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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente – est. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 27/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CABIGIOSU GIULIO SANDRO, come da procura Parte_1 in atti;
APPELLANTE contro
(in proprio e in qualità di rappresentante legale pro Controparte_1 Controparte_2 ntati e difesi dall'Avv. PORCU SERGIO, come da Controparte_1 procura in atti;
APPELLATI
All'udienza 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: 1) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta. In riforma della sentenza di I grado;
2) previo frazionamento ed individuazione dei sei ettari di terreno di spettanza dell'ingegner ; 3) condannare e in solido al Pt_1 Parte_2 Controparte_2
trasferimento del terreno de quo in favore di;
4) condannare e Parte_1 Parte_2
in solido al pagamento della somma di euro 155.000,00 dovuta per la Controparte_2
mancata conclusione del contratto Sorgenia e la mancata conclusione del contratto con la E
ON; 5) con vittoria di spese, diritti e onorari in entrambi i gradi di giudizio.
pagina 1 di 6 Per parti appellati: 1) contrariis reiectis;
2) rigettare l'appello ex adverso proposto con conferma della sentenza impugnata;
3) previa declaratoria della inesistenza e/o nullità e comunque inefficacia sotto l'aspetto sostanziale della scrittura del 01.08.1997, che l'attore sostiene essere all'origine dell'obbligazione a carico di parte convenuta, assolvere la e il dott. Controparte_1
(in proprio e quale legale rappresentante pro tempore), ciascuno per il suo Controparte_2
titolo dedotto in causa da parte attrice, da ogni avversa pretesa;
4) dichiarare, altresì, la prescrizione del diritto vantato da parte attrice, assolvendo, per l'effetto, la e il Controparte_1
dott. (in proprio e quale legale rappresentante pro tempore), ciascuno per il Controparte_2
suo titolo dedotto in causa da parte attrice, da ogni avversa pretesa;
5) in accoglimento dei motivi sopra esposti dichiarare per la la carenza di legittimazione passiva ad causam, Controparte_1
assolvendo la stessa e, conseguentemente, il dott. (in proprio e quale legale CP_2
rappresentante pro tempore), da ogni avversa pretesa, con ogni altro conseguente provvedimento di giustizia;
6) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 636/2022 pubblicata in data 14.06.2022 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta da contro la società e olta Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_2
ad ottenere il trasferimento in suo favore di sei ettari di terreno siti in agro di TO ES (loc.
), in forza della scrittura privata datata 01.08.1997 (in atti), sottoscritta dallo stesso Parte_2
CP_2
Valutava il tribunale che detta scrittura, stante la mancata sottoscrizione (anche) di controparte
) non poteva qualificarsi né come contratto, né come promessa unilaterale di vendita, in Pt_1
quanto non erano descritti con precisione i rapporti obbligatori nascenti, non era indicato l'oggetto dell'accordo, né sussisteva la forma prevista dalla legge per l'impegno a vendere un bene immobile.
Ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice, rigettando, invece, la richiesta di ctu dalla stessa avanzata, al fine di frazionare e individuare la parte di terreno ad essa asseritamente spettante.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la decisione nella parte in cui il Pt_1
tribunale:
pagina 2 di 6 1) mal applicava le norme in tema di interpretazione del contratto e degli atti unilaterali;
2) non considerava il comportamento complessivo delle parti, né precedente, né successivo alla redazione della scrittura privata di cui è causa;
3) non considerava, ancora, le dichiarazioni rese dai testi escussi e ) Tes_1 Tes_2 Tes_3
che avevano riferito in ordine alle trattative che egli aveva condotto con il per CP_2
l'acquisto di terreni siti in , nonché in ordine alla surroga fatta dal in Parte_2 CP_2
favore di tale per un debito di costui verso il . Tes_1 Pt_1
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata, previo incarico ad un consulente tecnico di provvedere al frazionamento e alla individuazione di sei ettari di terreno ad esso spettanti.
si è costituito in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2
resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in Controparte_1
diritto. In particolare, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello stante l'asserita genericità delle censure dedotte, nonché il difetto di legittimazione passiva della società rappresentata, avendo egli sottoscritto l'impegno di cui è causa in proprio e non quale legale rappresentante di essa.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Alla udienza del 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte, con concessione dei termini di cu all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione proposta da parte appellata in ordine alla inammissibilità del presente gravame stante la asserita genericità delle censure ex adverso.
