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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 410/2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
SANGUINETI PATRIZIA e FUOCHI ALBERTO, per procure notarili allegate al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to GALLI FEDERICO, per procura allegata alla memoria difensiva in appello
APPELLATO
Oggetto: Prestazione previdenziale CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico entro il termine del 16 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia ha CP_1
convenuto in giudizio l' , al fine di ottenere la pensione di CP_2
reversibilità quale figlio inabile e a carico del proprio padre,
già titolare di pensione cat. VO n. 10014978 e Persona_1
deceduto in data 07.04.2021.
2. L' si è difeso sostenendo che il ricorrente non fosse CP_2
inabile al lavoro né a carico del padre, risiedendo in una diversa abitazione rispetto a quella del de cuius ed essendo titolare di imprese nonché amministratore di società.
3. Il Tribunale della Spezia, istruita la causa mediante CTU, ha accolto il ricorso in quanto:
- il CTU aveva ritenuto il ricorrente concretamente inabile allo svolgimento di un proficuo lavoro;
- non assumeva rilevanza il fatto che padre e figlio non fossero conviventi, abitando gli stessi in appartamenti attigui.
- le attività imprenditoriali del ricorrente non erano redditizie.
Le spese sono state regolate in applicazione del principio di soccombenza.
4. L' appella la sentenza per i seguenti motivi: CP_2
4.1. Anzitutto sostiene che l'odierno appellato non era, alla data del decesso del padre (07.04.2021), “nella Persona_1
2
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, come prescritto dall'art. 8 della Legge 12 giugno
1984 n. 222.
Lo stesso CTU aveva ritenuto che non vi sarebbe la possibilità per il sig. “di svolgere un proficuo lavoro nel CP_1
contesto di un'azienda”, ma sussisteva ancora una residua capacità lavorativa, potendo lo stesso svolgere attività di centralinista od essere utilizzato in lavori da effettuare da seduto, trattandosi di persona che era non in grado di deambulare, ma - per tutto il resto - era in buone condizioni di salute.
4.2. L' contesta poi la sentenza per aver ritenuto sussistente CP_2
l'ulteriore requisito della vivenza a carico del padre deceduto.
Il primo giudice, pur dando atto che l' odierno appellato era titolare di impresa artigiana e socio ed amministratore di due società, ha poi sostenuto - apoditticamente e senza alcun riscontro documentale da cui poter trarre la sua effettiva situazione patrimoniale - che non risultava che il ricorrente ricavasse reddito da queste attività, sol per il fatto che lo stesso era titolare di pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, che non può essere concessa in presenza del superamento di una minima soglia reddituale.
Secondo l'appellante, ha poi errato il Tribunale ad attribuire rilevanza, ai fini della vivenza a carico, al fatto che padre e figlio vivessero in stabili contigui (il 34 ed il 36 della medesima Via
Enrico De Nicola in Vezzano Ligure). Tale valutazione era erronea, in quanto il requisito della cd. “vivenza a carico”
3
richiede la congiunta presenza della “non autosufficienza economica” e del “mantenimento in via continuativa e prevalente” da parte del dante causa. Nel caso in esame,
l'odierno appellato, oltre a non risiedere con il padre, come già evidenziato, risultava (e risulta attualmente) titolare di impresa artigiana individuale omonima (sebbene abbia sistematicamente omesso il versamento della dovuta contribuzione alla Gestione
Artigiani), ricopriva il ruolo di Amministratore Unico nella società “DAY & NIGHT s.r.l.” di cui era (ed è) socio unitamente alla figlia imprese entrambe “attive”, come Controparte_3
risulta dalle visure camerali prodotte. Inoltre, in data 12.12.2019 aveva costituito altra società, sempre con la figlia CP_3
denominata “ (seppur ora “inattiva”) e solo Controparte_4
in data 11.05.2021 aveva cessato di essere socio accomandatario della società “MORDI E FUGGI di CC MA e C
s.a.s.”.
