CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Filippo Giordan Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in sede di riassunzione, in grado di reclamo, con ricorso depositato in data 07/11/2024 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in forza della procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.3.2018 dall'Avv. Giancarlo Moro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata ai C.F._2 fini del presente grado di giudizio presso il suo hera, Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni si indica il n. di fax 049.8752847 e la pec Email_1
contro
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CA GU di NA (BO), Via Fornace n. 15/A, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.F.: , rappresentata e difesa in Controparte_2 C.F._3 virtù di delega in to dall' Foro di NA (C.F.: ; pec: fax n. 051-309321) ed C.F._4 Email_2 sso la per NA, Via Livraghi n. 1. riassunto
*
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 22331/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 07.08.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 289/2021 di questa Corte d'Appello.
In punto: licenziamento individuale.
*
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: per i motivi tutti di cui in premessa, ferma la accertata illegittimità/ nullità / inefficacia del licenziamento intimato alla signora con lettera datata 3 luglio 2017 della Parte_1 stessa, condannarsi , (C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale a CA GU di NA (BO) in Via Fronace n 15/A in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire alla medesima il danno patito in
1 misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, ai sensi dell'art. 18 c. 4 st. lav.; in subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, condannarsi
, con sede legale a CA GU di NA (BO) in Controparte_3 tante pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno patito in misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18, c. 5, l. 300/70, ovvero nella diversa misura, comunque superiore a 15 mensilità, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza del credito al saldo;
Con rifusione dei compensi professionali del giudizio di legittimità e del presente grado, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, respingere il ricorso notificato il 27 novembre 2024 dalla sig.ra (C.F. Parte_1
, in quanto infondato in fatto e diritto e, limitando i anne ai C.F._1 minimi di legge o in subordine confermando le conclusioni cui era giunta la Corte d'Appello di Venezia, Sezione lavoro, n. 289/2021, pubblicata il 22/04/2021, in esito al procedimento sub RG n. 318/2020, previo ogni e più opportuno provvedimento. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge, di questo e dei precedenti gradi di giudizio, per la società convenuta ut supra rappresentata e difesa. Controparte_1
*
Motivazione
1. La controversia, così come riassunta da , trae origine Parte_1 dal licenziamento disciplinare della parte riassumente, licenziamento rispetto al quale la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 289/2021 (cassata con ordinanza n. 22331/2024 dalla Corte di legittimità), aveva affermato – in coerenza con l'appellata decisione del Tribunale di Rovigo – l'illegittimità per sproporzione della sanzione e, tuttavia, riconosciuto in favore della lavoratrice tutela meramente indennitaria;
ciò in quanto il fatto contestato non era espressamente previsto dal CCNL distribuzione cooperativa, applicabile al rapporto di lavoro, tra i fatti per i quali era possibile irrogare una sanzione conservativa [Così la Corte di Cassazione riassume la vicenda oggetto di contestazione disciplinare in relazione alla quale era stata comminata la sanzione del licenziamento: <la Corte [di Appello di Venezia, n.d.r.], in sintesi, ha considerato sussistenti i fatti contestati alla lavoratrice che svolgeva mansioni di “capo negozio” e consistenti nel rifiuto di ottemperare all'ordine di promozione di un modello di smartphone, nella scarsa pulizia e incuria di reparti di cui aveva la responsabilità, nella mancata attivazione della chiamata del 118 per un dipendente che aveva accusato un malore>>].
Alla lavoratrice, quindi, era stata accordata la tutela prevista dal quinto comma dell'art. 18, Legge 300/1970 in luogo di quella prevista dal quarto comma.
2 1.1. La Corte d'Appello di Venezia, accogliendo le doglienze della lavoratrice, aveva pertanto incrementato l'entità dell'indennizzo, elevandolo da 12 a 15 mensilità ed aveva condannato la datrice di lavoro a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
2. Con ordinanza n. 22331/2024, pubblicata il 7/8/2024, la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dalla avverso la Pt_1 sentenza n. 289/2021 di questa Corte d'Appello, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per decidere in applicazione del principio indicato – verificando la sussumibilità delle condotte (comunque ritenute sussistenti) nell'ambito delle previsioni della contrattazione collettiva, anche laddove la previsione fosse espressa attraverso clausole generali o elastiche – ed inoltre in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
2.1. In particolare, la Corte di Cassazione, a fronte dei due motivi di ricorso proposto dalla ricorrente, riteneva meritevole di accoglimento il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo (afferente alla misura dell'indennità risarcitoria).
