale indebito percepito dal ricorrente da
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore della causa, considerati i valori minimi di cui al dm 55/14, l'assenza di istruttoria e l'aumento di cui all'art. 4 comma 1bis del dm sopra indicato.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna ad anticipare la Parte_4 quota parte di competenza del fondo TFR versato al Fondo Tesoreria anche per il periodo del rapporto lavorativo intercorso con RR OM e TE OC RI OO pari ad euro 18.723,00.
- Condanna a pagare in favore del ricorrente il TFR rimasto in azienda relativo al periodo CP_4 del rapporto lavorativo con RR OM e TE OC RI OO pari ad euro
1535,30.
- Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.741,70 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a,
c.p.a.
Lucca, 02 aprile 2025 Il Giudice
d.ssa Antonella De Luca
8 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Massari Alessandro Parte_1 ricorrente e
rappresentata e difesa dagli avv. Palla Controparte_1
Michele, Baroni Elisa e Aristei Giulia
Controparte_2 contumace resistente
OGGETTO: nullità accordo sindacale rinuncia solidarietà T.F.R.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.05.2022 il sig. rappresentava di essere stato dipendente Parte_1 della RR OM e TE ET CO OO dal 13/01/2003 al 31/01/2017 e non avendo mai aderito a forme pensionistiche complementari, il TFR veniva accantonato in azienda.
Rappresentava altresì che la OC di cui sopra a partire dal 01.01.2007 era tra le aziende con l'obbligo di versare le quote di TFR, maturate dai propri dipendenti, al Fondo Tesoreria CP_3
A seguito dell'ammissione della suddetta OC alla procedura di liquidazione ex art.14 ter e ss. L. n.
3/2012 in data 14.11.16, mediante approvazione dello stato passivo, il credito del ricorrente per l'intero TFR maturato e rimasto in azienda (dal 13/01/2003 al 31/12/2006) veniva ammesso nella categoria dei crediti privilegiati.
1 A fronte di ciò il ricorrente faceva istanza al fondo di garanzia per ricevere il pagamento del CP_3
TFR rimasto in azienda (1.535,30) e la relativa domanda veniva in prima istanza accolta con CP_ liquidazione dei relativi importi, dopodiché l' con comunicazione del 10.10.19 chiedeva al ricorrente la restituzione ritenendo indebito il pagamento effettuato.
Il ricorrente premetteva, infatti, che in data 27.01.2017 veniva stipulato un contratto di affitto di azienda tra Parte_2
(di seguito .
[...] CP_4
Detto contratto era stato preceduto in data 19.01.2017 da un accordo sindacale ex art. 47comma 4 bis L. n. 428/1990 con il quale, formalmente derogativo dell'art. 2112 c.c., veniva escluso che al personale assunto fossero riconosciuti trattamenti, emolumenti e benefici già goduti nel rapporto con la OO, prevedendosi altresì che tutti i lavoratori interessati fossero tenuti a sottoscrivere, in sede protetta, un verbale di conciliazione con il quale veniva liberata dagli obblighi di CP_4 solidarietà con la OO di cui all'art. 2112 c.c. e subordinando l'efficacia del contratto di affitto all'esclusione di detta solidarietà “anche tramite apposito atto di rinuncia individuale sottoscritto da ciascun lavoratore”.
A seguito di tutto ciò, il 01.02.2017 interveniva, dunque, tra la OC convenuta e il
CP_4 ricorrente il verbale di conciliazione in sede sindacale sopra indicato nell'ambito del quale il lavoratore, passato senza soluzione di continuità alle dipendenze di dichiarava
CP_4 espressamente di rinunciare alla solidarietà nei confronti di fermo restando che “l'abdicazione
CP_4 alla rinuncia alla solidarietà sul TFR da parte del lavoratore non riguarderà eventuali quote ad esso relative che non siano state versate da parte della OO al Fondo Tesoreria presso l' o presso fondi o enti analoghi (ad CP_3 esempio al fondo ENPAIA)”. Si aveva così a tali condizioni la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro del ricorrente con
CP_4
In data 22.04.2019 il ricorrente cessava definitivamente di svolgere attività lavorativa a seguito di dimissioni e la convenuta provvedeva a liquidare al lavoratore il TFR accantonato al Fondo CP_4
Tesoreria maturato durante il periodo in cui lo stesso era stato alle dipendenze della OC medesima (euro 2.262,00).