4.3. Chiede quindi la reiezione del ricorso in primo grado, con condanna dell'appellato alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
5. L'appellato si difende chiedendo la conferma della sentenza.
6. Richiesta all'appellato, in forza del disposto di cui all'art. 437 comma 2 c.p.c., ulteriore documentazione per verificare il requisito della vivenza a carico e disposta la discussione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine del 16 gennaio, la Corte decide come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21/01/2025.
4
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Per ottenere la pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni devono essere, alla data del decesso del pensionato e/o assicurato, permanentemente inabili al lavoro ed a carico del genitore.
L'art. 13, settimo comma, del RDL 14.04.1939 n. 636
(convertito in Legge 06.07.1939 n. 1272) così come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 e poi dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 prescrive infatti che “…Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi
e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa…”.
7.1. Per quanto riguarda il primo requisito sanitario della permanente inabilità, la Corte ritiene di condividere la decisione del Tribunale, che – all'esito delle risultanze della CTU – ne ha ritenuto la sussistenza.
Anzitutto, costituisce un importante riscontro il fatto che sin dal
2018 l'odierno appellato fosse titolare di pensione di inabilità civile ex L. n. 118 del 1971. Inoltre, il CTU nominato ha confermato, dopo ampia disamina, che lo stesso dovesse considerarsi persona totalmente inabile, ex art. 8, L. n. 222 del
1984, ad ogni proficuo lavoro alla morte del padre.
5
Come evidenziato dal primo giudice, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la valutazione dell'inabilità al lavoro ex art. 8 cit. dev'essere effettuata in concreto (Cass. 9 set. 2008, n.
22878); pertanto, anche a ritenere che, astrattamente, potrebbero essere conservate alcune residue capacità di lavoro (p. es., quella di centralinista), tenuto conto delle effettive condizioni del paziente (in sovrappeso, in carrozzina, con problemi all'apparato urinario, con sostanziale impossibilità negli spostamenti in autonomia), tali attività non avrebbero potuto svolgersi.
Va dunque disatteso il primo motivo di appello in cui l' non CP_2
si è confrontato con la giurisprudenza sopra citata.
7.2. Per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico, correttamente l'appellante evidenzia che il sostentamento implica sia la non autosufficienza economica, sia il mantenimento da parte del genitore che deve avvenire in maniera effettiva, rilevante e continuativa.
A tal fine, dunque, è stata richiesta con ordinanza 10/20/2024, ex art. 437 comma 2 c.p.c., un'integrazione della documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado e, più specificamente, il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2020 e 2021 e di ulteriore documentazione da cui risulti chi sostenesse le spese per il suo mantenimento e per la sua assistenza.
L'appellato ha provveduto al deposito di documentazione, dalla quale è possibile ricavare che nei sopraindicati anni lo stesso aveva, quale unica fonte di reddito, la pensione di inabilità.
6
Pertanto, a prescindere dalle cariche quale socio ed amministratore di società risultanti dalle visure camerali prodotte da , deve ritenersi provata la mancanza di autosufficienza CP_2
del Sig. CP_1
Inoltre, risulta agli atti che quest'ultimo, dal 23 aprile 2020, si è trasferito nel comune di Vezzano Ligure presso la abitazione di proprietà del padre, , in Via De Nicola n. 36. Il Persona_1
fatto che tra padre e figlio non vi fosse una vera epropria convivenza non esclude di per sé il requisito del sostentamento, in quanto il de cuius abitava nel civico contiguo (il n. 34) ed è provato che le utenze di entrambe abitazioni erano a lui intestate.
