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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 346/2024 degli affari civili contenziosi nato a [...] il [...] (Avv. BALDI ELENA) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. AMERICO ALESSIO) CP_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 20.5.2025
1
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 4 agosto 1984, con . CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati tre figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 12.9.2023, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Giudice delegato nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 1296/2023, depositata il 2.10.2023.
Si costituiva in giudizio la quale, in via principale, eccepiva l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la mancata produzione della documentazione reddituale di cui all'art 473 bis. 12
c.p.c. e della sentenza di separazione munita della attestazione di passaggio in giudicato;
in subordine, aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la previsione in suo favore di un assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, venivano adottati i provvedimenti urgenti e, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è improponibile stante la mancata osservanza del termine dilatorio previsto dalla legge.
La L. n. 898 del 1970, art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), come modificato dalla L. n. 55 del 2015, stabilisce che la domanda di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta nel caso in cui "b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero e'' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi 2 ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza".
Orbene, nel caso in esame, difetta certamente il rispetto del termine dilatorio che, nel caso di specie, si ritiene sia quello semestrale. Ciò in quanto le parti, in sede di separazione, avevano raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento di conclusioni congiuntamente concordate.
È bene precisare infatti, che, a seguito della riforma Cartabia, non è più prevista la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale. Tuttavia, ritiene il Collegio che nelle ipotesi in cui le parti raggiungano un accordo in corso di causa e in assenza di una trasformazione in senso tecnico, debba applicarsi il termine dilatorio di sei mesi poiché la fattispecie è perfettamente assimilabile a una separazione consensuale “trasformata” in base al vecchio rito.
Orbene, come anticipato, nel caso in esame il termine dilatorio non è rispettato neppure applicando tale termine.
Infatti, i coniugi, erano comparsi dinanzi al Giudice delegato nel giudizio di separazione all'udienza del 12.9.2023, mentre il giudizio di divorzio è stato introdotto in data 12 febbraio
2024.
La domanda deve quindi essere dichiarata improponibile.
La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano applicando i minimi tabellari di cui al d.m. n. 55/2004 avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-dichiara improponibile la domanda;
-condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro
2.905,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
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