Il ricorrente chiedeva, quindi, con diffida, alla OC di liquidare sia le quote di trattamento di fine rapporto accantonate in azienda fino al 31.12.2006, che quelle versate periodicamente al Fondo
Tesoreria dal 01.01.2007 fino alla cessazione del rapporto lavorativo con RR OM e TE OC RI OO con il contestuale passaggio senza soluzione di continuità a CP_4
(31.01.2017).
Tale richiesta rimaneva tuttavia senza riscontro.
Pertanto, adiva il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
2 “Voglia -accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità del verbale di accordo ex art. 47 c. 4 bis l.
428/1990 sottoscritto da Parte_2
in data 19/01/2017 nella parte in cui prevede di derogare al regime di solidarietà previsto dall'art.
[...]
2112 c.c. per i crediti che i lavoratori tra cui il ricorrente avevano al momento del trasferimento;
-accertare e dichiarare che il diritto al pagamento del TFR del ricorrente, compreso il TFR versato al CP_5 maturato durante il periodo del precedente rapporto lavorativo con RR OM e TE ET CO
OO, è sorto al momento in cui è definitivamente cessato il rapporto di lavoro fra il ricorrente e RR OM e
ET CO e cioè in data 22/04/2019; CP_1
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal ricorrente in data
01/02/2017 e delle rinunce e transazioni in esso contenute con le quali il sig. rinunciava alla Parte_1 solidarietà di cui all'art. 2112 c.c nei confronti di ,in relazione al Parte_2
TFR maturato durante il rapporto di lavoro intercorso con e dunque con riferimento alle quote di TFR dello stesso versate al Fondo di Tesoreria presso l' nonché alla quota di TFR rimasta in azienda;
CP_3
- e per l'effetto condannare ad anticipare al sig. la quota Parte_2 Parte_1 parte di competenza del fondo TFR versato al anche per il periodo del rapporto lavorativo intercorso con CP_5
RR OM e TE ET CO OO,, pari alla somma di € 18.723,00 o, in caso di incapienza di tale importo sull'ammontare di tutti i contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali da parte della OC convenuta, a comunicare immediatamente al fondo tale incapienza, inviando, tramite i canali previsti (on-line o con file
XML), la domanda di intervento all' ed infine, condannare a CP_3 Parte_2 pagare in favore del ricorrente il TFR rimasto in azienda e relativo al periodo del rapporto lavorativo con RR
OM e TE ET CO OO , per il complessivo ammontare di € 1.530,60” Con vittoria di spese diritti e onorari.”
- RR OM e TE OC RI OO non si costituiva, risultando quindi contumace.
- Si costituiva, invece, la OC resistente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato: CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, per i motivi tutti sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le considerazioni ed i motivi espressi in memoria, previe tutte le declaratorie del caso, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la legittimità dell'accordo ex art. 47, co. 4 bis, L. 428/90 (doc. n. 6) e del verbale di conciliazione individuale sottoscritto dal sig. (doc. n. 11) e, dunque, respingere le domande avversarie per difetto di interesse ad agire del Parte_1 ricorrente e comunque perché infondate nel merito o, in alternativa e comunque accertare e dichiarare la legittimità del verbale di conciliazione individuale sottoscritto dal sig. (doc. n. 11) e, dunque, respingere le domande avversarie per Parte_1 difetto di interesse ad agire del ricorrente e comunque perché infondate nel merito;
nel merito in via principale respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3 in via subordinata ritenuta la sua rilevanza e non manifesta fondatezza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 47, co. 4 bis, L. 428/90 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non include le OC in stato di crisi (accertata da una pubblica autorità) e sottoposte ad una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter legge n. 3/2012 tra quelle legittimate alla stipula degli accordi anche in deroga all'art.
