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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 1908/2024
Verbale di udienza del 13/6/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Vincenzina Salvatore che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento.-
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429
c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'udienza del 13.06.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nella causa civile iscritta al n. 1908/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre ipotesi” e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzina Salvatore ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_1 ex art- 417-bis c. 1 c.p.c., dal Dirigente p.t. ed elettivamente domiciliata presso l'
[...]
in , alla via Giuseppe Controparte_2 CP_1
Marotta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di: “-
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di P Operatore Socio Assistenziale dall'a. 2003/2004 sino all'a. s. 2015/2016, per i trienni
2014/2017 e 2017/2020 in conformità alla Tabella A/5 allegata ai decreti nn.717/2014 e n.
640/2017; - ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE DI 15,07 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo AA e di
19,02 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo CS, per i trienni 2014/2017 e
2017/2020; - CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno in relazione ai contratti siglati dal personale ATA avente un punteggio inferiore a quello della ricorrente, avuto riguardo – quale criterio di quantificazione – alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe dovuto percepire pari ad € 12.768,40 netti;
ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia e/o determinata dal CTU, alla cui nomina, sin da ora, non ci si oppone;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, ciascuna per la propria competenza, al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 4,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
- condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
La ricorrente, collaboratrice scolastica inserita nella Prima fascia delle Graduatorie
Provinciali per il Personale ATA, deduceva di aver prestato servizio in qualità di Operatore
Socio-Assistenziale (O.S.A.) alle dipendenze delle Istituzioni Scolastiche Pubbliche della
Provincia di per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s. CP_1
2003/2004, sino all'a.s. 2014/2015.
Precisava di essere stata assunta direttamente dai Dirigenti Scolastici con contratti a tempo determinato, per un totale di 67 mesi.
Deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di
Istituto di III^ Fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2014/2017 e di aver ottenuto l'attribuzione di 0.05/ punti per mese e, quindi, 3,35 punti complessivi per il servizio O.S.A.. Lamentava l'errato calcolo del punteggio per il servizio prestato, ritenendo il proprio diritto alla attribuzione di 10,05 punti, pari a 0.15 punti al mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Esponeva, poi, di aver presentato domanda di conferma della permanenza nelle graduatorie di istituto A.T.A., senza dichiarare il servizio O.S.A. già precedentemente dichiarato, in conformità a quanto prevede l'art.
5.4 DM. n. 640/2017, precisando di aver comunque dichiarato in calce alla domanda il punteggio relativo al precedente triennio.
Eccepiva la violazione dei DD.MM. 717/2014 e 640/2017, nonché del principio di non discriminazione, della clausola 4 dell'Accordo Quadro e del principio del legittimo affidamento, ritenendo il proprio diritto all'attribuzione di 15,50 punti per il profilo di
Assistente Amministrativo e di 19,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico.
Riteneva, inoltre, di aver subito un danno a causa della illegittima condotta del CP_1 convenuto, in quanto costretta ad accettare incarichi meno vantaggiosi, sia in termini di durata che di retribuzione, rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere con il corretto riconoscimento del servizio espletato negli anni 2003/2015.
In particolare, evidenziava che l'Amministrazione aveva stipulato, per quegli anni scolastici, contratti a tempo determinato con Collaboratori Scolastici aventi punteggio inferiore al proprio spettante.
Allegava, di poi, una tabella riepilogativa contenente le retribuzioni che avrebbe percepito considerato l'integrale riconoscimento del servizio OSA prestato, ritenendo, infine, il proprio diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni mensili che sarebbero state percepite e al punteggio di servizio che sarebbe maturato previo riconoscimento ab initio del servizio OSA.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 6.03.2025 si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente instando per il rigetto del ricorso.
In punto di diritto, rappresentava che il servizio prestato in qualità di operatore socio- assistenziale a progetto (CO.CO.CO.) o con contratto d'opera, non è oggetto di valutazione, stante la insussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione, non equiparabile al servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali, né ad altro servizio comunque prestato.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Deve richiamarsi il disposto normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai cd. “precedenti conformi”, formatisi in seno all'intestato Tribunale, statuitivi di principi relativi all'errata valutazione del titolo di servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione
Scolastica in qualità di O.S.A. che si ritiene di condividere. (Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo sentenza n. 924/2024, R.G. n.
2486/2023; dott.ssa Monica d'Agostino sentenza n. 1077/2024, R.G. n. 1159/2023; dott.
Ciro Luce ordinanza n. 6174/2025, R.G. n. 1131/2025.).
Nel presente giudizio, analogamente a quanto avvenuto in quelli richiamati, la ricorrente chiede l'accertamento del maggior punteggio per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali, non riguardando la fattispecie il punteggio prestato per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali.
