CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/08/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 646/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 646/2020 RGAC vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Piluso Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri
APPELLATA
E
1 NATO , nella qualità di eredi di CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
Per_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 886/2020, pubblicata il 12.10.2020, nel giudizio iscritto al n. R.G. 947/2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 13.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...] nonché e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3 Parte_2 Parte_3
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del Persona_1 sinistro stradale avvenuto in data 27.04.2014 in via Loreto in prossimità del civico n. 107. A sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere stata investita mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, dal sig. il quale, con il veicolo di sua proprietà Ford Persona_1
Focus Targa BH517BX, stava eseguendo una manovra di uscita da un parcheggio. A seguito dell'urto, parte attrice cadeva a terra riportando gravi lesioni fisiche che la costringevano a sottoporsi a due interventi chirurgici.
Pertanto, ha chiesto “la condanna in solido, ovvero separatamente”, dei convenuti al pagamento di € 30.000,00 per danno biologico ed € 30.000,00 per danno morale, nonché la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento di € 5.000,00 a titolo di mala gestio.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per genericità della domanda;
nel merito, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto in quanto sfornita degli elementi probatori in ordine sia all'an sia al quantum del risarcimento.
e nonostante la ritualità della notifica, non si sono CP_3 Parte_2 Parte_3 costituti in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio libero di parte attrice ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
2 Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 886/2020, pubblicata in data 12.10.2020, nell'ambito del procedimento R.G. 947/2017, ha rigettato la domanda per carenza di prova e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Con la presente impugnazione, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale, ritenuta erronea e priva di adeguata motivazione. In particolare, parte appellante ha contestato l'omessa valutazione delle prove orali e documentali in violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. Ha rappresentato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la storicità del sinistro è stata accertata nel corso del giudizio e confermata dalla stessa convenuta, evidenziando che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio sono coerenti con le risultanze istruttorie. Ha dedotto che non sussiste alcuna forma di corresponsabilità, atteso che ella non avrebbe potuto prevedere l'improvviso movimento di un veicolo da una posizione di sosta e che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'evento. Ha precisato, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il nesso causale tra la “frattura bimalleolare destra” e l'evento infortunistico, basandosi sulla presunta mancanza di “escoriazioni o scorticatura”, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.p. dott. Per_2
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni “
1. Accertare e dichiarare
l'effettività del sinistro alla luce del quadro probatorio emerso in corso di causa.
2. Accertare
e dichiarare che l'incidente occorso all'istante il 27.04.2014 è da addebitarsi ad esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Ford Focus Tg. BH517BX” di proprietà del signor
e con le modalità esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
3. Condannare i Persona_1 signori , e nella qualità di eredi di in CP_3 Parte_3 Parte_2 Persona_1 solido con la quale impresa assicuratrice del suddetto veicolo Controparte_1 investitore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro dei danni patiti;
4.
Liquidare detti danni in complessivi € 65.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo così come indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ovvero in subordine, nella somma risultante dalla disponenda CTU ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo soddisfo.
5. Riformare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui dispone la condanna alle spese e competenze di lite e, per
l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio e di quelle relative all'attuale fase d'appello da distrarsi in favore
3 del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria ha insistito nell'ammissione della c.t.u. medico legale.
costituitasi in giudizio, ha contestato le difese avversarie. Nel Controparte_1 dettaglio ha dedotto che l'odierna appellante non ha osservato il principio dell'onere della prova, evidenziando sia l'assenza di un testimone che abbia assistito al fatto sia la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dell'appellante, la quale, tra l'altro, ha confermato il proprio concorso di colpa dichiarando di non aver indossato il caschetto protettivo.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto infondato, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare la domanda dell'appellante, così come dedotta, in quanto infondata in punto di fatto e di diritto, nonché sfornita di elementi probatori sia in ordine all'an che quantum debeatur per le ragioni esposte in narrativa, non riformando la sentenza in senso più favorevole a parte appellante;
in subordine, ridurre la quantificazione dei danni nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso a mezzo di apposita consulenza tecnica, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, tenendo conto del concorso di colpa;
condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;
s'impugna, contesta e disconosce ogni avversa produzione documentale;
ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate in primo grado, che si considerano trascritte e riportate integralmente.”
Nato e benché ritualmente citati in appello, non si sono CP_3 Parte_2 Parte_3 costituiti nel presente grado di giudizio.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 27.03.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Innanzitutto, quanto al perimetro della presente decisione, giova rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n.
27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente
4 gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU 21/03/2019, n. 7940).
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. , in materia di circolazione di veicoli, spetta al Tribunale verificare la responsabilità di ciascun mezzo nella causazione del sinistro, soccorrendo, in via sussidiaria, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. , presunzione che opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili con esattezza le cause e le modalità del sinistro.