2112 c.c. previsti dalla norma del predetto art. 47, co. 4 bis, L. 428/90, in via subordinata laddove l'Ill.mo Giudice accolga le domande avversarie, quantificare le somme dovute al sig. Pt_1 tramite CTU tecnico - contabile, con decurtazione delle somme effettivamente percepite dal lavoratore dalla OC e
[...] dall' (Fondo di garanzia). Controparte_6
In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, Iva e C.p.a. e con condanna della controparte alla refusione delle eventuali spese tecniche che
l'istruttoria rendesse necessarie”.
In particolare, rilevava quanto segue: in seguito all'apertura della procedura di liquidazione di RR
OM e TE OC RI OO intervenuta il 14/11/2016, la OC (che CP_4 era stata costituita il 14 ottobre 2016) avanzava agli organi liquidatori la proposta di affitto dell'azienda RR OM e TE OC RI OO;
affitto che veniva formalizzato, all'esito delle procedure previste, in data 27.1.17. Nel suddetto contratto veniva previsto che
“L'efficacia del presente contratto di affitto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione da parte di tutto il personale dell'allegato “I” (allegato 1 al verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis legge 428/1990 definito quale allegato “L” del presente contratto) dell'atto di conciliazione e rinuncia di cui al punto 9 dell'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, legge n. 428 1990 (ivi allegata sotto il n. 3)”.
La stipula del suddetto contratto era stata, infatti, preceduta in data 19/01/2017 dalla procedura conciliativa sfociata nell'Accordo Sindacale ex art. 47 comma 4-bis legge 428/1990 ed ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 81/2015, tra RR OM e TE OC RI OO, e CP_4 le rappresentanze sindacali , e , il quale al punto 15 prevedeva : CP_7 CP_8 CP_9
“ acquisendo il personale della OO, viene esonerata dalla solidarietà per quanto riguarda i diritti CP_4 maturati dai lavoratori presso la OO medesima. Le parti concordano espressamente che per i dipendenti di cui all'allegato 1, oggetto di acquisizione, verrà esonerata da qualsiasi tipo di solidarietà e pertanto la stessa CP_4 assumerà obbligazioni per il loro trattamento retributivo contributivo diretto e indiretto, ivi compreso il TFR, solo dalla data di decorrenza del contratto di affitto in avanti, intendendosi che ogni trattamento e accantonamento pregresso, ivi compreso il TFR, rimarranno in capo e a carico della . Parte_3
Lo stesso giorno 19/01/2017 il suddetto accordo veniva preventivamente sottoposto ai lavoratori in assemblea appositamente convocata e veniva da essi approvato e sottoscritto: si sottolinea che tra i lavoratori riuniti in assemblea che hanno approvato l'accordo predetto vi era anche il ricorrente odierno ricorrente. Parte_1
4 Successivamente, in data 01/02/2017, in ossequio a quanto previsto al punto n.9 del suddetto
Accordo Sindacale Collettivo, è stato sottoscritto con ogni singolo lavoratore, ivi compreso il ricorrente , un “Verbale di Conciliazione in Sede sindacale”, con il quale sono Parte_1 stati confermati gli accordi raggiunti con il sopra indicato Accordo Collettivo e, in particolar modo, è stata confermata ed accettata espressamente da ogni singolo lavoratore la rinuncia alla solidarietà ex art. 2112 C.C. a favore di in relazione a qualsiasi pretesa retributiva, ivi compreso CP_4 espressamente il TFR, relativamente al pregresso rapporto di lavoro già intercorso con RR OM
e TE OC RI OO.