7.3. Deve dunque ritenersi che il figlio superstite del titolare della pensione, al momento del decesso di quest'ultimo, fosse permanentemente inabile al lavoro e mantenuto dal proprio genitore in maniera effettiva, rilevante e continuativa.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
7..4. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
7
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio tenutasi in data
21/01/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 410/2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
SANGUINETI PATRIZIA e FUOCHI ALBERTO, per procure notarili allegate al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to GALLI FEDERICO, per procura allegata alla memoria difensiva in appello
APPELLATO
Oggetto: Prestazione previdenziale CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico entro il termine del 16 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale della Spezia ha CP_1
convenuto in giudizio l' , al fine di ottenere la pensione di CP_2
reversibilità quale figlio inabile e a carico del proprio padre,
già titolare di pensione cat. VO n. 10014978 e Persona_1
deceduto in data 07.04.2021.
2. L' si è difeso sostenendo che il ricorrente non fosse CP_2
inabile al lavoro né a carico del padre, risiedendo in una diversa abitazione rispetto a quella del de cuius ed essendo titolare di imprese nonché amministratore di società.
3. Il Tribunale della Spezia, istruita la causa mediante CTU, ha accolto il ricorso in quanto:
- il CTU aveva ritenuto il ricorrente concretamente inabile allo svolgimento di un proficuo lavoro;
- non assumeva rilevanza il fatto che padre e figlio non fossero conviventi, abitando gli stessi in appartamenti attigui.
- le attività imprenditoriali del ricorrente non erano redditizie.
Le spese sono state regolate in applicazione del principio di soccombenza.
4. L' appella la sentenza per i seguenti motivi: CP_2
4.1. Anzitutto sostiene che l'odierno appellato non era, alla data del decesso del padre (07.04.2021), “nella Persona_1
2
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, come prescritto dall'art. 8 della Legge 12 giugno
1984 n. 222.
Lo stesso CTU aveva ritenuto che non vi sarebbe la possibilità per il sig. “di svolgere un proficuo lavoro nel CP_1
contesto di un'azienda”, ma sussisteva ancora una residua capacità lavorativa, potendo lo stesso svolgere attività di centralinista od essere utilizzato in lavori da effettuare da seduto, trattandosi di persona che era non in grado di deambulare, ma - per tutto il resto - era in buone condizioni di salute.
4.2. L' contesta poi la sentenza per aver ritenuto sussistente CP_2
l'ulteriore requisito della vivenza a carico del padre deceduto.
Il primo giudice, pur dando atto che l' odierno appellato era titolare di impresa artigiana e socio ed amministratore di due società, ha poi sostenuto - apoditticamente e senza alcun riscontro documentale da cui poter trarre la sua effettiva situazione patrimoniale - che non risultava che il ricorrente ricavasse reddito da queste attività, sol per il fatto che lo stesso era titolare di pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, che non può essere concessa in presenza del superamento di una minima soglia reddituale.
Secondo l'appellante, ha poi errato il Tribunale ad attribuire rilevanza, ai fini della vivenza a carico, al fatto che padre e figlio vivessero in stabili contigui (il 34 ed il 36 della medesima Via
Enrico De Nicola in Vezzano Ligure). Tale valutazione era erronea, in quanto il requisito della cd. “vivenza a carico”
3
richiede la congiunta presenza della “non autosufficienza economica” e del “mantenimento in via continuativa e prevalente” da parte del dante causa. Nel caso in esame,
l'odierno appellato, oltre a non risiedere con il padre, come già evidenziato, risultava (e risulta attualmente) titolare di impresa artigiana individuale omonima (sebbene abbia sistematicamente omesso il versamento della dovuta contribuzione alla Gestione
Artigiani), ricopriva il ruolo di Amministratore Unico nella società “DAY & NIGHT s.r.l.” di cui era (ed è) socio unitamente alla figlia imprese entrambe “attive”, come Controparte_3
risulta dalle visure camerali prodotte. Inoltre, in data 12.12.2019 aveva costituito altra società, sempre con la figlia CP_3
denominata “ (seppur ora “inattiva”) e solo Controparte_4
in data 11.05.2021 aveva cessato di essere socio accomandatario della società “MORDI E FUGGI di CC MA e C
s.a.s.”.
