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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Piliego Alessandra Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. 961/2024 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 2368/2024 emessa dal Tribunale di Bari-Prima Sezione Civile-,
pubblicata il 22.05.2024, in causa R.G. num.13955/2023, notificata il 17.06.2024,
proposto da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Maselli, ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato con delibera del n. 3230 del 02.07.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Appellante
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Giorgio, ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato con delibera n. 4068/2024 del 10.09.2024 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Appellata
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Francesco Bretone
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso ex art. 316 bis c.c., notificato in data 01.02.2024, , premesso di aver una figlia, Controparte_1
nata il [...] da una relazione more uxorio con , citava in giudizio Per_1 Parte_1 quest'ultimo chiedendo l'affidamento esclusivo della minore, un contributo al suo mantenimento pari ad €.
250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, eccependo il disinteresse del padre nei confronti della figlia. In via istruttoria chiedeva l'ascolto della minore e l'interrogatorio formale del convenuto.
2. rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
3.- All'udienza di prima comparizione del 06.05.2024, il Presidente del Tribunale, previo interrogatorio libero della ricorrente la quale chiedeva che la causa fosse immediatamente decisa, rimetteva la causa al Collegio
per la decisione senza disporre l'ascolto della minore né altra attività istruttoria, in quanto la ricorrente si riportava alle conclusioni già rassegnate e rinunciava ai termini per note.
Con sentenza n. 2368/2024 il Tribunale : 1) dichiarava la contumacia del resistente;
2) affidava la figlia minorenne della coppia in via esclusiva alla madre;
3) disponeva che il padre potesse e dovesse incontrare e tenere con sé la minore in forma tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita, di studio , ludiche e relazionali della minore stessa;
4) disponeva che in caso di rifiuto della minore agli incontri , il padre dovesse rivolgersi ai servizi sociali territorialmente competenti affinché li calendarizzassero in forma protetta;
5) poneva a carico di l'obbligo Parte_1
di versare all'altro genitore , a partire dalla domanda (gennaio 2024), la somma mensile di €. 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, con adeguamento ISTAT annuale;
6) poneva a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie;
7) disponeva che l'assegno unico universale spettasse per intero al genitore collocatario prevalente;
8) condannava il resistente al pagamento integrale delle spese processuali,
liquidate in complessivi €. 2.759,75 oltre accessori, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
9) dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.
4.- Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data 16.07.2024, Parte_1
deducendo che lo stesso rimaneva contumace nel suddetto giudizio, non per disinteresse nei confronti della figlia con la quale aveva sempre intrattenuto un ottimo rapporto, ma a causa dei suoi problemi di salute che gli causano ansia e attacchi di panico. Aggiungeva che a nulla era valsa la sua presenza, pur sprovvisto di difensore, all'udienza di prima comparizione del 06.05.2024 , in quanto non era stato richiamato dal cancelliere al momento della trattazione della causa.
Pertanto, avverso la sentenza ha opposto cinque punti di gravame:
1- Nullità del Parte_1
provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di ascolto della minore in violazione degli Per_1 artt. 2 Cost., 12 Conv. Di New York, 3 della Conv. di Strasburgo, dell'art. 315 bis c.c., 473 bis comma 4 c.p.c.,
con conseguente violazione dell'interesse processuale della minore;
2- Nel merito, ha censurato il capo relativo all'affido esclusivo, in quanto infondato e privo di supporto probatorio circa l'asserito disinteresse del padre, contestando che la sua contumacia nel giudizio di primo grado possa costituire prova;
3.- ha censurato il capo relativo al diritto di visita in forma protetta , in quanto disposto preventivamente e in assenza di accertamento di un effettivo rifiuto della minore e delle sue cause;
4.- ha censurato il capo relativo alla determinazione del contributo di mantenimento in €. 250,00 mensili, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento della figlia ad €. 170,00 o alla somma ritenuta di giustizia, in considerazione del suo stato di disoccupazione (percettore di NASPI), del fatto che la madre percepisce l'assegno unico universale per intero,
e di aver sempre versato per il mantenimento della figlia €.100,00 mensili, somma che la non ha mai CP_1
contestato; 5.- ha censurato il capo relativo alla condanna alla spese processuali del giudizio di primo grado,
ritenendole eccessive rispetto all'attività svolta e non specificatamente indicate le modalità di calcolo. In via istruttoria, ha chiesto l'ascolto della minore, prova testimoniale sulle circostanze addotte ed ha Per_1
depositato documenti.