Dopodiché il ricorrente proseguiva senza soluzione di continuità l'attività lavorativa con la OC resistente sino al 22.04.2019 data di dimissioni in conseguenza delle quali liquidava il TFR CP_4 accantonato presso il Fondo Tesoreria maturato nel periodo di lavoro prestato presso la OC
(01.02.2017-22.04.2019) pari ad euro 2.262,00.
Lo stesso presentava agli organi della liquidazione di RR OM e TE OC Pt_1 RI OO “Domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio”, comprensiva anche della richiesta di pagamento del TFR accantonato presso l'azienda e maturato fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con RR OM e TE OC RI OO, venendo ammesso al passivo per il suddetto TFR.
La OC resistente rappresentava che il ricorrente solo il 20.07.2021, mediante pec, eccepiva la nullità dell'accordo ex art. 47 comma 4 bis Legge 42/1990 e chiedeva il pagamento delle somme di
TFR maturate durante il rapporto di lavoro con RR OM e TE OC RI CP_ OO pari ad euro 23.173,57; rappresentava altresì che il ricorrente ha percepito da la somma di euro 1.535,30 somma richiesta e non restituita all'ente e che comunque la suddetta somma non sarebbe da imputare al TFR dovuto da pertanto chiedeva il rigetto. CP_4
All'esito di trattazione cartolare causa veniva discussa con scambio di note scritte e decisa con sentenza.
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Deve darsi atto che questo Giudice si è già pronunciato sulla medesima questione nel giudizio n rg
1065/20 all'esito del quale ha emesso sentenza n. 76/22 prodotta in atti ed oggetto di integrale conferma in sede di giudizio di appello, pertanto la stessa va qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c..
5 “La questione giuridica dirimente ai fini della decisione attiene alla piena e totale validità dell'accordo sindacale adottato in deroga alla previsione di cui all'art. 2112 c.c. in particolare in relazione alla rinuncia al trattamento di fine rapporto nei confronti del cessionario.
Questo Giudice non può che uniformarsi e condividere l'orientamento maggioritario e consolidato della Cassazione che considera il diritto al trattamento di fine rapporto del dipendente ancora in servizio come un diritto futuro con la conseguente nullità di atti di rinuncia.
La sentenza del 28 maggio 2019, n. 14510, della Corte di Cassazione, ribadisce quanto in precedenza già espresso in merito alla rinuncia del TFR del lavoratore. Non discostandosi, infatti, dalle sue precedenti decisioni (Cass., n. 23087/2015, Cass., n. 4822/2005, Cass., n. 16826/2005), la Suprema
Corte asserisce che il diritto alla liquidazione del TFR, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi ancora parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. e dell'art. 1325
c.c.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, con riguardo a un rapporto di lavoro cessato il 31 gennaio 2008, aveva ritenuto valida la rinuncia all'integrazione del TFR (ossia dell'incidenza sul TFR della retribuzione variabile percepita) effettuata il 10 gennaio 2008 nell'ambito di una conciliazione sindacale, sul rilievo che vi fosse una «sostanziale contestualità» tra i due momenti.
Aderendo a tali principi si ritiene che la rinunzia ad un diritto intanto sia ammissibile e pienamente valida in quanto abbia ad oggetto diritti già maturati e dal contenuto determinato infatti “Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e
1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato" (Cass. n. 23087 del 2015; conf. a Cass. n. 4822 del 2005).
Deve pertanto ritenersi nulla la rinuncia del ricorrente alle quote di TFR maturate durante il periodo in cui lo stesso è stato alle dipendenze di rendendo ultronea ogni ulteriore CP_10 pronuncia in quanto questione assorbente.