4.3. Chiede quindi la reiezione del ricorso in primo grado, con condanna dell'appellato alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
5. L'appellato si difende chiedendo la conferma della sentenza.
6. Richiesta all'appellato, in forza del disposto di cui all'art. 437 comma 2 c.p.c., ulteriore documentazione per verificare il requisito della vivenza a carico e disposta la discussione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza entro il termine del 16 gennaio, la Corte decide come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21/01/2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Per ottenere la pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni devono essere, alla data del decesso del pensionato e/o assicurato, permanentemente inabili al lavoro ed a carico del genitore.
L'art. 13, settimo comma, del RDL 14.04.1939 n. 636
(convertito in Legge 06.07.1939 n. 1272) così come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 e poi dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 prescrive infatti che “…Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi
e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa…”.
7.1. Per quanto riguarda il primo requisito sanitario della permanente inabilità, la Corte ritiene di condividere la decisione del Tribunale, che – all'esito delle risultanze della CTU – ne ha ritenuto la sussistenza.
Anzitutto, costituisce un importante riscontro il fatto che sin dal
2018 l'odierno appellato fosse titolare di pensione di inabilità civile ex L. n. 118 del 1971. Inoltre, il CTU nominato ha confermato, dopo ampia disamina, che lo stesso dovesse considerarsi persona totalmente inabile, ex art. 8, L. n. 222 del
1984, ad ogni proficuo lavoro alla morte del padre.
5
Come evidenziato dal primo giudice, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la valutazione dell'inabilità al lavoro ex art. 8 cit. dev'essere effettuata in concreto (Cass. 9 set. 2008, n.
22878); pertanto, anche a ritenere che, astrattamente, potrebbero essere conservate alcune residue capacità di lavoro (p. es., quella di centralinista), tenuto conto delle effettive condizioni del paziente (in sovrappeso, in carrozzina, con problemi all'apparato urinario, con sostanziale impossibilità negli spostamenti in autonomia), tali attività non avrebbero potuto svolgersi.
Va dunque disatteso il primo motivo di appello in cui l' non CP_2
si è confrontato con la giurisprudenza sopra citata.
7.2. Per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico, correttamente l'appellante evidenzia che il sostentamento implica sia la non autosufficienza economica, sia il mantenimento da parte del genitore che deve avvenire in maniera effettiva, rilevante e continuativa.
A tal fine, dunque, è stata richiesta con ordinanza 10/20/2024, ex art. 437 comma 2 c.p.c., un'integrazione della documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado e, più specificamente, il deposito telematico delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2020 e 2021 e di ulteriore documentazione da cui risulti chi sostenesse le spese per il suo mantenimento e per la sua assistenza.
L'appellato ha provveduto al deposito di documentazione, dalla quale è possibile ricavare che nei sopraindicati anni lo stesso aveva, quale unica fonte di reddito, la pensione di inabilità.
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Pertanto, a prescindere dalle cariche quale socio ed amministratore di società risultanti dalle visure camerali prodotte da , deve ritenersi provata la mancanza di autosufficienza CP_2
del Sig. CP_1
Inoltre, risulta agli atti che quest'ultimo, dal 23 aprile 2020, si è trasferito nel comune di Vezzano Ligure presso la abitazione di proprietà del padre, , in Via De Nicola n. 36. Il Persona_1
fatto che tra padre e figlio non vi fosse una vera epropria convivenza non esclude di per sé il requisito del sostentamento, in quanto il de cuius abitava nel civico contiguo (il n. 34) ed è provato che le utenze di entrambe abitazioni erano a lui intestate.
7.3. Deve dunque ritenersi che il figlio superstite del titolare della pensione, al momento del decesso di quest'ultimo, fosse permanentemente inabile al lavoro e mantenuto dal proprio genitore in maniera effettiva, rilevante e continuativa.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
7..4. Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
7
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio tenutasi in data
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LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
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