Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3630/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 10.12.2024 tra:
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Augusto Bevignani n. 9 presso lo Studio dell'avv. Giuseppe de Simone (c.f. , fax 06 68890453, C.F._2 indirizzo p.e.c.: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura a margine
- APPELLANTE -
CONTRO
7.100.000.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. ed iscritta al n.2109611 del P.IVA_1 P.IVA_2
R.E.A. di Milano, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo della Banche al n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM
Società per Azioni, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa
Italiana S.p.A., in persona della Dott.ssa munita dei relativi poteri in CP_3 forza di procura speciale autenticata dal Notaio Dott. in Persona_2
P.IVA data 24.11.2020, rep. 63687 e racc. n. rappresentato e difeso in questo procedimento dall'avv. prof. Stefano D'Ercole (CF ) - fax C.F._3
06/6864800 – PEC – e dall'avv. Nicola Email_2
Palombi (CF ) – PEC C.F._4
- ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_3 studio in Roma, Via in Arcione, n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15533/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
15533/2020 con cui il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande dal medesimo proposte nei confronti della condannandolo altresì al pagamento in favore di CP_1 controparte delle spese e competenze di causa.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
pag. 2/8 A) Mancata ammissione della ctu.
B) Mancato ordine di esibizione.
C) Regime finanziario utilizzato dalla controparte nella determinazione del piano di rimborso e nullità assoluta degli interessi per violazione degli articoli 1284,
1325,1344, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché delle Delibere CICR 9.2.2000
e 4.3.2000 e della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.
D) Regime finanziario di capitalizzazione composta, ammortamento alla francese, anatocismo occulto e violazione degli artt. 821 e 1283 c.c.
E) Violazione della legge 108/1996.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: 1) ordinare alla Banca appellata di produrre il piano di rimborso aggiornato del rapporto controverso, con evidenza di tutti gli importi addebitati a titolo di interessi, anche moratori, di commissioni e di spese;
2) disporre CTU contabile, comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza matematica ed attuariale.
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'indeterminatezza degli interessi applicati dalla banca e corrisposti dalla parte appellata e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con rata costante in regime finanziario di interesse semplice e con applicazione dell'interesse nella misura legale ovvero nella misura di cui all'art. 117 TUB;
2) accertare e dichiarare che il TEG contrattuale, determinato ex art. 644 c.p., risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso secondo giustizia;
pag. 3/8 3) in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
4) valutare la condotta assunta dalla Banca in sede di mediazione ed applicare le sanzioni di legge”.
Si è costituita la banca la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per manifesta infondatezza dello stesso, ai sensi degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
2) nel merito: respingere le domande avanzate con l'atto di appello, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 15533/2020, emessa dal
Tribunale di Roma in data 4/11/2020 e notificata in data 11.11.2020;
3) in via istruttoria: respingere la richiesta di CTU ex adverso proposta in quanto tardiva ed inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 10.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c. essendo state indicate sia le parti della sentenza da riformarsi che i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
E', invece, nel merito che esso va respinto.
Con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza per non avere il Giudice di prime cure ammesso la invocata ctu. contabile.
pag. 4/8 La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Rientra, infatti, tra i poteri discrezionale del Giudice valutare caso per caso se ricorrano i presupposti per la ammissione di una ctu.
Nel caso di specie il Tribunale, sulla base delle argomentazioni esposte dalle parti e della documentazione dalle stesse offerta, ha ritenuto che la richiesta ctu. fosse inammissibile non potendo essa supplire alla carenza probatoria nella quale sarebbe incorsa parte attrice, sia perché avrebbe avuto chiara natura esplorativa.
Ebbene, ritiene il Collegio che bene abbia fatto il Tribunale a respingere la richiesta potendosi condividere le relative argomentazioni.
Non v'è alcun dubbio, infatti, che a fronte delle domande di nullità del contratto e di ripetizione di indebito, fosse preciso onere dell'attore produrre tutta la documentazione necessaria (contratti ed e/c) e, in ogni caso, non poteva essere demandata al ctu. la soluzione di questioni giuridiche di competenze della A.G.
Dunque, il motivo va disatteso.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo con cui il lamenta che il Pt_1
Tribunale avrebbe dovuto emettere provvedimento ex art. 210 c.p.c
In effetti, a parte quanto già correttamente evidenziato dal Giudice di prima istanza in ordine alla sussistenza della documentazione sulla base della quale parte attrice ha agito, quest'ultima avrebbe dovuto e potuto tempestivamente fare istanza di quella ritenuta mancante alla controparte ex art. 119 TUB ed in modo preciso, così come altrettanto in modo puntuale avrebbe dovuto fare in sede di giudizio nel formulare la richiesta ex art. 210
c.p.c..
Non avendo in tal senso provveduto il la richiesta è stata giustamente respinta ed Pt_2 anche in questa sede non può che pervenirsi alla medesima conclusione, per cui il motivo va respinto.
pag. 5/8 Il terzo e quarto motivo attengono alla ritenuta nullità del criterio di ammortamento c.d.
“alla francese” in quanto, a detta dell'appellante, affetto da grave nullità per indeterminatezza e per evidente violazione dell'anatocismo applicato in modo occulto dalla banca.
Anche dette censure vanno rigettate.
Sulla questione dell'ammortamento “alla francese” già questo Collegio si è più volte pronunciato e, da ultimo, è intervenuta anche la S.C.
In particolare, rileva il Collegio che il piano di ammortamento alla francese prevede la restituzione del mutuo attraverso il pagamento di una rata costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente. Esso esclude in radice il verificarsi di fenomeni anatocistici, in quanto la formula matematica utilizzata per individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite utilizza il criterio del c.d. sconto composto. Tale criterio è lungi dal porsi in danno del mutuatario, poiché risulta assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote corrisponda all'importo mutuato, e non incide sul separato conteggio degli interessi, che avviene applicando le regole dell'interesse semplice. Di conseguenza, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun aumento dei costi per il cliente, bensì soltanto una differente allocazione degli interessi nel tempo, in misura maggiore nelle prime rate e inferiore nelle ultime.
Va peraltro evidenziato, come sopra accennato, come proprio di recente le SS.UU. si siano pronunciate in merito al detto tipo di ammortamento affermando il seguente principio: “in tema di mutuo , a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
I due motivi vanno pertanto respinti, non risultando in ogni caso superato il tasso soglia.
pag. 6/8 Al riguardo, infatti, ancora una volta è intervenuta la S.C. che, con riferimento alla questione della rilevanza, ai fini del calcolo del tasso soglia usura, anche degli interessi moratori, ha definitivamente affermato il principio per cui anche gli interessi di mora ricadono sotto il vincolo del non superamento del tasso soglia (Cass. SS.UU. 18.9.2020 n.
19597).
La medesima S.C., tuttavia, in questo confermata anche da successive pronunce (Cass.
16.5.2022 n. 15505), ha affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 196/08 art. 2 comma 4, vanno qualificati ipso iure usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi con interessi moratori”.
Dunque, la doglianza degli appellanti riproposta in questo grado non è condivisibile e va respinta.
Anche il motivo con cui si censura la sentenza di primo grado per non avere il Giudicante considerato, ai fini del calcolo del TEG anche la penale per la estinzione anticipata, non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, ancora una volta non ci si può esimere dall'evidenziare che questa Corte si è ripetutamente pronunciata in senso conforme anche ai Giudici di Legittimità, affermando che proprio il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè, a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 15533/2020 Tribunale di Roma, così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della banca appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 7.616,00 per competenze (fascia tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8