Ponendosi nel solco delineato dalla Cass. S.U., è subito il caso di ribadire che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza che occorra l'adozione di formule sacramentali o l'esposizione di un progetto alternativo alla decisione impugnata e tenuto conto della natura di revisio prioris instantie del giudizio d'appello.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la Corte osserva come l'atto d'appello consenta agevolmente di individuare l'ambito di rivalutazione così come l'oggetto della doglianza. In particolare, il ha Pt_1
censurato la qualificazione giuridica fatta dal tribunale circa la scrittura privata di cui è causa, nonché la mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte, così consentendo alla controparte di difendersi nel merito delle stesse.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il , al fine di entrare in possesso dei terreni in causa a lui asseritamente spettanti, Pt_1
fonda(va) la sua pretesa sulla scrittura privata in atti, sottoscritta dal solo in Controparte_2
proprio e non quale legale rappresentante di detta società), con la quale egli si era espressamente impegnato: “a sottoscrivere l'atto/atti notarile di trasferimento del terreno della superficie totale di mq 60.000, sito in località del Comune di TO ESe a persona CP_1
(o persone) da definire, terreno identificato nell'allegato A sommariamente con i punti A-B-C-D per un totale di mq 60.000 (sessantamila). Il tutto per la cifra corrispondente al valore catastale rivalutato”.
In primo luogo, osserva questa Corte che essendo il bene da trasferire un bene sociale, e che con la scrittura privata in oggetto il assumeva taluni impegni in proprio e non quale CP_2
legale rappresentate della società titolare del bene medesimo, difetta in capo al contraente il potere di assumere qualsivoglia impegno in tale senso. CP_2
Inoltre, esaminato il documento allegato, posso trarsi le seguenti conclusioni.
È pur vero che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il documento di cui è causa potrebbe essere qualificato quale contratto, pur in mancanza di sottoscrizione del . Pt_1
Infatti, “la produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di farlo proprio e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto” (ex multis, vedasi Cass., n. 2826/2000; n. 1525/2018; n.4905/1998)
Ciò posto, la produzione in giudizio dalla scrittura privata datata 01.08.1997 da parte del Pt_1
deve considerarsi espressione e riconoscimento da parte di questo della sua efficacia quale fonte di obbligazione.
pagina 4 di 6 Ciò ammesso e premesso, questa Corte condivide, comunque, la valutazione del tribunale nel ritenere che la scrittura del 01.08.1997 risulti priva della causa e dell'oggetto.
Detta scrittura non è chiara nella sua principale disposizione, quella con la quale il “si CP_2
impegna a sottoscrivere l'atto notarile di trasferimento”: non è chiaro se il trasferimento sia già avvenuto o debba ancora perfezionarsi e con quali modalità. In esso non è ravvisabile alcuno impegno (del a trasferire una parte di un terreno neppure frazionato, risultando, CP_2
peraltro, indeterminato l'oggetto di tale alienazione.
Inoltre, difetta il potere giuridico di disporre del bene, in quanto risulta che l'intero terreno, non frazionato, non è di proprietà del bensì della società Fiumesanto, della quale il CP_2
neppure spendeva il nome. CP_2
Per gli stessi motivi l'atto non può qualificarsi come donazione o promessa unilaterale, ai sensi dell'art. 1324 cc.
La pretesa attorea deve pertanto respingersi.
In ogni caso, essa appare prescritta in quanto è dalla data di redazione della scrittura in causa
(01.08.1997) che prende a decorrere il termine prescrizionale ordinario per far valere giudizialmente la propria pretesa.
Orbene, già al tempo della proposizione del giudizio di primo grado (anno 2018) risultavano decorsi oltre venti anni dalla redazione di detta scrittura. Non risulta per tabulas che, in tale periodo, il abbia posto in essere alcun comportamento giuridicamente idoneo ad Pt_1
interrompere il suddetto termine: nessuna formale intimazione ad adempiere nei confronti del né formale costituzione in mora dello stesso. CP_2
La allegata corrispondenza via email (tra il e il risale, infatti, anch'essa all'anno Pt_1 CP_2
2008 risultando, così, successiva al decennio e, pertanto, inidonea, secondo costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cass. Sent. 10/24656; Cass., civ. sez. II, del 15 maggio 2015, n. 10009), per costituire in mora la società e il CP_2
Il primo motivo di appello deve quindi esser rigettato.
