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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa TI RR all'udienza del 10/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19786/2024: tra con l'avv. DRISALDI LUCIANO Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA CP_1
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio OGGETTO: Prestazione: malattia CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver svolto attività lavorativa con la qualifica di conducente di linea e addetto alla guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone alle dipendenze di ATAC, esponeva di aver contratto la malattia “ Spondilodiscoartrosi del rachide lombosacrale con protrusione discale L4-L5 e L5-L6 con sofferenza reurogena periferica” di origine professionale. Riferiva di aver presentato una denuncia di malattia professionale all' con domanda CP_1 del 17.10.2023 e che l' aveva comunicato la reiezione dell'istanza, CP_2 contestando la sussistenza del nesso eziologico. Riferiva, altresì, che, ritenuta errata la valutazione da parte dell' aveva esperito il procedimento CP_1 amministrativo al fine di ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico che veniva, tuttavia, disatteso. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della natura professionale della malattia sopra indicata e la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo nella CP_1 misura del 10% ex d.l. n. 38/2000, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava CP_1
l'eziologia professionale della malattia denunciata dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza medico legale.
All'udienza odierna, la causa è decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è fondato e va accolto.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia, che comunque deve aver causato al lavoratore postumi pari ad almeno il 6% di invalidità.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. L. n. 15400/2011).
Nel caso di specie detto onere probatorio è stato pienamente assolto dal ricorrente in quanto in primo luogo i testimoni ascoltati, avendo lavorato con il sig hanno confermato le mansioni dedotte in ricorso e Parte_1
l'esposizione al rischio dello stesso, avendone avuto diretta conoscenza.
In particolare, i testi hanno confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni di autista ed è stato addetto alla guida dei mezzi Fiat Iveco Cursor, Fiat E 410, INBUS 1000, Mecedes Benz Citaro almeno per il periodo dal 1990 al 1995 presso l'autorimessa di Roma Tuscolana e dal 2013 presso l'autorimessa di Torvergata con un orario di lavoro di circa 6,40 ore giornaliere per sei giorni la settimana.
Inoltre, a seguito della CTU espletata, è stato accertato che le patologie del ricorrente sono correlate all'attività lavorativa svolta.
Il CTU nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni, tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha confermato la sussistenza dell'eziologia professionale della malattia del ricorrente.
Riferisce il c.t.u. che i dischi intervertebrali sono strutture cartilaginee interposte tra i corpi vertebrali con la funzione di consentire la fisiologica articolarità statico-dinamica dei vari metameri del rachide.
A seguito di processi degenerativi di natura spondilo artrosica, a causa della disidratazione del nucleo polposo che compone la parte centrale del disco a volte questo protrude attraverso la più compatta componente periferica (c.d.
“ernia del disco”), andando a comprimere le strutture nervose limitrofe, segnatamente le radici dei nervi spinali alla loro uscita dai forami di coniugazione, ovvero gli sfioccamenti nervosi (nervo di ) sensitivi Per_1 destinati agli involucri spinali e alle strutture muscolo-aponevrotiche paravertebrali.
Ne consegue una sintomatologia algico-disfunzionale a estrinsecazione acuta ovvero tendente alla cronicizzazione, con eventuali irradiazioni a livello dei dermatomeri corrispondenti alle radici compresse.
In linea generale le spondilopatie di natura artrosica possono essere in rapporto causale con particolari attività lavorative, nell'ambito delle cosiddette malattie da sovraccarico biomeccanico.
Segnatamente, conforme all'esaustiva disamina dell' le affezioni Parte_2 cronico degenerative della colonna vertebrale dorso-lombare «sono di frequente riscontro presso le più disparate collettività lavorative dell'industria, dell'agricoltura e del terziario. Se è vero che le affezioni in questione hanno una genesi tipicamente multifattoriale nella quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., è del pari vero che in molteplici occasioni sono stati rilevati fattori meccanici e traumatici, fra cui quelli di natura professionale possono svolgere un importante ruolo». Secondo il citato Autore, nella genesi delle spondiloartrosi di natura lavorativa intervengono quattro fattori di rischio:
1. movimentazione manuale di carichi;
2. WBV (“whole body vibrations” - vibrazioni trasmesse a tutto il corpo);
3. posture incongrue (fisse/protratte);
4. movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco.
In particolare, prolungati periodi a bordo di autoveicoli possono esporre all'effetto di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV) e alle conseguenze nocive del prolungato mantenimento di una postura fissa.
Per quanto attiene al primo aspetto, le vibrazioni presenti sui mezzi di trasporto sono dovute prevalentemente al funzionamento del motore e ai movimenti del mezzo.
Il funzionamento dei motori a combustione interna produce vibrazioni di frequenza relativamente elevata, in genere tra 20 e 60 Hz, e la sensibilità del corpo umano a queste frequenze è modesta, in quanto superiori alla frequenza di risonanza del rachide (5-15 Hz).
Le vibrazioni dovute alla traslazione del mezzo e alle sollecitazioni originate dal profilo irregolare del terreno sono caratterizzate da componenti di bassa frequenza (1-20 Hz), laddove diversi parametri possono intervenire nella loro genesi. Si pensi al tipo di veicolo (sospensioni, gommatura, sedile, dotazioni più o meno sofisticate per il confort di guida), al tipo di percorso (superficie, stato della pavimentazione stradale), alla velocità di traslazione, ma anche a fattori contingenti (per es. frenate improvvise per traffico intenso) e soggettivi (modalità di guida).
