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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 580/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale Giudice del Lavoro, nella causa n. 580/2023 R.G.C, all'udienza del 30-1-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti G. Emiliozzi e M. Emiliozzi, del Foro di Macerata, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Tolentino, viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Marche pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. E. Andreozzi come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' sito a CP_1
Macerata in via Carducci n. 53;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale e unificazione con preesistenze.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 04.10.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' ed esponeva quanto segue: - aveva svolto mansioni di muratore intonacatore dal CP_1
1979 al 1992 in qualità di titolare dell'impresa artigiana e dal 1993 all'attualità Parte_1
in qualità di legale rappresentante della Paparoni e Miconi s.n.c., entrambe con sede in Tolentino, con attività lavorativa per circa dieci ore al giorno (dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30) per cinque giorni a settimana e per quattro ore il sabato (dalle ore 08.00 alle ore 12.00); - egli si era
1 occupato delle seguenti mansioni: realizzazione di intonaci e massetti, posa in opera di pavimenti per circa 100 mq a settimana, battiscopa per circa 150 mq a settimana con annessa stuccatura;
movimentazione quotidiana sul luogo di lavoro di circa 20 sacchi di cemento del peso di circa 50 Kg cadauno fino al 2000 e dal 2000 ad oggi di 25 Kg ciascuno, circa 5 pacchi contenenti i battiscopa, del peso di circa 7-8 Kg cadauno, nonché circa 10 pacchi di mattonelle al giorno del peso mediamente
20-25 Kg cadauno;
caricamento a mani della betoniera con cemento e sabbia, mediamente per un'ora al giorno, con successivo trasporto del materiale impastato a mani con carriole e secchi ed uso di forza quasi massimale;
posa in opera della malta utilizzata per la realizzazione dell'intonaco dal basso verso l'alto partendo da inginocchiato e con continui sollevamenti per circa 300 movimenti ogni giorno;
livellamento a mani del massetto con staggia, nonché rasatura, carteggiatura e raschiatura;
movimentazione quotidiana in ginocchio per uniformare la posa in opera della malta;
rasatura sempre in ginocchio della parte alta e della parte bassa dell'intonaco con cucchiaio americano;
utilizzo quotidiano di strumenti vibranti quali lancia per il getto dell'intonaco, martello pneumatico per le demolizioni e smerigliatrice mediamente per tre ore ogni giorno;
- le suddette mansioni provocavano un continuo stress alle ginocchia in quanto il ricorrente, assumendo posture incongrue, vi aveva subito e subiva continui sovraccarichi e tensioni delle articolazioni;
- l'effettivo svolgimento di tali mansioni per un arco di tempo sufficientemente lungo, dal 1979 all'attualità, e per buona parte della giornata, costituiva la causa determinante o in subordine la concausa della patologia di gonartrosi bilaterale;
-
l' aveva già riconosciuto al ricorrente le malattie professionali di tendinopatia di spalla CP_1
bilaterale, spondilo discopatie del rachide, epicondilite bilaterale, ipoacusia percettiva, neuropatia del nervo ulnare bilaterale, esiti di spondilo-discopatie rachide e tunnel carpale bilaterale, accertando in capo allo stesso una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica nella misura del 26%, con coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e D.L. 12.07.2000 dello 0,6, come da provvedimento del
21.09.2023; - già dal fatto che l' avesse riconosciuto plurime malattie professionali per un CP_1
danno complessivo del 26% emergeva che le attività lavorative effettivamente svolte dal Pt_1
comportavano, per la loro ripetitività e per il continuo sforzo fisico, un rischio di contrazione di malattie di origine professionale;
- il 24.03.2020 il ricorrente aveva inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale di gonartrosi bilaterale, allegando il certificato medico di malattia professionale redatto dal dott. e datato 13.03.2020; - il Per_2
06.10.2020 l' aveva respinto la domanda, per documentazione insufficiente ad esprimere un CP_1
giudizio medico-legale; - il 15.10.2020, il ricorrente aveva proposto istanza di riesame con annessa integrazione documentale, a mezzo del patronato INAPA;
- il 21.04.2021 l' aveva respinto CP_1
nuovamente la domanda ritenendo che il rischio lavorativo a cui era stato esposto il ricorrente non fosse sufficiente a provocare la malattia denunciata;
- il 24.09.2021 il ricorrente aveva proposto
2 ricorso amministrativo con istanza di revoca della decisione dell'Ente e di riconoscimento di una ulteriore invalidità ai fini del 5% per la gonartrosi bilaterale, allegando certificato medico CP_1 redatto dal dott. , ricorso respinto dall' il 27.10.2021 l' rigettava il ricorso Per_2 CP_1 CP_1
amministrativo; - la patologia denunciata era annoverabile tra le malattie professionali tabellate, per le quali sussisteva una presunzione legale di origine professionale, come risultava dal D.P.R. 1124/65, aggiornato con D.M. 19 aprile 2008, che riconosceva l'esistenza del nesso causale tra la patologia per cui era causa e l'attività del lavoratore che esercitasse mansioni “svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” e di “movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”; - l'effettiva sussistenza della malattia in capo al ricorrente era altresì comprovata dai seguenti esami: esame RM alle ginocchia eseguito il 14.03.2020 dal dott. che aveva accertato in capo al ricorrente Persona_3
“…iperpressione esterna della rotula, posta in una gola trocleare di scarsa profondità. Segni di condromalacia rotulea esterna. Si apprezza una distensione fluida articolare tricompartimentale. Nei limiti lo spessore e la continuità dei legamenti crociati collaterali. Si apprezzano avanzate alterazioni gonartrosiche, con marcata riduzione in ampiezza dello spazio articolare femoro-tibiale mediale.