Nondimeno la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non esclude che colui il quale invochi il risarcimento dia innanzitutto prova del fatto storico e del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento dannoso.
Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto le risultanze istruttorie non hanno fornito alcuna dimostrazione della storicità del sinistro per come allegato nell'atto introduttivo e, in particolare, del dedotto scontro tra la bicicletta condotta dall'attrice e l'autovettura guidata dal sig. . Persona_1
Ad avviso dell'appellante, la motivazione della pronuncia è erronea in quanto le dichiarazioni rese dall'attrice sono pienamente coincidenti con la situazione di fatto descritta in citazione, nonché con quanto rappresentato nel modello CAI redatto nell'immediatezza del fatto Per_ (comprese le dichiarazioni del sig. che ha riconosciuto la propria responsabilità), nonché con il giudizio di compatibilità tra i danni riscontrati sulla bicicletta visionata e l'evento infortunistico espresso dal perito della compagnia assicurativa.
Ed ancora – ha evidenziato l'appellante – dal punto di vista medico legale il c.t.p. ha ritenuto le lesioni riportate dall'attrice compatibili con la caduta dalla bicicletta.
Il Collegio ritiene che le censure espresse dall'appellante non siano condivisibili.
Le dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio libero innanzi al Giudice non sono supportate da alcun riscontro di carattere oggettivo, in quanto non è stato indicato alcun teste che abbia assistito direttamente al sinistro né è stato domandato l'intervento delle autorità.
5 Correttamente il giudice di prime cure non ha ammesso le prove testimoniali , del tutto irrilevanti, avendo la parte citato come testimoni la madre e la zia non presenti, le quali hanno appreso dell'accaduto dall'attrice medesima.
Peraltro, dall'atto di citazione risulta che il sinistro è avvenuto il 27.04.2014 alle ore 14,00, ma il referto del Pronto Soccorso è successivo di oltre 24 ore (28.04.2014 ore 18,57), né risulta prodotto il referto della Guardia Medica ove l'attrice, nel corso dell'interrogatorio, ha riferito di essersi recata a causa del dolore alla caviglia (“La stessa notte sono andata dalla guardia medica perché mi pulsava e mi faceva male la caviglia, e lì il medico mi ha consigliata di andare quanto prima all'ospedale dove mi sono recata il giorno dopo”).
Dunque, è del tutto irrilevante al fine di dimostrare l'evento e il nesso di causalità tra evento e danno la coerenza tra la dinamica del sinistro descritta con l'atto di citazione e quella riferita dall'attrice al giudice, in quanto si è in presenza di mere dichiarazioni di parte prive di riscontri oggettivi.
Neppure depone a sostegno della tesi di parte attrice l'allegato modello CAI: nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 144 del nuovo Codice delle assicurazioni, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il responsabile civile e l'assicurazione, sicché trova applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente valutata dal giudice. In proposito, la Cassazione ha precisato che, poiché a norma del citato art. 144, i fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, non può pervenirsi a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Da ciò consegue che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. civ. 3567/2013).
Detto apprezzamento non può che avvenire alla luce del complessivo compendio probatorio che, tuttavia, nella fattispecie, è insufficiente al fine di dimostrare l'evento dedotto in lite.
6 Giova ancora osservare che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, la compagnia assicurativa non ha riconosciuto durante l'istruttoria la compatibilità tra il fatto ed i danni lamentati, ma, al contrario, con lettera del 27.11.2014, ha comunicato all'attrice di non poter formulare alcuna offerta in quanto “Non sussiste nesso di causa tra i lamentati danni ed il sinistro, in quanto dagli accertamenti medico legali espletati e dall'istruttoria svolta non emerge compatibilita' tra le lesioni lamentate e la dinamica riferita”(cfr. allegato alla comparsa di costituzione del fascicolo di primo grado lettera Controparte_1
27.11.2014.pdf).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato le disposizioni normative ed principi giurisprudenziali in materia di responsabilità civile, valutando adeguatamente tutti gli elementi istruttori. La pronuncia di rigetto della domanda spiegata da è dunque corretta e va confermata, con rigetto integrale Parte_1 dell'impugnazione.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore di Controparte_1 sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore
[...] della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Nulla occorre invece provvedere sulle spese in favore degli appellati vittoriosi CP_3
nella qualità di eredi di in quanto non costituitisi in Parte_2 Parte_3 Persona_1 giudizio.
In ragione del rigetto dell'appello, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Alla suddetta attestazione non osta l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante, secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato),
7 potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”(Cass civ. n.