Ad identiche conclusioni si giunge anche con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza relativi alla mancata valutazione delle prove orali e del comportamento tenuto dalle parti.
Preso atto, come sopra, del comportamento inerte del per oltre un decennio, nonché Pt_1
della mancanza ei requisiti essenziali per qualificare l'atto come contratto o promessa pagina 5 di 6 unilaterale, osserva questa Corte che i testi escussi, non indicati in sentenza, riferivano comunque circostanze non rilevanti e non in grado di attribuire al un differente titolo per Pt_1
azionare la sua pretesa: in particolare il teste ammetteva di aver avuto un debito verso il Tes_1
ma, genericamente affermava di aver “sottoscritto una qualche scrittura privata”, senza Pt_1
fare riferimento al né ad una surroga da costui fatta in suo favore. CP_2
Altrettanto irrilevanti appaiono le dichiarazioni dei testi e , che si limitavano ad Tes_2 Tes_3
affermare che il aveva dichiarato che la cessione del terreno non era stata ancora Pt_1
definita, ma che doveva essere formalizzata, nonché quelle della teste che non ricordava Tes_4
se il e il avessero un appuntamento presso lo studio del Notaio . Pt_1 CP_2 Per_1
Considerato quindi che la scrittura privata in atti non è sufficiente a fondare la pretesa del
, ne consegue che lo svolgimento della CTU richiesta da parte appellante, e finalizzata al Pt_1
frazionamento e alla individuazione della parte di terreno (asseritamente) spettante al richiedente, appare non necessaria.
Pertanto, la sentenza gravata va confermata e le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa
52.001-260.00, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
636/2022 pubblicata il 14.062022;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari,19.05.2025
Il presidente-est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente – est. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 27/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CABIGIOSU GIULIO SANDRO, come da procura Parte_1 in atti;
APPELLANTE contro
(in proprio e in qualità di rappresentante legale pro Controparte_1 Controparte_2 ntati e difesi dall'Avv. PORCU SERGIO, come da Controparte_1 procura in atti;
APPELLATI
All'udienza 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: 1) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta. In riforma della sentenza di I grado;
2) previo frazionamento ed individuazione dei sei ettari di terreno di spettanza dell'ingegner ; 3) condannare e in solido al Pt_1 Parte_2 Controparte_2
trasferimento del terreno de quo in favore di;
4) condannare e Parte_1 Parte_2
in solido al pagamento della somma di euro 155.000,00 dovuta per la Controparte_2
mancata conclusione del contratto Sorgenia e la mancata conclusione del contratto con la E
ON; 5) con vittoria di spese, diritti e onorari in entrambi i gradi di giudizio.
pagina 1 di 6 Per parti appellati: 1) contrariis reiectis;
2) rigettare l'appello ex adverso proposto con conferma della sentenza impugnata;
3) previa declaratoria della inesistenza e/o nullità e comunque inefficacia sotto l'aspetto sostanziale della scrittura del 01.08.1997, che l'attore sostiene essere all'origine dell'obbligazione a carico di parte convenuta, assolvere la e il dott. Controparte_1
(in proprio e quale legale rappresentante pro tempore), ciascuno per il suo Controparte_2
titolo dedotto in causa da parte attrice, da ogni avversa pretesa;
4) dichiarare, altresì, la prescrizione del diritto vantato da parte attrice, assolvendo, per l'effetto, la e il Controparte_1
dott. (in proprio e quale legale rappresentante pro tempore), ciascuno per il Controparte_2
suo titolo dedotto in causa da parte attrice, da ogni avversa pretesa;
5) in accoglimento dei motivi sopra esposti dichiarare per la la carenza di legittimazione passiva ad causam, Controparte_1
assolvendo la stessa e, conseguentemente, il dott. (in proprio e quale legale CP_2
rappresentante pro tempore), da ogni avversa pretesa, con ogni altro conseguente provvedimento di giustizia;
6) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 636/2022 pubblicata in data 14.06.2022 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta da contro la società e olta Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_2
ad ottenere il trasferimento in suo favore di sei ettari di terreno siti in agro di TO ES (loc.