Concomitano lesioni osteocondrosiche, con ipointensità in T1 della spongiosa ossea subcondrale, riferibile a sclerosi ossea, nel condilo femorale mediale, in minor misura nel piatto tibiale di tale compartimento. Si associa nelle stese sedi iperintensità in T2 della spongiosa ossea, riferibile ad edema intra-spongioso. Avanzate alterazioni degenerative della fibrocartilagine meniscale interna, che appare estrusa dallo spazio articolare ed il cui corno posteriore presenta una diffusa disomogenea iperintensità di segnale in T2, di significato degenerativo, asociata alla presenza di una lesione meniscale a tutto spessore con decorso obliquo. Alterazioni degenerative, di minore entità, della fibrocartilagine meniscale esterna. Il tendine rotuleo presenta una continuità ed uno spessore conservati. Iperintensità in T2 di significato entesopatico all'inserzione di tale tendine sul polo rotuleo inferiore. Ispessiti ed iperintensi in T2 i tessuti molli in sede prerotulea, da riferire ad imbibizione edematosa. Distensione fluida anche dei tendini della zampa d'oca”; ecotomografia muscolare del 09.03.2020 eseguita dal dott. dalla quale si evinceva a carico del ricorrente Persona_4
“... marcata osteofitosi alla rima interarticolare quadro degenerativo cronico meniscale pseudo ipertrofico e versamento liquido articolare” al ginocchio destro e “… osteofitosi alla rima interarticolare versamento liquido e corno meniscale interno protruso dalla rima interarticolare con impronta sul collaterale” al ginocchio sinistro”; ecotomografia muscolare del 20.09.2021 effettuata dal dott. con la quale venivano accertati una marcata osteofitosi alla rima interarticolare Persona_4
del ginocchio destro, una protrusione al corno meniscale, una iperplasia della sinoviale articolare, un marcato ispessimento della sinoviale articolare con osteofitosi alla rima interarticolare al ginocchio
3 sinistro e una protrusione al corno meniscale interno, in un quadro degenerativo cronico, con cisti di
Baker di 20 mm x 10 mm;
RM alle ginocchia del 25.07.2023; RX alle ginocchi, del 29.07.2023, effettuata dal dott. con diagnosi di “bilaterale osteoartrosi associata a riduzione in Persona_5 ampiezza delle rime articolari femorotibiali interne e a sclerosi dell'osso subcondrale delle superfici articolari contrapposte”; certificato a cura del dott. del 27.07.2023 con diagnosi di Per_6
“ginocchio varo artrosico bilaterale più sintomatico a dx”; - il precedente riconoscimento da parte dell' delle plurime malattie professionali per una percentuale di invalidità pari al 26% CP_1 comprovava che l'attività lavorativa svolta era idonea ad esporre al rischio di sviluppare tecnopatie;
- i postumi residuali avevano inciso negativamente e permanentemente sulla capacità lavorativa del ricorrente nonché sul suo patrimonio psicologico, causando una ulteriore invalidità del 5% per la gonartrosi bilaterale, aggiuntiva rispetto all'invalidità del 26% già riconosciuta dall' , CP_1
determinando in capo al medesimo una invalidità complessiva del 31% (come confermato dalla certificazione medico-legale redatta dal dott. il 29.09.2023) o nella misura, maggiore Persona_7
o minore, che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
Tutto quanto premesso, il ricorrente chiedeva di accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) - dichiarare, ai sensi del T.U. 1965, che la patologia di gonartrosi bilaterale (caso n. 517325106)
a carico del ricorrente vada qualificata a tutti gli effetti come malattia Parte_1
professionale e pertanto indennizzabile;
2) - dichiarare che le concrete mansioni svolte dal ricorrente costituiscono la causa diretta e determinante della malattia denunciata per cui è causa di gonartrosi bilaterale;
3) - conseguentemente, riconoscere al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000, una ulteriore invalidità permanente ai fini nella misura del 5% per la gonartrosi CP_1
bilaterale o, comunque, nella giusta percentuale di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000 in relazione alla domanda di malattia professionale n. 517325106 del 24.03.2020, con unifica del gradiente invalidante riconosciuto con le pregresse invalidità già accertate dall' per altre CP_1
