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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 26 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4431, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. LUCCI MARIO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con il funzionario MASTRONARDI PAOLA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 05.09.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i
[...] CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 2 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
RICORRE all'Ill.mo Tribunale affinché, assunti i provvedimenti di rito, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare il diritto di all'assegno mensile ex art.13, L. 118/71, in Parte_1 misura di legge e a decorrere dal 01/01/2021, per l'effetto condanni l' a CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel dettaglio, la parte convenuta non ha negato l'esistenza del diritto vantato dalla parte ricorrente, ma ha dedotto che quest'ultima le avrebbe trasmesso documentazione (modello AP70) non contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione per cui vi
è causa e, segnatamente, recante una incongruenza rispetto alle informazioni censite nell'Archivio Nazionale Popolazione Residente.
La controversia, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei termini indicati appresso.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 13 della L. n. 118/1971 e s.m.i., nella versione vigente dal 2011, stabilisce che “
1. Agli invalidi civili di età
2 compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, CP_1 con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12. 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo CP_1
46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa.
Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . CP_1
L'art. 12 della L. n. 118/1971 e s.m.i. (rubricato “Pensione di inabilità”) stabilisce che “(1) Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
(2) Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. (3) La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. (4) In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”.
3 Le condizioni economiche di cui al combinato disposto dell'art. 12, co. 2, della L. n. 118/1971 e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i. – costituenti limiti reddituali personali annuali per poter ottenere la prestazione di cui si discorre – sono individuate, pubblicate e rivalutate periodicamente dall'amministrazione previdenziale.
A titolo esemplificativo il limite reddituale personale per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971 è pari per il
2019 a euro 4.906,72 annuali (cfr. Circolare n. 122/2018), per il 2020 a CP_1 euro 4.926,35 annuali (cfr. Circolare n. 147/2019), per il 2021 a euro CP_1
4.931,29 annuali (cfr. Circolare n. 148/2020), per il 2022 a euro 5.025,02 CP_1 annuali (cfr. Circolare n. 197/2021) e per il 2023 a euro 5,391,88 CP_1 annuali (cfr. Circolare n. 135/2022). CP_1
Occorre ricordare, a tale proposito, che l'art. 14-septies, co. 4-5, del D.L.
30/12/1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980, ha stabilito che “(4) […] il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. (5) Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
Nel caso di specie, in base alla documentazione in atti risulta e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate ex adverso (e dunque pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), risulta che (a) che con decreto di omologa emesso in data 23.04.2022 il Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, aveva riconosciuto, in capo alla odierna parte ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n.
4 118/1971, con decorrenza dal 1.01.2021 giugno 2020 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente), (b) che la parte ricorrente aveva notificato tale decreto di omologa alla parte convenuta in data 10.05.2022 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente), (c) che la parte ricorrente aveva altresì notificato alla parte convenuta il modello AP70 in data 7.06.2022 (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente), (d) che la parte ricorrente è titolare, a decorrere dall'anno 2021, di redditi personali inferiori al limite reddituale di cui al combinato disposto dell'art. 12, co. 2, della L. n. 118/1971
e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i., per come rivalutato periodicamente dall' (circostanza pacifica tra le parti;
inoltre vd. all. unico alla CP_1 nota di deposito di parte ricorrente del 15.02.2024), (e) che la parte ricorrente, nel periodo per cui vi è causa, era priva di una occupazione lavorativa (circostanza pacifica tra le parti;
inoltre vd. all. unico alla nota di deposito di parte ricorrente del
15.02.2024).
Stando così le cose – risultando provata e/o pacifica la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari e amministrativi per ottenere, con decorrenza da gennaio 2021, l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della
L. n. 118/1971 – va dichiarato il diritto della medesima parte ricorrente ad ottenere il pagamento di tale prestazione (non avendo la parte convenuta fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea).
L'esatta quantificazione di tale diritto – effettuabile tramite meri calcoli matematici (sulla base delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.
12, co. 1, della L. n. 118/1971 e s.m.i. e dell'art. 26 della L. n. 153/1969 e s.m.i., nonché delle correlate Circolari e Tabelle emanate periodicamente da richiamate in precedenza, che determinano l'importo rivalutato della CP_1 prestazione erogabile) – dovrà essere effettuata in sede esecutiva, a mezzo di atto di precetto.
Le difese della parte convenuta circa la pretestuosità e/o evitabilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla parte ricorrente sono infondate: difatti la
5 parte convenuta non ha specificato quale sarebbe stata l'incongruenza asseritamente riscontrata tra le dichiarazioni contenute nel Modello AP70 trasmesso dalla parte ricorrente e le informazioni risultanti dall'Archivio
Nazionale della Popolazione residente e non ha neppure negato, nel presente giudizio, che la parte ricorrente sia residente nel territorio nazionale o sia carente di uno dei requisiti amministrativi per ottenere la prestazione per cui vi
è causa.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere accolto,
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
A tale proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della determinazione dell'ammontare delle spese di lite nei giudizi che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali e/o assistenziali, in base al quale ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, nelle suddette controversie va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1 per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 17405 del
2012); segnatamente, va data continuità alla soluzione applicativa indicata nella sentenza
Cass. n. 4747 del 2018 (e successive), ove questa Corte ha stabilito che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando
l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione” (Cassazione civile sez. VI, 12/08/2022, n. 24809).
Le spese di lite sono pertanto liquidate nella misura di euro 1.863,50 tenendo conto (1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, (2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, (3) delle condizioni soggettive del cliente, (4) dei risultati conseguiti,
(5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché (6) delle previsioni di cui al D.M. n. 155/2014 emanato dal Ministero
6 della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nella parte di esse relativa alle controversie in materia previdenza e assistenza obbligatorie, aventi valore indeterminato e nelle quali è assente la fase istruttoria, prendendo in considerazione i valori minimi ivi previsti.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971 e s.m.i. con decorrenza da gennaio 2021 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al CP_1 pagamento degli arretrati e dei ratei correnti di tale prestazione, oltre accessori di legge, da quantificarsi in sede esecutiva;
2. condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.863,50, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 26 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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