Con il primo motivo la parte ricorrente, oggi riassumente, contestava infatti
<l'assunto della Corte territoriale secondo il quale la “nuova” formulazione dell'art. 18
“restringerebbe l'ambito applicativo del quarto comma alle sole ipotesi di perfetta coincidenza del fatto contestato con una delle fattispecie specifiche che il CCNL applicabile punisce con sanzione conservativa>> (così l'ordinanza n. 22331/2024 della Corte di Cassazione).
2.2. La Cassazione evidenziava come nel caso di specie, dovesse farsi applicazione del principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui <in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.” (Cass. n. 11665 del 2022; conf.: Cass. n. 20780 del 2022; Cass. n. 13064 del 2022; Cass. n.
3 13065 del 2022; di recente: Cass. n. 95 del 2024; precedenti ai quali si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.)>>.
3. Riassumeva la causa presso questa Corte la nsistendo pertanto Pt_1
per l'accoglimento del ricorso ovvero per la reintegrazione nel proprio posto di lavoro e al risarcimento per il danno patito dalla stessa ex art. 18, co. 4, St. lav., alla luce del principio di diritto statuito dalla Cassazione al fine di verificare se le condotte oggetto di addebito fossero sussumibili in una delle fattispecie contemplate dal CCNL ancorchè enunciate in termini generali o, in subordine, al riconoscimento del risarcimento del danno pari a 24 mensilità ex art. 18, c. 5, St. lav.
Precisava che il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa escludeva che le condotte poste in essere dalla lavoratrice e ad ella stessa contestate potessero essere ritenute di gravità tali da motivare il licenziamento, ritenendo che i quattro addebiti elevanti avrebbero dovuto essere sussunti nelle previsioni del CCNL e, quindi, con applicazione della sanzione conservativa della multa con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, co. 4, St. lav.
4. Si costituiva (d'ora in avanti Controparte_3
) insistendo per il rigetto del ricorso limitando le condanne ai CP_3
minimi di legge o in subordine per la conferma della sentenza n. 289/2021 della Corte d'Appello di Venezia.
Evidenziava come, alla luce del principio di diritto affermati dalla Cassazione, la Corte d'Appello di Venezia, in sede di riassunzione, non fosse necessariamente tenuta a riconoscere la tutela di cui all'art. 18, c. 4, St. lav..
Osservava come l'operazione di sussumibilità richiesta dalla Cassazione fosse praticabile soltanto quando la condotta posta in essere dalla lavoratrice sarebbe stata riconducibile all'interno delle previsioni del CCNL e/o del codice disciplinare che selezionano le infrazioni, in astratto punibili con
4 sanzioni conservative e ricorrendo l'elemento costitutivo della analoga c.d. minore gravità della condotta, precisando che, nel caso in esame, mancava una specifica tipizzazione della condotta vietata nell'elenco di quelle punite con sanzione conservativa e che non era possibile giungere ad esiti diversi dall'applicazione dell'art. 18, c. 5, St. lav.
5. La controversia, iscritta a ruolo in data 7/11/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 20/2/2025 e, rinviata per la pendenza di trattative, infine decisa all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 3/4/2025.
*
6. La domanda di parte riassumente è fondata e, come tale, deve essere accolta.
7. Compete alla Corte d'Appello di Venezia stabilire, alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, se la condotta contestata alla lavoratrice possa essere ricondotta ad una di quelle descritte dal CCNL e per la quale lo stesso CCNL prevede sanzione conservativa;
fermo restando che non è qui più in discussione: (1) il fatto che quanto contestato alla si sia Pt_1
verificato, (2) che ciò che si è verificato ha rilevanza disciplinare e (3) che, tuttavia, non merita la sanzione del licenziamento;
dovendosi in ogni caso precisare come tale ultimo aspetto sia la conseguenza del giudicato formatosi per effetto del mancato ricorso per cassazione da parte della CP_1
vverso la sentenza n. 289/2021 resa dalla Corte d'Appello di
[...]
Venezia.
In questa sede, quindi fermo restando che la sanzione del licenziamento è sproporzionata, occorre quindi solo stabilire se il licenziamento comminato alla incontestabilmente sproporzionato, meriti la reazione/tutela Pt_1
di cui al 4° ovvero, in alternativa, al 5° comma dell'art. 18, Legge 300/1970.