malattie professionali (nella misura del 26%, già riconosciuto) e, conseguentemente, accertare in capo al ricorrente una invalidità complessiva del 31% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con coefficiente dello 0,6 ex art. 13 D.LGS. 38/2000 e D.L. 12.07.2000. Per l'effetto, condannare l' alla costituzione della relativa maggiore rendita, oltre agli interessi dal CP_1
centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, specificando la decorrenza della maggiore rendita”, con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva ritualmente in giudizio l' in persona del Marche pro CP_1 Controparte_3
tempore, il quale, anche richiamandosi al parere tecnico espresso dal Dirigente medico - legale dell' , dott.ssa chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, dovendosi CP_1 Persona_8
4 escludere la natura professionale della patologia di gonartrosi bilaterale denunciata, e poiché non risultava, su base concreta e documentata, alcuna esposizione a lavorazioni specifiche in grado di determinare una patologia alle ginocchia.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale, delle produzioni documentali delle parti, e degli ulteriori documenti depositati in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei confronti del ricorrente
(fatture emesse dallo stesso negli ultimi quattro anni), all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
16/07/2024, è emersa la conferma dello svolgimento da parte del delle mansioni descritte e Pt_1 mediante l'utilizzo degli strumenti riferiti in ricorso, con conseguente esposizione del ricorrente al rischio di sviluppare la denunciata tecnopatia.
Nell'ambito della disposta consulenza medico - legale d'ufficio, il C.T.U., dott.ssa Persona_9 nominata all'udienza del 16/07/2024, ha rilevato quanto segue:
“Secondo il mio parere, vista la documentazione sanitaria, visitato il paziente, in considerazione della fascia d'età delle caratteristiche degli esami strumentali effettuati, è possibile affermare che il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa esiste. Tale esposizione ha determinato un danno biologico permanente pari al 3%. Considerando le preesistenze il totale è pari al 28%”.
L' ha inviato le seguenti osservazioni: CP_1
“Presa visione della bozza di CTU, si ritiene opportuno formulare delle osservazioni alle conclusioni della perizia in quanto in disaccordo sul riconoscimento della tecnopatia “gonartrosi bilaterale” poiché trattasi di malattia comune non correlabile alla lavorazione svolta dall'assicurato, artigiano edile-intonacatore adibito solo occasionalmente alla realizzazione di massetti e pavimenti - come dallo stesso dichiarato più volte nel corso dei vari accertamenti condotti. Il CTU conclude che
“Secondo il mio parere, vista la documentazione sanitaria, visitato il paziente, in considerazione della fascia d'età delle caratteristiche degli esami strumentali effettuati, è possibile affermare che il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa esiste”. Non si comprende su quali basi sia formulata tale conclusione non essendo stata dimostrata l'effettiva correlazione tra la mansione e la patologia diagnosticata, che invero è del tutto compatibile con l'età del soggetto
(classe 1959) e, peraltro, essendo una malattia non tabellata l'onere della prova è in carico al lavoratore. Non sono stati, infatti, prodotti elementi a sostegno della presunta eziopatogenesi
5 lavorativa della malattia in esame (es: fatturato, ricevute per lavori svolti a livello di pavimentazioni
e simili, ecc).
“Altresì, non si concorda sulla valutazione in termini di danno biologico, ricordando che questa segue primariamente la limitazione funzionale residua e non la menomazione: si chiede, quindi, al
CTU quale sia il deficit funzionale residuo e a quale codice di menomazione si fa riferimento secondo le tabelle del danno biologico ex d.lgs. 38/2000.
“Si fa presente, infine, che l'unifica dei postumi deve essere effettuata con le patologie già riconosciute all'epoca della denuncia per “gonartrosi” (24/03/2020), quando il Sig. era Pt_1
titolare di rendita al 24% per ipoacusia, tendinopatia spalle, spondilodiscopatia del rachide LS, epicondilite bilaterale. Il 26% a cui si riferisce il CTU deriva, invece, da un successivo riconoscimento di neuropatia ulnare bilaterale e S. tunnel carpale bilaterale - si allega mod. 22 SS - accertate rispettivamente nel 2021 e 2023, quindi non identificabili come pre-esistenze.