), in forza della scrittura privata datata 01.08.1997 (in atti), sottoscritta dallo stesso Parte_2
CP_2
Valutava il tribunale che detta scrittura, stante la mancata sottoscrizione (anche) di controparte
) non poteva qualificarsi né come contratto, né come promessa unilaterale di vendita, in Pt_1
quanto non erano descritti con precisione i rapporti obbligatori nascenti, non era indicato l'oggetto dell'accordo, né sussisteva la forma prevista dalla legge per l'impegno a vendere un bene immobile.
Ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice, rigettando, invece, la richiesta di ctu dalla stessa avanzata, al fine di frazionare e individuare la parte di terreno ad essa asseritamente spettante.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la decisione nella parte in cui il Pt_1
tribunale:
pagina 2 di 6 1) mal applicava le norme in tema di interpretazione del contratto e degli atti unilaterali;
2) non considerava il comportamento complessivo delle parti, né precedente, né successivo alla redazione della scrittura privata di cui è causa;
3) non considerava, ancora, le dichiarazioni rese dai testi escussi e ) Tes_1 Tes_2 Tes_3
che avevano riferito in ordine alle trattative che egli aveva condotto con il per CP_2
l'acquisto di terreni siti in , nonché in ordine alla surroga fatta dal in Parte_2 CP_2
favore di tale per un debito di costui verso il . Tes_1 Pt_1
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata, previo incarico ad un consulente tecnico di provvedere al frazionamento e alla individuazione di sei ettari di terreno ad esso spettanti.
si è costituito in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2
resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in Controparte_1
diritto. In particolare, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello stante l'asserita genericità delle censure dedotte, nonché il difetto di legittimazione passiva della società rappresentata, avendo egli sottoscritto l'impegno di cui è causa in proprio e non quale legale rappresentante di essa.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Alla udienza del 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte, con concessione dei termini di cu all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione proposta da parte appellata in ordine alla inammissibilità del presente gravame stante la asserita genericità delle censure ex adverso.
Ponendosi nel solco delineato dalla Cass. S.U., è subito il caso di ribadire che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza che occorra l'adozione di formule sacramentali o l'esposizione di un progetto alternativo alla decisione impugnata e tenuto conto della natura di revisio prioris instantie del giudizio d'appello.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, la Corte osserva come l'atto d'appello consenta agevolmente di individuare l'ambito di rivalutazione così come l'oggetto della doglianza. In particolare, il ha Pt_1
censurato la qualificazione giuridica fatta dal tribunale circa la scrittura privata di cui è causa, nonché la mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte, così consentendo alla controparte di difendersi nel merito delle stesse.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Il , al fine di entrare in possesso dei terreni in causa a lui asseritamente spettanti, Pt_1
fonda(va) la sua pretesa sulla scrittura privata in atti, sottoscritta dal solo in Controparte_2
proprio e non quale legale rappresentante di detta società), con la quale egli si era espressamente impegnato: “a sottoscrivere l'atto/atti notarile di trasferimento del terreno della superficie totale di mq 60.000, sito in località del Comune di TO ESe a persona CP_1
(o persone) da definire, terreno identificato nell'allegato A sommariamente con i punti A-B-C-D per un totale di mq 60.000 (sessantamila). Il tutto per la cifra corrispondente al valore catastale rivalutato”.
In primo luogo, osserva questa Corte che essendo il bene da trasferire un bene sociale, e che con la scrittura privata in oggetto il assumeva taluni impegni in proprio e non quale CP_2
legale rappresentate della società titolare del bene medesimo, difetta in capo al contraente il potere di assumere qualsivoglia impegno in tale senso. CP_2
Inoltre, esaminato il documento allegato, posso trarsi le seguenti conclusioni.
