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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4416 / 2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
Il giorno 10/12/2025 alle ore 11:15 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini per la causa di cui in epigrafe sono presenti:
- per , l'avv. PIERCARLO BONINI, in sostituzione dell'avv. Parte_1
NE IO;
- per , nessuno compare;
Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni:
- l'avv. Bonini come da ricorso in appello;
Visto l'articolo 429 cod. proc. civ. il giudice ordina la discussione orale della causa.
L'avv. Bonini discute la causa richiamando le tesi espresse negli scritti difensivi e contestando le avverse. Rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 15:10 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da provvedimento unito al presente verbale.
Perugia il 10/12/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 1 di 5 N. 4416 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 4416, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castelnuovo di Conza (SA), via Parte_1
Roma, n. 15, presso l'avv. Andrea ON e l'avv. Paola Aiuta che lo assistono e difendono giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
, domiciliato ex lege in via degli Offici, n. 14,
[...] CP_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la assiste e difende per legge;
CP_1
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza che precede,
PER L'APPELLANTE
Come da atto di appello,
“
1. dichiarare ammissibile l'appello proposto e, in accoglimento dello stesso, riformare la impugnata sentenza n. 190/2024 nella parte in cui la non è stata condannata al Controparte_1
Pagina 2 di 5 pagamento delle spese e delle competenze professionali, in favore del sottoscritto procuratore antistatario
e, conseguentemente:
2. condannare la al pagamento delle spese sostenute per l'iscrizione della causa a Controparte_1 ruolo pari ad € 43,00 a titolo di contributo unificato e delle competenze professionali relative al precedente grado di giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 147/2022 e s.m.i., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo;
3. condannare la al pagamento delle spese sostenute per l'iscrizione della causa a Controparte_1 ruolo pari ad € 91,50 (di cui € 64,50 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) e delle competenze professionali relative al presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del suddetto D.M. e da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
PER L'APPELLATO
Non comparso, come da conclusioni in comparsa;
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
in subordine, contenere la condanna entro limiti di giustizia con spese della presente fase compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sezione Polizia
Stradale di elevava verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 180 CP_1
0001052951 del 27 ottobre 2023, a carico di , recante sanzione pecuniaria di Parte_1 euro 895 euro (se pagata oltre 60 giorni), per il seguente illecito ex art. 180 c. 8 cod. strada “non ottemperava all'invito di esibire ad un ufficio di Polizia i documenti richiesti. Si precisa che l'invito era stato formulato con il verbale PTR/2817001361 … redatto da … in data 24 agosto
2023” con riferimento al pregresso verbale, in atti, con il quale si comminava (anche all'impresa obbligata in solido) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 86,50 (se pagata oltre i 60 giorni) perché, quale conducente dipendente di impresa di trasporto, circolava sprovvisto di documenti attestanti la sussistenza di un rapporto di lavoro, producendo esclusivamente il contratto di lavoro, e si intimava “di portare in visione regola contratto con Unilav o busta pagata”.
Con ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di affermava CP_1 Parte_1 di aver adempiuto all'intimazione, dinanzi alla Polizia di Stato, sottosezione di Polizia
Stradale di Eboli in data 27 agosto 2023 come da documentazione addotta a riprova.
Pagina 3 di 5 Instaurato il contraddittorio, la si costituiva con il funzionario delegato per CP_1 un verso instando per la conferma del provvedimento impugnato e rimettendosi alle conclusioni dell'organo verbalizzante, che tuttavia opinava per l'accoglimento del ricorso.
In esito all'udienza del 9 aprile 2023 il Giudice di Pace di pronunciava la CP_1 sentenza 9 aprile 2024, n. 190, con la quale accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
2. – Avverso detta sentenza propone appello il vittorioso nel merito, Pt_1 chiedendone la parziale riforma con riferimento al capo delle spese ed esponendo la soccombenza della controparte e la mancata illustrazione di alcuna ragione della disposta compensazione.
Ritualmente integrato il contraddittorio, si è costituita l'intimata
[...]
, sostenendo che le ragioni della compensazione si Controparte_2 rinverrebbero implicitamente nel provvedimento gravato, stante il comportamento collaborativo dell'amministrazione; ha sostenuto altresì che il privato sarebbe stato onerato di agire, preliminarmente, in via amministrativa di autotutela così evitando l'insorgenza del contenzioso. Ha concluso per il rigetto, o in subordine, contenere la condanna entro limiti di giustizia con spese della fase di appello compensate.
3. – Chiamata la causa all'udienza del 10 dicembre 2025 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata quindi decisa mediante lettura della presente sentenza come da verbale che precede.