“Pertanto, si chiede al CTU di rivedere la valutazione complessiva, provvedendo ad unifica solo con
i postumi già riconosciuti all'epoca della MP in oggetto;
sarà poi cura dell'Istituto procedere all'aggiornamento del danno biologico susseguente”.
Il CTU, in risposta alle osservazioni dell'Ente, ha concluso come segue:
“Per ciò che concerne la correlazione lavoro-patologia non si capiscono le perplessità dimostrate dall' , in ben due raccolte anamnestiche la tipologia di lavoro è assolutamente CP_1 CP_1
compatibile con quanto denunciato.
“Anamnesi lavorativa in data 5/8/20 raccolta dal Dott. per lavoro prettamente di CP_1 Per_10
“intonacatore ma anche di muratore per costruzione o ristrutturazione di edifici civili”
“Anamnesi lavorativa raccolta dal Dott. in data 24/3/21 Per_11 CP_1
“Note: L'Assicurato dichiara di aver intrapreso l'attività lavorativa nel 1979 in qualità di artigiano muratore, ha operato nell'ambito della ristrutturazione di civili abitazioni. Il lavoro prevalentemente svolto è stato quello di intonacatore. Riferisce anche che l'azienda si è occupata della messa in opera di pavimenti. Ha effettuato tutte le mansioni previste, quali la rasatura, la raschiatura, la carteggiatura, in riferimento agli utensili utilizzati, riferisce di aver fatto uso di raschietti, miscelatori, martello pneumatico, staggia, ..ill.. e minuterie varie. Di frequente ha lavorato inginocchiato, per la pavimentazione e completare i lavori sulle parti più basse delle pareti. Ha avuto alcuni dipendenti fino al 2009 In pensione dall'ottobre 2020.”
“Per ciò che concerne l'età del soggetto all'epoca della domanda era ed è tutt'ora non vetusta.
“Per quanto concerne l'evidenza è radiologica ed è valutata sulla base del 281.
6 “Per ciò che concerne le preesistenze il calcolo è stato fatto oggettivamente sul 26% e non sul 24%”; infine, il CTU ha ribadito in modo definitivo le precedenti conclusioni (si veda la relazione depositata dal c.t.u. il 28-12-2024).
Questo giudicante condivide la valutazione dei postumi permanenti della patologia professionale in questa sede accertata in misura pari al 3%, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale della patologia, determinante un danno biologico pari al 3% sofferto dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo ex art. 13, co. 2, D.lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione previdenziale spettante, da CP_1 unificarsi, a cura dell' convenuto, a quanto riconosciuto per le altre malattie professionali CP_1
precedentemente e successivamente denunciate e via via riconosciute (ciò in quanto la domanda di riconoscimento della odierna malattia professionale risale al 24-3-2020, mentre dal provvedimento comunicato il 21-9-2023 dall' al Patronato INAPA, che rappresentava il ricorrente, risulta il CP_1
riconoscimento di una rendita in favore del dal 6-6-2023, corrispondente al riconoscimento Pt_1
di una ulteriore patologia per un gradiente invalidante del 2%, dal 6-6-2023, peraltro con cessazione di altra precedente rendita avente decorrenza dal 28-9-2021 per malattia professionale accertata dal
28-9-2021, per un gradiente pari al 3%, unificata ad altre due patologie, aventi la medesima decorrenza di quella oggi riconosciuta, per gradienti invalidanti rispettivamente pari al 4% ed all'1%, con grado di menomazione dell'integrità psicofisica complessiva riconosciuto dal 21-9-2023 pari al
26%, mentre fino a tale data era stato del 24%), cosicché, dovendosi sommare alla patologia oggi accertata alcune effettive preesistenze e soltanto da date successive le patologie via via denunciate al in epoche successive al 24-3-2020, appare congruo disporre che l'unificazione di tutte le Pt_1 preesistenze venga effettuata dall' convenuto con le rispettive distinte decorrenze;
sulla rendita CP_1 nell'importo via via riconosciuto spetteranno gli interessi di legge fino all'effettivo soddisfo.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento della metà delle spese in favore del ricorrente, metà CP_1
liquidata come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con compensazione della metà residua, ai sensi dell'art. 113 D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1,
D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
7 Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
nei confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 4-10-2023, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato che dalla malattia professionale sofferta dal ricorrente è derivato un danno biologico in misura pari al 3%, condanna l' come sopra rappresentato, CP_1 all'indennizzo corrispondente al suddetto danno biologico, da unificarsi, a cura dell' CP_1
convenuto, alle altre malattie professionali successivamente denunciate e via via riconosciute dall' , con le decorrenze e gli interessi di legge;
CP_1
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, metà liquidata in € 1.050,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30-1-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale Giudice del Lavoro, nella causa n. 580/2023 R.G.C, all'udienza del 30-1-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti G. Emiliozzi e M. Emiliozzi, del Foro di Macerata, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Tolentino, viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Marche pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. E. Andreozzi come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' sito a CP_1
Macerata in via Carducci n. 53;
