Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 14448
CASS
Sentenza 8 luglio 2005

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La comproprietà - anziché la proprietà esclusiva - del fondo contiguo a quello posto in vendita non osta all'esercizio del diritto di prelazione e quindi di riscatto, previsto dagli artt. 8 legge 26 maggio 1965, n. 590 e 7 legge 14 agosto 1971, n. 817, da parte di un comproprietario soltanto, perchè ciascun comproprietario, quale titolare di un autonomo diritto di proprietà sul fondo, può esercitare tali diritti indipendentemente dagli altri comproprietari.

In tema di riscatto agrario, la sussistenza dei presupposti richiesti all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 va verificata con riferimento a colui che ha esercitato il relativo diritto, e non agli eredi dello stesso, a lui subentrati nel giudizio volto a far valere tale diritto.

In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al retrattato, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 38646 del 06
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 14/10/2021, dep. 06/12/2021), n.38646 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1918-2017 proposto da: P.C., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall'Avv. PASQUALE CASO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mazza Ricci, in ROMA, Via PIETRALATA 320; – ricorrenti – contro A.G., rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUALE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 14448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14448
Data del deposito : 8 luglio 2005

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