4. – L'appello è fondato e merita accoglimento.
È infatti evidente che in prime cure l'amministrazione era integralmente soccombente e che non è stata espressa alcuna ragione di compensazione, che comunque non potrebbe rinvenirsi neppure del comportamento dell'amministrazione che – in effetti solo in giudizio e a fronte di conclusioni peraltro contraddittorie – non ha inciso unilateralmente sull'atto (dando così luogo ad una cessazione della materia del contendere), non risultando in effetti alcun obbligo per il sanzionato di agire in via amministrativa o in richiesta di autotutela prima di agire in giudizio.
Vero è, dunque, che a norma dell'art. 92 cod. proc. civ., come dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77, può essere disposta la compensazione delle spese di lite anche per gravi e straordinarie ragioni analoghe a quelle previste
Pagina 4 di 5 dall'art. 92 co. 2 cod. proc. civ., ma nel caso di specie il comportamento dell'amministrazione – che ha dato causa alla vicenda procedendo alla contestazione e non provvedendo alla rimozione in via amministrativa – non costituisce di per sé sufficiente ragione di compensazione.
Ne deriva che la sentenza deve essere riformata, e le spese di lite liquidate tenendo conto della speciale semplicità della causa e dello svolgimento delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (sia per il primo che il secondo grado).
A norma del d.m. 55/2014, spettano dunque per il primo grado oltre esborsi per euro
43, compensi da un minimo di euro 139 ad un massimo di euro 417; per il secondo grado, oltre esborsi per euro 91,50, compensi da 232 euro a 694 euro. Si provvede conseguenzialmente in dispositivo, con distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, così definitivamente provvede nella causa di cui in epigrafe:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza la revoca con esclusivo riguardo al capo delle spese, fermo il resto, disponendo con riferimento al primo grado, la condanna della
[...]
, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
e per lui in solidale favore dei procuratori antistatari avv. Antonio Parte_1
ON e avv. Paola Avita, spese che liquida in euro 150 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge ed oltre esborsi per euro 43;
- condanna , al pagamento delle Controparte_2 spese di lite del grado di appello in favore di , e per lui in solidale favore Parte_1 dei procuratori antistatari avv. Antonio ON e avv. Paola Avita, spese che liquida in euro 250 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge ed oltre esborsi per euro
91,50;
Così deciso in Perugia all'udienza del 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
Il giorno 10/12/2025 alle ore 11:15 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini per la causa di cui in epigrafe sono presenti:
- per , l'avv. PIERCARLO BONINI, in sostituzione dell'avv. Parte_1
NE IO;
- per , nessuno compare;
Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni:
- l'avv. Bonini come da ricorso in appello;
Visto l'articolo 429 cod. proc. civ. il giudice ordina la discussione orale della causa.
L'avv. Bonini discute la causa richiamando le tesi espresse negli scritti difensivi e contestando le avverse. Rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 15:10 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da provvedimento unito al presente verbale.
Perugia il 10/12/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 1 di 5 N. 4416 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 4416, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castelnuovo di Conza (SA), via Parte_1
Roma, n. 15, presso l'avv. Andrea ON e l'avv. Paola Aiuta che lo assistono e difendono giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
, domiciliato ex lege in via degli Offici, n. 14,
[...] CP_1 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la assiste e difende per legge;
CP_1
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di CP_1
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza che precede,
PER L'APPELLANTE
Come da atto di appello,
“
1. dichiarare ammissibile l'appello proposto e, in accoglimento dello stesso, riformare la impugnata sentenza n. 190/2024 nella parte in cui la non è stata condannata al Controparte_1
Pagina 2 di 5 pagamento delle spese e delle competenze professionali, in favore del sottoscritto procuratore antistatario
e, conseguentemente:
2. condannare la al pagamento delle spese sostenute per l'iscrizione della causa a Controparte_1 ruolo pari ad € 43,00 a titolo di contributo unificato e delle competenze professionali relative al precedente grado di giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 147/2022 e s.m.i., con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo;
3. condannare la al pagamento delle spese sostenute per l'iscrizione della causa a Controparte_1 ruolo pari ad € 91,50 (di cui € 64,50 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo) e delle competenze professionali relative al presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del suddetto D.M. e da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
PER L'APPELLATO
Non comparso, come da conclusioni in comparsa;
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
in subordine, contenere la condanna entro limiti di giustizia con spese della presente fase compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Sezione Polizia
Stradale di elevava verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 180 CP_1
0001052951 del 27 ottobre 2023, a carico di , recante sanzione pecuniaria di Parte_1 euro 895 euro (se pagata oltre 60 giorni), per il seguente illecito ex art. 180 c. 8 cod. strada “non ottemperava all'invito di esibire ad un ufficio di Polizia i documenti richiesti. Si precisa che l'invito era stato formulato con il verbale PTR/2817001361 … redatto da … in data 24 agosto
2023” con riferimento al pregresso verbale, in atti, con il quale si comminava (anche all'impresa obbligata in solido) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 86,50 (se pagata oltre i 60 giorni) perché, quale conducente dipendente di impresa di trasporto, circolava sprovvisto di documenti attestanti la sussistenza di un rapporto di lavoro, producendo esclusivamente il contratto di lavoro, e si intimava “di portare in visione regola contratto con Unilav o busta pagata”.