Si rileva solamente che, avendo riguardo alla documentazione sopravvenuta prodotta dal ricorrente, è CP_ pacifica la richiesta di restituzione avanzata da in relazione alle somme corrisposte al ricorrente relative alla prestazione di fine rapporto erogata indebitamente dall'ente. La questione non rileva in
6 ordine ai rapporti tra il ricorrente e l'odierna resistente, trattandosi di eventuale indebito percepito dal CP_ ricorrente da ”
La suddetta pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro sentenza n.661/2023,
“ugualmente a parere del Collegio, può dirsi per la rinuncia alla solidarietà in capo a che non era ancora CP_4 attuale ed azionabile al momento del trasferimento di azienda, non essendo attuale ed azionabile il diritto al t.f.r. In assenza del diritto al t.f.r. neppure era presente nel patrimonio del lavoratore il diritto a far valere la solidarietà. Né a tale conclusione osta il fatto che la rinuncia sia stata prevista nel contesto di un accordo stipulato ai sensi dell'art.47 comma 4 bis L.428/1990, al quale ha dato seguito il lavoratore con il conforme verbale di conciliazione in sede sindacale. Come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in coerenza col diritto dell'Unione, l'accordo in questione riguarda le procedure che non siano dirette alla liquidazione dell'azienda, ma alla continuazione dell'attività aziendale, come nel caso di specie, nel quale l'attività è proseguita con l'affitto dell'azienda di Tua OO a CP_4
[..
con mantenimento del personale già dipendente della OO, passato alla cessionaria senza soluzione di continuità.
Per tali situazioni sono possibili accordi diretti a salvaguardare l'occupazione, senza però privare i lavoratori dei diritto loro garantiti dagli artt.3 e 4 della Direttiva 2001/23 (Cass.104/2020, Cass.10415/2020, Cass.32387/2021) tra i quali rientrano “i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento” che devono essere trasferiti al cessionario. Secondo Cass.32387/2021 nella sentenza CGUE 11.6.2009 (C-561/2007) “..la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt.3 e 4 della Direttiva, ‹‹la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi››, il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate ‹‹le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa››, ma senza tuttavia ‹‹privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt.
3 e 4 della direttiva 2001/23››. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso “anche parziale” contenuto nell'art.47, comma 4 bis, l. n. 428/1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (così Cass. nn.10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione)”. Ne deriva la nullità dell'accordo ex art.47 cit. e del conseguente accordo individuale laddove dispone la rinuncia alla solidarietà a carico di
7 rispetto al diritto del lavoratore di percepire dalla stessa il TFR relativo al periodo alle dipendenze della CP_4 cedente .” (Corte d'Appello Firenze sez. lavoro sentenza 661/2023). CP_10
Per questo Tribunale deve dunque ritenersi nulla la rinuncia del ricorrente, nei confronti di CP_4 alle quote di TFR maturate durante il periodo in cui lo stesso è stato alle dipendenze di RR OM
e TE OC RI OO ed essendo questione assorbente si rende, perciò, ultronea ogni ulteriore pronuncia.
Viene solo rilevato che, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, la richiesta avanzata da di restituzione delle somme indebitamente corrisposte al ricorrente a titolo di TFR risulta CP_3 pacifica, ma la questione non rileva relativamente ai rapporti tra il ricorrente e l'odierna resistente, CP_ poiché trattasi di eventuale indebito percepito dal ricorrente da
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore della causa, considerati i valori minimi di cui al dm 55/14, l'assenza di istruttoria e l'aumento di cui all'art. 4 comma 1bis del dm sopra indicato.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna ad anticipare la Parte_4 quota parte di competenza del fondo TFR versato al Fondo Tesoreria anche per il periodo del rapporto lavorativo intercorso con RR OM e TE OC RI OO pari ad euro 18.723,00.
- Condanna a pagare in favore del ricorrente il TFR rimasto in azienda relativo al periodo CP_4 del rapporto lavorativo con RR OM e TE OC RI OO pari ad euro
1535,30.
- Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.741,70 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a,
c.p.a.
Lucca, 02 aprile 2025 Il Giudice
d.ssa Antonella De Luca
8 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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