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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11987/2024 RG fissata all'udienza del 27/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. ORLANDO Parte_1
FRANCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
1 4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1. La sig.ra , dipendente del , è stata assunta con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 CP_2 con decorrenza giuridica dal 01/09/2013 e decorrenza economica dal 01/09/2014, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area B, profilo assistente ammini- strativo, quale vincitrice di concorso per soli titoli.
2. Precedentemente all'assunzione in ruolo, parte ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze della medesima ammini-strazione con plurimi contratti stipulati a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 fino all'anno scolastico 20012/2013; è stata immessa in ruolo, come già precisato, con decorrenza giuridica dal 01/09/2013 e decorrenza economica dal
01/09/2014; ha successivamente superato l'anno di prova e chiesto la ricostruzione della carriera.
3. Il Ministero resistente – Controparte_3
– LEIC845004 - con Decreto n. 335 del 20/11/2014, ha provveduto alla ricostruzione della
[...] carriera della dipendente, che si allega.
4. L'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013. Tanto si evince dal richiamo all'art. 1, comma 1, lettera b) del DPR 122/2013, erroneamente interpretato.
Contesta la legittimità della scelta ministeriale e conclude come sopra.
Il , nel costituirsi, ha eccepito prescrizione dei crediti e infondatezza nel merito CP_1 del ricorso.
***
1. Va precisato come la questione oggetto di contenzioso sia stata oggetto di un articolato panorama giurisprudenziale a livello di merito. La stessa questione ha visto anche la giurisprudenza di legittimità pronunciarsi: dapprima, in via di mero obiter dictum e, da ultimo, con decisioni che ex professo hanno affrontato la questione.
2. La Corte di cassazione con le sentenze n. 13618 e n. 13619 del 2025 ha affermato:
2 …in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella CP_1 pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali. …
3. La citate decisioni, che sembrano comporre il contrato sviluppatosi in sede di merito e – parzialmente – in sede di legittimità, consentono quindi di ritenere riconosciuta l'anzianità per il 2013 ai soli fini giuridici.
4. In vista della presente udienza, parte ricorrente – con le note di trattazione – ha fatto presente che:
Pertanto, conformandosi al su citato orientamento nomofilattico e nel rispetto del principio dell'emendatio libelli, parte ricorrente limita la propria domanda all'accertamento e condanna di parte avversa al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, con esclusione delle domande volte alla rimozione degli effetti economici.
Tale limitazione della domanda appare pienamente rientrante nei poteri del dominus e determina la cessazione della materia del contendere in parte qua (punti 2, 3 e 4 delle conclusioni). Resta quindi assorbita l'eccezione di prescrizione del , essendo CP_1
l'anzianità giuridica oggetto di diritto imprescrittibile.
3 5. Sulle spese, va fatto presente che la domanda relativa all'anzianità giuridica e quella relativa all'anzianità a fini economici sono domande diverse suscettibili di diverso esito
(come ha insegnato la recente giurisprudenza di legittimità). Inoltre, la specifica materia ha visto la necessità di un intervento nomofilattico chiarificatore e ciò senza sottacere la complessità della giurisprudenza di merito. Si è quindi in presenza di una novità giurisprudenziale (parla di superamento – almeno parziale – di precedente orientamento) e di una ipotesi di soccombenza reciproca (le domande di cui alle conclusioni sono tra loro autonome e non vi è mera differenza quantitativa, arg. ex SU 32061/2022). Ciò determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11987/2024, così provvede: accoglie il ricorso – per quanto in motivazione - limitatamente al punto 1 delle conclusioni e per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente al riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità per l'anno 2013; dichiara cessata la materia del contendere per le rinunciate porzioni di domanda;
spese compensate.
Lecce, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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