8. Alla lavoratrice è stato contestato di:
5 1- non avere attivato, in occasione di un malore occorso ad un collega
(sottoposto), la procedura di primo soccorso che prevede la chiamata del 118, avendo invece detto al collega che poteva allontanarsi per andare, con i propri mezzi, da solo, dal medico;
2- essersi rifiutata di ottemperare all'ordine della direzione di promozione di un modello di smartphone;
3- essersi resa responsabile della scarsa pulizia e dell'incuria di singoli reparti dell'esercizio commerciale (un supermercato): latticini scaduti, scarsa pulizia in reparto ortofrutta, cella frigorifera, scaffali, ecc.
8.1. Ciò detto, rileva il Collegio, alla luce del principio di diritto che è chiamato ad applicare (dal quale non è dato discostarsi), ribadito che è assodato che non
è qui possibile affermare la legittimità della sanzione del licenziamento, come il CCNL in uso in azienda [che le parti, nella confusa produzione documentale, non pare abbiano allegato in via integrale] contenga clausola estremamente generica che consente di sussumere in sé ogni condotta che non integra gli estremi del licenziamento.
Ed infatti, sia nell'ambito della elencazione dei comportamenti del lavoratore che giustificano la sanzione della multa sia nell'ambito della elencazione delle condotte che sorreggono la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro vi è un punto finale (il riferimento è ai punti 2.7 e 3.5) che consentono di ricondurre nell'ambito della sanzione conservativa <altre mancanze di analoga gravità>>.
8.2. Ora, nel caso qui in trattazione, non si è in presenza di una condotta che merita il licenziamento (il che è considerazione insormontabile) ed allora si versa necessariamente in ambito di condotta tenuta dalla lavoratrice che è riconducibile nell'ambito delle grandi mancanze di analoga gravità a quelle sanzionate con la multa ovvero con la sospensione dovendosi in particolare rilevare come tutte le condotte imputate da Controparte_1
6 abbiano quale comune denominatore di porsi in contrasto con direttive, anche generiche o regolamentari, imposte della direzione aziendale ovvero attenendo alla negligente esecuzione del lavoro in quanto posto in essere in antitesi con le direttive aziendali.
Ed infatti, la suddetta qualificazione [violazione di direttive e, quindi, negligente esecuzione del lavoro affidato] deve essere attribuita alla contestazione sopra riportata al n. 1 – che le parti dimostrano di ritenere la più grave - posto che, come si evince dalla missiva di contestazione disciplinare, è stato imputato alla di non aver attivato una qualche procedura Pt_1
(evidentemente regolamentata dall'azienda) di primo soccorso che prevede la chiamata del 118. Tale vicenda, quindi, ben potendo essere ricondotta nell'ambito delle clausole, con previsione della sanzione della multa, di cui ai punti 2.2 (esegua con negligenza il lavoro affidatogli) e 2.7 (ed altre mancanze di analoga gravità) ovvero, in eventualità, nell'ambio della clausola 2.5 (non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica) del comma 2 dell'art. 208 del CCNL.
Analoghe considerazioni possono poi essere fatte poi, per evidenti ragioni, con riferimento alle ulteriori contestazioni disciplinari, una afferente a comportamento oppositivo della rispetto ad una precisa direttiva Pt_1
aziendale (rifiuto di promuovere un telefonino) e l'altra rispetto a direttive evidentemente generali afferenti alla gestione del punto vendita ed al mantenimento dello stesso e delle merci in condizioni di efficienza (mancata cura della pulizia di alcuni reparti del supermercato). Tutti comportamenti, è evidente, associabili ovvero assimilabili alla negligente esecuzione del lavoro affidato e, quindi, riconducibili nell'ambito delle clausole sopra riportate di cui all'art. 208, co. 2, punti 2.2 (esegua con negligenza il lavoro affidatogli) e 2.7 (ed altre mancanze di analoga gravità).
Dovendosi in ogni caso rilevare– dovendosi quindi condividere le valutazioni di parte riassumente così come esplicitate in udienza di finale discussione -
7 come la pluralità di condotte contestate nell'ambito di una sola lettera di contestazione disciplinare ben può essere ricondotto nell'ambito della clausola
3.3 (commetta la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa) e, quindi, della clausola 3.5 (ed altre mancanze di analoga gravità) con previsione, in definitiva, della sanzione disciplinare della sospensione.