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale e unificazione con preesistenze.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 04.10.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' ed esponeva quanto segue: - aveva svolto mansioni di muratore intonacatore dal CP_1
1979 al 1992 in qualità di titolare dell'impresa artigiana e dal 1993 all'attualità Parte_1
in qualità di legale rappresentante della Paparoni e Miconi s.n.c., entrambe con sede in Tolentino, con attività lavorativa per circa dieci ore al giorno (dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30) per cinque giorni a settimana e per quattro ore il sabato (dalle ore 08.00 alle ore 12.00); - egli si era
1 occupato delle seguenti mansioni: realizzazione di intonaci e massetti, posa in opera di pavimenti per circa 100 mq a settimana, battiscopa per circa 150 mq a settimana con annessa stuccatura;
movimentazione quotidiana sul luogo di lavoro di circa 20 sacchi di cemento del peso di circa 50 Kg cadauno fino al 2000 e dal 2000 ad oggi di 25 Kg ciascuno, circa 5 pacchi contenenti i battiscopa, del peso di circa 7-8 Kg cadauno, nonché circa 10 pacchi di mattonelle al giorno del peso mediamente
20-25 Kg cadauno;
caricamento a mani della betoniera con cemento e sabbia, mediamente per un'ora al giorno, con successivo trasporto del materiale impastato a mani con carriole e secchi ed uso di forza quasi massimale;
posa in opera della malta utilizzata per la realizzazione dell'intonaco dal basso verso l'alto partendo da inginocchiato e con continui sollevamenti per circa 300 movimenti ogni giorno;
livellamento a mani del massetto con staggia, nonché rasatura, carteggiatura e raschiatura;
movimentazione quotidiana in ginocchio per uniformare la posa in opera della malta;
rasatura sempre in ginocchio della parte alta e della parte bassa dell'intonaco con cucchiaio americano;
utilizzo quotidiano di strumenti vibranti quali lancia per il getto dell'intonaco, martello pneumatico per le demolizioni e smerigliatrice mediamente per tre ore ogni giorno;
- le suddette mansioni provocavano un continuo stress alle ginocchia in quanto il ricorrente, assumendo posture incongrue, vi aveva subito e subiva continui sovraccarichi e tensioni delle articolazioni;
- l'effettivo svolgimento di tali mansioni per un arco di tempo sufficientemente lungo, dal 1979 all'attualità, e per buona parte della giornata, costituiva la causa determinante o in subordine la concausa della patologia di gonartrosi bilaterale;
-
l' aveva già riconosciuto al ricorrente le malattie professionali di tendinopatia di spalla CP_1
bilaterale, spondilo discopatie del rachide, epicondilite bilaterale, ipoacusia percettiva, neuropatia del nervo ulnare bilaterale, esiti di spondilo-discopatie rachide e tunnel carpale bilaterale, accertando in capo allo stesso una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica nella misura del 26%, con coefficiente ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e D.L. 12.07.2000 dello 0,6, come da provvedimento del
21.09.2023; - già dal fatto che l' avesse riconosciuto plurime malattie professionali per un CP_1
danno complessivo del 26% emergeva che le attività lavorative effettivamente svolte dal Pt_1
comportavano, per la loro ripetitività e per il continuo sforzo fisico, un rischio di contrazione di malattie di origine professionale;
- il 24.03.2020 il ricorrente aveva inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale di gonartrosi bilaterale, allegando il certificato medico di malattia professionale redatto dal dott. e datato 13.03.2020; - il Per_2
06.10.2020 l' aveva respinto la domanda, per documentazione insufficiente ad esprimere un CP_1
giudizio medico-legale; - il 15.10.2020, il ricorrente aveva proposto istanza di riesame con annessa integrazione documentale, a mezzo del patronato INAPA;
- il 21.04.2021 l' aveva respinto CP_1
nuovamente la domanda ritenendo che il rischio lavorativo a cui era stato esposto il ricorrente non fosse sufficiente a provocare la malattia denunciata;
- il 24.09.2021 il ricorrente aveva proposto
2 ricorso amministrativo con istanza di revoca della decisione dell'Ente e di riconoscimento di una ulteriore invalidità ai fini del 5% per la gonartrosi bilaterale, allegando certificato medico CP_1 redatto dal dott. , ricorso respinto dall' il 27.10.2021 l' rigettava il ricorso Per_2 CP_1 CP_1
amministrativo; - la patologia denunciata era annoverabile tra le malattie professionali tabellate, per le quali sussisteva una presunzione legale di origine professionale, come risultava dal D.P.R. 1124/65, aggiornato con D.M. 19 aprile 2008, che riconosceva l'esistenza del nesso causale tra la patologia per cui era causa e l'attività del lavoratore che esercitasse mansioni “svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” e di “movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”; - l'effettiva sussistenza della malattia in capo al ricorrente era altresì comprovata dai seguenti esami: esame RM alle ginocchia eseguito il 14.03.2020 dal dott. che aveva accertato in capo al ricorrente Persona_3
“…iperpressione esterna della rotula, posta in una gola trocleare di scarsa profondità. Segni di condromalacia rotulea esterna. Si apprezza una distensione fluida articolare tricompartimentale. Nei limiti lo spessore e la continuità dei legamenti crociati collaterali. Si apprezzano avanzate alterazioni gonartrosiche, con marcata riduzione in ampiezza dello spazio articolare femoro-tibiale mediale.