Ha, pertanto, precisato le seguenti conclusioni : “In via pregiudiziale e cautelare: - Sospendere e/o revocare
la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi innanzi dedotti. In via preliminare: -
Dichiarare la nullità della sentenza oggetto di gravame per quanto innanzi ampiamente dedotto. In via
principale e nel merito: - Accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l' effetto,
riformare la sentenza n. 2368/2024, emessa in data 14/05/2024 dal Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile,
Presidente De Simone, nell'ambito del giudizio N. 13955/2023 RG, pubblicata il 22/05/2024 e comunicata
all' odierno appellante, contumace in primo grado, in data 21/06/2024 , così come di seguito: “a) disporre
l' affidamento condiviso della minore , con prevalente collocamento presso la casa materna;
b) Per_1
disporre che il padre vedrà la figlia tutte le volte che lo vorrà , in forma libera, compatibilmente con gli
impegni della minore, in continuità con l' attuale frequentazione;
c) porre a carico del Sig.
[...]
il pagamento della somma di Euro 170,00 , quale contributo al mantenimento della figlia, o quello Parte_1
ritenuto di giustizia, in considerazione della situazione reddituale dell'appellante, a far data dalla notifica
della sentenza di primo grado oggetto di gravame;
d) condannare la Sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese processuali;
e) in subordine, rideterminare la condanna alle spese del Sig. , Pt_1 quantificandole in Euro , 1.453, 00, per i motivi innanzi esposti sub 4).- Con vittoria di spese e compensi di
lite del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori, come per
legge.”
5.- , costituita in giudizio con comparsa depositata il 28.08.2024, ha eccepito l'irrilevanza Controparte_1
della circostanza che il non fosse stato chiamato dal cancelliere al momento della comparizione dei Pt_1
coniugi innanzi al Presidente, ha richiamato il principio di non contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza delle eccezioni di nullità per mancato ascolto della minore e inammissibilità delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie avversarie. Ha ribadito il disinteresse del per la figlia, l'interruzione delle visite, la congruità dell'assegno di mantenimento e Pt_1
la correttezza della decisione del Tribunale. In subordine ha chiesto l'ammissione delle prove già richieste nel giudizio di primo grado (l'audizione della figlia sulle circostanze dedotte in narrativa e interrogatorio formale del resistente sulle medesime circostanze in narrativa); in caso di mancata produzione reddituale, ha chiesto che siano autorizzate indagini da parte dell'Autorità preposta (guardia di Finanza) e dell'Agenzia
delle Entrate. Ha, quindi, precisato le conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Il PG ha chiesto l'accoglimento del primo punto del ricorso e dichiararsi nulla la sentenza di primo grado per il mancato e obbligatorio ascolto della minore.
7.- Con ordinanza del 02.01.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante.
8.- All'udienza dell'11.03.2025, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Motivi della decisione
9.-Sul primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata audizione della figlia minore, all'epoca quasi diciasettenne, sostenendo che tale omissione, non Per_1
motivata dal Tribunale, inficerebbe la validità della decisione, assunta, peraltro, in un giudizio svoltosi in sua contumacia.
9.1- Sul punto si osserva che l'eccezione, pur prospettando una questione di indubbia rilevanza, non può
condurre alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata. Sebbene sia pacifico che l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche in età inferiore, ove capace di discernimento, costituisca un adempimento necessario nelle procedure che lo riguardano, la cui omissione ingiustificata è sanzionata con la nullità del provvedimento, salvo che il giudice non motivi specificatamente le ragioni per cui l'ascolto sia contrario all'interesse del minore o manifestamente superfluo,
il Collegio osserva che, nel caso di specie, l'omissione in primo grado dell' audizione di non Per_1
determina una nullità tale da imporre la regressione del procedimento ed impedire una decisione nel merito in questa sede.