Con ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di affermava CP_1 Parte_1 di aver adempiuto all'intimazione, dinanzi alla Polizia di Stato, sottosezione di Polizia
Stradale di Eboli in data 27 agosto 2023 come da documentazione addotta a riprova.
Pagina 3 di 5 Instaurato il contraddittorio, la si costituiva con il funzionario delegato per CP_1 un verso instando per la conferma del provvedimento impugnato e rimettendosi alle conclusioni dell'organo verbalizzante, che tuttavia opinava per l'accoglimento del ricorso.
In esito all'udienza del 9 aprile 2023 il Giudice di Pace di pronunciava la CP_1 sentenza 9 aprile 2024, n. 190, con la quale accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
2. – Avverso detta sentenza propone appello il vittorioso nel merito, Pt_1 chiedendone la parziale riforma con riferimento al capo delle spese ed esponendo la soccombenza della controparte e la mancata illustrazione di alcuna ragione della disposta compensazione.
Ritualmente integrato il contraddittorio, si è costituita l'intimata
[...]
, sostenendo che le ragioni della compensazione si Controparte_2 rinverrebbero implicitamente nel provvedimento gravato, stante il comportamento collaborativo dell'amministrazione; ha sostenuto altresì che il privato sarebbe stato onerato di agire, preliminarmente, in via amministrativa di autotutela così evitando l'insorgenza del contenzioso. Ha concluso per il rigetto, o in subordine, contenere la condanna entro limiti di giustizia con spese della fase di appello compensate.
3. – Chiamata la causa all'udienza del 10 dicembre 2025 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata quindi decisa mediante lettura della presente sentenza come da verbale che precede.
4. – L'appello è fondato e merita accoglimento.
È infatti evidente che in prime cure l'amministrazione era integralmente soccombente e che non è stata espressa alcuna ragione di compensazione, che comunque non potrebbe rinvenirsi neppure del comportamento dell'amministrazione che – in effetti solo in giudizio e a fronte di conclusioni peraltro contraddittorie – non ha inciso unilateralmente sull'atto (dando così luogo ad una cessazione della materia del contendere), non risultando in effetti alcun obbligo per il sanzionato di agire in via amministrativa o in richiesta di autotutela prima di agire in giudizio.
Vero è, dunque, che a norma dell'art. 92 cod. proc. civ., come dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77, può essere disposta la compensazione delle spese di lite anche per gravi e straordinarie ragioni analoghe a quelle previste
Pagina 4 di 5 dall'art. 92 co. 2 cod. proc. civ., ma nel caso di specie il comportamento dell'amministrazione – che ha dato causa alla vicenda procedendo alla contestazione e non provvedendo alla rimozione in via amministrativa – non costituisce di per sé sufficiente ragione di compensazione.
Ne deriva che la sentenza deve essere riformata, e le spese di lite liquidate tenendo conto della speciale semplicità della causa e dello svolgimento delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (sia per il primo che il secondo grado).
A norma del d.m. 55/2014, spettano dunque per il primo grado oltre esborsi per euro
43, compensi da un minimo di euro 139 ad un massimo di euro 417; per il secondo grado, oltre esborsi per euro 91,50, compensi da 232 euro a 694 euro. Si provvede conseguenzialmente in dispositivo, con distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, così definitivamente provvede nella causa di cui in epigrafe:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza la revoca con esclusivo riguardo al capo delle spese, fermo il resto, disponendo con riferimento al primo grado, la condanna della
[...]
, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
e per lui in solidale favore dei procuratori antistatari avv. Antonio Parte_1
ON e avv. Paola Avita, spese che liquida in euro 150 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge ed oltre esborsi per euro 43;
- condanna , al pagamento delle Controparte_2 spese di lite del grado di appello in favore di , e per lui in solidale favore Parte_1 dei procuratori antistatari avv. Antonio ON e avv. Paola Avita, spese che liquida in euro 250 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge ed oltre esborsi per euro
91,50;
Così deciso in Perugia all'udienza del 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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