Concomitano lesioni osteocondrosiche, con ipointensità in T1 della spongiosa ossea subcondrale, riferibile a sclerosi ossea, nel condilo femorale mediale, in minor misura nel piatto tibiale di tale compartimento. Si associa nelle stese sedi iperintensità in T2 della spongiosa ossea, riferibile ad edema intra-spongioso. Avanzate alterazioni degenerative della fibrocartilagine meniscale interna, che appare estrusa dallo spazio articolare ed il cui corno posteriore presenta una diffusa disomogenea iperintensità di segnale in T2, di significato degenerativo, asociata alla presenza di una lesione meniscale a tutto spessore con decorso obliquo. Alterazioni degenerative, di minore entità, della fibrocartilagine meniscale esterna. Il tendine rotuleo presenta una continuità ed uno spessore conservati. Iperintensità in T2 di significato entesopatico all'inserzione di tale tendine sul polo rotuleo inferiore. Ispessiti ed iperintensi in T2 i tessuti molli in sede prerotulea, da riferire ad imbibizione edematosa. Distensione fluida anche dei tendini della zampa d'oca”; ecotomografia muscolare del 09.03.2020 eseguita dal dott. dalla quale si evinceva a carico del ricorrente Persona_4
“... marcata osteofitosi alla rima interarticolare quadro degenerativo cronico meniscale pseudo ipertrofico e versamento liquido articolare” al ginocchio destro e “… osteofitosi alla rima interarticolare versamento liquido e corno meniscale interno protruso dalla rima interarticolare con impronta sul collaterale” al ginocchio sinistro”; ecotomografia muscolare del 20.09.2021 effettuata dal dott. con la quale venivano accertati una marcata osteofitosi alla rima interarticolare Persona_4
del ginocchio destro, una protrusione al corno meniscale, una iperplasia della sinoviale articolare, un marcato ispessimento della sinoviale articolare con osteofitosi alla rima interarticolare al ginocchio
3 sinistro e una protrusione al corno meniscale interno, in un quadro degenerativo cronico, con cisti di
Baker di 20 mm x 10 mm;
RM alle ginocchia del 25.07.2023; RX alle ginocchi, del 29.07.2023, effettuata dal dott. con diagnosi di “bilaterale osteoartrosi associata a riduzione in Persona_5 ampiezza delle rime articolari femorotibiali interne e a sclerosi dell'osso subcondrale delle superfici articolari contrapposte”; certificato a cura del dott. del 27.07.2023 con diagnosi di Per_6
“ginocchio varo artrosico bilaterale più sintomatico a dx”; - il precedente riconoscimento da parte dell' delle plurime malattie professionali per una percentuale di invalidità pari al 26% CP_1 comprovava che l'attività lavorativa svolta era idonea ad esporre al rischio di sviluppare tecnopatie;
- i postumi residuali avevano inciso negativamente e permanentemente sulla capacità lavorativa del ricorrente nonché sul suo patrimonio psicologico, causando una ulteriore invalidità del 5% per la gonartrosi bilaterale, aggiuntiva rispetto all'invalidità del 26% già riconosciuta dall' , CP_1
determinando in capo al medesimo una invalidità complessiva del 31% (come confermato dalla certificazione medico-legale redatta dal dott. il 29.09.2023) o nella misura, maggiore Persona_7
o minore, che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
Tutto quanto premesso, il ricorrente chiedeva di accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) - dichiarare, ai sensi del T.U. 1965, che la patologia di gonartrosi bilaterale (caso n. 517325106)
a carico del ricorrente vada qualificata a tutti gli effetti come malattia Parte_1
professionale e pertanto indennizzabile;
2) - dichiarare che le concrete mansioni svolte dal ricorrente costituiscono la causa diretta e determinante della malattia denunciata per cui è causa di gonartrosi bilaterale;
3) - conseguentemente, riconoscere al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000, una ulteriore invalidità permanente ai fini nella misura del 5% per la gonartrosi CP_1
bilaterale o, comunque, nella giusta percentuale di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000 in relazione alla domanda di malattia professionale n. 517325106 del 24.03.2020, con unifica del gradiente invalidante riconosciuto con le pregresse invalidità già accertate dall' per altre CP_1