8.3. Pertanto, ricondotto il fatto nell'ambito di una esplicita previsione del
CCNL, all'illegittimità del licenziamento di cui si discute non può che conseguire l'applicazione la sanzione di cui all'art. 18, co. 4, Legge 300/1970 e, con ciò, parzialmente sovvertendo l'esito della pronuncia di primo grado
(ferma retando l'affermazione di illegittimità del licenziamento e le spese di giudizio così come riliquidate dalla sentenza 289/2021 CdA Venezia),
l'annullamento del licenziamento, la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro della il pagamento di una Pt_2
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegra con deduzione dell'aliunde perceptum vel percipiendum (comunque entro le 12 mensilità) e la condanna alla ricostruzione della posizione previdenziale.
9. Quanto alle spese di lite le stesse possono essere liquidate, con riferimento al giudizio di legittimità ed al presente grado (come richiesto dalla parte riassumente), a carico della parte riassunta in quanto soccombente, in base ai parametri, criteri e valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di controversia (valore indeterminato – complessità bassa) e, in ogni caso, del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
8 in accoglimento del ricorso in riassunzione in grado di reclamo ed in parziale riforma della sentenza di primo grado reclamata, annulla il licenziamento per giusta causa comminato in data 3 luglio 2017 a e Parte_1 conseguentemente condanna a reintegrare la Controparte_1 lavoratrice nel posto di lavoro, al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione con deduzione dell'aliunde perceptum vel percipiendum (comunque entro le 12 mensilità) e la condanna infine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione secondo quanto previsto dall'art. 18, co. 4 Legge 300/1970; condanna la parte riassunta a rifondere in favore della parte riassumente le spese di lite che vengono liquidate, quanto al grado di legittimità, in € 5.513,00 e, quanto alla presente fase di riassunzione, in € 6.946,00, il tutto oltre a costi di iscrizione a ruolo, spese generali e accessori di legge (iva e cpa), con la distrazione in favore del difensore.
Così definitivamente deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in Venezia in data 4 aprile 2025.
Il Presidente del Collegio nonché relatore si scusa con le parti ed i difensori per il ritardo con il quale la presente sentenza viene depositata.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
9
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in forza della procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.3.2018 dall'Avv. Giancarlo Moro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata ai C.F._2 fini del presente grado di giudizio presso il suo hera, Via Pacinotti n. 4 (per le comunicazioni si indica il n. di fax 049.8752847 e la pec Email_1
contro
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in CA GU di NA (BO), Via Fornace n. 15/A, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.F.: , rappresentata e difesa in Controparte_2 C.F._3 virtù di delega in to dall' Foro di NA (C.F.: ; pec: fax n. 051-309321) ed C.F._4 Email_2 sso la per NA, Via Livraghi n. 1. riassunto
*
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 22331/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 07.08.2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 289/2021 di questa Corte d'Appello.
In punto: licenziamento individuale.
*
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: per i motivi tutti di cui in premessa, ferma la accertata illegittimità/ nullità / inefficacia del licenziamento intimato alla signora con lettera datata 3 luglio 2017 della Parte_1 stessa, condannarsi , (C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale a CA GU di NA (BO) in Via Fronace n 15/A in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire alla medesima il danno patito in
1 misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, ai sensi dell'art. 18 c. 4 st. lav.; in subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, condannarsi
, con sede legale a CA GU di NA (BO) in Controparte_3 tante pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno patito in misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18, c. 5, l. 300/70, ovvero nella diversa misura, comunque superiore a 15 mensilità, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza del credito al saldo;
Con rifusione dei compensi professionali del giudizio di legittimità e del presente grado, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, respingere il ricorso notificato il 27 novembre 2024 dalla sig.ra (C.F. Parte_1
, in quanto infondato in fatto e diritto e, limitando i anne ai C.F._1 minimi di legge o in subordine confermando le conclusioni cui era giunta la Corte d'Appello di Venezia, Sezione lavoro, n. 289/2021, pubblicata il 22/04/2021, in esito al procedimento sub RG n. 318/2020, previo ogni e più opportuno provvedimento. Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge, di questo e dei precedenti gradi di giudizio, per la società convenuta ut supra rappresentata e difesa. Controparte_1
*
Motivazione
1. La controversia, così come riassunta da , trae origine Parte_1 dal licenziamento disciplinare della parte riassumente, licenziamento rispetto al quale la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 289/2021 (cassata con ordinanza n. 22331/2024 dalla Corte di legittimità), aveva affermato – in coerenza con l'appellata decisione del Tribunale di Rovigo – l'illegittimità per sproporzione della sanzione e, tuttavia, riconosciuto in favore della lavoratrice tutela meramente indennitaria;
ciò in quanto il fatto contestato non era espressamente previsto dal CCNL distribuzione cooperativa, applicabile al rapporto di lavoro, tra i fatti per i quali era possibile irrogare una sanzione conservativa [Così la Corte di Cassazione riassume la vicenda oggetto di contestazione disciplinare in relazione alla quale era stata comminata la sanzione del licenziamento: <la Corte [di Appello di Venezia, n.d.r.], in sintesi, ha considerato sussistenti i fatti contestati alla lavoratrice che svolgeva mansioni di “capo negozio” e consistenti nel rifiuto di ottemperare all'ordine di promozione di un modello di smartphone, nella scarsa pulizia e incuria di reparti di cui aveva la responsabilità, nella mancata attivazione della chiamata del 118 per un dipendente che aveva accusato un malore>>].
