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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/02/2024, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 530/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 530/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2694/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/12/20, depositato il 10/12/20
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Apice, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. via Garofalo n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Gianluca De
Divitiis, presso lo studio del secondo elett.te domiciliata in Salerno, alla Piazza Sedile del Campo
n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 22/01/21, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2694/20, notificato il 19/12/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, Controparte_1 della somma di € 5.993,70, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di concessione di credito mediante carta revolving stipulato il 14/08/06 con la Org_1
pagina 1 di 4 L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per l'indebita segnalazione del nominativo di esso opponente quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/06/21, si costituiva la tramite la Controparte_1
mandataria la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata Controparte_2
in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 18/06/21 il G.I. dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 649 c.p.c.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10 ed acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Parte_1 Org_1
in data 14/08/06, il contratto di concessione di una linea di credito da utilizzare con carta di credito revolving, per un importo mensile massimo autorizzato di € 1.600,00, da restituire tramite rimborso mensile di € 100,00, con TAN 16,00% e TAEG 17,23%.
L'opponente si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate, come si evince dall'estratto conto integrale del rapporto, e veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 06/05/14, così lasciando un debito complessivo, al 30/11/15, di € 5.993,70, comprensivo di capitale ed interessi.
Il predetto credito veniva ceduto dalla alla con contratto del Org_1 Controparte_3
17/12/15 ex artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B. (cfr. avviso pubblicato su G.U. n. 148 del 24/12/15),
e, successivamente, da quest'ultima alla con contratto dell'01/08/19 ex artt. 1 e 4 Controparte_4
l. n. 130/99 e 58 T.U.B. (cfr. avviso pubblicato su G.U. n. 93 dell'08/08/19). Infine, il credito in esame veniva acquistato dalla ai sensi di ulteriore contratto di cessione di Controparte_1
crediti del 22/11/19, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 30/11/19. Delle plurime cessioni del credito è stata data comunicazione direttamente anche all'opponente con le missive (l'ultima delle quali ricevuta il 27/07/20) depositate fin dalla fase monitoria e non disconosciute.
In considerazione di ciò e delle generiche contestazioni sollevate dall'opponente, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante le successive cessioni del credito. Non rileva che non vi sia prova dell'iscrizione delle cessioni nel registro delle pagina 2 di 4 imprese, in quanto tale adempimento è prescritto dall'art. 58 TUB a fini meramente notiziali e non incide sulla titolarità del credito, che discende invece dal perfezionamento dei contratti di cessione.
Le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, che non ha mai disconosciuto la documentazione, anche a sua firma, prodotta dalla controparte, risultano del tutto generiche anche in relazione all'asserito superamento della soglia usuraria, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria (neanche depositata), le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
Neppure è stata fornita prova che il TAEG applicato fosse superiore a quello concordato, nulla di specifico avendo dedotto in proposito l'opponente.
Infondata è anche la domanda di risarcimento danni per l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza, in quanto non è stata fornita prova né dell'illegittimità della condotta tenuta dall'opposta, solo genericamente allegata (non risulta prodotta la visura attestante la segnalazione a sofferenza), né dei pregiudizi, patrimoniali e morali, lamentati dall'opponente.
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Vanno altresì rigettate le ulteriori domande formulate dall'opponente, alla luce di quanto sopra dedotto.
pagina 3 di 4 Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 530/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2694/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 02/12/20, depositato il 10/12/20, già provvisoriamente esecutivo;
2) rigetta le ulteriori domande proposte da Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 tramite la mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_2
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 23 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 530/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2694/20, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/12/20, depositato il 10/12/20
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Apice, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. via Garofalo n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Gianluca De
Divitiis, presso lo studio del secondo elett.te domiciliata in Salerno, alla Piazza Sedile del Campo
n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 22/01/21, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2694/20, notificato il 19/12/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, Controparte_1 della somma di € 5.993,70, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo del contratto di concessione di credito mediante carta revolving stipulato il 14/08/06 con la Org_1
pagina 1 di 4 L'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per l'indebita segnalazione del nominativo di esso opponente quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 07/06/21, si costituiva la tramite la Controparte_1
mandataria la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata Controparte_2
in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 18/06/21 il G.I. dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 649 c.p.c.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/10 ed acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la Parte_1 Org_1
in data 14/08/06, il contratto di concessione di una linea di credito da utilizzare con carta di credito revolving, per un importo mensile massimo autorizzato di € 1.600,00, da restituire tramite rimborso mensile di € 100,00, con TAN 16,00% e TAEG 17,23%.
L'opponente si rendeva inadempiente nel pagamento delle rate, come si evince dall'estratto conto integrale del rapporto, e veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 06/05/14, così lasciando un debito complessivo, al 30/11/15, di € 5.993,70, comprensivo di capitale ed interessi.
Il predetto credito veniva ceduto dalla alla con contratto del Org_1 Controparte_3
17/12/15 ex artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B. (cfr. avviso pubblicato su G.U. n. 148 del 24/12/15),
e, successivamente, da quest'ultima alla con contratto dell'01/08/19 ex artt. 1 e 4 Controparte_4
l. n. 130/99 e 58 T.U.B. (cfr. avviso pubblicato su G.U. n. 93 dell'08/08/19). Infine, il credito in esame veniva acquistato dalla ai sensi di ulteriore contratto di cessione di Controparte_1
crediti del 22/11/19, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 30/11/19. Delle plurime cessioni del credito è stata data comunicazione direttamente anche all'opponente con le missive (l'ultima delle quali ricevuta il 27/07/20) depositate fin dalla fase monitoria e non disconosciute.
In considerazione di ciò e delle generiche contestazioni sollevate dall'opponente, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante le successive cessioni del credito. Non rileva che non vi sia prova dell'iscrizione delle cessioni nel registro delle pagina 2 di 4 imprese, in quanto tale adempimento è prescritto dall'art. 58 TUB a fini meramente notiziali e non incide sulla titolarità del credito, che discende invece dal perfezionamento dei contratti di cessione.
Le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente, che non ha mai disconosciuto la documentazione, anche a sua firma, prodotta dalla controparte, risultano del tutto generiche anche in relazione all'asserito superamento della soglia usuraria, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria (neanche depositata), le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
Neppure è stata fornita prova che il TAEG applicato fosse superiore a quello concordato, nulla di specifico avendo dedotto in proposito l'opponente.
Infondata è anche la domanda di risarcimento danni per l'asserita illegittima segnalazione a sofferenza, in quanto non è stata fornita prova né dell'illegittimità della condotta tenuta dall'opposta, solo genericamente allegata (non risulta prodotta la visura attestante la segnalazione a sofferenza), né dei pregiudizi, patrimoniali e morali, lamentati dall'opponente.
Alla luce delle anzidette considerazioni, non ravvisandosi alcuna invalidità delle pattuizioni contrattuali, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Vanno altresì rigettate le ulteriori domande formulate dall'opponente, alla luce di quanto sopra dedotto.
pagina 3 di 4 Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 530/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2694/20, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 02/12/20, depositato il 10/12/20, già provvisoriamente esecutivo;
2) rigetta le ulteriori domande proposte da Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 tramite la mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_2
2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 23 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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