4315/2020).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in €
7160,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge;
- nulla sulle spese in favore degli appellati contumaci CP_3 Parte_2 [...]
nella qualità di eredi di;
Pt_3 Persona_1
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 4 agosto 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
8
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 646/2020 RGAC vertente tra:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Piluso Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri
APPELLATA
E
1 NATO , nella qualità di eredi di CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
Per_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 886/2020, pubblicata il 12.10.2020, nel giudizio iscritto al n. R.G. 947/2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 13.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...] nonché e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3 Parte_2 Parte_3
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del Persona_1 sinistro stradale avvenuto in data 27.04.2014 in via Loreto in prossimità del civico n. 107. A sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere stata investita mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, dal sig. il quale, con il veicolo di sua proprietà Ford Persona_1
Focus Targa BH517BX, stava eseguendo una manovra di uscita da un parcheggio. A seguito dell'urto, parte attrice cadeva a terra riportando gravi lesioni fisiche che la costringevano a sottoporsi a due interventi chirurgici.
Pertanto, ha chiesto “la condanna in solido, ovvero separatamente”, dei convenuti al pagamento di € 30.000,00 per danno biologico ed € 30.000,00 per danno morale, nonché la condanna della Compagnia assicuratrice al pagamento di € 5.000,00 a titolo di mala gestio.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione per genericità della domanda;
nel merito, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto in quanto sfornita degli elementi probatori in ordine sia all'an sia al quantum del risarcimento.
e nonostante la ritualità della notifica, non si sono CP_3 Parte_2 Parte_3 costituti in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio libero di parte attrice ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
2 Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 886/2020, pubblicata in data 12.10.2020, nell'ambito del procedimento R.G. 947/2017, ha rigettato la domanda per carenza di prova e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Con la presente impugnazione, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale, ritenuta erronea e priva di adeguata motivazione. In particolare, parte appellante ha contestato l'omessa valutazione delle prove orali e documentali in violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. Ha rappresentato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la storicità del sinistro è stata accertata nel corso del giudizio e confermata dalla stessa convenuta, evidenziando che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio sono coerenti con le risultanze istruttorie. Ha dedotto che non sussiste alcuna forma di corresponsabilità, atteso che ella non avrebbe potuto prevedere l'improvviso movimento di un veicolo da una posizione di sosta e che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'evento. Ha precisato, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il nesso causale tra la “frattura bimalleolare destra” e l'evento infortunistico, basandosi sulla presunta mancanza di “escoriazioni o scorticatura”, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.p. dott. Per_2
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni “
1. Accertare e dichiarare
l'effettività del sinistro alla luce del quadro probatorio emerso in corso di causa.
2. Accertare
e dichiarare che l'incidente occorso all'istante il 27.04.2014 è da addebitarsi ad esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Ford Focus Tg. BH517BX” di proprietà del signor
e con le modalità esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
3. Condannare i Persona_1 signori , e nella qualità di eredi di in CP_3 Parte_3 Parte_2 Persona_1 solido con la quale impresa assicuratrice del suddetto veicolo Controparte_1 investitore, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro dei danni patiti;
4.
Liquidare detti danni in complessivi € 65.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo così come indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ovvero in subordine, nella somma risultante dalla disponenda CTU ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo soddisfo.
5. Riformare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui dispone la condanna alle spese e competenze di lite e, per
l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio e di quelle relative all'attuale fase d'appello da distrarsi in favore
3 del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria ha insistito nell'ammissione della c.t.u. medico legale.
costituitasi in giudizio, ha contestato le difese avversarie. Nel Controparte_1 dettaglio ha dedotto che l'odierna appellante non ha osservato il principio dell'onere della prova, evidenziando sia l'assenza di un testimone che abbia assistito al fatto sia la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dell'appellante, la quale, tra l'altro, ha confermato il proprio concorso di colpa dichiarando di non aver indossato il caschetto protettivo.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto infondato, rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettare la domanda dell'appellante, così come dedotta, in quanto infondata in punto di fatto e di diritto, nonché sfornita di elementi probatori sia in ordine all'an che quantum debeatur per le ragioni esposte in narrativa, non riformando la sentenza in senso più favorevole a parte appellante;
in subordine, ridurre la quantificazione dei danni nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso a mezzo di apposita consulenza tecnica, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, tenendo conto del concorso di colpa;
condannare l'attore alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;
s'impugna, contesta e disconosce ogni avversa produzione documentale;
ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate in primo grado, che si considerano trascritte e riportate integralmente.”
Nato e benché ritualmente citati in appello, non si sono CP_3 Parte_2 Parte_3 costituiti nel presente grado di giudizio.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 27.03.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Innanzitutto, quanto al perimetro della presente decisione, giova rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ. SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n.
27199/2017 e Cass.civ.SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente
4 gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU 21/03/2019, n. 7940).
3. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. , in materia di circolazione di veicoli, spetta al Tribunale verificare la responsabilità di ciascun mezzo nella causazione del sinistro, soccorrendo, in via sussidiaria, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. , presunzione che opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili con esattezza le cause e le modalità del sinistro.