In particolare, nella sentenza n. 924/2024, R.G. n. 2486/2023 (dott. Domenico Vernillo) si legge quanto segue: “…l'introduzione nelle istituzioni scolastiche della figura dell'Operatore
Socio-Assistenziale aveva la funzione di incentivare l'integrazione, nell'ambito delle attività scolastiche degli alunni diversamente abili attraverso processi di integrazione di carattere anche ricreativo. Nonostante tale figura professionale fosse contemplata da progetti finanziati dall'Ente Provincia, il personale adibito svolgeva la propria attività secondo le direttive del Dirigente Scolastico, all'interno dei locali dell'istituto e per un orario coincidente con quello previsto per la durata delle lezioni. A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto in giudizio gli attestati di svolgimento del servizio O.S.A., redatti dai Dirigenti Scolastici, i quali impiegavano le risorse in base al fabbisogno dell'istituto con compiti sovrapponibili a quelli del collaboratore scolastico o assistente amministrativo. Tali osservazioni impongono di ritenere che l'attività prestata dalla parte ricorrente, in virtù dei suddetti contratti appare, pertanto, del tutto assimilabile al
“servizio” reso presso istituzioni scolastiche statali senza richiedere la sussistenza di un rapporto d'impiego subordinato. Il servizio di O.S.A., di cui la ricorrente chiede il riconoscimento, pur essendo già attribuito nell'inserimento nelle graduatorie provinciali,
è stato espletato in forza di un contratto di collaborazione con i singoli istituti scolastici, il che ne configura la sussumibilità nella fattispecie astratta di “altro servizio effettivo comunque prestato”. Peraltro, non è caduta in contestazione l'effettività del servizio in questione, così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione …, né la natura pubblica degli istituti presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, natura che, in ogni caso, sembra potersi ravvisare dai contratti e dagli attestati di servizio suddetti. Risulta, dunque, irrilevante che il servizio non sia stato prestato dalla ricorrente in forza di contratto di pubblico impiego, così come è irrilevante quale sia stato il soggetto pubblico che abbia conferito l'incarico
(purché sia pubblico). La …disposizione di cui all'allegato A/1 lett. B) n. 3, infatti, valorizza esclusivamente una specifica circostanza di fatto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ossia l'effettivo espletamento del servizio in una scuola pubblica, senza attribuire rilevanza alla natura del rapporto. Non a caso, identica disposizione è contenuta nel D.M. 640/2017 e nel D.M. 50/2021, che disciplinano l'aggiornamento, per il periodo di interesse, delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. (cfr. allegato A/5 lett. B n. 5). In sostanza, il punteggio in questione è attribuito per qualunque servizio e per qualunque fonte giuridica che lo abbia originato, purché sia effettivo e prestato presso scuole pubbliche, il che è pacifico nel caso di specie.”.
In conclusione, va dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante come rivendicato in ricorso.
Il resistente è, perciò, tenuto, ai sensi dell'art. 63 co. 2 D. Lgs. 165/2001, a CP_1 rideterminare il punteggio in conformità per il profilo professionale di interesse e a collocare la ricorrente nella graduatoria definitiva di I fascia del personale A.T.A., nella posizione di conseguenza spettante.
4. Quanto invece alla domanda risarcitoria, la stessa risulta altresì fondata, in quanto la parte ricorrente ha adempiuto all'onere della prova su di essa incombente e dimostrato che in assenza della illegittima decurtazione del punteggio così come effettuato dall'Amministrazione ella avrebbe perlomeno svolto la propria attività lavorativa nel periodo dal 30.10.2017 al 30.6.2018 per 36 ore settimanali e dal 22.10.2018 al 30.6.2019 per
36 ore settimanali, così come si evince dagli atti di causa (v. all.ti n. 16 e 17).
Tale danno si ritiene possa essere quantificato nella retribuzione che la ricorrente avrebbe percepito nel periodo suddetto e quantificabile in € 12.768,40.
L'Amministrazione convenute va, per l'effetto, inoltre condannata al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 4,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali di prossimità sulle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato, Parte_1 nelle scuole pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s.
2003/2004 sino all'a.s. 2015/2016, per 67 mesi, e del relativo punteggio, pari a 0,15 punti per ciascun mese;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di III Parte_1 fascia per il personale A.T.A., di complessivi 15,07 per il servizio O.S.A. in relazione al profilo AA e di 19,02 punti per il servizio O.S.A. in relazione al profilo CS, per i trienni 2014/2017 e 2017/2020;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al riconoscimento del maggior punteggio, pari ad un incremento di 4,50 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato;
4) condanna l'Amministrazione convenuta, in persona dei l.r.p.t., al risarcimento del danno in favore della ricorrente che liquida in € 12.768,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 13.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)