Invero, considerata l'età della minore ormai prossima al compimento della maggiore età , deve ritenersi attenuata la necessità di un intervento giudiziale “impositivo” sulle modalità di frequentazione del genitore ,
dovendosi piuttosto favorire soluzioni che tengano conto della sua accresciuta autonomia, potendo la Corte
valutare l'interesse superiore della minore, anche senza il suo ascolto, sulla base del complesso degli atti ,
comprese le nuove produzioni documentali offerte in appello (ammissibili trattandosi di diritti indisponibili) ,
e di pervenire ad una statuizione che tenga conto di tutti gli elementi emersi, riformando la decisione di primo grado laddove ritenuta non pienamente rispondente a tale interesse. Pertanto, l'eccezione di nullità va rigettata.
10.- Quanto al contestato affidamento esclusivo della minore alla madre, si osserva che il Tribunale ha motivato tale decisione con il “totale disinteresse sia morale che affettivo del padre nei suoi confronti,
reiterato nel tempo”, desunto anche dalla sua “sostanziale acquiescenza” derivante dalla contumacia nel giudizio di primo grado.
L'appellante contesta tale statuizione, negando il proprio disinteresse e producendo a sostegno stralci di conversazione chat intercorse con , dalle quali emergerebbe la sua partecipazione alla vita Controparte_1
della figlia e deduce che la sua contumacia non può assurgere a prova del suo disinteresse per la figlia.
Sul punto, la Corte osserva che il regime ordinario previsto dal legislatore, come anche evidenziato dal
Tribunale, è quello dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.) espressione del principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi. L'affidamento esclusivo ad un solo genitore ( art. 337-quater c.c.) costituisce un'eccezione, subordinata alla rigorosa prova che l'affidamento condiviso sia “contrario all'interesse del minore”. Tale contrarietà può derivare da una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, da una sua condotta pregiudizievole per il figlio,
o da un suo persistente e ingiustificato disinteresse.
Nel caso di specie, la contumacia, di per sé, non costituisce elemento di prova a carico del contumace, né può
equivalere ad una non contestazione dei fatti allegati dall'attore, specialmente in materie, come quelle relative ai minori, ove sono in gioco diritti indisponibili e dove il giudice è dotato di ampi poteri officiosi. Né ”Il
principio di non contestazione”, richiamato dall'appellata e disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita,
può essere addotto a fondamento della decisione come prova, in quanto tale principio non si applica alla parte
CP contumace, in quanto il processo contumaciale è basato sulla neutralità e non sulla confessio. Con
sentenza n. 25 del 02.01.2025 la Cassazione civ. II Sez. ha statuito che “Il principio di non contestazione non
è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado, che costituendosi in secondo grado abbia
comunque contestato i fatti costitutivi della domanda dell'originario attore. In realtà l'art. 115 comma 1, del
Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti
costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La
contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà
favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su
cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono
espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile
considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui
sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare
se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte
legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie”.
Pertanto, le allegazioni della circa il disinteresse del padre, sebbene non contrastate in primo grado a CP_1
causa della contumacia del , devono essere attentamente vagliate alla luce delle contestazioni e delle Pt_1
produzioni documentali offerte in grado di appello dal . Gli stralci delle chat , risalenti Parte_1
l'ultima a gennaio 2024, sebbene la loro valenza probatoria debba essere considerata con cautela, sembrano indicare una continuità di dialogo tra genitori riguardo alla figlia e il coinvolgimento del padre in alcune dinamiche familiari, il che mal si concilia con un quadro di “totale disinteresse”. Peraltro, circostanza ammessa da entrambe le parti, il ha sempre provveduto a versare alla figlia, sin da quando Pt_1
frequentava la prima elementare, un assegno a titolo di contributo di mantenimento, anche se nella minor misura di €. 100,00 mensili. L'appellante ha inoltre fornito una giustificazione per la sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado, legata a problemi di salute, come da certificato medico del CSM ASL Bari del
01.07.2024, dal quale risulta che da novembre 2022 è affetto da “Episodio Depressivo in Parte_1
soggetto con Distrurbo Ossessivo Compulsivo e Distrurbo d'ansia generalizzata con Attacchi di Panico” ,
circostanza che può contribuire a contestualizzare la sua condotta processuale.
