Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1960, n. 1609
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20 gennaio 1961
Art. 1. Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze e autorizzata a vendere alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 3318 circa e di metri quadrati 1138 circa, site in Roma alla circonvallazione Clodia e confinanti la prima con via Durazzo, via Gomenizza, progettata strada di piano regolatore e proprieta' R.A.I. e la seconda con via Durazzo, progettata strada di piano regolatore, proprieta' della Societa' Industria Romana Trasporti Automobilistici e proprieta' demaniale.
La vendita sara' effettuata per il prezzo di lire 264.100.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I. fino al 15 dicembre 1972 di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avra' diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1961