È pur vero che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il documento di cui è causa potrebbe essere qualificato quale contratto, pur in mancanza di sottoscrizione del . Pt_1
Infatti, “la produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di farlo proprio e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto” (ex multis, vedasi Cass., n. 2826/2000; n. 1525/2018; n.4905/1998)
Ciò posto, la produzione in giudizio dalla scrittura privata datata 01.08.1997 da parte del Pt_1
deve considerarsi espressione e riconoscimento da parte di questo della sua efficacia quale fonte di obbligazione.
pagina 4 di 6 Ciò ammesso e premesso, questa Corte condivide, comunque, la valutazione del tribunale nel ritenere che la scrittura del 01.08.1997 risulti priva della causa e dell'oggetto.
Detta scrittura non è chiara nella sua principale disposizione, quella con la quale il “si CP_2
impegna a sottoscrivere l'atto notarile di trasferimento”: non è chiaro se il trasferimento sia già avvenuto o debba ancora perfezionarsi e con quali modalità. In esso non è ravvisabile alcuno impegno (del a trasferire una parte di un terreno neppure frazionato, risultando, CP_2
peraltro, indeterminato l'oggetto di tale alienazione.
Inoltre, difetta il potere giuridico di disporre del bene, in quanto risulta che l'intero terreno, non frazionato, non è di proprietà del bensì della società Fiumesanto, della quale il CP_2
neppure spendeva il nome. CP_2
Per gli stessi motivi l'atto non può qualificarsi come donazione o promessa unilaterale, ai sensi dell'art. 1324 cc.
La pretesa attorea deve pertanto respingersi.
In ogni caso, essa appare prescritta in quanto è dalla data di redazione della scrittura in causa
(01.08.1997) che prende a decorrere il termine prescrizionale ordinario per far valere giudizialmente la propria pretesa.
Orbene, già al tempo della proposizione del giudizio di primo grado (anno 2018) risultavano decorsi oltre venti anni dalla redazione di detta scrittura. Non risulta per tabulas che, in tale periodo, il abbia posto in essere alcun comportamento giuridicamente idoneo ad Pt_1
interrompere il suddetto termine: nessuna formale intimazione ad adempiere nei confronti del né formale costituzione in mora dello stesso. CP_2
La allegata corrispondenza via email (tra il e il risale, infatti, anch'essa all'anno Pt_1 CP_2
2008 risultando, così, successiva al decennio e, pertanto, inidonea, secondo costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cass. Sent. 10/24656; Cass., civ. sez. II, del 15 maggio 2015, n. 10009), per costituire in mora la società e il CP_2
Il primo motivo di appello deve quindi esser rigettato.
Ad identiche conclusioni si giunge anche con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza relativi alla mancata valutazione delle prove orali e del comportamento tenuto dalle parti.
Preso atto, come sopra, del comportamento inerte del per oltre un decennio, nonché Pt_1
della mancanza ei requisiti essenziali per qualificare l'atto come contratto o promessa pagina 5 di 6 unilaterale, osserva questa Corte che i testi escussi, non indicati in sentenza, riferivano comunque circostanze non rilevanti e non in grado di attribuire al un differente titolo per Pt_1
azionare la sua pretesa: in particolare il teste ammetteva di aver avuto un debito verso il Tes_1
ma, genericamente affermava di aver “sottoscritto una qualche scrittura privata”, senza Pt_1
fare riferimento al né ad una surroga da costui fatta in suo favore. CP_2
Altrettanto irrilevanti appaiono le dichiarazioni dei testi e , che si limitavano ad Tes_2 Tes_3
affermare che il aveva dichiarato che la cessione del terreno non era stata ancora Pt_1
definita, ma che doveva essere formalizzata, nonché quelle della teste che non ricordava Tes_4
se il e il avessero un appuntamento presso lo studio del Notaio . Pt_1 CP_2 Per_1
Considerato quindi che la scrittura privata in atti non è sufficiente a fondare la pretesa del
, ne consegue che lo svolgimento della CTU richiesta da parte appellante, e finalizzata al Pt_1
frazionamento e alla individuazione della parte di terreno (asseritamente) spettante al richiedente, appare non necessaria.
Pertanto, la sentenza gravata va confermata e le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa
52.001-260.00, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
636/2022 pubblicata il 14.062022;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Sassari,19.05.2025
Il presidente-est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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