Non emergono, quindi, elementi concreti ed univoci che depongano per una manifesta incapacità genitoriale di o per una sua condotta pregiudizievole da rendere l'affidamento condiviso contrario Parte_1
all'interesse di la quale, peraltro, è un'adolescente di quasi diciotto anni. Pertanto, in applicazione Per_1
del principio di bigenitorialità ed in assenza di comprovate ragioni ostative, si ritiene di dover riformare la sentenza impugnata disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_1
confermando il collocamento prevalente presso la madre.
11- Sul contestato diritto di visita in forma protetta, si osserva che il Tribunale ha disposto che il padre possa incontrare la figlia “in forma tendenzialmente libera”, ma altresì ha previsto che in caso di rifiuto della minore agli incontri, il padre dovrà rivolgersi ai servizi sociali territorialmente competenti affinchè li calendarizzino.
Tale statuizione, conseguente all'affidamento esclusivo, deve essere parimenti riformata alla luce del disposto affidamento condiviso.
Considerata l'età di ormai prossima alla maggiore età , e l'importanza di valorizzare la sua Per_1
autonomia e la sua volontà , le modalità di frequentazione con il padre, come già disposto dal Tribunale,
dovranno essere in forma libera, improntate alla massima flessibilità e concordate direttamente tra padre e figlia, tenendo conto degli impegni scolastici, extrascolastici e relazionali della minore, nonché degli impegni lavorativi del padre. Pertanto, non sussistono elementi per disporre incontri protetti, né tale misura appare attuabile nei confronti di adolescente di tale età senza un suo consenso e senza un accertamento di gravi e attuali criticità nel rapporto genitore-figlia che ne giustifichino l'imposizione.
Pertanto, potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi diretti con la stessa, Parte_1 favorendo una frequentazione serena e costruttiva.
12. Quanto all''obbligo di contribuzione paterna al mantenimento indiretto della figlia, dev'essere tenuto fermo l'assegno di €.250,00 giacché l'importo fissato dal Tribunale non appare affatto eccessivo alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter cod. civ. e dei parametri di riferimento dettati dalla stessa norma, tenuto conto delle esigenze della minore e della capacità lavorativa del , il quale anche se Pt_1
allo stato- percepisce indennità Naspi, si presume che abbia introiti reddituali che gli consentono comunque di provvede anche al pagamento di un canone di locazione di €.450,00 mensili.
13.- Quanto alle spese processuali, considerato il parziale accoglimento dell'appello, la soccombenza reciproca su alcuni punti e l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura della metà, ponendosi il rimanente ½
a carico di Parte_1
Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile,
giacché l'oggetto della controversia è costituito dal rapporto di filiazione, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi. (scaglione indeterminabile- complessità bassa- compensi minimi), riferiti a tutte le fasi processuali, in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
L'appello è, dunque, parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati in dispositivo
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
num. 2368/2024 emessa dal Tribunale di Bari-Prima Sezione Civile, pubblicata il 22.05.2024, in causa R.G.
num.13955/2023, notificata il 17.06.2024, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, così provvede:
1.- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, ; Controparte_1
2.- dispone che il padre, , potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi Parte_1 Per_1
diretti con la stessa, compatibilmente con gli impegni della minore e nel rispetto degli orari scolastici ed extrascolastici, favorendo una frequentazione serena e costruttiva;
3.-condanna alla refusione in favore di di ½ del compenso professionale Parte_1 Controparte_1 che si liquida in complessivi €.1.379,90 (1/2 di €. 2.759,75. ), oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge,
per il primo grado del giudizio ed €.2.498,00 ( ½ di €. 4.996), oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge,
per il presente grado di appello, disponendo che il relativo pagamento, stante l'ammissione di Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato, sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 Dpr n. 115/2002.
4.- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell' 11.03.2025.
Giudice Ausiliario rel./est. Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Piliego Alessandra Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. 961/2024 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza num. 2368/2024 emessa dal Tribunale di Bari-Prima Sezione Civile-,
pubblicata il 22.05.2024, in causa R.G. num.13955/2023, notificata il 17.06.2024,
proposto da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Maselli, ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato con delibera del n. 3230 del 02.07.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Appellante
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Giorgio, ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato con delibera n. 4068/2024 del 10.09.2024 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Appellata
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Francesco Bretone
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso ex art. 316 bis c.c., notificato in data 01.02.2024, , premesso di aver una figlia, Controparte_1
nata il [...] da una relazione more uxorio con , citava in giudizio Per_1 Parte_1 quest'ultimo chiedendo l'affidamento esclusivo della minore, un contributo al suo mantenimento pari ad €.
250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, eccependo il disinteresse del padre nei confronti della figlia. In via istruttoria chiedeva l'ascolto della minore e l'interrogatorio formale del convenuto.
2. rimaneva contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
3.- All'udienza di prima comparizione del 06.05.2024, il Presidente del Tribunale, previo interrogatorio libero della ricorrente la quale chiedeva che la causa fosse immediatamente decisa, rimetteva la causa al Collegio
per la decisione senza disporre l'ascolto della minore né altra attività istruttoria, in quanto la ricorrente si riportava alle conclusioni già rassegnate e rinunciava ai termini per note.
Con sentenza n. 2368/2024 il Tribunale : 1) dichiarava la contumacia del resistente;
2) affidava la figlia minorenne della coppia in via esclusiva alla madre;
3) disponeva che il padre potesse e dovesse incontrare e tenere con sé la minore in forma tendenzialmente libera, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita, di studio , ludiche e relazionali della minore stessa;
4) disponeva che in caso di rifiuto della minore agli incontri , il padre dovesse rivolgersi ai servizi sociali territorialmente competenti affinché li calendarizzassero in forma protetta;
5) poneva a carico di l'obbligo Parte_1
di versare all'altro genitore , a partire dalla domanda (gennaio 2024), la somma mensile di €. 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, con adeguamento ISTAT annuale;
6) poneva a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie;
7) disponeva che l'assegno unico universale spettasse per intero al genitore collocatario prevalente;
8) condannava il resistente al pagamento integrale delle spese processuali,
liquidate in complessivi €. 2.759,75 oltre accessori, da versare in favore dell'Erario dello Stato;
9) dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.
4.- Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data 16.07.2024, Parte_1
deducendo che lo stesso rimaneva contumace nel suddetto giudizio, non per disinteresse nei confronti della figlia con la quale aveva sempre intrattenuto un ottimo rapporto, ma a causa dei suoi problemi di salute che gli causano ansia e attacchi di panico. Aggiungeva che a nulla era valsa la sua presenza, pur sprovvisto di difensore, all'udienza di prima comparizione del 06.05.2024 , in quanto non era stato richiamato dal cancelliere al momento della trattazione della causa.
Pertanto, avverso la sentenza ha opposto cinque punti di gravame:
1- Nullità del Parte_1
provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di ascolto della minore in violazione degli Per_1 artt. 2 Cost., 12 Conv. Di New York, 3 della Conv. di Strasburgo, dell'art. 315 bis c.c., 473 bis comma 4 c.p.c.,
con conseguente violazione dell'interesse processuale della minore;
2- Nel merito, ha censurato il capo relativo all'affido esclusivo, in quanto infondato e privo di supporto probatorio circa l'asserito disinteresse del padre, contestando che la sua contumacia nel giudizio di primo grado possa costituire prova;
3.- ha censurato il capo relativo al diritto di visita in forma protetta , in quanto disposto preventivamente e in assenza di accertamento di un effettivo rifiuto della minore e delle sue cause;
4.- ha censurato il capo relativo alla determinazione del contributo di mantenimento in €. 250,00 mensili, chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento della figlia ad €. 170,00 o alla somma ritenuta di giustizia, in considerazione del suo stato di disoccupazione (percettore di NASPI), del fatto che la madre percepisce l'assegno unico universale per intero,
e di aver sempre versato per il mantenimento della figlia €.100,00 mensili, somma che la non ha mai CP_1
contestato; 5.- ha censurato il capo relativo alla condanna alla spese processuali del giudizio di primo grado,
ritenendole eccessive rispetto all'attività svolta e non specificatamente indicate le modalità di calcolo. In via istruttoria, ha chiesto l'ascolto della minore, prova testimoniale sulle circostanze addotte ed ha Per_1
depositato documenti.
Ha, pertanto, precisato le seguenti conclusioni : “In via pregiudiziale e cautelare: - Sospendere e/o revocare
la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi innanzi dedotti. In via preliminare: -
Dichiarare la nullità della sentenza oggetto di gravame per quanto innanzi ampiamente dedotto. In via
principale e nel merito: - Accogliere il presente appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l' effetto,
riformare la sentenza n. 2368/2024, emessa in data 14/05/2024 dal Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile,
Presidente De Simone, nell'ambito del giudizio N. 13955/2023 RG, pubblicata il 22/05/2024 e comunicata
all' odierno appellante, contumace in primo grado, in data 21/06/2024 , così come di seguito: “a) disporre
l' affidamento condiviso della minore , con prevalente collocamento presso la casa materna;
b) Per_1
disporre che il padre vedrà la figlia tutte le volte che lo vorrà , in forma libera, compatibilmente con gli
impegni della minore, in continuità con l' attuale frequentazione;
c) porre a carico del Sig.
[...]
il pagamento della somma di Euro 170,00 , quale contributo al mantenimento della figlia, o quello Parte_1
ritenuto di giustizia, in considerazione della situazione reddituale dell'appellante, a far data dalla notifica
della sentenza di primo grado oggetto di gravame;
d) condannare la Sig.ra al pagamento Controparte_1
delle spese processuali;
e) in subordine, rideterminare la condanna alle spese del Sig. , Pt_1 quantificandole in Euro , 1.453, 00, per i motivi innanzi esposti sub 4).- Con vittoria di spese e compensi di
lite del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori, come per
legge.”
5.- , costituita in giudizio con comparsa depositata il 28.08.2024, ha eccepito l'irrilevanza Controparte_1
della circostanza che il non fosse stato chiamato dal cancelliere al momento della comparizione dei Pt_1
coniugi innanzi al Presidente, ha richiamato il principio di non contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza delle eccezioni di nullità per mancato ascolto della minore e inammissibilità delle produzioni documentali e delle richieste istruttorie avversarie. Ha ribadito il disinteresse del per la figlia, l'interruzione delle visite, la congruità dell'assegno di mantenimento e Pt_1
la correttezza della decisione del Tribunale. In subordine ha chiesto l'ammissione delle prove già richieste nel giudizio di primo grado (l'audizione della figlia sulle circostanze dedotte in narrativa e interrogatorio formale del resistente sulle medesime circostanze in narrativa); in caso di mancata produzione reddituale, ha chiesto che siano autorizzate indagini da parte dell'Autorità preposta (guardia di Finanza) e dell'Agenzia
delle Entrate. Ha, quindi, precisato le conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Il PG ha chiesto l'accoglimento del primo punto del ricorso e dichiararsi nulla la sentenza di primo grado per il mancato e obbligatorio ascolto della minore.
7.- Con ordinanza del 02.01.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante.
8.- All'udienza dell'11.03.2025, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Motivi della decisione
9.-Sul primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata audizione della figlia minore, all'epoca quasi diciasettenne, sostenendo che tale omissione, non Per_1
motivata dal Tribunale, inficerebbe la validità della decisione, assunta, peraltro, in un giudizio svoltosi in sua contumacia.
9.1- Sul punto si osserva che l'eccezione, pur prospettando una questione di indubbia rilevanza, non può
condurre alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata. Sebbene sia pacifico che l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche in età inferiore, ove capace di discernimento, costituisca un adempimento necessario nelle procedure che lo riguardano, la cui omissione ingiustificata è sanzionata con la nullità del provvedimento, salvo che il giudice non motivi specificatamente le ragioni per cui l'ascolto sia contrario all'interesse del minore o manifestamente superfluo,
il Collegio osserva che, nel caso di specie, l'omissione in primo grado dell' audizione di non Per_1
determina una nullità tale da imporre la regressione del procedimento ed impedire una decisione nel merito in questa sede.
Invero, considerata l'età della minore ormai prossima al compimento della maggiore età , deve ritenersi attenuata la necessità di un intervento giudiziale “impositivo” sulle modalità di frequentazione del genitore ,
dovendosi piuttosto favorire soluzioni che tengano conto della sua accresciuta autonomia, potendo la Corte
valutare l'interesse superiore della minore, anche senza il suo ascolto, sulla base del complesso degli atti ,
comprese le nuove produzioni documentali offerte in appello (ammissibili trattandosi di diritti indisponibili) ,
e di pervenire ad una statuizione che tenga conto di tutti gli elementi emersi, riformando la decisione di primo grado laddove ritenuta non pienamente rispondente a tale interesse. Pertanto, l'eccezione di nullità va rigettata.
10.- Quanto al contestato affidamento esclusivo della minore alla madre, si osserva che il Tribunale ha motivato tale decisione con il “totale disinteresse sia morale che affettivo del padre nei suoi confronti,
reiterato nel tempo”, desunto anche dalla sua “sostanziale acquiescenza” derivante dalla contumacia nel giudizio di primo grado.
L'appellante contesta tale statuizione, negando il proprio disinteresse e producendo a sostegno stralci di conversazione chat intercorse con , dalle quali emergerebbe la sua partecipazione alla vita Controparte_1
della figlia e deduce che la sua contumacia non può assurgere a prova del suo disinteresse per la figlia.
Sul punto, la Corte osserva che il regime ordinario previsto dal legislatore, come anche evidenziato dal
Tribunale, è quello dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.) espressione del principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi. L'affidamento esclusivo ad un solo genitore ( art. 337-quater c.c.) costituisce un'eccezione, subordinata alla rigorosa prova che l'affidamento condiviso sia “contrario all'interesse del minore”. Tale contrarietà può derivare da una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, da una sua condotta pregiudizievole per il figlio,
o da un suo persistente e ingiustificato disinteresse.
Nel caso di specie, la contumacia, di per sé, non costituisce elemento di prova a carico del contumace, né può
equivalere ad una non contestazione dei fatti allegati dall'attore, specialmente in materie, come quelle relative ai minori, ove sono in gioco diritti indisponibili e dove il giudice è dotato di ampi poteri officiosi. Né ”Il
principio di non contestazione”, richiamato dall'appellata e disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita,
può essere addotto a fondamento della decisione come prova, in quanto tale principio non si applica alla parte
CP contumace, in quanto il processo contumaciale è basato sulla neutralità e non sulla confessio. Con
sentenza n. 25 del 02.01.2025 la Cassazione civ. II Sez. ha statuito che “Il principio di non contestazione non
è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado, che costituendosi in secondo grado abbia
comunque contestato i fatti costitutivi della domanda dell'originario attore. In realtà l'art. 115 comma 1, del
Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti
costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La
contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà
favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su
cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono
espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile
considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui
sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare
se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa,
indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte
legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie”.
Pertanto, le allegazioni della circa il disinteresse del padre, sebbene non contrastate in primo grado a CP_1
causa della contumacia del , devono essere attentamente vagliate alla luce delle contestazioni e delle Pt_1
produzioni documentali offerte in grado di appello dal . Gli stralci delle chat , risalenti Parte_1
l'ultima a gennaio 2024, sebbene la loro valenza probatoria debba essere considerata con cautela, sembrano indicare una continuità di dialogo tra genitori riguardo alla figlia e il coinvolgimento del padre in alcune dinamiche familiari, il che mal si concilia con un quadro di “totale disinteresse”. Peraltro, circostanza ammessa da entrambe le parti, il ha sempre provveduto a versare alla figlia, sin da quando Pt_1
frequentava la prima elementare, un assegno a titolo di contributo di mantenimento, anche se nella minor misura di €. 100,00 mensili. L'appellante ha inoltre fornito una giustificazione per la sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado, legata a problemi di salute, come da certificato medico del CSM ASL Bari del
01.07.2024, dal quale risulta che da novembre 2022 è affetto da “Episodio Depressivo in Parte_1
soggetto con Distrurbo Ossessivo Compulsivo e Distrurbo d'ansia generalizzata con Attacchi di Panico” ,
circostanza che può contribuire a contestualizzare la sua condotta processuale.
Non emergono, quindi, elementi concreti ed univoci che depongano per una manifesta incapacità genitoriale di o per una sua condotta pregiudizievole da rendere l'affidamento condiviso contrario Parte_1
all'interesse di la quale, peraltro, è un'adolescente di quasi diciotto anni. Pertanto, in applicazione Per_1
del principio di bigenitorialità ed in assenza di comprovate ragioni ostative, si ritiene di dover riformare la sentenza impugnata disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_1
confermando il collocamento prevalente presso la madre.
11- Sul contestato diritto di visita in forma protetta, si osserva che il Tribunale ha disposto che il padre possa incontrare la figlia “in forma tendenzialmente libera”, ma altresì ha previsto che in caso di rifiuto della minore agli incontri, il padre dovrà rivolgersi ai servizi sociali territorialmente competenti affinchè li calendarizzino.
Tale statuizione, conseguente all'affidamento esclusivo, deve essere parimenti riformata alla luce del disposto affidamento condiviso.
Considerata l'età di ormai prossima alla maggiore età , e l'importanza di valorizzare la sua Per_1
autonomia e la sua volontà , le modalità di frequentazione con il padre, come già disposto dal Tribunale,
dovranno essere in forma libera, improntate alla massima flessibilità e concordate direttamente tra padre e figlia, tenendo conto degli impegni scolastici, extrascolastici e relazionali della minore, nonché degli impegni lavorativi del padre. Pertanto, non sussistono elementi per disporre incontri protetti, né tale misura appare attuabile nei confronti di adolescente di tale età senza un suo consenso e senza un accertamento di gravi e attuali criticità nel rapporto genitore-figlia che ne giustifichino l'imposizione.
Pertanto, potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi diretti con la stessa, Parte_1 favorendo una frequentazione serena e costruttiva.
12. Quanto all''obbligo di contribuzione paterna al mantenimento indiretto della figlia, dev'essere tenuto fermo l'assegno di €.250,00 giacché l'importo fissato dal Tribunale non appare affatto eccessivo alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter cod. civ. e dei parametri di riferimento dettati dalla stessa norma, tenuto conto delle esigenze della minore e della capacità lavorativa del , il quale anche se Pt_1
allo stato- percepisce indennità Naspi, si presume che abbia introiti reddituali che gli consentono comunque di provvede anche al pagamento di un canone di locazione di €.450,00 mensili.
13.- Quanto alle spese processuali, considerato il parziale accoglimento dell'appello, la soccombenza reciproca su alcuni punti e l'esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura della metà, ponendosi il rimanente ½
a carico di Parte_1
Ai fini della determinazione del compenso occorre avere riguardo allo scaglione di valore indeterminabile,
giacché l'oggetto della controversia è costituito dal rapporto di filiazione, come tale insuscettibile di valutazione economica. Nella loro liquidazione si farà applicazione dei parametri forensi minimi. (scaglione indeterminabile- complessità bassa- compensi minimi), riferiti a tutte le fasi processuali, in ragione della scarsa complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
L'appello è, dunque, parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati in dispositivo
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
num. 2368/2024 emessa dal Tribunale di Bari-Prima Sezione Civile, pubblicata il 22.05.2024, in causa R.G.
num.13955/2023, notificata il 17.06.2024, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, così provvede:
1.- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, ; Controparte_1
2.- dispone che il padre, , potrà incontrare e tenere con sé la figlia secondo accordi Parte_1 Per_1
diretti con la stessa, compatibilmente con gli impegni della minore e nel rispetto degli orari scolastici ed extrascolastici, favorendo una frequentazione serena e costruttiva;
3.-condanna alla refusione in favore di di ½ del compenso professionale Parte_1 Controparte_1 che si liquida in complessivi €.1.379,90 (1/2 di €. 2.759,75. ), oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge,
per il primo grado del giudizio ed €.2.498,00 ( ½ di €. 4.996), oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge,
per il presente grado di appello, disponendo che il relativo pagamento, stante l'ammissione di Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato, sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 Dpr n. 115/2002.
4.- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell' 11.03.2025.
Giudice Ausiliario rel./est. Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola