TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 226/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. CARLUCCIO SIMONA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio civile a Imperia in data 08/06/2019; Per_
• hanno avuto minorenne.
• hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Imperia l'08/06/2019 (trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune anno 2019, parte I, atto n. 22) tra e Parte_1
, alle seguenti concordate condizioni: Parte_2
2 1. i coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome nel reciproco rispetto, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro, con facoltà di fissare la residenza ove crederanno, anche all'estero, con espresso e reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche in relazione alla minore;
Per_
2. per quanto concerne la figlia minore allo scopo di garantire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo da entrambi cura, educazione e istruzione, le parti convengono che la stessa resti affidata a entrambi i genitori, che avranno un paritario ruolo nel provvedere alle sue esigenze educative, sociali e morali, mentre le decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore, i quali seguiranno le sue naturali inclinazioni e favoriranno in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. ferma restando la titolarità e l'esercizio comune della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori, la minore continuerà ad avere presso l'abitazione della madre, la sua stabile residenza e collocazione, ovvero in Imperia, Vecchia Piemonte n°79 int. 3 ed in ogni caso fino a quando la stessa avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) dal sabato e fino alla domenica, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di martedì mercoledì e giovedì pomeriggio dopo l'orario scolastico, salvo diverso migliore accordo tra le parti e comunque nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, ovvero Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro, così come saranno alternati tra i genitori il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
c) così nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua e la Pasquetta;
d) nelle vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi di volta in volta;
5. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla IG.ra , in Pt_1 Pt_2
contanti o tramite assegno o altro mezzo equipollente o tramite versamento su conto corrente, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% della spesa straordinaria relativa alle spese accessorie non ricomprese nell'assegno periodico e così specificate:
a) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di
Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo
3 scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti;
d) spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari.
e) spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo;
f) spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, che saranno interamente a carico del genitore intenderà beneficiare di detto ausilio, come precedentemente concordato;
6. resteranno in ogni caso a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa, le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo, provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa.
Tali spese supportate per i figli da entrambi i genitori potranno, per espresso accordo tra di loro, essere dedotte al 50% dalle rispettive dichiarazioni dei redditi solo se effettivamente esborsate e/o rimborsate;
7. gli assegni familiari resteranno nella disponibilità del genitore collocatario (madre) come per Legge. L'altro genitore, laddove richiesto dall'Inps, vi rinuncerà e firmerà ogni modulistica all'uopo necessaria. In ogni caso tutte le spese da affrontare in merito a cure in generale, fatte salve quelle urgenti, istruzione, sport, attività ricreative e comunque scelte in genere che riguardano la minore, dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo;
4 8. le parti si impegnano a provvedere al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, dei due finanziamenti ancora in essere su conto corrente cointestato n°1000/18412 presso l'istituto di credito filiale di Imperia, le cui rate mensili ammontano alla Controparte_1 complessiva somma di € 309,72 e ciò sino all'estinzione di detti debiti;
9. i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere per legge, dandosi comunque atto che entrambi sono economicamente autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altra;
10. le parti, dato atto delle loro condizioni economico e reddituali, hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente la divisione degli altri beni mobili comuni e, pertanto, dichiarano e riconoscono di avere regolato tutti i rapporti economici tra loro intercorsi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del rapporto di coniugio, rinunciando a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione proposta e da promuoversi anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio in relazione ai titoli qui azionati.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 26/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
5