Per quanto concerne le conseguenze lesive del prolungato mantenimento di una postura fissa (nel caso di specie: quella seduta come conducente) deve essere considerato che il disco intervertebrale è privo di vasi e che la sua nutrizione dipende da processi di diffusione delle sostanze dai tessuti adiacenti. La diffusione è a sua volta funzione di un complesso rapporto fra pressione idrostatica e pressione osmotica ed oncotica all'interno ed all'esterno del disco stesso, restando in sostanza affidata ad un meccanico di "pompa". In particolare, a proposito del processo nutritivo per diffusione, è stata individuato un valore "soglia" pari a 80 Kg di pressione intradiscale lombare come elemento discriminante fra condizioni di sottocarico e condizioni di sovraccarico. L'optimum del processo nutritivo del disco (e pertanto della postura) è determinato dalla costante alternanza attorno al valore soglia di condizioni di carico e scarico dello stesso.
Per contro, condizioni prolungate di sovraccarico o di sottocarico discale, come sono quelle che possono realizzarsi nelle posture fisse prolungate, ostacolano il ricambio nutritivo e possono, a lungo termine, favorire la degenerazione discale alla base del processo spondiloartrosico.
In pratica, sempre secondo l' il compito di guida rappresenta un Parte_2 esempio di associazione di più fattori di rischio (da postura e da WBV), presupponendo il prolungato mantenimento della postura seduta e la contemporanea esposizione a vibrazioni e a scuotimenti in relazione alle caratteristiche tecniche del mezzo, alle qualità ergonomiche del posto di guida ed alle condizioni del fondo stradale.
Lo stesso Autore precisa che, nello studio del rapporto causale tra noxa professionale e spondilo-artrosi dorso-lombare, il criterio cronologico assume una primaria importanza, dovendosi tener conto dell'esposizione media annua, mensile e giornaliera (che deve essere par ad almeno il 50% dell'orario di lavoro) e dell'esposizione complessiva nell'intera vita lavorativa (che deve essere pari ad almeno 10 anni).
Peraltro, si osserva che non tutte le attuali relazioni tecniche depositate dall' depongono per valori di accelerazione media ponderata A(8) di CP_1 limitato rilievo. In particolare, i valori in alcuni casi superano 0,5, giungendo in alcune misurazioni fino a 0,6 nella relazione del novembre 2017, fino a 0,53 nella relazione dell'ottobre 2019 e fino a 0,62 nella relazione del gennaio 2022. Vieppiù, il Ricorrente svolge il servizio da epoca assai più risalente rispetto alle verifiche allegate (inizio dell'attività: 1988 - prima relazione tecnica in atti: 2012).
Nel caso in esame, quindi, gli antecedenti sopra esaminati - pur tenuto conto delle pause che rendevano il periodo trascorso alla guida lievemente inferiore all'orario di servizio – hanno svolto, con elevata probabilità, ruolo condizionale nell'insorgenza ovvero nella progressione delle discopatie in diagnosi.
Difatti, ribadendo quanto prima considerato circa la sinergica azione patogena svolta dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e dal mantenimento di posture fisse durante la guida di automezzi, è del tutto ragionevole ritenere che senza i predetti fattori lo sviluppo delle discopatie lombo-sacrali sarebbe stato evitato o, quantomeno, limitato o procrastinato a tempo non definibile.
Si sottolinea che all'effetto pregiudizievole delle vibrazioni – sempre presenti e a volte superiori alla soglia A(8) di 0,5, si è aggiunto quello del prolungato mantenimento della postura fissa, che rappresenta un altrettanto rilevante pietra angolare nella etiopatogenesi delle spondiloartrosi di natura lavorativa.
Ne discende che, anche al di fuori di una presunzione legale di origine (di tipo tabellare), avuto riguardo alla connotazione clinica della patologia in esame e alla natura del rischio, aderendo altresì ad un criterio di ragionevolezza nell'apprezzamento degli elementi di prova emersi, l'affezione in diagnosi può essere considerata contratta nell'esercizio e a causa della attività lavorativa svolta.
In conclusione, va rilevato che il CTU, specialista in medicina del lavoro, nella relazione depositata in data 03.06.2025, dopo accurato esame clinico ed alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha attestato: “... Sulla base della documentazione medica esaminata, del raccordo anamnestico e dell'esame clinico-obiettivo svolto nel corso delle operazioni di consulenza, si possono motivare le seguenti risposte ai quesiti posti:
1. l'infermità “spondiloartrosi lombare osteofitosica, con discopatie protrusive del tratto L1-L5 ed ernia distale L5-S1; - segni di sofferenza neurogena periferica cronica L4-L5 e L5-S1, con iniziale denervazione a destra” dalla quale il Sig. risulta essere affetto deve essere considerata come Parte_1 malattia contratta nell'esercizio e a causa di una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria;
2. dalla tecnopatia indicata al punto 1. è derivata una “lesione all'integrità psico-fisica” dell'attuale Ricorrente, intesa come danno biologico permanente e valutata in base alla specifica “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000, in misura pari al 7% (sette per cento).
Tali essendo le conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità - ai fini della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - è passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere, invece, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve, altresì, valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e lo studio della documentazione sanitaria in atti.
In definitiva, la domanda deve essere accolta e l' deve essere condannato CP_1 al risarcimento del danno biologico in favore del ricorrente, in base alla specifica “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000, in misura pari al 7% (sette per cento).
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la malattia professionale del ricorrente è eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta, con danno biologico complessivo del 7%;
2) condanna l' al risarcimento del danno biologico in favore del ricorrente CP_1 secondo quanto accertato in sentenza, oltre accessori di legge;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
4) pone le spese relative all'espletata CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Roma, 10/06/2025
Il Giudice
TI RR