malattie professionali (nella misura del 26%, già riconosciuto) e, conseguentemente, accertare in capo al ricorrente una invalidità complessiva del 31% o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con coefficiente dello 0,6 ex art. 13 D.LGS. 38/2000 e D.L. 12.07.2000. Per l'effetto, condannare l' alla costituzione della relativa maggiore rendita, oltre agli interessi dal CP_1
centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, specificando la decorrenza della maggiore rendita”, con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva ritualmente in giudizio l' in persona del Marche pro CP_1 Controparte_3
tempore, il quale, anche richiamandosi al parere tecnico espresso dal Dirigente medico - legale dell' , dott.ssa chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, dovendosi CP_1 Persona_8
4 escludere la natura professionale della patologia di gonartrosi bilaterale denunciata, e poiché non risultava, su base concreta e documentata, alcuna esposizione a lavorazioni specifiche in grado di determinare una patologia alle ginocchia.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale, delle produzioni documentali delle parti, e degli ulteriori documenti depositati in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei confronti del ricorrente
(fatture emesse dallo stesso negli ultimi quattro anni), all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
16/07/2024, è emersa la conferma dello svolgimento da parte del delle mansioni descritte e Pt_1 mediante l'utilizzo degli strumenti riferiti in ricorso, con conseguente esposizione del ricorrente al rischio di sviluppare la denunciata tecnopatia.
Nell'ambito della disposta consulenza medico - legale d'ufficio, il C.T.U., dott.ssa Persona_9 nominata all'udienza del 16/07/2024, ha rilevato quanto segue:
“Secondo il mio parere, vista la documentazione sanitaria, visitato il paziente, in considerazione della fascia d'età delle caratteristiche degli esami strumentali effettuati, è possibile affermare che il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa esiste. Tale esposizione ha determinato un danno biologico permanente pari al 3%. Considerando le preesistenze il totale è pari al 28%”.
L' ha inviato le seguenti osservazioni: CP_1
“Presa visione della bozza di CTU, si ritiene opportuno formulare delle osservazioni alle conclusioni della perizia in quanto in disaccordo sul riconoscimento della tecnopatia “gonartrosi bilaterale” poiché trattasi di malattia comune non correlabile alla lavorazione svolta dall'assicurato, artigiano edile-intonacatore adibito solo occasionalmente alla realizzazione di massetti e pavimenti - come dallo stesso dichiarato più volte nel corso dei vari accertamenti condotti. Il CTU conclude che
“Secondo il mio parere, vista la documentazione sanitaria, visitato il paziente, in considerazione della fascia d'età delle caratteristiche degli esami strumentali effettuati, è possibile affermare che il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa esiste”. Non si comprende su quali basi sia formulata tale conclusione non essendo stata dimostrata l'effettiva correlazione tra la mansione e la patologia diagnosticata, che invero è del tutto compatibile con l'età del soggetto
(classe 1959) e, peraltro, essendo una malattia non tabellata l'onere della prova è in carico al lavoratore. Non sono stati, infatti, prodotti elementi a sostegno della presunta eziopatogenesi
5 lavorativa della malattia in esame (es: fatturato, ricevute per lavori svolti a livello di pavimentazioni
e simili, ecc).
“Altresì, non si concorda sulla valutazione in termini di danno biologico, ricordando che questa segue primariamente la limitazione funzionale residua e non la menomazione: si chiede, quindi, al
CTU quale sia il deficit funzionale residuo e a quale codice di menomazione si fa riferimento secondo le tabelle del danno biologico ex d.lgs. 38/2000.
“Si fa presente, infine, che l'unifica dei postumi deve essere effettuata con le patologie già riconosciute all'epoca della denuncia per “gonartrosi” (24/03/2020), quando il Sig. era Pt_1
titolare di rendita al 24% per ipoacusia, tendinopatia spalle, spondilodiscopatia del rachide LS, epicondilite bilaterale. Il 26% a cui si riferisce il CTU deriva, invece, da un successivo riconoscimento di neuropatia ulnare bilaterale e S. tunnel carpale bilaterale - si allega mod. 22 SS - accertate rispettivamente nel 2021 e 2023, quindi non identificabili come pre-esistenze.