Alla lavoratrice, quindi, era stata accordata la tutela prevista dal quinto comma dell'art. 18, Legge 300/1970 in luogo di quella prevista dal quarto comma.
2 1.1. La Corte d'Appello di Venezia, accogliendo le doglienze della lavoratrice, aveva pertanto incrementato l'entità dell'indennizzo, elevandolo da 12 a 15 mensilità ed aveva condannato la datrice di lavoro a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
2. Con ordinanza n. 22331/2024, pubblicata il 7/8/2024, la Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dalla avverso la Pt_1 sentenza n. 289/2021 di questa Corte d'Appello, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per decidere in applicazione del principio indicato – verificando la sussumibilità delle condotte (comunque ritenute sussistenti) nell'ambito delle previsioni della contrattazione collettiva, anche laddove la previsione fosse espressa attraverso clausole generali o elastiche – ed inoltre in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
2.1. In particolare, la Corte di Cassazione, a fronte dei due motivi di ricorso proposto dalla ricorrente, riteneva meritevole di accoglimento il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo (afferente alla misura dell'indennità risarcitoria).
Con il primo motivo la parte ricorrente, oggi riassumente, contestava infatti
<l'assunto della Corte territoriale secondo il quale la “nuova” formulazione dell'art. 18
“restringerebbe l'ambito applicativo del quarto comma alle sole ipotesi di perfetta coincidenza del fatto contestato con una delle fattispecie specifiche che il CCNL applicabile punisce con sanzione conservativa>> (così l'ordinanza n. 22331/2024 della Corte di Cassazione).
2.2. La Cassazione evidenziava come nel caso di specie, dovesse farsi applicazione del principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui <in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.” (Cass. n. 11665 del 2022; conf.: Cass. n. 20780 del 2022; Cass. n. 13064 del 2022; Cass. n.
3 13065 del 2022; di recente: Cass. n. 95 del 2024; precedenti ai quali si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.)>>.
3. Riassumeva la causa presso questa Corte la nsistendo pertanto Pt_1
per l'accoglimento del ricorso ovvero per la reintegrazione nel proprio posto di lavoro e al risarcimento per il danno patito dalla stessa ex art. 18, co. 4, St. lav., alla luce del principio di diritto statuito dalla Cassazione al fine di verificare se le condotte oggetto di addebito fossero sussumibili in una delle fattispecie contemplate dal CCNL ancorchè enunciate in termini generali o, in subordine, al riconoscimento del risarcimento del danno pari a 24 mensilità ex art. 18, c. 5, St. lav.
Precisava che il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa escludeva che le condotte poste in essere dalla lavoratrice e ad ella stessa contestate potessero essere ritenute di gravità tali da motivare il licenziamento, ritenendo che i quattro addebiti elevanti avrebbero dovuto essere sussunti nelle previsioni del CCNL e, quindi, con applicazione della sanzione conservativa della multa con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, co. 4, St. lav.
4. Si costituiva (d'ora in avanti Controparte_3
) insistendo per il rigetto del ricorso limitando le condanne ai CP_3
minimi di legge o in subordine per la conferma della sentenza n. 289/2021 della Corte d'Appello di Venezia.
Evidenziava come, alla luce del principio di diritto affermati dalla Cassazione, la Corte d'Appello di Venezia, in sede di riassunzione, non fosse necessariamente tenuta a riconoscere la tutela di cui all'art. 18, c. 4, St. lav..
Osservava come l'operazione di sussumibilità richiesta dalla Cassazione fosse praticabile soltanto quando la condotta posta in essere dalla lavoratrice sarebbe stata riconducibile all'interno delle previsioni del CCNL e/o del codice disciplinare che selezionano le infrazioni, in astratto punibili con
4 sanzioni conservative e ricorrendo l'elemento costitutivo della analoga c.d. minore gravità della condotta, precisando che, nel caso in esame, mancava una specifica tipizzazione della condotta vietata nell'elenco di quelle punite con sanzione conservativa e che non era possibile giungere ad esiti diversi dall'applicazione dell'art. 18, c. 5, St. lav.
5. La controversia, iscritta a ruolo in data 7/11/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 20/2/2025 e, rinviata per la pendenza di trattative, infine decisa all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 3/4/2025.
*
6. La domanda di parte riassumente è fondata e, come tale, deve essere accolta.
7. Compete alla Corte d'Appello di Venezia stabilire, alla luce del principio di diritto espresso dalla Cassazione, se la condotta contestata alla lavoratrice possa essere ricondotta ad una di quelle descritte dal CCNL e per la quale lo stesso CCNL prevede sanzione conservativa;
fermo restando che non è qui più in discussione: (1) il fatto che quanto contestato alla si sia Pt_1
verificato, (2) che ciò che si è verificato ha rilevanza disciplinare e (3) che, tuttavia, non merita la sanzione del licenziamento;
dovendosi in ogni caso precisare come tale ultimo aspetto sia la conseguenza del giudicato formatosi per effetto del mancato ricorso per cassazione da parte della CP_1
vverso la sentenza n. 289/2021 resa dalla Corte d'Appello di
[...]
Venezia.
In questa sede, quindi fermo restando che la sanzione del licenziamento è sproporzionata, occorre quindi solo stabilire se il licenziamento comminato alla incontestabilmente sproporzionato, meriti la reazione/tutela Pt_1
di cui al 4° ovvero, in alternativa, al 5° comma dell'art. 18, Legge 300/1970.
8. Alla lavoratrice è stato contestato di:
5 1- non avere attivato, in occasione di un malore occorso ad un collega
(sottoposto), la procedura di primo soccorso che prevede la chiamata del 118, avendo invece detto al collega che poteva allontanarsi per andare, con i propri mezzi, da solo, dal medico;
2- essersi rifiutata di ottemperare all'ordine della direzione di promozione di un modello di smartphone;
3- essersi resa responsabile della scarsa pulizia e dell'incuria di singoli reparti dell'esercizio commerciale (un supermercato): latticini scaduti, scarsa pulizia in reparto ortofrutta, cella frigorifera, scaffali, ecc.
8.1. Ciò detto, rileva il Collegio, alla luce del principio di diritto che è chiamato ad applicare (dal quale non è dato discostarsi), ribadito che è assodato che non
è qui possibile affermare la legittimità della sanzione del licenziamento, come il CCNL in uso in azienda [che le parti, nella confusa produzione documentale, non pare abbiano allegato in via integrale] contenga clausola estremamente generica che consente di sussumere in sé ogni condotta che non integra gli estremi del licenziamento.
Ed infatti, sia nell'ambito della elencazione dei comportamenti del lavoratore che giustificano la sanzione della multa sia nell'ambito della elencazione delle condotte che sorreggono la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro vi è un punto finale (il riferimento è ai punti 2.7 e 3.5) che consentono di ricondurre nell'ambito della sanzione conservativa <altre mancanze di analoga gravità>>.
8.2. Ora, nel caso qui in trattazione, non si è in presenza di una condotta che merita il licenziamento (il che è considerazione insormontabile) ed allora si versa necessariamente in ambito di condotta tenuta dalla lavoratrice che è riconducibile nell'ambito delle grandi mancanze di analoga gravità a quelle sanzionate con la multa ovvero con la sospensione dovendosi in particolare rilevare come tutte le condotte imputate da Controparte_1
6 abbiano quale comune denominatore di porsi in contrasto con direttive, anche generiche o regolamentari, imposte della direzione aziendale ovvero attenendo alla negligente esecuzione del lavoro in quanto posto in essere in antitesi con le direttive aziendali.
