Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3574
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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Costituitosi un rapporto pertinenziale tra beni a seguito della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità anche della cosa accessoria (nella specie una veranda a servizio di un appartamento realizzata su area condominiale dall'originario proprietario costruttore dell'intero edificio), gli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa principale si estendono a quella accessoria, salvo che intervenga un atto del proprietario di cessazione della destinazione e cioè o l'esplicita esclusione della pertinenza in un atto avente ad oggetto la cosa principale o il compimento di un atto avente ad oggetto la sola pertinenza.

Nell'azione di rivendica non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorquando il fondo oggetto della domanda appartenga a più proprietari, ciascuno di essi potendo esercitare le azioni a tutela della proprietà comune.

Commentari2

  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020

  • 2Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3574
Data del deposito : 12 aprile 1999

Testo completo