“Pertanto, si chiede al CTU di rivedere la valutazione complessiva, provvedendo ad unifica solo con
i postumi già riconosciuti all'epoca della MP in oggetto;
sarà poi cura dell'Istituto procedere all'aggiornamento del danno biologico susseguente”.
Il CTU, in risposta alle osservazioni dell'Ente, ha concluso come segue:
“Per ciò che concerne la correlazione lavoro-patologia non si capiscono le perplessità dimostrate dall' , in ben due raccolte anamnestiche la tipologia di lavoro è assolutamente CP_1 CP_1
compatibile con quanto denunciato.
“Anamnesi lavorativa in data 5/8/20 raccolta dal Dott. per lavoro prettamente di CP_1 Per_10
“intonacatore ma anche di muratore per costruzione o ristrutturazione di edifici civili”
“Anamnesi lavorativa raccolta dal Dott. in data 24/3/21 Per_11 CP_1
“Note: L'Assicurato dichiara di aver intrapreso l'attività lavorativa nel 1979 in qualità di artigiano muratore, ha operato nell'ambito della ristrutturazione di civili abitazioni. Il lavoro prevalentemente svolto è stato quello di intonacatore. Riferisce anche che l'azienda si è occupata della messa in opera di pavimenti. Ha effettuato tutte le mansioni previste, quali la rasatura, la raschiatura, la carteggiatura, in riferimento agli utensili utilizzati, riferisce di aver fatto uso di raschietti, miscelatori, martello pneumatico, staggia, ..ill.. e minuterie varie. Di frequente ha lavorato inginocchiato, per la pavimentazione e completare i lavori sulle parti più basse delle pareti. Ha avuto alcuni dipendenti fino al 2009 In pensione dall'ottobre 2020.”
“Per ciò che concerne l'età del soggetto all'epoca della domanda era ed è tutt'ora non vetusta.
“Per quanto concerne l'evidenza è radiologica ed è valutata sulla base del 281.
6 “Per ciò che concerne le preesistenze il calcolo è stato fatto oggettivamente sul 26% e non sul 24%”; infine, il CTU ha ribadito in modo definitivo le precedenti conclusioni (si veda la relazione depositata dal c.t.u. il 28-12-2024).
Questo giudicante condivide la valutazione dei postumi permanenti della patologia professionale in questa sede accertata in misura pari al 3%, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale della patologia, determinante un danno biologico pari al 3% sofferto dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo ex art. 13, co. 2, D.lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione previdenziale spettante, da CP_1 unificarsi, a cura dell' convenuto, a quanto riconosciuto per le altre malattie professionali CP_1
precedentemente e successivamente denunciate e via via riconosciute (ciò in quanto la domanda di riconoscimento della odierna malattia professionale risale al 24-3-2020, mentre dal provvedimento comunicato il 21-9-2023 dall' al Patronato INAPA, che rappresentava il ricorrente, risulta il CP_1
riconoscimento di una rendita in favore del dal 6-6-2023, corrispondente al riconoscimento Pt_1
di una ulteriore patologia per un gradiente invalidante del 2%, dal 6-6-2023, peraltro con cessazione di altra precedente rendita avente decorrenza dal 28-9-2021 per malattia professionale accertata dal
28-9-2021, per un gradiente pari al 3%, unificata ad altre due patologie, aventi la medesima decorrenza di quella oggi riconosciuta, per gradienti invalidanti rispettivamente pari al 4% ed all'1%, con grado di menomazione dell'integrità psicofisica complessiva riconosciuto dal 21-9-2023 pari al
26%, mentre fino a tale data era stato del 24%), cosicché, dovendosi sommare alla patologia oggi accertata alcune effettive preesistenze e soltanto da date successive le patologie via via denunciate al in epoche successive al 24-3-2020, appare congruo disporre che l'unificazione di tutte le Pt_1 preesistenze venga effettuata dall' convenuto con le rispettive distinte decorrenze;
sulla rendita CP_1 nell'importo via via riconosciuto spetteranno gli interessi di legge fino all'effettivo soddisfo.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento della metà delle spese in favore del ricorrente, metà CP_1
liquidata come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con compensazione della metà residua, ai sensi dell'art. 113 D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1,
D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
7 Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
nei confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 4-10-2023, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accertato che dalla malattia professionale sofferta dal ricorrente è derivato un danno biologico in misura pari al 3%, condanna l' come sopra rappresentato, CP_1 all'indennizzo corrispondente al suddetto danno biologico, da unificarsi, a cura dell' CP_1
convenuto, alle altre malattie professionali successivamente denunciate e via via riconosciute dall' , con le decorrenze e gli interessi di legge;
CP_1
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, metà liquidata in € 1.050,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30-1-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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