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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3659/24 R.G. A.C., posta in decisione, all'udienza del 17 novembre
2025, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c.,
promossa da
Avv. , Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Catania Via Caronda n. 412 presso lo studio dell'Avv. Francesco Buccieri che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_2
Vagliasindi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aliquò che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente;
OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI. pagina 1 di 4 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale del 17.11.2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.4.2024 l'Avv. adiva questo CP_2
Tribunale esponendo di avere espletato attività professionale in favore di Controparte_1
nell'ambito del procedimento penale n. 1153/20 RGNR nella quale la resistente ed il figlio minore rivestivano la posizione di parti offese per il decesso del proprio congiunto Persona_1 Per_2
[...]
Deduceva di avere partecipato alla fase delle indagini preliminari (dopo la querela presentata dalla
) ed avere predisposto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m., che CP_1
aveva condotto all'emissione della imputazione coatta da parte del g.i.p..
Esponeva che la gli aveva revocato l'incarico, di non avere ricevuto alcun compenso e di CP_1
essere creditore della somma di € 9687.96.
La resistente si costituiva in giudizio opponendosi. Deduceva di avere già corrisposto la somma di €
3000.00 in contanti e che per l'attività effettivamente prestata sarebbe stati dovuti al ricorrente €
2413.00, con la conseguenza che nessuna ulteriore somma può essergli riconosciuta.
All'udienza di discussione del 17 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 gg ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Documentati in atti sono sia il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. sia Parte_1
l'attività espletata in favore della resistente nel procedimento penale sopra richiamato (cfr.
documentazione allegata).
pagina 2 di 4 Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad
litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Sul diritto al compenso dell'avvocato occorre ricordare che l'art. 13 comma 6, della l.n.247/012
statuisce espressamente che i parametri si applicano: quando all'atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
in ogni caso di mancata determinazione consensuale. Dalla
riferita normativa consegue che il regolamento sui parametri trova applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso;
il decreto, quindi, non potrà che applicarsi quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Da quanto illustrato ne consegue che per il diritto al compenso si prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Nella specie che alla stregua della tariffa professionale applicabile ratione temporis (D.M. n. 55/14)
e degli scaglioni e parametri medi da applicare (tenuto conto della non particolare complessità degli affari in questione), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, i compensi professionali ammontano a complessivi € 4065.00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. I compensi vanno calcolati per la sola fase delle indagini preliminari, non potendosi riconoscere alcuna somma per la voce di indagini difensive, atteso che non vi è prova di alcuna attività di tal genere, e la sola pagina 3 di 4 partecipazione all'esame autoptico con il perito di parte rientra nell'ambito delle attività delle indagini preliminari.
Nessuna prova sussiste del dedotto versamento in contati della somma di € 3000.00 da parte della resistente. Il ricorrente ha ammesso – in sede di interrogatorio formale – di avere ricevuto la somma di
€ 3000.00 ma da parte di per attività professionale svolta nell'interesse della famiglia Persona_3
e non della resistente. Per tale attività risulta emessa la fattura 12 del 20.11.2022 in atti. Per_2
Ne segue che la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 4065.00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese a carico di parte resiste
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. contro disattesa ogni ulteriore istanza, così Parte_1 Pt_2 Controparte_1
provvede:
condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di compensi professionali della complessiva somma di euro 4065.00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 2000.00 per compensi, € 264.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 24.11.2025
Il Giudice
(dott. IO MA)
pagina 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3659/24 R.G. A.C., posta in decisione, all'udienza del 17 novembre
2025, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c.,
promossa da
Avv. , Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Catania Via Caronda n. 412 presso lo studio dell'Avv. Francesco Buccieri che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_2
Vagliasindi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aliquò che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente;
OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI. pagina 1 di 4 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da verbale del 17.11.2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 9.4.2024 l'Avv. adiva questo CP_2
Tribunale esponendo di avere espletato attività professionale in favore di Controparte_1
nell'ambito del procedimento penale n. 1153/20 RGNR nella quale la resistente ed il figlio minore rivestivano la posizione di parti offese per il decesso del proprio congiunto Persona_1 Per_2
[...]
Deduceva di avere partecipato alla fase delle indagini preliminari (dopo la querela presentata dalla
) ed avere predisposto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m., che CP_1
aveva condotto all'emissione della imputazione coatta da parte del g.i.p..
Esponeva che la gli aveva revocato l'incarico, di non avere ricevuto alcun compenso e di CP_1
essere creditore della somma di € 9687.96.
La resistente si costituiva in giudizio opponendosi. Deduceva di avere già corrisposto la somma di €
3000.00 in contanti e che per l'attività effettivamente prestata sarebbe stati dovuti al ricorrente €
2413.00, con la conseguenza che nessuna ulteriore somma può essergli riconosciuta.
All'udienza di discussione del 17 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 gg ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Documentati in atti sono sia il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. sia Parte_1
l'attività espletata in favore della resistente nel procedimento penale sopra richiamato (cfr.
documentazione allegata).
pagina 2 di 4 Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad
litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Sul diritto al compenso dell'avvocato occorre ricordare che l'art. 13 comma 6, della l.n.247/012
statuisce espressamente che i parametri si applicano: quando all'atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
in ogni caso di mancata determinazione consensuale. Dalla
riferita normativa consegue che il regolamento sui parametri trova applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso;
il decreto, quindi, non potrà che applicarsi quando manchi l'accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Da quanto illustrato ne consegue che per il diritto al compenso si prescinde dalla pattuizione cliente/avvocato, in quanto la legge statuisce che in mancanza di accordo cliente/avvocato il compenso si quantifica sulla base dei parametri ministeriali.
Nella specie che alla stregua della tariffa professionale applicabile ratione temporis (D.M. n. 55/14)
e degli scaglioni e parametri medi da applicare (tenuto conto della non particolare complessità degli affari in questione), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, i compensi professionali ammontano a complessivi € 4065.00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. I compensi vanno calcolati per la sola fase delle indagini preliminari, non potendosi riconoscere alcuna somma per la voce di indagini difensive, atteso che non vi è prova di alcuna attività di tal genere, e la sola pagina 3 di 4 partecipazione all'esame autoptico con il perito di parte rientra nell'ambito delle attività delle indagini preliminari.
Nessuna prova sussiste del dedotto versamento in contati della somma di € 3000.00 da parte della resistente. Il ricorrente ha ammesso – in sede di interrogatorio formale – di avere ricevuto la somma di
€ 3000.00 ma da parte di per attività professionale svolta nell'interesse della famiglia Persona_3
e non della resistente. Per tale attività risulta emessa la fattura 12 del 20.11.2022 in atti. Per_2
Ne segue che la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 4065.00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese a carico di parte resiste
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Avv. contro disattesa ogni ulteriore istanza, così Parte_1 Pt_2 Controparte_1
provvede:
condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di compensi professionali della complessiva somma di euro 4065.00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 2000.00 per compensi, € 264.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 24.11.2025
Il Giudice
(dott. IO MA)
pagina 4 di 4