Nondimeno la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. non esclude che colui il quale invochi il risarcimento dia innanzitutto prova del fatto storico e del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento dannoso.
Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto le risultanze istruttorie non hanno fornito alcuna dimostrazione della storicità del sinistro per come allegato nell'atto introduttivo e, in particolare, del dedotto scontro tra la bicicletta condotta dall'attrice e l'autovettura guidata dal sig. . Persona_1
Ad avviso dell'appellante, la motivazione della pronuncia è erronea in quanto le dichiarazioni rese dall'attrice sono pienamente coincidenti con la situazione di fatto descritta in citazione, nonché con quanto rappresentato nel modello CAI redatto nell'immediatezza del fatto Per_ (comprese le dichiarazioni del sig. che ha riconosciuto la propria responsabilità), nonché con il giudizio di compatibilità tra i danni riscontrati sulla bicicletta visionata e l'evento infortunistico espresso dal perito della compagnia assicurativa.
Ed ancora – ha evidenziato l'appellante – dal punto di vista medico legale il c.t.p. ha ritenuto le lesioni riportate dall'attrice compatibili con la caduta dalla bicicletta.
Il Collegio ritiene che le censure espresse dall'appellante non siano condivisibili.
Le dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio libero innanzi al Giudice non sono supportate da alcun riscontro di carattere oggettivo, in quanto non è stato indicato alcun teste che abbia assistito direttamente al sinistro né è stato domandato l'intervento delle autorità.
5 Correttamente il giudice di prime cure non ha ammesso le prove testimoniali , del tutto irrilevanti, avendo la parte citato come testimoni la madre e la zia non presenti, le quali hanno appreso dell'accaduto dall'attrice medesima.
Peraltro, dall'atto di citazione risulta che il sinistro è avvenuto il 27.04.2014 alle ore 14,00, ma il referto del Pronto Soccorso è successivo di oltre 24 ore (28.04.2014 ore 18,57), né risulta prodotto il referto della Guardia Medica ove l'attrice, nel corso dell'interrogatorio, ha riferito di essersi recata a causa del dolore alla caviglia (“La stessa notte sono andata dalla guardia medica perché mi pulsava e mi faceva male la caviglia, e lì il medico mi ha consigliata di andare quanto prima all'ospedale dove mi sono recata il giorno dopo”).
Dunque, è del tutto irrilevante al fine di dimostrare l'evento e il nesso di causalità tra evento e danno la coerenza tra la dinamica del sinistro descritta con l'atto di citazione e quella riferita dall'attrice al giudice, in quanto si è in presenza di mere dichiarazioni di parte prive di riscontri oggettivi.
Neppure depone a sostegno della tesi di parte attrice l'allegato modello CAI: nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 144 del nuovo Codice delle assicurazioni, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il responsabile civile e l'assicurazione, sicché trova applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente valutata dal giudice. In proposito, la Cassazione ha precisato che, poiché a norma del citato art. 144, i fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, non può pervenirsi a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Da ciò consegue che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. civ. 3567/2013).
Detto apprezzamento non può che avvenire alla luce del complessivo compendio probatorio che, tuttavia, nella fattispecie, è insufficiente al fine di dimostrare l'evento dedotto in lite.
6 Giova ancora osservare che, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, la compagnia assicurativa non ha riconosciuto durante l'istruttoria la compatibilità tra il fatto ed i danni lamentati, ma, al contrario, con lettera del 27.11.2014, ha comunicato all'attrice di non poter formulare alcuna offerta in quanto “Non sussiste nesso di causa tra i lamentati danni ed il sinistro, in quanto dagli accertamenti medico legali espletati e dall'istruttoria svolta non emerge compatibilita' tra le lesioni lamentate e la dinamica riferita”(cfr. allegato alla comparsa di costituzione del fascicolo di primo grado lettera Controparte_1
27.11.2014.pdf).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato le disposizioni normative ed principi giurisprudenziali in materia di responsabilità civile, valutando adeguatamente tutti gli elementi istruttori. La pronuncia di rigetto della domanda spiegata da è dunque corretta e va confermata, con rigetto integrale Parte_1 dell'impugnazione.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore di Controparte_1 sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore
[...] della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Nulla occorre invece provvedere sulle spese in favore degli appellati vittoriosi CP_3
nella qualità di eredi di in quanto non costituitisi in Parte_2 Parte_3 Persona_1 giudizio.
In ragione del rigetto dell'appello, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Alla suddetta attestazione non osta l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante, secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato),
7 potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”(Cass civ. n.
4315/2020).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in €
7160,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge;
- nulla sulle spese in favore degli appellati contumaci CP_3 Parte_2 [...]
nella qualità di eredi di;
Pt_3 Persona_1
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 4 agosto 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
8