Articolo 6 della Legge 2 dicembre 1991, n. 384
Articolo 5Articolo 7
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6 dicembre 1991
Art. 6. 1. Nel primo comma dell'articolo 10 del regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell' articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , le parole "da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".
Note all'art. 6:
- Il testo del primo comma dell'art. 10 del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, approvato con D.P.R. n. 577/1982 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della 'piccola industria' ed uno della 'proprieta' edilizia'".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 406/1980 (Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi) e' il seguente:
"Art. 2. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966 , nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunita' europea di cui all'art. 1, sara' provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma".
Entrata in vigore il 6 dicembre 1991
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