Ed infatti, la suddetta qualificazione [violazione di direttive e, quindi, negligente esecuzione del lavoro affidato] deve essere attribuita alla contestazione sopra riportata al n. 1 – che le parti dimostrano di ritenere la più grave - posto che, come si evince dalla missiva di contestazione disciplinare, è stato imputato alla di non aver attivato una qualche procedura Pt_1
(evidentemente regolamentata dall'azienda) di primo soccorso che prevede la chiamata del 118. Tale vicenda, quindi, ben potendo essere ricondotta nell'ambito delle clausole, con previsione della sanzione della multa, di cui ai punti 2.2 (esegua con negligenza il lavoro affidatogli) e 2.7 (ed altre mancanze di analoga gravità) ovvero, in eventualità, nell'ambio della clausola 2.5 (non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica) del comma 2 dell'art. 208 del CCNL.
Analoghe considerazioni possono poi essere fatte poi, per evidenti ragioni, con riferimento alle ulteriori contestazioni disciplinari, una afferente a comportamento oppositivo della rispetto ad una precisa direttiva Pt_1
aziendale (rifiuto di promuovere un telefonino) e l'altra rispetto a direttive evidentemente generali afferenti alla gestione del punto vendita ed al mantenimento dello stesso e delle merci in condizioni di efficienza (mancata cura della pulizia di alcuni reparti del supermercato). Tutti comportamenti, è evidente, associabili ovvero assimilabili alla negligente esecuzione del lavoro affidato e, quindi, riconducibili nell'ambito delle clausole sopra riportate di cui all'art. 208, co. 2, punti 2.2 (esegua con negligenza il lavoro affidatogli) e 2.7 (ed altre mancanze di analoga gravità).
Dovendosi in ogni caso rilevare– dovendosi quindi condividere le valutazioni di parte riassumente così come esplicitate in udienza di finale discussione -
7 come la pluralità di condotte contestate nell'ambito di una sola lettera di contestazione disciplinare ben può essere ricondotto nell'ambito della clausola
3.3 (commetta la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa) e, quindi, della clausola 3.5 (ed altre mancanze di analoga gravità) con previsione, in definitiva, della sanzione disciplinare della sospensione.
8.3. Pertanto, ricondotto il fatto nell'ambito di una esplicita previsione del
CCNL, all'illegittimità del licenziamento di cui si discute non può che conseguire l'applicazione la sanzione di cui all'art. 18, co. 4, Legge 300/1970 e, con ciò, parzialmente sovvertendo l'esito della pronuncia di primo grado
(ferma retando l'affermazione di illegittimità del licenziamento e le spese di giudizio così come riliquidate dalla sentenza 289/2021 CdA Venezia),
l'annullamento del licenziamento, la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro della il pagamento di una Pt_2
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegra con deduzione dell'aliunde perceptum vel percipiendum (comunque entro le 12 mensilità) e la condanna alla ricostruzione della posizione previdenziale.
9. Quanto alle spese di lite le stesse possono essere liquidate, con riferimento al giudizio di legittimità ed al presente grado (come richiesto dalla parte riassumente), a carico della parte riassunta in quanto soccombente, in base ai parametri, criteri e valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di controversia (valore indeterminato – complessità bassa) e, in ogni caso, del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
8 in accoglimento del ricorso in riassunzione in grado di reclamo ed in parziale riforma della sentenza di primo grado reclamata, annulla il licenziamento per giusta causa comminato in data 3 luglio 2017 a e Parte_1 conseguentemente condanna a reintegrare la Controparte_1 lavoratrice nel posto di lavoro, al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione con deduzione dell'aliunde perceptum vel percipiendum (comunque entro le 12 mensilità) e la condanna infine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione secondo quanto previsto dall'art. 18, co. 4 Legge 300/1970; condanna la parte riassunta a rifondere in favore della parte riassumente le spese di lite che vengono liquidate, quanto al grado di legittimità, in € 5.513,00 e, quanto alla presente fase di riassunzione, in € 6.946,00, il tutto oltre a costi di iscrizione a ruolo, spese generali e accessori di legge (iva e cpa), con la distrazione in favore del difensore.
Così definitivamente deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in Venezia in data 4 aprile 2025.
Il Presidente del Collegio nonché relatore si scusa con le parti ed i difensori per il ritardo con il quale la presente sentenza viene depositata.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
9