Art. 6. 1. Nel primo comma dell'articolo 10 del regolamento concernente "norme sui servizi di prevenzione incendi" in esecuzione dell' articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , le parole "da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".
Note all'art. 6:
- Il testo del primo comma dell'art. 10 del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, approvato con D.P.R. n. 577/1982 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della 'piccola industria' ed uno della 'proprieta' edilizia'".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 406/1980 (Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi) e' il seguente:
"Art. 2. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966 , nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunita' europea di cui all'art. 1, sara' provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma".
Note all'art. 6:
- Il testo del primo comma dell'art. 10 del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, approvato con D.P.R. n. 577/1982 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della 'piccola industria' ed uno della 'proprieta' edilizia'".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 406/1980 (Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi) e' il seguente:
"Art. 2. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966 , nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 .
Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunita' europea di cui all'art. 1, sara' provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma".