Sentenza 8 luglio 2005
Massime • 3
La comproprietà - anziché la proprietà esclusiva - del fondo contiguo a quello posto in vendita non osta all'esercizio del diritto di prelazione e quindi di riscatto, previsto dagli artt. 8 legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, da parte di un comproprietario soltanto, perchè ciascun comproprietario, quale titolare di un autonomo diritto di proprietà sul fondo, può esercitare tali diritti indipendentemente dagli altri comproprietari.
In tema di riscatto agrario, la sussistenza dei presupposti richiesti all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 va verificata con riferimento a colui che ha esercitato il relativo diritto, e non agli eredi dello stesso, a lui subentrati nel giudizio volto a far valere tale diritto.
In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al retrattato, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38646 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 14/10/2021, dep. 06/12/2021), n.38646 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1918-2017 proposto da: P.C., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall'Avv. PASQUALE CASO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mazza Ricci, in ROMA, Via PIETRALATA 320; – ricorrenti – contro A.G., rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 14448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14448 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI VA Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO OV, HI AR AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato GRASSI Fernando, che li difende unitamente all'avvocato ANGELO FOLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RN OV, AD AR, AD CO, AD MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato PICCARRETA Aldo, che li difende unitamente all'avvocato ANGELO PERIN, giusta delega in Ud. 26/04/05 contributo unificato atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 121/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 14 novembre 2000, depositata il 25/01/01; RG. 1734/94. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/04/05 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FERMANDO GRASSI;
udito l'Avvocato ALDO PICCARRETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.6.1986 ON EL, premettendo di essere proprietario e coltivatore diretto dei fondi agricoli siti in Creazzo contrassegnati al fg. 111 mapp. nn. 38 e 270 confinanti con il fondo contrassegnato al medesimo foglio con il n. 37, di are 50.92, e che questo fondo era stato venduto per il prezzo di L.
7.000.000 a TO VA e RO IA ID con rogito del 10.6.1985 senza essergli stato consentito di esercitare il diritto di prelazione ex art. 7 l. n. 817/1971, conveniva gli acquirenti avanti al Tribunale di Vicenza per il riscatto del fondo e per il risarcimento dei danni conseguenti all'espianto del vigneto esistente.
Il Tribunale, nel contraddittorio dei convenuti, con sentenza dell'11.8.1994 rigettava la domanda. Proposto appello dal ON EL, e costituitisi nel corso del giudizio in sua vece, perché deceduto, gli eredi SI NA e ON LL, AN ed MA, la Corte d'appello di Venezia con sentenza del 25.1.2001, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di riscatto, respingendo ogni altra domanda.
Avverso tale sentenza TO VA e RO IA ID hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso SI NA e ON LL, AN ed MA. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello ha omesso di accertare la continuità, in capo a ON EL, dei requisiti previsti dall'art. 8 l. n. 590/1965, richiamato dall'art. 7 l. n. 817/1971, avendo il terreno perduto la destinazione agricola,
per aver assunto destinazione industriale in seguito alla costruzione sullo stesso di una discarica.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Va precisato, anzitutto, che in sede di appello gli odierni ricorrenti, nel precisare le conclusioni (quali riportate nella sentenza impugnata), si riservavano di produrre documentazione relativa alla illiceità dell'attività di discarica esercitata dal ON sul "terreno di sua proprietà confinante con quello del preteso riscatto", mentre in questa sede gli odierni ricorrenti deducono la mutata destinazione agricola del fondo oggetto della domanda di riscatto (il mapp. n. 37): è da ritenere, pertanto, trattarsi di evidente errore materiale, dovendo la mutata destinazione essere riferita, per ovvie ragioni (in quanto volta, cioè, ad escludere il diritto del confinante), al fondo di quest'ultimo.
Ciò posto, si osserva che, se è vero che il diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto del confinante coltivatore diretto postula la destinazione agricola del proprio fondo non solo in termini attuali ma anche di prospettiva futura, è altresì vero che quanto dedotto dai ricorrenti risulta non dimostrato. Sta di fatto che essi, come emerge dalle conclusioni della sentenza impugnata, si sono soltanto "riservata la produzione di documentazione relativa alla illiceità dell'attività di discarica esercitata dal ON sul terreno di sua proprietà confinante con quello del preteso riscatto" senza però dare seguito alla dimostrazione dell'asserita situazione in cui versava il detto fondo. È ancor vero - peraltro - che l'accertamento del concorso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi del diritto di prelazione e del succedaneo diritto di riscatto va effettuato con riferimento sia al momento in cui è conclusa la vendita del fondo tra il proprietario ed il terzo (che segna il momento in cui insorge il diritto di riscatto), sia al momento in cui il diritto è esercitato, coincidente con il momento in cui la dichiarazione del retraente perviene al retrattato (che segna il momento della conclusione della vicenda acquisitiva) (Cass. n. 3654/1984, n. 2671/1987, n. 8260/1991, n. 8787/1991, n. 4739/1996), e non già come sostiene parte ricorrente (con evidente riguardo alla situazione di specie in cui la modificazione della destinazione agricola del fondo del ON sarebbe avvenuta "in corso di causa"), ovvero che "il giudice, in sede di appello, ha il potere-dovere di accertare la continuità della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 l. n. 590/65, richiamato dall'art. 7 l. n. 817/1971, dal momento della proposizione della causa al momento della emanazione della sentenza (...)". Con il secondo motivo si deduce la nullità ed annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e vizi di motivazione, nonché carenza di legittimazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 8 e 7 citt. rispetto agli eredi dell'appellante originario (ON EL).
Anche questo motivo va disatteso.
Con riguardo ai giudizi di riscatto agrario, infatti, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 8 l. 590/65 va verificata con riferimento a colui che ha esercitato il relativo diritto e non agli eredi dello stesso che siano a lui subentrati nel giudizio volto a far valere il diritto (Cass. n. 1405/1983). II diritto degli eredi ad acquisire al proprio patrimonio il fondo compravenduto invero sussiste in quanto questo bene risulta già nel patrimonio del defunto dal momento in cui l'acquirente ha ricevuto la dichiarazione di riscatto da parte dell'avente diritto, deceduto successivamente alla manifestazione di tale volontà. La sentenza che accerta l'esistenza del diritto nella persona del riscattante ha difatti natura meramente dichiarativa, e quindi non sussisteva alcun dovere degli eredi del ON di dimostrare la ricorrenza in capo ad essi delle condizioni di cui all'art. 8 l. 590/65, quale richiamato dall'art, 7 l. n. 817/1971, succedendo essi unicamente nella posizione processuale del de cuius. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata "per infondatezza dell'azione giudiziale esercitata in primo grado, per contitolarità dei rapporti di mezzadria e degli altri assimilati e contitolarità del fondo confinante, e per difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado".
La censura non può trovare accoglimento, poiché secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui la sentenza impugnata si è attenuta, la comproprietà - anziché la proprietà esclusiva - del fondo contiguo a quello posto in vendita (ed il ON era comproprietario dei mapp. n. 38 e 270) non osta all'esercizio del diritto di prelazione e quindi di riscatto da parte di un comproprietario soltanto, quale titolare di un autonomo diritto di proprietà sul fondo medesimo (cfr. Cass. n. 2481/1998, n. 2434/1993, n. 6393/1983). Proprio per questo ciascun comproprietario, che sia coltivatore diretto, può esercitarlo indipendentemente dagli altri comproprietari.
Generico, a sua volta, è il dedotto "difetto di contraddittorio, dovuto a domanda tardiva di parte attorea in primo grado" (oltre che non risultare denunciato in appello).
Il ricorso va dunque rigettato. Spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, a carico dei soccombenti ricorrenti in solido.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.100/00, di cui euro 2.000/00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2005